TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/02/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 552/2020
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 4 aprile 2023 ad ore 13:25 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. FABBRINI SIMONA, Parte_1 per con l'avv. SCORZA SERGIO nessuno compare. CP_1
L'avv. Fabbrini rileva come rispetto alla pronuncia n. 91/2019 sia del tutto diversa la domanda azionata e la causa petendi. Si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 552/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MICELI WALTER, Parte_1 C.F._1
FABBRINI SIMONA e GANCI FABIO elettivamente domiciliato a Montevarchi (AR). V.le Diaz
158 presso lo studio dell'avv. Simona Fabbrini Parte ricorrente contro
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore Entrambi rappresentati e difesi dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a Prato,
v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1760 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a se dovute;
3) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 4 aprile 2023 Il Giudice
Mariella Galano
1
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 4 aprile 2023 ad ore 13:25 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. FABBRINI SIMONA, Parte_1 per con l'avv. SCORZA SERGIO nessuno compare. CP_1
L'avv. Fabbrini rileva come rispetto alla pronuncia n. 91/2019 sia del tutto diversa la domanda azionata e la causa petendi. Si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 552/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MICELI WALTER, Parte_1 C.F._1
FABBRINI SIMONA e GANCI FABIO elettivamente domiciliato a Montevarchi (AR). V.le Diaz
158 presso lo studio dell'avv. Simona Fabbrini Parte ricorrente contro
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore Entrambi rappresentati e difesi dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a Prato,
v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1760 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a se dovute;
3) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 4 aprile 2023 Il Giudice
Mariella Galano
1