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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 luglio 2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]49, con l'Avv. Pietro Mario Vimercati
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]49, con l'Avv. Pietro Mario Vimercati i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mendrisio (Svizzera), in data 01.09.2017, trascritto allo stato civile del Comune di San Fermo della Battaglia (anno 2017, atto n. 41, Parte II, Serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. per le ragioni di cui in premessa, il signor si impegna ad acquisire dalla signora Parte_1 la quota di proprietà di quest'ultima della casa coniugale sita in Valmorea (Co), via Manzoni Parte_2
n. 170/49, così identificata catastalmente:
Comune di Valmorea - via Manzoni - Catasto Fabbricati
Sezione IA NO AN
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 1-2, Cat. A/7, Classe 2, Vani 8,5, R.C. euro 877,98
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 3, Cat. C/2, Classe U, Mq 9, R.C. euro 18,13
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 4, Cat. C/6, Classe 1, Mq 29, R.C. euro 89,86
Foglio 4, Mappale 2272, Subalterno 701, Cat. F/1, Mq 170 per la quota di 20/100 in proprietà della signora Parte_2
Foglio 4, Mappale 2252, Cat. F/1, Mq 195 per la quota di 20/300 in proprietà della signora Parte_3
[.. a fronte della cessione di cui al punto b), il signor si obbliga a corrispondere alla Parte_1 signora l'importo complessivo di euro 90.000,00 (novantamila/00), mediante assegno Parte_2 circolare o bonifico bancario istantaneo, alle seguenti scadenze: euro 30.000,00 all'atto notarile;
euro
30.000,00 entro i successivi tre mesi;
euro 30.000,00 entro i successivi tre mesi e pertanto nel termine massimo di sei mesi dall'atto notarile;
d. l'atto con cui verrà data esecuzione al presente impegno preliminare sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, con la formula del patto di riservato dominio, e dovrà essere redatto entro 30 giorni dal provvedimento di omologa della separazione. Il notaio viene individuato sin d'ora nel dott. Persona_1 con studio in Como, via San Bernardino da Siena n. 4, e gli oneri tutti dell'atto saranno a carico del signor
All'esito del perfezionamento della cessione, il signor diverrà proprietario per intero e in via Pt_1 Pt_1 esclusiva degli immobili di cui è causa. La porzione di tali immobili verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto attuale, con i relativi accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, ipoteche e pregiudizievoli così come la parte cedente li possiede e ha diritto di possedere.
e. la signora trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_2 f. a fronte della cessione dei beni mobili che si trovano all'interno della casa coniugale, il signor Pt_1 si obbliga altresì a corrispondere alla signora la ulteriore somma - convenuta tra le parti in Parte_2 ragione del valore dei beni e del loro stato di conservazione - di euro 20.000,00 (ventimila/00); il pagamento avverrà, con le modalità consentite dalla legge che le parti riterranno più opportune, entro il termine di due anni dalla data di omologa della separazione;
g. al buon esito delle obbligazioni di cui ai punti c), d) ed f), i coniugi dichiarano di non avere questioni patrimoniali pendenti, avendole tutte così definite;
h. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento;
i. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 01.09.2017 in Mendrisio Svizzera,
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia
(anno 2017, atto n. 41, Parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 2.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AR Cao
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 luglio 2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]49, con l'Avv. Pietro Mario Vimercati
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]49, con l'Avv. Pietro Mario Vimercati i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mendrisio (Svizzera), in data 01.09.2017, trascritto allo stato civile del Comune di San Fermo della Battaglia (anno 2017, atto n. 41, Parte II, Serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. per le ragioni di cui in premessa, il signor si impegna ad acquisire dalla signora Parte_1 la quota di proprietà di quest'ultima della casa coniugale sita in Valmorea (Co), via Manzoni Parte_2
n. 170/49, così identificata catastalmente:
Comune di Valmorea - via Manzoni - Catasto Fabbricati
Sezione IA NO AN
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 1-2, Cat. A/7, Classe 2, Vani 8,5, R.C. euro 877,98
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 3, Cat. C/2, Classe U, Mq 9, R.C. euro 18,13
Foglio 4, Mappale 2302, Subalterno 4, Cat. C/6, Classe 1, Mq 29, R.C. euro 89,86
Foglio 4, Mappale 2272, Subalterno 701, Cat. F/1, Mq 170 per la quota di 20/100 in proprietà della signora Parte_2
Foglio 4, Mappale 2252, Cat. F/1, Mq 195 per la quota di 20/300 in proprietà della signora Parte_3
[.. a fronte della cessione di cui al punto b), il signor si obbliga a corrispondere alla Parte_1 signora l'importo complessivo di euro 90.000,00 (novantamila/00), mediante assegno Parte_2 circolare o bonifico bancario istantaneo, alle seguenti scadenze: euro 30.000,00 all'atto notarile;
euro
30.000,00 entro i successivi tre mesi;
euro 30.000,00 entro i successivi tre mesi e pertanto nel termine massimo di sei mesi dall'atto notarile;
d. l'atto con cui verrà data esecuzione al presente impegno preliminare sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, con la formula del patto di riservato dominio, e dovrà essere redatto entro 30 giorni dal provvedimento di omologa della separazione. Il notaio viene individuato sin d'ora nel dott. Persona_1 con studio in Como, via San Bernardino da Siena n. 4, e gli oneri tutti dell'atto saranno a carico del signor
All'esito del perfezionamento della cessione, il signor diverrà proprietario per intero e in via Pt_1 Pt_1 esclusiva degli immobili di cui è causa. La porzione di tali immobili verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto attuale, con i relativi accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, ipoteche e pregiudizievoli così come la parte cedente li possiede e ha diritto di possedere.
e. la signora trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_2 f. a fronte della cessione dei beni mobili che si trovano all'interno della casa coniugale, il signor Pt_1 si obbliga altresì a corrispondere alla signora la ulteriore somma - convenuta tra le parti in Parte_2 ragione del valore dei beni e del loro stato di conservazione - di euro 20.000,00 (ventimila/00); il pagamento avverrà, con le modalità consentite dalla legge che le parti riterranno più opportune, entro il termine di due anni dalla data di omologa della separazione;
g. al buon esito delle obbligazioni di cui ai punti c), d) ed f), i coniugi dichiarano di non avere questioni patrimoniali pendenti, avendole tutte così definite;
h. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento;
i. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 01.09.2017 in Mendrisio Svizzera,
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia
(anno 2017, atto n. 41, Parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 2.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AR Cao