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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
MARZABOTTO n. 7, AUGUSTA, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO FIRRINCIELI (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._2 per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione a seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c.,
e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso CP_1 medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame
- ha rilevato che << Il signor è risultato essere Parte_1 affetto da: “Pregressa erniectomia ed artrodesi lombare;
pregressi interventi chirurgici di artroprotesi ginocchio sinistro e osteosintesi di frattura femore sinistro;
cardiopatia ipertensiva con episodi di fibrillazione sopra e sottoventricolare in terapia;
esiti di pregresso ematoma subdurale emisferico sinistro”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che il signor sia da Parte_1 considerare non in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita … Circa la decorrenza, ritengo si possa considerare la data del 22/5/2024, quale quella della visita fisiatrica effettuata presso l'ospedale “Muscatello” di Augusta, in cui viene esplicitata più tecnicamente la situazione clinica riscontrata alle operazioni peritali >>.
Atteso il solo parziale accoglimento della domanda (il diritto è riconosciuto da un periodo successivo rispetto sia alla domanda amministrativa sia al ricorso per ATP) si giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico di . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2753/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il ricorrente non in grado di Parte_1 deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita, a far data dal 22 maggio 2024; compensa le spese di lite;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 24/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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