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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN NS, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13021/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019398983000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120249004088155000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6777/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13021/2024, depositata il 19-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Di Nominativo_1 e C. Sas avverso la cartella di pagamento e l'intimazione indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120249004088155000, notificata il
28-1-2024, limitatamente alla parte relativa alla cartella sottesa n. 07120190019398983000, per l'importo di € 9.084,00, eccependo: 1) l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione quinquennale delle sanzioni;
3) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 576/21 (Anac) per mandato cessato;
4) il calcolo interessi criptico;
5) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
6) la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
-che si era costituita la parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso così come proposto poiché il ricorrente non aveva provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore, l'obbligatoria ai sensi dell'art.14 co.6 bis D.L.vo 546/92; la tardività dell'impugnazione poiché la cartella era stata notificata il 22.1.2019 alla medesima pec alla quale era stata notificata l'intimazione oggetto del presente giudizio, seguita da altri atti interruttivi;
il potere di essa ADER di procedere alla riscossione è conferito direttamente dalla legge;
erano infondate le doglianze concernenti gli interessi e la prescrizione e la decadenza;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate D.P.2 chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: la cartella di pagamento era stata notificata a mezzo pec il 22-1-2019; successivamente, sempre a mezzo pec erano stati notificati altri atti interruttivi: preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900016894000 (29.5.2019); intimazione di pagamento n. 07120229003916547000 (3-3-2022); il potere dell'AdER derivava dalla legge e non da un contratto di concessione;
le doglianze relative alla decadenza e al calcolo degli interessi erano inammissibili dovendo essere proposte con l'impugnazione della cartella. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell'AdER, liquidate in € 500,00, oltre accessori, mentre aveva compensato quelle nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della notifica a mezzo pec degli atti prodromici, mancata applicazione dell'art.145 cpc.;
2) illegittimità della notifica atteso che era indirizzata a una persona fisica e non alla società; assenza della prova della regolarità della notifica;
3) inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello (?); 4) illegittimità della notifica a mezzo pec, per mancata produzione dei file EML o MSG;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui era stato rigettato il ricorso;
nullità della notifica a mezzo pec, nei confronti di un soggetto non iscritto nei registri INAD, con l'indirizzo pec indicato;
6) prescrizione delle somme, sia per le sanzioni e interessi, sia per la somma capitale;
7) erroneità della notifica a mezzo pec, inviata ad un indirizzo pec non ufficiale, violazione del regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS); 8) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti sottesi;
9) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
10) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
11) mancata cristallizzazione del debito per mancata impugnazione di atti non previsti;
12) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera
Autorità Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
13) sulla condanna illegittima al pagamento delle spese di lite, atteso la costituzione tramite il funzionario. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
da liquidare al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione depositando le notifiche degli atti impugnati in formato eml e msg e chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.2 di Napoli non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) I motivi sub 1), 2), 5), 7) e 8) -che per ragioni di ordine logico devono essere trattati congiuntamente- sono palesemente privi di fondamento.
L'affermazione che l'indirizzo pec Email_4 -al quale erano stati notificati l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici- non fosse riferibile all'amministratore della società ricorrente Ricorrente_1 di Nominativo_1 e C. Sas è sicuramente infondata, ove si osservi che a quell'indirizzo era stata notificata l'intimazione impugnata, contestata solo con riferimento a una specifica cartella di pagamento (su 33 indicate nell'intimazione). L'ulteriore asserzione che quell'indirizzo sarebbe riferibile a un omonimo del destinatario che gliela avrebbe trasmessa, formulata, per la prima volta, solo nelle memorie illustrative in primo grado
(e neppure ripetuta nei motivi di gravame), è contrastata dalle circostanze documentali che in ricorso il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione il 28-1-2024 e che dalla documentazione allegata al ricorso emergeva che dallo stesso indirizzo pec esso Nom_1 aveva girato l'intimazione ai suoi difensori.
D'altra parte, la resistente ha osservato che da tutti i dati ufficiali risulta che Nominativo_1, codice fiscale CF_1, è titolare del predetto indirizzo di posta elettronica certificata, risultante anche dai pp.rr., e tale assunto è stato verificato direttamente dal Collegio attraverso una facile ricerca sul portale inipec. La pec Email_5 è quella della società, ma trattandosi di società di persone la notifica può essere fatta direttamente al socio accomandatario, rappresentante legale.
È pacifico in giurisprudenza che «l'obbligo di notificazione dell'atto tributario presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145 cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ove dal tenore della notifica risulti chiaramente individuato o sia in ogni caso chiaramente individuabile il legale rappresentante della società ed, altresì, risulti univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario (in tali esatti termini, recentissimamente, Sez. 5 , Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024; Rv. 670146 - 01).
Il Nom_1, in quanto socio accomandatario della società (di persone), ne era (ed è) legale rappresentante (infatti, il ricorso era stato proposto dal Nom_1 in quanto legale rappresentante società).
B) Il motivo sub 4) concernente il mancato deposito delle relate di notifica in formato eml o msg è infondato in quanto è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg, posto che trattandosi di atti esterni al giudizio, come qualsiasi atto digitale, possono essere stampati o salvati e attestato conforme all'originale dal difensore
(in tali esatti termini tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4725 del 23/02/2025; Rv. 673771 - 01).
C) Il motivo sub 6) è infondato posto che tra la data notifica della cartella (22-1-2019) e quello dell'atto impugnato (28-1-2024), non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve, per la rituale notifica di altri atti interruttivi.
D) I motivi sub 9) e 10) sono inammissibili perché dovevano essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata.
E) Il motivo sub 11) è incomprensibile posto che nel presente giudizio non è stata prospettata alcuna doglianza relativa alla cartella di pagamento (eccetto quella -infondata- dell'omessa o irregolare notifica) che avrebbe potuta essere fatta valere indipendentemente dall'impugnazione degli atti successivi.
F) Anche il motivo sub 12) è incomprensibile. Si sostiene che la doglianza attiene alla gestione Equitalia, ma nella vicenda che ci occupa nessun atto della riscossione era stato emesso da Equitalia.
G) Il motivo sub 13) è privo di fondamento posto che l'art.15 co.2 sexies D.L.vo 546792 stabilisce esplicitamente (in claris non fit interpretatio) che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
(l'importo delle spese liquidate -€ 500,00 per una causa del valore di € 9.084,00- è di gran lunga inferiore al minimo tabellare diminuito del 20%).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 950,00, oltre accessori
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN NS, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13021/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019398983000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120249004088155000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6777/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13021/2024, depositata il 19-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Di Nominativo_1 e C. Sas avverso la cartella di pagamento e l'intimazione indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120249004088155000, notificata il
28-1-2024, limitatamente alla parte relativa alla cartella sottesa n. 07120190019398983000, per l'importo di € 9.084,00, eccependo: 1) l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione quinquennale delle sanzioni;
3) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 576/21 (Anac) per mandato cessato;
4) il calcolo interessi criptico;
5) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
6) la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
-che si era costituita la parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso così come proposto poiché il ricorrente non aveva provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore, l'obbligatoria ai sensi dell'art.14 co.6 bis D.L.vo 546/92; la tardività dell'impugnazione poiché la cartella era stata notificata il 22.1.2019 alla medesima pec alla quale era stata notificata l'intimazione oggetto del presente giudizio, seguita da altri atti interruttivi;
il potere di essa ADER di procedere alla riscossione è conferito direttamente dalla legge;
erano infondate le doglianze concernenti gli interessi e la prescrizione e la decadenza;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate D.P.2 chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: la cartella di pagamento era stata notificata a mezzo pec il 22-1-2019; successivamente, sempre a mezzo pec erano stati notificati altri atti interruttivi: preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900016894000 (29.5.2019); intimazione di pagamento n. 07120229003916547000 (3-3-2022); il potere dell'AdER derivava dalla legge e non da un contratto di concessione;
le doglianze relative alla decadenza e al calcolo degli interessi erano inammissibili dovendo essere proposte con l'impugnazione della cartella. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell'AdER, liquidate in € 500,00, oltre accessori, mentre aveva compensato quelle nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della notifica a mezzo pec degli atti prodromici, mancata applicazione dell'art.145 cpc.;
2) illegittimità della notifica atteso che era indirizzata a una persona fisica e non alla società; assenza della prova della regolarità della notifica;
3) inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello (?); 4) illegittimità della notifica a mezzo pec, per mancata produzione dei file EML o MSG;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui era stato rigettato il ricorso;
nullità della notifica a mezzo pec, nei confronti di un soggetto non iscritto nei registri INAD, con l'indirizzo pec indicato;
6) prescrizione delle somme, sia per le sanzioni e interessi, sia per la somma capitale;
7) erroneità della notifica a mezzo pec, inviata ad un indirizzo pec non ufficiale, violazione del regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS); 8) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti sottesi;
9) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
10) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
11) mancata cristallizzazione del debito per mancata impugnazione di atti non previsti;
12) inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera
Autorità Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
13) sulla condanna illegittima al pagamento delle spese di lite, atteso la costituzione tramite il funzionario. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
da liquidare al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione depositando le notifiche degli atti impugnati in formato eml e msg e chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.2 di Napoli non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) I motivi sub 1), 2), 5), 7) e 8) -che per ragioni di ordine logico devono essere trattati congiuntamente- sono palesemente privi di fondamento.
L'affermazione che l'indirizzo pec Email_4 -al quale erano stati notificati l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici- non fosse riferibile all'amministratore della società ricorrente Ricorrente_1 di Nominativo_1 e C. Sas è sicuramente infondata, ove si osservi che a quell'indirizzo era stata notificata l'intimazione impugnata, contestata solo con riferimento a una specifica cartella di pagamento (su 33 indicate nell'intimazione). L'ulteriore asserzione che quell'indirizzo sarebbe riferibile a un omonimo del destinatario che gliela avrebbe trasmessa, formulata, per la prima volta, solo nelle memorie illustrative in primo grado
(e neppure ripetuta nei motivi di gravame), è contrastata dalle circostanze documentali che in ricorso il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione il 28-1-2024 e che dalla documentazione allegata al ricorso emergeva che dallo stesso indirizzo pec esso Nom_1 aveva girato l'intimazione ai suoi difensori.
D'altra parte, la resistente ha osservato che da tutti i dati ufficiali risulta che Nominativo_1, codice fiscale CF_1, è titolare del predetto indirizzo di posta elettronica certificata, risultante anche dai pp.rr., e tale assunto è stato verificato direttamente dal Collegio attraverso una facile ricerca sul portale inipec. La pec Email_5 è quella della società, ma trattandosi di società di persone la notifica può essere fatta direttamente al socio accomandatario, rappresentante legale.
È pacifico in giurisprudenza che «l'obbligo di notificazione dell'atto tributario presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145 cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ove dal tenore della notifica risulti chiaramente individuato o sia in ogni caso chiaramente individuabile il legale rappresentante della società ed, altresì, risulti univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario (in tali esatti termini, recentissimamente, Sez. 5 , Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024; Rv. 670146 - 01).
Il Nom_1, in quanto socio accomandatario della società (di persone), ne era (ed è) legale rappresentante (infatti, il ricorso era stato proposto dal Nom_1 in quanto legale rappresentante società).
B) Il motivo sub 4) concernente il mancato deposito delle relate di notifica in formato eml o msg è infondato in quanto è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg, posto che trattandosi di atti esterni al giudizio, come qualsiasi atto digitale, possono essere stampati o salvati e attestato conforme all'originale dal difensore
(in tali esatti termini tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4725 del 23/02/2025; Rv. 673771 - 01).
C) Il motivo sub 6) è infondato posto che tra la data notifica della cartella (22-1-2019) e quello dell'atto impugnato (28-1-2024), non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve, per la rituale notifica di altri atti interruttivi.
D) I motivi sub 9) e 10) sono inammissibili perché dovevano essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata.
E) Il motivo sub 11) è incomprensibile posto che nel presente giudizio non è stata prospettata alcuna doglianza relativa alla cartella di pagamento (eccetto quella -infondata- dell'omessa o irregolare notifica) che avrebbe potuta essere fatta valere indipendentemente dall'impugnazione degli atti successivi.
F) Anche il motivo sub 12) è incomprensibile. Si sostiene che la doglianza attiene alla gestione Equitalia, ma nella vicenda che ci occupa nessun atto della riscossione era stato emesso da Equitalia.
G) Il motivo sub 13) è privo di fondamento posto che l'art.15 co.2 sexies D.L.vo 546792 stabilisce esplicitamente (in claris non fit interpretatio) che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
(l'importo delle spese liquidate -€ 500,00 per una causa del valore di € 9.084,00- è di gran lunga inferiore al minimo tabellare diminuito del 20%).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 950,00, oltre accessori