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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1593/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VIOLI LIDIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , secondo cui la presente opposizione avverso la cartella esattoriale CP_1
doveva essere proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, essendo il ricorrente residente in Reggio Calabria, Comune ricompreso nel circondario di detto Tribunale.
2. L'eccezione è fondata.
3. Ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., nelle controversie in materia previdenziale è competente, in via esclusiva, il giudice del luogo di residenza dell'assicurato al momento della proposizione del ricorso, salvo che questi non abbia eletto domicilio, al momento dell'iscrizione al fondo o della costituzione del rapporto assicurativo, nel circondario di un altro tribunale.
4. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente era ed è residente in [...]
Calabria, sicché il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione Lavoro.
5. Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il criterio della residenza ha natura inderogabile ed esclusiva (Cass. civ., sez. lav., n. 8805/2020; n. 27990/2017; n. 4559/2016) e che l'eventuale elezione di domicilio rilevante ai fini della deroga deve essere espressa e documentata (Cass. civ., sez. lav., n. 5683/2005).
6. Non risultando, nella specie, alcuna valida elezione di domicilio presso altro foro, il
Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza per territorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia;
– indica quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Macerata – Sezione
Lavoro;
2 – assegna alle parti il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite, tenuto conto della natura preliminare della decisione.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1593/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VIOLI LIDIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , secondo cui la presente opposizione avverso la cartella esattoriale CP_1
doveva essere proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, essendo il ricorrente residente in Reggio Calabria, Comune ricompreso nel circondario di detto Tribunale.
2. L'eccezione è fondata.
3. Ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., nelle controversie in materia previdenziale è competente, in via esclusiva, il giudice del luogo di residenza dell'assicurato al momento della proposizione del ricorso, salvo che questi non abbia eletto domicilio, al momento dell'iscrizione al fondo o della costituzione del rapporto assicurativo, nel circondario di un altro tribunale.
4. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente era ed è residente in [...]
Calabria, sicché il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione Lavoro.
5. Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il criterio della residenza ha natura inderogabile ed esclusiva (Cass. civ., sez. lav., n. 8805/2020; n. 27990/2017; n. 4559/2016) e che l'eventuale elezione di domicilio rilevante ai fini della deroga deve essere espressa e documentata (Cass. civ., sez. lav., n. 5683/2005).
6. Non risultando, nella specie, alcuna valida elezione di domicilio presso altro foro, il
Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza per territorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia;
– indica quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Macerata – Sezione
Lavoro;
2 – assegna alle parti il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite, tenuto conto della natura preliminare della decisione.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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