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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4097/2019 R.G. avente ad oggetto: finanziamento promosso da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Federico Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e Controparte_1 partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la P.IVA_1 procuratrice codice fiscale a sua volta Controparte_2 P.IVA_2 legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliata a Catania, via M.R. Imbriani n. 74, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filiberto, rappresentata e difesa dagli avvocati
Stefania Lacitignola e Leonardo Blandino, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del giorno 5.3.2028 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 5.3.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6681/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 62.028,45 in favore di oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 3335635 stipulato con Consum.it s.p.a. in data 10.9.2009. L'opponente ha eccepito il difetto il difetto di legittimazione attiva di la nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito. In subordine, ha eccepito diverse ragioni di nullità contrattuali, per mancata sottoscrizione in ogni singola pagina del documento contrattuale, per la pattuizione di interessi usurari, per l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi, per l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 28.5.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando i motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10.9.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stato assegnato termine per l'introduzione della domanda di mediazione obbligatoria;
indi, concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 13.12.2021 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del giorno 8.2.2025 la stessa è stata rimessa sul ruolo e la parte opposta è stata onerata di depositare la procura sostanziale rilasciata in calce all'istanza di mediazione, stante l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Con nota di deposito del 3.3.2025 le parti hanno allegato la documentazione richiesta;
indi, all'udienza del 5.3.2025, sono state nuovamente invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da trae Controparte_1 origine dal contratto di finanziamento stipulato tra e Consum.it s.p.a. in data Parte_1
10.9.2009 presso la filiale della banca di Zafferana Etnea (CT), in virtù del quale è CP_3 stato erogato un finanziamento di euro 60.000,00 da restituire, unitamente alle spese di istruttoria, al premio assicurativo ed al costo del finanziamento, in n. 96 rate mensili 2 dell'importo di euro 998,71 cadauna. A seguito dell'inadempimento della Parte_1 dall'obbligo di pagare le rate mensili, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e, rimasta vana la diffida di pagamento, la società cessionaria del credito ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 62.028,45, così determinato:
euro 9.380,75 a titolo di rate impagate prima della decadenza dal beneficio del termine;
euro 23,25 a titolo di addebito spese sollecito;
euro 1,60 a titolo di insoluti per il servizio di RID;
euro 39.043,83 a titolo di capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine;
euro 50,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per la decadenza dal beneficio del termine;
euro 13.529,02 a titolo di interessi di mora, calcolati sul capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine e sulla quota capitale inglobata in ciascuna rata insoluta.
3. Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento della mediazione sollevata con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. da parte opponente.
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente si osserva che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
In particolare, l'art. 8, comma 1, prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”; per converso, la disciplina non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione relativa alla necessità (o meno) della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, affermando il seguente principio di diritto “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n.
98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. n. 8473/2019; si veda anche Cass. 18068/2019). 3 Nell'ampia ed articolata motivazione la Corte ha esaminato la ratio della disciplina, affermando che: “Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”.
L'essenzialità della presenza delle parti ribadita dalla Corte non comporta che si tratti di attività in assoluto non delegabile. Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferire tale potere mediante una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo e la possibilità di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Ne consegue, ulteriormente, che la parte non può conferire tale potere al difensore mediante la procura alle liti o mediante procura autonoma autenticata dallo stesso difensore: qualora la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo deve essere speciale e di carattere sostanziale e non può essere autenticata dal difensore medesimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell'assistito alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili dall'avvocato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Nel caso di specie, in applicazione di tali principi di diritto, deve ritenersi che non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione.
Invero, il tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ab origine – cioè prima dell'introduzione dell'odierno giudizio – è stato avviato dall'opposta a seguito dell'ordinanza del 10.9.2019 con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato un termine per introdurre la domanda di mediazione. 4 Con nota di deposito del 21.10.2020 l'opposta ha allegato il verbale negativo di mediazione del 22.10.2019.
Nel citato verbale il mediatore dà atto che la società risultava “rappresentata Controparte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce all'istanza di mediazione dall'avvocato Stefania Lacitignola e dall'avvocato Massimo Filiberto” e che per detta società era presente l'avvocato Massimo Filiberto, giusta procura in atti.
Non essendo stata depositata la procura rilasciata in calce all'istanza di mediazione ed essendo essenziale che l'accertamento circa l'effettività e la validità del conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale sia compiuto dal decidente (cfr. Cass. nn. 8473/2019; 18068/2019), la causa è stata rimessa sul ruolo e l'opposta è stata onerata di depositare la procura conferita da in calce all'istanza di mediazione. Controparte_1
L'istanza di mediazione, con in allegato la procura, è stata quindi depositata telematicamente il
3.3.2025.
Ebbene, dall'esame dell'istanza di mediazione si ricava che direttore Parte_2 generale e procuratore speciale di Cerved Credit Management s.p.a., abbia nominato gli avvocati Stefania Lacitignola e Massimo Filiberto “affinché lo assistano in via congiunta e disgiunta nello svolgimento della mediazione, conferendo loro le più ampie facoltà di legge”; la procura è stata sottoscritta per autentica dall'avvocato Lacitignola.
Rileva il decidente che la procura in esame non sia valida.
Ed invero, pur trattandosi di una procura speciale avente ad oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione, essa è stata autenticata dal difensore e, dunque, da un soggetto privo di un potere di certificazione della firma al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 83 c.p.c.
Non sono convincenti gli argomenti difensivi svolti dall'opposta a sostegno della validità della suindicata procura.
In mancanza di un'espressa precisazione da parte della Cass. 8473/2019 circa la forma della procura, devono trovare applicazione le regole generali secondo cui il potere del difensore di certificare l'autografia della firma va limitato soltanto alla procura alle liti;
dunque, al di fuori dello stretto ambito della rappresentanza processuale, la procura sostanziale in favore di un terzo, in quanto devolutiva anche del potere abdicativo del diritto in lite, va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
5 Ad analoghe conclusioni si perviene ove si consideri che il nuovo art. 8, comma 4, d. lgs.
28/2010 (introdotto dal d. lgs. 149/2022) nulla specifica in merito alla forma della procura, sicché trovano applicazione le regole di carattere generale sopra menzionate.
La norma, in particolare, non richiama l'art. 185 c.p.c. che consente la possibilità di autentica del potere di firma della procura speciale per transigere o conciliare la lite da parte del difensore. Nel silenzio del legislatore sul punto, deve escludersi un'applicazione analogica dell'art. 185 c.p.c. all'ipotesi della partecipazione del terzo alla mediazione proprio in ragione della diversità di ratio sottesa alle due disposizioni: mentre la conciliazione giudiziale avviene davanti al giudice e nell'ambito del processo, di guisa che il potere di autentica della procura speciale in capo al difensore costituisce promanazione dei poteri riconosciuti dall'art. 83 c.p.c. in quanto connessi alla rappresentanza processuale, la mediazione si svolge al di fuori del processo e davanti ad un mediatore. Essa mira a favorire la partecipazione della parte personalmente, sicché, in questa prospettiva, la possibilità di delegare un terzo va riconosciuta soltanto a condizione che questi sia munito di poteri di rappresentanza sostanziale, senza che sia possibile la certificazione dell'autografia da parte del difensore.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione ed a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda.
4. In considerazione della definizione in rito della controversia e della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di parte opposta.
Esse vanno liquidate riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali calcolati secondo il d.m. 147/2022.
L'importo di euro 7.051,50 va, dunque, dimidiato e la somma di euro 3.525,75 va versata in favore dell'avvocato Federico Vinciguerra, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4097/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 6681/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
6 compensa le spese processuali in ragione di metà; condanna al pagamento della restante metà delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Federico Vinciguerra, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 3.525,75, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, 25 luglio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4097/2019 R.G. avente ad oggetto: finanziamento promosso da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Federico Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e Controparte_1 partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la P.IVA_1 procuratrice codice fiscale a sua volta Controparte_2 P.IVA_2 legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliata a Catania, via M.R. Imbriani n. 74, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filiberto, rappresentata e difesa dagli avvocati
Stefania Lacitignola e Leonardo Blandino, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del giorno 5.3.2028 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 5.3.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6681/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 62.028,45 in favore di oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 3335635 stipulato con Consum.it s.p.a. in data 10.9.2009. L'opponente ha eccepito il difetto il difetto di legittimazione attiva di la nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito. In subordine, ha eccepito diverse ragioni di nullità contrattuali, per mancata sottoscrizione in ogni singola pagina del documento contrattuale, per la pattuizione di interessi usurari, per l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi, per l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 28.5.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando i motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10.9.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stato assegnato termine per l'introduzione della domanda di mediazione obbligatoria;
indi, concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 13.12.2021 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del giorno 8.2.2025 la stessa è stata rimessa sul ruolo e la parte opposta è stata onerata di depositare la procura sostanziale rilasciata in calce all'istanza di mediazione, stante l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Con nota di deposito del 3.3.2025 le parti hanno allegato la documentazione richiesta;
indi, all'udienza del 5.3.2025, sono state nuovamente invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da trae Controparte_1 origine dal contratto di finanziamento stipulato tra e Consum.it s.p.a. in data Parte_1
10.9.2009 presso la filiale della banca di Zafferana Etnea (CT), in virtù del quale è CP_3 stato erogato un finanziamento di euro 60.000,00 da restituire, unitamente alle spese di istruttoria, al premio assicurativo ed al costo del finanziamento, in n. 96 rate mensili 2 dell'importo di euro 998,71 cadauna. A seguito dell'inadempimento della Parte_1 dall'obbligo di pagare le rate mensili, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e, rimasta vana la diffida di pagamento, la società cessionaria del credito ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 62.028,45, così determinato:
euro 9.380,75 a titolo di rate impagate prima della decadenza dal beneficio del termine;
euro 23,25 a titolo di addebito spese sollecito;
euro 1,60 a titolo di insoluti per il servizio di RID;
euro 39.043,83 a titolo di capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine;
euro 50,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per la decadenza dal beneficio del termine;
euro 13.529,02 a titolo di interessi di mora, calcolati sul capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine e sulla quota capitale inglobata in ciascuna rata insoluta.
3. Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento della mediazione sollevata con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. da parte opponente.
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente si osserva che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
In particolare, l'art. 8, comma 1, prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”; per converso, la disciplina non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione relativa alla necessità (o meno) della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, affermando il seguente principio di diritto “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n.
98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. n. 8473/2019; si veda anche Cass. 18068/2019). 3 Nell'ampia ed articolata motivazione la Corte ha esaminato la ratio della disciplina, affermando che: “Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”.
L'essenzialità della presenza delle parti ribadita dalla Corte non comporta che si tratti di attività in assoluto non delegabile. Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferire tale potere mediante una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo e la possibilità di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Ne consegue, ulteriormente, che la parte non può conferire tale potere al difensore mediante la procura alle liti o mediante procura autonoma autenticata dallo stesso difensore: qualora la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo deve essere speciale e di carattere sostanziale e non può essere autenticata dal difensore medesimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell'assistito alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili dall'avvocato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Nel caso di specie, in applicazione di tali principi di diritto, deve ritenersi che non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione.
Invero, il tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ab origine – cioè prima dell'introduzione dell'odierno giudizio – è stato avviato dall'opposta a seguito dell'ordinanza del 10.9.2019 con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato un termine per introdurre la domanda di mediazione. 4 Con nota di deposito del 21.10.2020 l'opposta ha allegato il verbale negativo di mediazione del 22.10.2019.
Nel citato verbale il mediatore dà atto che la società risultava “rappresentata Controparte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce all'istanza di mediazione dall'avvocato Stefania Lacitignola e dall'avvocato Massimo Filiberto” e che per detta società era presente l'avvocato Massimo Filiberto, giusta procura in atti.
Non essendo stata depositata la procura rilasciata in calce all'istanza di mediazione ed essendo essenziale che l'accertamento circa l'effettività e la validità del conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale sia compiuto dal decidente (cfr. Cass. nn. 8473/2019; 18068/2019), la causa è stata rimessa sul ruolo e l'opposta è stata onerata di depositare la procura conferita da in calce all'istanza di mediazione. Controparte_1
L'istanza di mediazione, con in allegato la procura, è stata quindi depositata telematicamente il
3.3.2025.
Ebbene, dall'esame dell'istanza di mediazione si ricava che direttore Parte_2 generale e procuratore speciale di Cerved Credit Management s.p.a., abbia nominato gli avvocati Stefania Lacitignola e Massimo Filiberto “affinché lo assistano in via congiunta e disgiunta nello svolgimento della mediazione, conferendo loro le più ampie facoltà di legge”; la procura è stata sottoscritta per autentica dall'avvocato Lacitignola.
Rileva il decidente che la procura in esame non sia valida.
Ed invero, pur trattandosi di una procura speciale avente ad oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione, essa è stata autenticata dal difensore e, dunque, da un soggetto privo di un potere di certificazione della firma al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 83 c.p.c.
Non sono convincenti gli argomenti difensivi svolti dall'opposta a sostegno della validità della suindicata procura.
In mancanza di un'espressa precisazione da parte della Cass. 8473/2019 circa la forma della procura, devono trovare applicazione le regole generali secondo cui il potere del difensore di certificare l'autografia della firma va limitato soltanto alla procura alle liti;
dunque, al di fuori dello stretto ambito della rappresentanza processuale, la procura sostanziale in favore di un terzo, in quanto devolutiva anche del potere abdicativo del diritto in lite, va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
5 Ad analoghe conclusioni si perviene ove si consideri che il nuovo art. 8, comma 4, d. lgs.
28/2010 (introdotto dal d. lgs. 149/2022) nulla specifica in merito alla forma della procura, sicché trovano applicazione le regole di carattere generale sopra menzionate.
La norma, in particolare, non richiama l'art. 185 c.p.c. che consente la possibilità di autentica del potere di firma della procura speciale per transigere o conciliare la lite da parte del difensore. Nel silenzio del legislatore sul punto, deve escludersi un'applicazione analogica dell'art. 185 c.p.c. all'ipotesi della partecipazione del terzo alla mediazione proprio in ragione della diversità di ratio sottesa alle due disposizioni: mentre la conciliazione giudiziale avviene davanti al giudice e nell'ambito del processo, di guisa che il potere di autentica della procura speciale in capo al difensore costituisce promanazione dei poteri riconosciuti dall'art. 83 c.p.c. in quanto connessi alla rappresentanza processuale, la mediazione si svolge al di fuori del processo e davanti ad un mediatore. Essa mira a favorire la partecipazione della parte personalmente, sicché, in questa prospettiva, la possibilità di delegare un terzo va riconosciuta soltanto a condizione che questi sia munito di poteri di rappresentanza sostanziale, senza che sia possibile la certificazione dell'autografia da parte del difensore.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che non sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione ed a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda.
4. In considerazione della definizione in rito della controversia e della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di parte opposta.
Esse vanno liquidate riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali calcolati secondo il d.m. 147/2022.
L'importo di euro 7.051,50 va, dunque, dimidiato e la somma di euro 3.525,75 va versata in favore dell'avvocato Federico Vinciguerra, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4097/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 6681/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
6 compensa le spese processuali in ragione di metà; condanna al pagamento della restante metà delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Federico Vinciguerra, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 3.525,75, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, 25 luglio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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