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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5279 del R.G. anno 2025 tra nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NI RI, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rumolo, giusta procura
[...] depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 04/03/2025 il ricorrente conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal 5.08.2014 al 10.02.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo un periodo di circa 5 mesi di lavoro formalmente autonomo;
- che la società si occupava di fornitura di servizi di agenzia pubblicitaria, consistenti nel supporto alle imprese per migliorare la loro visibilità e comunicazione;
- di aver svolto, durante l'intero periodo lavorativo, le mansioni di account executive ossia la figura di collegamento diretto tra l'agenzia pubblicitaria ed i clienti;
- che in tale veste aveva curato il coordinamento tra i clienti e l'agenzia, tramite e-mail, call e riunioni in presenza, al fine di pianificare le attività pubblicitarie e di comunicazione;
- che in particolare aveva progettato e gestito le campagne di comunicazione, le date e gli orari degli eventi definendo le strategie di comunicazione e le modalità di organizzazione;
- che inoltre aveva curato la realizzazione di manifesti cartacei, e provveduto all'organizzazione di riunioni con i collaboratori interni alla società per la pianificazione delle attività, stabilendo il budget delle singole attività, fatta salva la definitiva approvazione del direttore commerciale Parte_2
- che nell'ambito delle sue attività si era occupato degli accordi commerciali con i fornitori, provvedendo alla supervisione in loco degli eventi organizzati presso i centri commerciali, per coordinare tutti i fornitori dei servizi (montatori palco, fotografi, presentatori, hostess, consulenti informatici);
- che le suddette mansioni erano state svolte in maniera operativamente autonoma, nell'ambito dei margini dettati dalla società, rappresentata da CP_2
amministratrice unica, e dal fratello direttore
[...] Parte_2 commerciale;
- che la suddetta attività lavorativa era stata svolta in sede, presso gli uffici di
Napoli, con postazione fissa, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30, con pausa pranzo dalle 14.00 alle 15.00;
- che nei giorni di sabato e/o di domenica, si era recato personalmente presso i centri commerciali, coordinando gli eventi;
- che aveva percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, con livello IV del
CCNL Terziario Confcommercio mentre le mansioni espletate erano riconducibili al II livello (“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: 5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi…12) determinatore di costi…. 30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità…..31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità”). Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo
Giudice volesse:
“accertare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
5.08.2014 al 10.02.2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un inquadramento al quarto livello del CCNL Terziario Confcommercio del
18.07.2008, rinnovato il 26.02.2011 e del successivo CCNL del 30.03.2015; accertare che il ricorrente, fin dall'assunzione, ha svolto le mansioni descritte al capo 3) della premessa con gli orari e le modalità descritti al capo 5) della premessa;
accertare che in forza dello svolgimento delle dette mansioni, il ricorrente ha maturato il diritto, ex art. 116 del CCNL Terziario Confcommercio del 30.03.2015
(già 101 del CCNL Terziario Confcommercio del 18.07.2008, rinnovato il
26.02.2011), o, in via residuale, ex art. 2103 c.c., ad essere inquadrato, dal
5.11.2014, (5.02.2015 ex art. 2103 c.c.) al secondo livello del detto CCNL;
accertare il diritto del ricorrente, in forza dello svolgimento delle mansioni superiori, alle differenze retributive maturate dal 5.08.2014, data dell'assunzione, al 10.02.2020, data della cessazione del rapporto di lavoro, per l'importo di €.
61.284,03 per le differenze retributive e di €. 4.025,98 per le differenze sul TFR, per la complessiva somma di €. 65.310,01, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati al 30.04.2025, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'1.05.2025 al soddisfo;
pertanto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 61.284,03 per le differenze retributive e di €. 4.025,98 per le differenze sul TFR, per la complessiva somma di
€. 65.310,01, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati al 30.04.2025, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'1.05.2025 al soddisfo;
in via meramente gradata e residuale, nel denegato caso non si ritenesse applicabile il CCNL invocato, accertare il difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione ex art. 36 della Costituzione ed il conseguente diritto del ricorrente alla retribuzione parametrata al secondo livello del Terziario
Confcommercio del 18.07.2008, rinnovato il 26.02.2011 e del successivo CCNL del
30.03.2015 per i motivi esposti in premessa e nel corpo dell'atto e, quindi, previo l'accertamento del diritto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.
61.284,03 per le differenze retributive e di €. 4.025,98 per le differenze sul TFR, per la complessiva somma di €. 65.310,01, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati al 30.04.2025, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'1.05.2025 al soddisfo;
condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 9.05.2025 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- l'inammissibilità della domanda per intervenuta deposizione testimoniale, stante il tenore speculativo della domanda proposta;
- che in particolare il ricorrente aveva cessato il suo rapporto di lavoro il
10.2.2020, percependo tutte le dovute competenze, come da busta paga;
- che l'ex collega di lavoro , per un rapporto cessato a dicembre Parte_3 dello stesso anno, aveva agito in giudizio nel 2021 per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- che a seguito del rigetto in primo grado, in fase di gravame, l'istante era stato sentito in qualità di teste dinanzi la Corte d'Appello di Napoli;
- che in quella sede aveva dichiarato: “mi occupavo di seguire il processo di produzione … il mio ruolo era di account executive…”;
- che quindi, alla luce della stessa deposizione, non aveva fatto cenno allo svolgimento delle attività attribuitesi nel ricorso odierno;
- che quindi, avendo tenore confessorio, l'accertamento richiesto non poteva essere svolto;
- che dunque, il lungo tempo trascorso dalla cessazione del rapporto alla rivendicazione proposta, la deposizione favorevole del suo ex collega e l'essere patrocinato dallo stesso difensore, risultavano circostanze strumentali alla odierna rivendicazione;
- che, nel merito, la domanda difettava di allegazione rispetto alle mansioni, poiché riportate solo astrattamente senza esplicitarne il contenuto;
- che comunque le mansioni espletate erano meramente esecutive e non vantavano alcuna autonomia, bensì erano svolte sotto costante e diretta supervisione;
- che il lavoratore all'assunzione non aveva alcuna esperienza in materia di marketing e comunicazione, ed era titolare di un diploma di maturità scientifica;
- che pertanto la sua posizione era stata ripensata e, affiancandosi ad altre figure, aveva avviato un periodo di formazione sulla preparazione di eventi, in particolare quelli svolti presso centri commerciali;
- che in ogni caso il budget, i fornitori, gli ospiti e le decisioni inerenti agli eventi erano determinati dall'amministratore della società e dal fratello;
- che tali aspetti erano frutto di riunioni con le direzioni delle gallerie commerciali;
- che il ruolo dell' quale quello dell'istante, dopo molti mesi Pt_4 dall'assunzione, era limitato alla gestione delle comunicazioni con il cliente durante lo svolgimento della commessa, sotto la costante regia dell'amministratrice e del direttore commerciale;
- che nello specifico era incaricato di richiedere preventivi ai fornitori indicati dalla società e verificava eventuali altre offerte economiche, ma la scelta definitiva dei partner spettava sempre all'Amministratrice e al Direttore
Commerciale.
- che al più si occupava di coordinare alcuni aspetti logistici e operativi dell'esecuzione degli eventi (acquisto materiali o abbigliamento del personale, verifica allestimenti), in alcuni casi recandosi personalmente sui luoghi, ovvero si occupava delle comunicazioni operative con i clienti eventualmente per recepire modifiche ai piani marketing già approvati;
- che mai aveva presentato proposte proprie ai clienti, ne aveva pianificato autonomamente alcuna attività, ne aveva alcuna responsabilità di budget;
- che la supervisione in loco degli eventi era svolta quasi sempre da
[...] ed il ricorrente si limitava ad accompagnarlo. Parte_2 - che anche quando vi si recava da solo (dopo due anni di lavoro e unicamente in caso di eventi in contemporanea in luoghi diversi), si trattava dell'esecuzione di attività già pianificate dalla Direzione;
- che quindi l'istante aveva svolto un'attività riconducibile pienamente al livello
IV del CCNL terziario distribuzione e servizi, risultando invece assenti gli elementi tipici del livello II, ovvero "compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo";
- che rispetto ai conteggi la diaria non poteva essere presa in considerazione, stante l'assenza di domanda e di allegazione in tal senso rispetto alle giornate di maturazione, per un totale di euro 15.180,10;
- che invero aveva percepito già l'indennità di trasferta Italia, la quale costituiva un rimborso per gli spostamenti effettuati;
- che peraltro non era stata scomputata la quota dell'EDR già percepita;
- che tali errori si ripercuotevano sul TFR.
Tanto premesso concludeva per l'improponibilità, e comunque per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Alla udienza del 17/12/2025 questo Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda posto che le sentenze fanno stato tra le (invero diverse) parti e che i rapporti di lavoro, sottesi tra l'istante e un altro collega, erano del tutto diversi.
La presenza del ricorrente come testimone in altro processo nulla dimostra se non l'aver reso uffici legalmente dovuti, in un processo diverso odierno. Residua solo la necessaria valutazione delle dichiarazioni dei testi che non inficia l'ammissibilità dell'intera istruttoria.
Quanto alla eccezione relativa al valore confessorio della dichiarazione resa dall'istante, quale teste, in altro giudizio, sostanziantesi nella espressione “mi occupavo di seguire il processo di produzione … il mio ruolo era di account executive…” non si comprende quale fatto dichiarato sarebbe confessorio (peraltro l'account executive è, sulla scorta del CCNL applicato inquadrabile nel I livello) per cui la relativa eccezione deve essere rigettata. Tanto premesso, nel merito, il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono. In primo luogo, rispetto alla prima domanda, la stessa è inammissibile per carenza di interesse, vista la assenza di contenzioso sul punto: è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 5.08.2014 al 10.02.2020 con inquadramento al IV livello del CCNL Terziario Confcommercio, stante la presenza in atti del contratto di assunzione e delle buste paga, nonché in assenza di contestazione sul punto. Il CCNL applicato tra le parti (in atti) prevede che siano inquadrabili al IV livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra i profili esemplificativi è indicato tra gli altri quello di contabile d'ordine, cassiere comune, commesso alla vendita al pubblico e propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico,
Di contro, al livello II, quello richiesto, appartengono “…i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” Tra i profili esemplificativi è indicato tra gli altri quello di addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi, determinatore di costi, assistente account executive nelle agenzie di pubblicità e assistente media planner nelle agenzie di pubblicità.
Orbene la differenza tra i due livelli (nessuna parte si occupa del livello intermedio, il
III) è nella circostanza che il lavoratore inquadrato nel II livello non ha alcun compito di coordinamento e/o direzione di altri lavoratori, esegue mansioni esecutive e comunque sempre su direzione di altro lavoratore (tra i tanti, il manutentore, il banconiere, l'allestitore, il pittore, il cassiere, il commesso di vendita).
Viceversa, al secondo livello, dedicato in modo specifico all'attività di comunicazione e marketing, appartengono lavoratori che svolgono mansioni di concetto e coordinamento (cfr. le figure dell'assistente account executive nelle agenzie di pubblicità, ovvero dell'assistente media planner, oppure ancora il media planner nelle agenzie di pubblicità) i ovvero compiti… con funzioni di coordinamento e controllo.
Le facoltà decisionali non sono affatto determinanti, ben potendo essere assenti.
Per la verifica del corretto livello di inquadramento soccorre la prova testimoniale.
Il teste , collega di lavoro dal 2014 al 2020, ha dichiarato: “La Parte_3 convenuta si occupa di marketing e comunicazione e dunque nella redazione di testi pubblicitari, scritti e/o visivi. In questa attività io mi occupavo della redazione di testi scritti, anche di accompagnamento a quelli visivi. Il ricorrente era “account” ovvero era il front head della agenzia occupandosi lui di colloquiare con i clienti. Il contratto veniva contrattato e stipulato dalla amministrazione e il ricorrente successivamente doveva gestire il cliente. I clienti venivano gestiti dal ricorrente o da Persona_1 che era un altro “account”. Il ricorrente gestiva, come detto, i contratti, ovvero
[...] programmava e gestiva una serie di eventi che erano decisi a monte per tipologia, quantità e quant'altro. Il calendario non era molto rigido e il ricorrente si accordava con i direttori dei centri commerciali e quindi contattava i fornitori per l'evento. Tra
i direttori che ricordo dialogavano con l'istante vi era , responsabile del Persona_2 centro commerciale “Tiburtino”, , responsabile del centro Persona_3 commerciale “Le Porte di Napoli”, tal direttore del centro commerciale Per_4
“Casilino” e tale direttrice del centro commerciale “Fonti del Corallo”. Il Per_2 budget per i singoli eventi, nell'ambito del budget generale, era deciso dall'account”.
In ogni caso nel contratto era descritta la tipologia di eventi e il numero di eventi per tipologia. Vi erano anche degli extra budget contrattati di volta in volta. Il ricorrente proponeva gli extra budget come anche gli specifici eventi che venivano approvati dal direttore commerciale della convenuta: era il ricorrente che aveva contatti con le agenzie di eventi. Non ho cause in corso con la convenuta.
Il teste collega di lavoro, dipendente della convenuta dal 2012 come Testimone_1 grafico pubblicitario, ha dichiarato: “La convenuta si occupa di marketing e comunicazione e dunque nella redazione di testi pubblicitari, scritti e/o visivi. In questa attività io mi occupo della redazione di grafiche, anche di accompagnamento a scritti.
Il ricorrente fu assunto perché la convenuta era alla ricerca di un social media marketing ovvero di una persona che si occupasse di marketing sui social. In questa attività il ricorrente doveva diffondere sulle pagine social eventi che noi avevamo creato per i nostri clienti (il cliente principale è IGB, società che gestisce centri commerciali). L'istante iniziò a lavorare per la convenuta all'incirca nel 2014. Dopo qualche mese (3/4) il ricorrente affiancò , direttore commerciale Parte_2 della . In particolare il e la l.r. della convenuta concordavano CP_1 Parte_2 un piano marketing con un cliente e gli specifici eventi. Successivamente alle riunioni operative partecipava anche il ricorrente come noi della grafica, la proprietà, il ed i suoi collaboratori. Il ricorrente ci inviava una Parte_2 comunicazione in cui ci indicava le cose che dovevamo fare in maniera corrispondente a ciò che era stato deciso in riunione ed i tempi decisi in riunione;
il ricorrente o inviavano al cliente una mail in cui veniva riassunto Parte_2
l'evento: se la grafica era già approvata venivano inviati anche i bozzetti al cliente.
La approvazione non era fatta dal ricorrente. Successivamente verificava che le attività che dovevano essere svolte fossero state svolte nei termini. Poi presenziava all'evento e verificava che l'evento si fosse svolto in corrispondenza a quanto deciso nelle riunioni. A volte presenziava da solo e a volte con il . Relazionava Parte_2 al e/o alla proprietà. Io non ero presente agli eventi ma siccome alcuni Parte_2 erano in “digital”, ovvero grafiche proiettate e revisionabili immediatamente, se c'era una difformità rispetto a quanto stabilito il ricorrente mi avvisava ed io correggevo immediatamente. Gli eventi avvenivano tanto durante la settimana come nel weekend.
Io non sono mai intervenuto sul “digital” nel weekend ma mi è capitato di intervenire sul “digital” anche alle 02.00. Che io ricordi nel corso degli eventi si rapportavano ai direttori dei centri commerciali sia il ricorrente che il . Non so chi Parte_2 avesse rapporti con i fornitori durante gli eventi ed in preparazione degli stessi. Il ricorrente poteva e doveva chiedere preventivi ai fornitori che dovevano essere approvati dalla direzione.
La teste , collega di lavoro da aprile 2016 a gennaio 2021 come Persona_1 account executive, ha dichiarato: “gestivo la comunicazione dei clienti dell'agenzia che mi erano stati affidati sia online che offline, anche sui social. La convenuta si occupa di marketing e comunicazione e dunque nella redazione di testi pubblicitari, scritti e/o visivi. Il ricorrente già lavorava quando ho iniziato io e svolgeva il mio medesimo lavoro. Si occupava anche di eventi. Noi gestivamo il cliente che ci era stato affidato con un budget che ci era stato affidato a monte. Eravamo noi che delineavamo gli eventi e li portavamo all'approvazione del direttore commerciale
e successivamente li mettevamo in essere. In effetti realizzavamo Parte_2
l'intero piano marketing per tutto il periodo del contratto e lo portavamo alla eventuale revisione e comunque approvazione del e successivamente del Parte_2 cliente. Dopo di ciò ciascun evento aveva bisogno di una parte operativa e dunque chiamavamo, io come il ricorrente per i suoi clienti, i fornitori per avere preventivi che dovevano essere approvati dal . Chiamavamo sia vecchi fornitori che Parte_2 nuovi fornitori per tentare di abbattere i costi. Si inviava una mail alla grafica ed eventualmente si facevano riunioni con la grafica interna per realizzare la parte comunicativa/visiva dell'evento. Molto spesso presenziavamo all'evento a volte anche con . Nel corso dell'evento verificavamo che la fornitura fosse conforme Parte_2 a quanto pattuito e gestivamo anche l'evento ovvero ad esempio con eventi
“firmacopie”, l'uscita chi doveva firmare le copie assieme al suo manager. Ero presente presso la convenuta nel periodo di lavoro tutti i giorni con orario fisso (9.30- 18.30 con un'ora di pausa). Io non ero assunta ma avevo un rapporto a partita iva”.
Il teste ha dichiarato: “Sono rappresentante legale di tutti i centri Testimone_2 commerciali di proprietà della (21) della quale sono dipendente. Per CP_3 tale ragione ho rapporti commerciali con la convenuta per eventi, per i piani marketing ovvero per la cura di tutta l'attività di marketing di 3/4 centri commerciali in Italia
(Campania, Toscana, Sicilia, Lazio). Ho visto qualche volta il ricorrente al centro commerciale in Campania e nel Lazio in occasione di eventi. Definiti i budget per le varie attività nei singoli centri commerciali, con l'agenzia di riferimento che ha vinto la gara di appalto e nel caso di specie con la convenuta, ripartiamo le poste di bilancio destinate al marketing nelle varie voci eventi, comunicazione etc. In tal modo definiamo un vero e proprio piano marketing, sulla base delle singole esigenze del centro commerciale. Per queste cose mi relaziono solo con il l.r. della convenuta. La strategia viene dunque decisa da me e dalla l.r. della convenuta. Decido io assieme alla l.r. anche lo specifico evento. Miei collaboratori e collaboratori della convenuta si occupano della realizzazione materiale ovvero la realizzazione materiale della struttura attraverso loro fornitori. Anche tipologie e quantità di forniture dipendono essenzialmente dal budget. Il piano marketing è realizzato per iscritto per avere
l'approvazione dei singoli centri commerciali ed in specie sono linee guida quelle presentate in assemblea. Poi io e il responsabile dell'agenzia (nel caso di specie la
l.r.) decidiamo il singolo specifico piano marketing”.
Orbene, tutti i testi confermano lo svolgimento di un'attività di concetto, nell'ambito di direttive ricevute, ma caratterizzata da una certa autonomia.
In particolare appare chiaro che l'attività di account executive e/o media planner è svolta da o dal l.r. della convenuta, cui compete ideazione del piano Parte_2 marketing con costi e approvazione degli extra budget: l'istante però chiede il livello di inquadramento dell'assistente a tali figure, che il CCNL colloca nel II livello.
Invero l'attività di programmazione e gestione di una serie di eventi, sebbenedecisi a monte per tipologia, quantità e quant'altro, evidenziano mansioni di coordinamento posto che anche il calendario degli stessi non era rigido e il ricorrente si accordava con i direttori dei centri commerciali e quindi contattava i fornitori per l'evento. Inoltre proponeva gli extra budget come anche gli specifici eventi, nonché chiedeva preventivi ai fornitori, tutte attività approvate dal direttore commerciale (I livello per il CCNL) che svolgeva mansioni di account executive (cgìfr teste ). Persona_1
Inoltre svolgeva funzioni di controllo sul campo con coordinamento delle varie figure impegnate nei singoli eventi (hostess, grafici, copywriter), controllando anche i tempi di esecuzione (cfr teste . Testimone_1
I testi delle e-mail depositati, confermano il ruolo di raccordo in ausilio al direttore commerciale che svolgeva la funzione di account executive e/o media planner (si ripete l'istante chiede l'inquadramento come assistente dello stesso).
Invero, parte convenuta sostiene che: “il ruolo dell'account executive svolto dal lavoratore si limita alla gestione delle comunicazioni con il cliente durante lo svolgimento della commessa, esclusivamente in un'ottica di aggiornamento e recezione delle modifiche operative ai piani marketing già approvati dalla Società”.
La deduzione non coglie nel segno non richiedendo l'istante l'inquadramento nel I
Livello (account executive). Ne deriva l'accoglimento della domanda con diritto al riconoscimento del livello II del
CCNL Terziario distribuzione, come in atti dalla assunzione.
Per quanto concerne le differenze retributive derivanti da tale riconoscimento deve darsi atto che la diaria, come conteggiata nel prospetto accluso al ricorso, spetta nelle ipotesi in cui il dipendente venga inviato in missione temporanea fuori della propria residenza e l'istante non ha allegato (né provato) le volte in cui è stato inviato in missione di tal chè essa non può essere riconosciuta.
Ne deriva che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'istante di €. 34.564,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo.
Quanto all'EDR l'istante, nel ricalcolare il dovuto, l'ha indicata sia ad avere che a dare
(ovvero come percepita) di tal chè nessun importo è richiesto matematicamente a talk fine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento “che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 5.08.2014 al 10.02.2020, con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo indeterminato, con un inquadramento al quarto livello del
CCNL Terziario Confcommercio del 18.07.2008, rinnovato il 26.02.2011 e del successivo CCNL del 30.03.2015”;
2) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel II livello del CCNL
Terziario distribuzione dalla assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 34.564,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 5569,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso di €. 379,50 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 17/12/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)