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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6855/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Recesso, o risoluzione, da contratto di appalto, e risarcimento di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
e Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Agron Xhanaj e con l'avv. Giulia Elisa Rodighiero
CONTRO
(C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_1
con le avv. Costanza Semenzato e Maria Giovanna Cortese
arch. NTroparte_2 CodiceFiscale_3
con l'avv. Luca Giove,
e con le chiamate in causa:
da parte di CP_1
C.F.: NTroparte_3 P.IVA_2
con l'avv. Giovanni Sordelli
CF NTroparte_4 P.IVA_3
1 con gli avv. Giacomo Serchiani e Massimo Cardarelli,
da parte dell'arch. : P_
C.F. e P.IVA NTroparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5
con l'avv. Pierluigi Vinci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
in persona del l.r.p.t., nonché del Direttore dei Lavori Arch. NTroparte_1 P_
, in solido fra loro, in relazione al contratto d'appalto insistente sull'immobile sito in
[...]
NT NT TT, Via Roi 122, in proprietà degli attori, per le ragioni di cui in narrativa,
così come già accertate nella CTU promossa nel proc. n. 6520/2019 R.G. Tribunale di Vicenza;
2) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti, addebitando ai convenuti, in solido, la responsabilità di tale risoluzione per grave inadempimento, oltreché per fatto illecito (firma falsa su procura) già accertato e ammesso da controparte, con conseguente risarcimento del danno a carico di tutte le controparti;
3) accertarsi e dichiararsi che il prezzo pattuito e dovuto per la ristrutturazione “chiavi in mano”
di cui è causa, affidata agli odierni convenuti, è quello riportato nel preventivo del 18.04.2018,
pari a € 152.750,00 (oltre IVA) o, in estremo subordine, quello pari ad € € 223.511,05 (oltre
IVA) come da perizia del CTU Ing. NT nel proc. n. 6520/2019 R.G. Tribunale di Vicenza;
4) accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori hanno già corrisposto la somma di € 259.774,78
(oltre a € 5.732,62 per materiale DDT Cambielli direttamente a per D.I. emesso dal CP_6
GDP di Vicenza) per i lavori di cui è causa eseguiti presso l'immobile di loro proprietà come risulta dai documenti prodotti in atti e, per l'effetto, condannarsi la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., alla restituzione degli importi versati in eccedenza dai NTroparte_1
2 committenti rispetto alla pattuizione del 18.04.2018, ordinando la restituzione della differenza fra il pattuito “chiavi in mano” e il corrisposto, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, anche in virtù del fatto accertato che le opere non sono state ultimate;
5) accertarsi e dichiararsi che i vizi e le difformità gravanti sull'immobile in proprietà degli attori e riconducibili agli odierni convenuti ammontano, complessivamente, a € 126.691,48
(oltre iva) e che gli ulteriori danni patiti dai committenti e connessi all'appalto (mancata fruizione delle detrazioni fiscali, nonché quelli elencati a pag. 41 dell'atto di citazione)
ammontano ad € 121.472,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia;
6) per l'effetto, condannarsi i convenuti – in solido tra loro – al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, diretti e/o indiretti individuati in narrativa, oltre a quelli connessi con gli inadempimenti contestati a e al D.L. Arch. , NTroparte_1 NTroparte_2
per un totale pari a € 248.163,48 (oltre iva nelle voci in cui è dovuta) o nella misura maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
in ogni caso, condannarsi i convenuti – in solido fra loro – al risarcimento altresì dei danni di natura non patrimoniale anche relativi alla sfera morale, nella misura che il Giudice
riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa;
7) spese di causa rifuse, anche in relazione a quelle sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia legali che di CTU e CTP.
: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate, per tutte le ragioni
3 di fatto e di diritto dedotte in premesse;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte dagli attori,
condannare il convenuto Arch. e le terze chiamate e NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
, ciascuno per quanto di propria competenza, a manlevare e tenere indenne NTroparte_4
da qualsiasi esborso in relazione alle pretese svolte dagli attori, incluse NTroparte_1
le spese legali sostenute per resistere all'azione ex art. 1917 c.c.;
ANCORA VIA RICONVENZIONALE:
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in premesse:
- in via principale, dichiarare sciolto/risolto ai sensi dell'art. 1671 c.c., per intervenuto recesso degli attori, il contratto intercorso tra questi ultimi e la convenuta avente ad NTroparte_1
oggetto i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile sito nel Comune di NT
NT TT (VI), in via Roi n. 122 e, per l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro a tenere indenne la convenuta dei lavori eseguiti e del mancato guadagno nella NTroparte_1
misura di complessivi euro 209.535,65, oltre iva, o in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione e interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in subordine, dichiarare risolto, per grave inadempimento degli attori, il contratto intercorso tra questi ultimi e la convenuta avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione NTroparte_1
ed ampliamento dell'immobile sito nel Comune di NT NT TT (VI), in via Roi n. 122 e,
per l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro a restituire a il NTroparte_1
compenso per i lavori eseguiti, oltre a risarcirla del mancato guadagno, nella misura di complessivi euro 209.535,65, oltre iva, o in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa e che il
Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione e interessi legali al saggio previsto dalla
4 legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannare gli attori in solido tra loro a restituire a il compenso per le opere effettuate delle quali controparte NTroparte_1
continua a giovarsi, nella misura di complessivi euro 344.035,65, oltre iva, o in quella diversa,
anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
IN OGNI CASO:
- accertata la responsabilità degli attori in ordine ai fatti di cui in premessa, condannare i signori e in solido tra loro, a risarcire degli interessi sul Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
capitale pagati per i finanziamenti contratti, nella misura di euro 2.289,92 o la diversa somma,
anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- dichiararsi la compensazione fino a reciproca concorrenza tra i rispettivi crediti delle parti;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, incluse le spese legali e di CTP sostenute da nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam NTroparte_7
inscritto al n. 6520/19 R.G. del Tribunale di Vicenza e nel procedimento di mediazione n. 305/2019
davanti all'organismo di mediazione forense di Vicenza per complessivi euro 16.204,25.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
depositata in data 21.03.2022 e, in particolare, per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:
5 1) Vero che, durante gli incontri avuti con i sig.ri e nel mese di aprile 2018, prima Pt_3 Parte_4
della firma del preventivo del 18.04.2018 che si rammostra al teste (doc. 3), il dott. Testimone_1
e il sig. informavano gli attori del fatto che l'attività di consiste CP_8 NTroparte_1
nel farsi conferire dai clienti l'incarico di ristrutturare l'immobile di loro proprietà e nel coordinare i lavori di ristrutturazione, di cui subappalta l'esecuzione a soggetti terzi di fiducia CP_1
(professionisti, imprese edili, fornitori di materiali e impianti)?
2) Vero che, durante gli incontri avuti con i sig.ri e nel mese di aprile 2018, il Pt_3 Parte_4
dott. e il sig. chiedevano agli attori se, per l'attività di progettazione e Testimone_1 CP_8
direzione dei lavori di ristrutturazione della casa di proprietà a NT NT TT, essi desideravano avvalersi di un professionista di loro fiducia? Si indica come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. residente a [...] e il sig. , Testimone_1 CP_8
residente a [...].
6) Vero che, durante i primi incontri avuti con il dott. e il sig. nel Testimone_1 CP_8
mese di aprile 2018, i sig.ri ER e chiedevano un preventivo dei costi di Parte_4
ristrutturazione interna dell'immobile di loro proprietà, sito a NT NT TT, da svilupparsi sulla base del progetto già elaborato per conto degli attori dall'arch. che si Persona_1
rammostra al teste (doc. 2)?
7) Vero che, durante gli incontri di cui al capitolo che precede, gli attori precisavano che il preventivo richiesto a per i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile di NTroparte_1
loro proprietà a NT NT TT, doveva prevedere l'impiego di materiali, lavorazioni e finiture di media qualità?
8) Vero che, per i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile di NT NT TT come da progetto dell'arch. con materiali e finiture di media qualità, Persona_1 [...]
sottoponeva agli attori il preventivo datato 18.04.2017, che si rammostra al teste (doc. CP_1
3)?
6 9) Vero che il preventivo di datato 18.04.2017, che si rammostra al teste (doc. NTroparte_1
3), è stato sottoscritto per accettazione dai sig.ri e in data 18.04.2018? Pt_3 Parte_4
10) Vero che, durante gli incontri avuti con il dott. e il sig. nel mese Testimone_1 CP_8
di aprile 2018, gli attori manifestavano l'intenzione di variare e personalizzare il progetto di ristrutturazione dell'arch. e chiedevano a di sottoporre loro un Per_1 NTroparte_1
secondo preventivo, che includesse finiture e lavorazioni di maggior pregio rispetto a quello elaborato sul progetto dell'arch. Per_1
11) Vero che, in risposta alla richiesta degli attori di cui al capitolo precedente, nel mese di aprile
2018 sottoponeva agli attori il preventivo datato 26.04.2018, per complessivi NTroparte_1
euro 305.000,00 (oltre Iva), che si rammostra al teste (doc. 4)?
12) Vero che il preventivo di datato 26.04.2018, che si rammostra al teste, NTroparte_1
(doc. 4), è stato firmato per accettazione dal sig. in data 26.04.2018? Persona_2
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5 e il sig. , residente a [...]. CP_8
13) Vero che, nel mese di giugno 2018, il dott. accompagnava i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
presso il salone di esposizione della Parte_4 Parte_5
per la scelta dei pavimenti, dei rivestimenti e dell'arredo bagno da installare nella casa da
[...]
ristrutturare di NT NT TT?
14) Vero che, prima della visita di cui al capitolo precedente, aveva ricevuto NTroparte_1
dalla propria fornitrice i preventivi n. 513 e n. 514 del 29.05.2018, Parte_5
che si rammostrano al teste (doc. 5), per la fornitura di materiali della fascia di prezzo indicata nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3), che parimenti si rammostra al teste? NTroparte_1
15) Vero che, nel mese di giugno 2018, dopo la prima visita in compagnia del dott. , Testimone_1
il sig. tornava più volte presso il salone della da solo o con la Pt_3 Parte_5 Parte_5
7 moglie per visionare i pavimenti, i rivestimenti e l'arredo bagni da installare nella Persona_3
casa da ristrutturare di NT NT TT?
16) Vero che, durante le visite effettuate dai sig.ri e nel mese di giugno 2018 Pt_3 Parte_4
presso il salone della il personale della ditta fornitrice mostrava agli Parte_5
attori pavimenti, rivestimenti e arredo bagni compresi nella fascia di prezzo di cui al preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
17) Vero che, dopo le prime visite presso il salone della nel mese di Parte_5
giugno 2018, i sig.ri e sceglievano i pavimenti, i rivestimenti e l'arredo bagni Pt_3 Parte_4
descritti nei preventivi della n. 513 e n. 514 del 29.05.2018, che si Parte_5
rammostrano al teste (doc. 5)?
18) Vero che, nel mese di luglio 2018, il sig. tornava più volte presso il salone della Pt_3
da solo o con la moglie per visionare pavimenti, Parte_5 Persona_3
rivestimenti ed elementi d'arredo per i bagni diversi da quelli indicati nei preventivi n. 513 e n. 514
del 29.05.2018 (doc. 5)?
19) Vero che, durante le visite nel mese di luglio 2018 presso il salone della Parte_5
i sig.ri e chiedevano in particolare di vedere dei pavimenti in gres
[...] Pt_3 Parte_4
porcellanato di grande formato e di prezzo più alto di quello previsto nel preventivo di
[...]
del 18.04.2018 (doc. 3)? CP_1
20) Vero che, durante le visite di cui al capitolo che precede, il personale della
[...]
informava i sig.ri e che i pavimenti in gres visionati avevano Parte_5 Pt_3 Parte_4
un prezzo più alto di quello previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3) NTroparte_1
e di quelli indicati nei preventivi della di maggio 2018 (doc. 5)? Parte_5
21) Vero che, dopo le visite di luglio 2018, i sig.ri e sceglievano i pavimenti in Pt_3 Parte_4
gres porcellanato di grande formato, i rivestimenti e gli elementi d'arredo per i bagni indicati nei
8 preventivi della n. 147 del 29.06.2019 (doc. 68), n. 73 del 15.07.2019 Parte_5
(doc. 66) e n. 75 del 17.07.2019 (doc. 67), che si rammostrano al teste?
22) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che i pavimenti in gres porcellanato di grandi dimensioni, di cui ai preventivi indicati nel precedente capitolo 21,
erano stati posati?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , agente della società Testimone_2
i sig.ri Parte_5 Parte_6 [...]
e , soci della società Parte_5 Parte_7 Parte_8
e il dott. residente a [...]
5. Si indica come testimone sul capitolo 22, l'Ing. con studio in Vicenza, Via Testimone_3
Melette n. 12.
23) Vero che, nel mese di luglio 2018, il dott. accompagnava i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
presso la sede dell'impresa Vernilegno di a IZ (VI) per la scelta Parte_4 NTroparte_9
dei serramenti, delle porte interne e porte blindate da installare nella casa da ristrutturare di
NT NT TT?
24) Vero che, prima della visita di cui al capitolo precedente, comunicava alla NTroparte_1
propria fornitrice Vernilegno la fascia di prezzo dei materiali e delle finiture indicata nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
25) Vero che, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, dopo la prima visita in compagnia del dott. , il sig. tornava più volte presso la sede dell'impresa Vernilegno, da solo Testimone_1 Pt_3
o con la moglie per visionare i serramenti, le porte interne e le porte blindate da Persona_3
installare nella casa da ristrutturare di NT NT TT?
9 26) Vero che, durante le visite effettuate dai sig.ri e nei mesi di luglio, agosto e Pt_3 Parte_4
settembre 2018 presso la sede dell'impresa Vernilegno, il personale di Vernilegno mostrava agli attori serramenti, porte interne e porte blindate compresi nella fascia di prezzo di cui al preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
27) Vero che gli infissi scelti dai sig.ri e per la loro casa di NT NT TT Pt_3 Parte_4
nel mese di settembre 2018 sono quelli descritti nel preventivo di Vernilegno n. 24426 del
19.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
28) Vero che il portoncino di ingresso e le porte blindate scelti dai sig.ri e per la Pt_3 Parte_4
loro casa di NT NT TT nel mese di settembre 2018 sono quelli descritti nel preventivo di Vernilegno n. 196 del 20.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
29) Vero che le porte interne scelte dai sig.ri e per la loro casa di NT Pt_3 Parte_4
NT TT nel mese di settembre 2018 sono quelle descritte nel preventivo di Vernilegno n. 195 del
20.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
30) Vero che, nei mesi di novembre e dicembre 2018, il sig. tornava più volte presso la sede Pt_3
dell'impresa Vernilegno, da solo o con la moglie per visionare delle porte interne Persona_3
e dei blindati diversi da quelli descritti nei preventivi n. 195 e n. 196 del 20.09.2018 (doc. 5)?
31) Vero che, durante le visite nei mesi novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e chiedevano di vedere porte interne e blindati di prezzo più alto di quello Pt_3 Parte_4
previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
32) Vero che, durante le visite di cui al capitolo che precede, il personale della ditta Vernilegno
informava i sig.ri e che le porte interne e i blindati visionati avevano un prezzo Pt_3 Parte_4
più alto di quello previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3) e nei NTroparte_1
preventivi di Vernilegno del mese di settembre 2018 (doc. 5)?
33) Vero che, durante le visite nei mesi novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e chiedevano di vedere, in aggiunta agli infissi, alle porte interne e ai Pt_3 Parte_4
10 blindati, anche dei frangisole e delle tende extra preventivo di Living Realizzazioni del 18.04.2018
(doc.3)?
34) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano i frangisole e le tende descritti nel preventivo di Vernilegno n. 410 Pt_3 Parte_4
rev del 31.12.2018 (doc. 56), che si rammostra al teste?
35) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano le porte interne su misura descritte nel preventivo di Vernilegno n. Pt_3 Parte_4
195 rev2 del 31.12.2018 (doc. 57), che si rammostra al teste?
36) Vero che le porte interne su misura di cui al capitolo precedente erano pronte per la consegna in cantiere nel mese di aprile 2019?
37) Vero che detiene tuttora, presso il magazzino della NTroparte_1 Parte_9
a Bolzano Vicentino, le porte interne scelte dai sig.ri e nel mese di dicembre
[...] Pt_3 Parte_4
2018 e descritte nel preventivo di Vernilegno n. 195 rev2 del 31.12.2018 (doc. 57), che si rammostra al teste?
38) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano il portoncino blindato d'ingresso di dimensioni fuori standard, Pt_3 Parte_4
dotato di automatismi, wifi e accessori descritti nel preventivo di Vernilegno n. 196 rev del
16.11.2018 (doc. 58), che si rammostra al teste?
39) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa, effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che il portoncino blindato d'ingresso di cui al capitolo precedente era stato installato?
40) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano le 2 porte blindate descritte nel preventivo di Vernilegno n. 196 rev Pt_3 Parte_4
del 16.11.2018 (doc. 58), che si rammostra al teste?
11 41) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che le 2 porte blindate di cui al capitolo precedente erano state installate, una in lavanderia e una in sala giochi?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il sig. domiciliato in via del Testimone_4
Commercio n. 25 a (36050) IZ (VI); il sig. titolare dell'impresa Vernilegno, NTroparte_9
con sede in via del Commercio n. 25 a (36050) IZ (VI); il dott. residente a Testimone_1
EA (VI), via Pozzetto n. 5; l'Ing. con studio in Vicenza, Via Melette n. Testimone_3
12.
42) Vero che, nel mese di luglio 2018, su richiesta di la ditta Ritech Impianti NTroparte_1
di predisponeva il preventivo datato 25.07.2018 (doc. 5), che si rammostra al teste, per Persona_4
la fornitura di impianti termoidraulici compresi nella fascia di prezzo degli impianti indicata nel preventivo di del 18.04.2018, che parimenti si rammostra al teste (doc. 3)? NTroparte_1
43) Vero che, nel mese di luglio 2018, i sig.ri e approvavano la fornitura, per la Pt_3 Parte_4
casa da ristrutturare a NT NT TT, della caldaia e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione descritti nel preventivo di Ritech Impianti del 25.07.2018, che si rammostra al teste
(doc. 5)?
44) Vero che, dopo l'inizio dei lavori in cantiere ad ottobre 2018, i sig.ri e Pt_3 Parte_4
chiedevano a di ampliare la casa oggetto di ristrutturazione a NT NTroparte_1
NT TT?
45) Vero che, dopo l'inizio dei lavori in cantiere ad ottobre 2018, i sig.ri e Pt_3 Parte_4
decidevano di far installare nella casa oggetto di ristrutturazione e ampiamento a NT NT
TT un impianto fotovoltaico, di cui appaltavano la fornitura e posa alla Palladio Impianti s.r.l. di
Longare (VI)?
12 46) Vero che, in seguito alle modifiche progettuali di cui ai capitoli 44 e 45 che precedono, i sig.ri e chiedevano di aggiungere una pompa di calore alla fornitura di impianti di cui al Pt_3 Parte_4
preventivo di Ritech Impianti del 25.07.2018?
47) Vero che, nel corso dell'incontro tenutosi nel cantiere di NT NT TT nel mese di dicembre 2018, alla presenza dei sig.ri ER e del dott. , del sig. Parte_4 Testimone_1
e di due tecnici della Samsung, il sig. proponeva agli attori un impianto Persona_4 Persona_4
di climatizzazione di tipo Mini VRV, più costoso di quello di cui al preventivo di del CP_6
25.07.2018?
48) Vero che, nel corso dell'incontro di cui al capitolo precedente, il sig. illustrava ai Persona_4
sig.ri e i costi e i vantaggi di un impianto di climatizzazione di tipo Mini VRV? Pt_3 Parte_4
49) Vero che, al termine dell'incontro tenutosi nel mese di dicembre 2018 di cui al precedente capitolo 47, i sig.ri e decidevano di installare nella casa di NT NT TT Pt_3 Parte_4
l'impianto di climatizzazione Mini VRV trifase Samsung descritto nel preventivo di del CP_6
02.12.2018 (doc. 55), che si rammostra al teste?
50) Vero che, nel mese di luglio 2019, la ditta ha installato nella casa degli attori a CP_6
NT NT TT gli impianti termoidraulici descritti nel preventivo del 02.12.2018 (doc. 55),
che si rammostra al teste?
51) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che l'impianto di climatizzazione completo, descritto nel preventivo di del 02.12.2018 (doc. 55), era stato CP_6
installato?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare di Ritech Impianti di Persona_4
(35035) Mestrino (PD); la sig.ra , dipendente della ditta , residente in [...]Tes_5 CP_6
(PD), via Pio XII n. 4/F; il sig. , dipendente della ditta , residente in Testimone_6 CP_6
13 (36047) EG (VI), Via Cà Bianca 19 e il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; l'Ing. , con studio in Vicenza, Via Melette n. 12. Testimone_3
52) Vero che, nel mese di marzo 2019, il dott. si incontrava con i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
nel cantiere di NT NT TT, per spiegare loro i contenuti del quadro Parte_4
economico riepilogativo dei costi dei lavori appaltati a aggiornato al 18.03.2019 (doc. 10), CP_1
che si rammostra al teste?
53) Vero che, nel corso dell'incontro di cui al capitolo precedente, il dott. Testimone_1
consegnava ai sig.ri e copia dei preventivi dei fornitori di Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
sulla base dei quali egli aveva compilato il quadro economico dei lavori del cantiere di NT
NT TT aggiornato al 18.03.2019 (doc. 10), che si rammostra al teste?
54) Vero che, dopo l'incontro presso il cantiere di NT NT TT di cui al precedente capitolo 52, i sig.ri e ordinavano a di eseguire i lavori Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
indicati nel quadro economico del 18.03.2019 (doc. 10)?
55) Vero che, con pec del 03.08.2019, inviava ai sig.ri e il NTroparte_1 Pt_3 Parte_4
consuntivo dei costi dei lavori appaltati nell'abitazione di NT NT TT (doc. 11), che si rammostra al teste?
56) Vero che, nel corso del mese di luglio 2019, il dott. , il dott. e il Testimone_1 Persona_5
sig. si incontravano più volte con il sig. e il NTroparte_10 Persona_2
di lui commercialista, dott. per esaminare il consuntivo dei costi dei lavori NTroparte_11
appaltati a nel cantiere di NT Monte TT? NTroparte_1
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
57) Vero che, dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di NT NT TT,
nel mese di ottobre 2018, i sig.ri e chiedevano a di apportare Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
14 le seguenti modifiche al progetto di manutenzione straordinaria depositato in Comune dall'arch.
ad ottobre 2018: NTroparte_2
- sostituzione del garage sul lato ovest con una camera da letto per gli ospiti e relativo bagno/lavanderia;
- realizzazione di un corridoio di collegamento tra la zona giorno e la camera degli ospiti posto sul lato sud ed ampliamento della camera da letto per la figlia più piccola;
- spostamento del giardino d'inverno dal portico sud al lastrico ad ovest fronte cucina;
- cambio di destinazione d'uso del portico ad uso abitativo;
- realizzazione di 5 servizi igienici invece di 3;
- modifica della dimensione dei fori finestra sulla zona giorno;
- installazione di una piscina prefabbricata interrata nel giardino esterno?
58) Vero che la progettazione delle modifiche richieste in corso d'opera dagli attori, indicate nel precedente capitolo 57, veniva affidata allo studio dell'Arch. ? NTroparte_2
59) Vero che, per soddisfare le modifiche progettuali richieste in corso d'opera dagli attori, l'arch.
presentava al Comune di NT NT TT, nel mese di ottobre 2018, una NTroparte_2
SCIA per con ampliamento superfici descritta nella relazione che si rammostra al Parte_10
teste (doc. 81)?
60) Vero che, per soddisfare le modifiche progettuali richieste in corso d'opera dagli attori, l'arch.
presentava al Comune di NT NT TT, nel mese di maggio 2019, una NTroparte_2
SCIA con allineamento delle varianti eseguite in cantiere, descritta nella relazione che si rammostra al teste (doc. 82)?
61) Vero che le modifiche al progetto iniziale dell'arch. richieste in corso d'opera dai Per_1
sig.ri e facevano slittare la fine dei lavori inizialmente ipotizzata per la fine del Pt_3 Parte_4
mese di febbraio 2019?
15 62) Vero che, ogni volta che i sig.ri e chiedevano delle modifiche in corso Pt_3 Parte_4
d'opera, li informava del conseguente aumento dei tempi e dei costi dei lavori NTroparte_1
di ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], contrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
63) Vero che, dopo l'invio della lettera di contestazione dei sig.ri e del 13 giugno Pt_3 Parte_4
2019 (doc. 41 di parte attrice), che si rammostra al teste, i soci di pregavano le NTroparte_1
ditte Ritech Impianti, VP Impianti, Fontana Raffaele s.r.l. e Vernilegno di NTroparte_4
proseguire comunque i lavori nel cantiere di NT NT TT?
64) Vero che i subappaltatori di hanno proseguito i lavori nel cantiere di NTroparte_1
NT NT TT fino agli inizi del mese di agosto 2019?
65) Vero che, nel mese di luglio 2019, per consentire la tempestiva presentazione della domanda di agibilità parziale, la ditta Ritech Impianti ha installato nell'abitazione di proprietà degli attori a
NT NT TT, una caldaia provvisoria di proprietà del sig. ? Persona_4
66) Vero che, il 13 agosto 2019, su richiesta del sig. la Direzione Lavori ha Persona_2
presentato allo Sportello Unico del Comune di NT Monte TT la SCA per il rilascio dell'agibilità parziale dell'immobile di proprietà degli attori?
67) Vero che la presentazione della SCA per il rilascio dell'agibilità parziale era stata concordata con il sig. nel corso dell'incontro, tenutosi nel pomeriggio del 17 luglio 2019, Persona_2
negli uffici del Comune di NT NT TT, alla presenza del dott. , del Testimone_1
Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Persona_6 Persona_7
68) Vero che, la sera del 13 agosto 2019, il dott. di ha Persona_5 NTroparte_1
informato il sig. della presentazione della SCA per il rilascio dell'agibilità parziale Persona_2
dell'immobile di NT NT TT?
16 Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino e il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n. 19; il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
69) Vero che, nei primi giorni del mese di settembre 2019, i sig.ri e sostituivano Pt_3 Parte_4
di propria iniziativa il cancello provvisorio di accesso al cantiere di NT NT TT,
installato da con un nuovo cancello, munito di chiavi che trattenevano per sé? NTroparte_1
70) Vero che, nel mese di settembre 2019, i sig.ri e installavano di propria Pt_3 Parte_4
iniziativa delle telecamere di sicurezza nel cantiere di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino;
il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n. 19; il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
71) Vero che, durante i lavori di rifacimento del piano interrato della casa di NT NT TT,
nel mese di dicembre 2018, l'impresa su indicazione del dott. , NTroparte_4 Testimone_1
rimuoveva la pavimentazione esistente per uno spessore di circa 1,5 cm?
72) Vero che, riguardo ai lavori di rimozione della pavimentazione esistente nel piano interrato della casa di NT NT TT, il dott. aveva sconsigliato la rimozione del Testimone_1
massetto sottostante il pavimento originario?
73) Vero che, durante i lavori di rimozione del pavimento del piano interrato, nel mese di dicembre
2018, il sig. ordinava all'impresa di rimuovere comunque il Persona_2 NTroparte_4
massetto sottostante al pavimento originario, per uno spessore di 3-4 cm?
17 74) Vero che, durante i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di NT NT TT, nei mesi da ottobre 2018 a luglio 2019, il sig. si presentava in cantiere a sorpresa, più volte Persona_2
la settimana, solo o in compagnia della moglie e dava indicazioni sui lavori alle Persona_3
maestranze presenti?
80) Vero che, nei mesi di maggio e giugno 2019, proponeva più volte ai sig.ri NTroparte_1
e di sostituire gratuitamente i pannelli di cartongesso danneggiati Pt_3 Parte_4
dall'infiltrazione d'acqua e la relativa coibentazione e di ripristinare il livello originario della pavimentazione?
81) Vero che gli attori rifiutavano l'offerta di cui al capitolo che precede e chiedevano invece a di provvedere, a sue spese, all'impermeabilizzazione extra contratto NTroparte_1
dell'intero piano interrato?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il sig. residente a [...]
Mazzini n. 157/A e il sig. , dipendente di sui capitoli da 71 a Testimone_8 NTroparte_4
79; il dott. , residente a [...] e il dott. Testimone_1 Persona_5
residente a [...], NTrà SC EC, il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino e il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n.19.
84) Vero che, in data 22.10.2018, lo studio dell'arch. ha provveduto ad inviare la NTroparte_2
Notifica Preliminare (doc. 7), che si rammostra al teste, all'Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss
n. 8 e alla Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro?
85) Vero che, in data 13.09.2019, il socio di , ha trasmesso via e-mail copia CP_1 Persona_5
della Notifica Preliminare anzidetta al commercialista degli attori dott. (doc. 71)? NTroparte_11
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5 e il dott. residente a [...], NTrà SC EC. Persona_5
18 86) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa dei pavimenti in rovere Pt_3 Parte_4
della loro casa di NT NT TT alla ditta di Tezze sul Brenta, come da Testimone_2
fattura che si rammostra al teste (doc. 28 di parte attrice)?
87) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa dell'impianto Pt_3 Parte_4
fotovoltaico della loro casa di NT NT TT alla società Palladio Impianti s.r.l. di Longare,
come da fattura che si rammostra al teste (doc. 31 di parte attrice)?
88) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa della struttura a vetri del Pt_3 Parte_4
giardino d'inverno della loro casa di NT NT TT alla RI GO s.r.l. di Sandrigo,
come da fatture che si rammostrano al teste (doc. 36 e 80 di parte attrice)?
89) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura, posa e collegamento della Pt_3 Parte_4
motorizzazione del cancello di ingresso alla loro casa di NT NT TT alla società V.P.
Impianti s.r.l. di Cologna Veneta (VR), come da fattura che si rammostra al teste (doc. 81 di parte attrice)?
90) Vero che gli attori hanno appaltato a lo scavo e la realizzazione del basamento in CP_1
cemento per la piscina prefabbricata della loro casa di NT NT TT?
91) Vero che gli attori hanno appaltato a la realizzazione del basamento in cemento per una CP_1
casetta di legno da giardino nella loro casa di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
92) Vero che, nel mese di aprile 2018, nel corso degli incontri preliminari alla firma dei preventivi di che si rammostrano al teste (docc. 3 e 4), il dott. e il sig. NTroparte_1 Testimone_1
avevano consigliato ai sig.ri e di trasferire la residenza di uno di CP_8 Pt_3 Parte_4
loro nella casa di NT NT TT, prima che iniziassero i lavori di ristrutturazione dell'immobile?
19 Si indicano come testimoni sul capitolo anzidetto il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
98) Vero che, per pagare i compensi delle imprese e dai professionisti cui sono stati subappaltati i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dei sig.ri ER e ha Parte_4 NTroparte_1
stipulato il contratto di mutuo del 26.01.2021 con Banco BPM e il contratto di mutuo del
22.05.2020 con banca Unicredit s.p.a. (doc. 73), che si rammostrano al teste?
Si indicano come testimoni sul capitolo anzidetto il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], contrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
L'ARCH. GREGGIO:
L'Arch. , previa dichiarazione espressa di non accettare il contraddittorio su NTroparte_2
eventuali domande nuove che venissero formulate per la prima volta in questa sede, precisa di seguito le proprie
CONCLUSIONI
Nel merito: respingersi ogni domanda degli attori, signori e Parte_11 Parte_12
siccome infondata in fatto e in diritto;
[...]
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna dell'Arch. , NTroparte_2
dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta NTroparte_5
a manlevare l'Arch. dal pagamento di qualsivoglia somma che quest'ultimo fosse NTroparte_2
condannato a versare per le circostanze per cui è causa e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa a rimborsare all'Arch. qualsiasi importo posto a carico di NTroparte_2
quest'ultimo in esito al presente procedimento;
condannarsi inoltre NTroparte_5
ex art. 1917 c.c., 3° comma al pagamento delle spese di lite dell'Arch. ; NTroparte_2
Spese ed onorari interamente rifusi, oltre a spese generali, c.p.a. ed IVA.
20 In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex articolo 183, comma
6 c.p.c., depositata telematicamente dall'Arch. il 21.03.2022 nel giudizio. NTroparte_2
NTr
Nel merito – in via principale
Respingersi le domande svolte dagli attori nei confronti di e comunque NTroparte_1
respingersi, anche per dichiarata inoperatività della garanzia assicurativa, la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di . NTroparte_3
Sempre nel merito – in via subordinata
In ipotesi di accoglimento della domanda degli attori nei confronti di e di NTroparte_1
accoglimento della domanda di manleva dalla stessa proposta, e salvo gravame,
accertarsi e dichiararsi:
- la quota di responsabilità di nei confronti di ogni altro coautore, dei NTroparte_1
danni subiti dagli attori;
- gli effettivi e giuridicamente risarcibili danni subiti dagli attori e in ordine ai quali opera la garanzia assicurativa ed i limiti contrattuali della stessa dati dal massimale, dai sub-massimali, dalle esclusioni, dalle franchigie e dagli scoperti di polizza;
- l'esclusione della garanzia assicurativa oltre il limite della quota di responsabilità a
[...]
direttamente riferibile;
NTroparte_1
limitarsi di conseguenza la garanzia assicurativa di e ciò per capitale NTroparte_3
interessi e spese, nei limiti dettati dalle condizioni di polizza ed in ogni caso, con le limitazioni, gli scoperti e le franchigie tutte previste dalla stessa;
ed il tutto ancora nei soli limiti della quota di responsabilità direttamente ascrivibile a con esclusione dell'eventuale NTroparte_1
obbligazione risarcitoria derivante dal vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili ed escludendosi in ogni caso dalla manleva quelle somme rientranti nel rapporto sinallagmatico tra la
21 stessa e gli attori e le spese e del procedimento di ATP e quelle a qualsiasi titolo del giudizio e di ogni altro giudizio, concluso o meno.
In ogni caso
Con la rifusione di spese e dei compensi difensivi, ivi compresi il rimborso forfetario del 15%,
l'addizionale 4% e l'I.V.A..
ASA
- nel merito, in via principale:
- respingere le domande di risarcimento danni proposte dagli attori nei confronti di
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente respingersi le NTroparte_7
domande proposte da nei confronti di;
NTroparte_7 NTroparte_4
- respingere in ogni caso le domande di e comunque le domande da NTroparte_7
chiunque proposte nei confronti di perché inammissibili ed NTroparte_4
infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi venisse accertato un qualche coinvolgimento di in relazione ai fatti de quibus, limitarsi la NTroparte_4
condanna di quest'ultima agli eventuali danni che siano collegati esclusivamente alla quota di responsabilità eventualmente accertata in capo alla predetta in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta di con esclusione di ogni voce di danno non NTroparte_4
provata e/o non dovuta;
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e CPA comprese”;
- in via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate in atti, sia a prova diretta che a prova contraria, e si insiste anche per l'ammissione di quelle non accolte, da considerarsi comunque ribadite e non rinunciate.
CP_5
22 contestando preliminarmente ogni affermazione avversa, in forza di quanto argomentato in atti e in sede di udienza, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, deduzioni, eccezioni e domande avversarie, insiste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito in via principale
Rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti dell'Arch. in quanto infondate NTroparte_2
in fatto e in diritto per i motivi già tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, respingersi ogni richiesta formulata nei confronti di terza chiamata in manleva. NTroparte_5
Nel merito in via subordinata
Nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'Arch. P_
, anche in via concorsuale con gli attori e/o con la convenuta
[...] NTroparte_1
e/o altri soggetti coinvolti, accertare e dichiarare nel caso de quo la mancanza di copertura
/inoperatività della polizza azionata dall'Arch. rigettando quindi in ogni caso ogni NTroparte_2
richiesta a titolo di manleva/garanzia formulata nei confronti dell'assicurazione e con rigetto della domanda di manleva relativa alle spese legali e tecniche sostenute dall'Arch. . NTroparte_2
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'Arch.
anche in via concorsuale con gli attori e/o con la convenuta NTroparte_2 NTroparte_1
e/o altri soggetti coinvolti, e venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza
[...]
assicurativa stipulata con dichiarare il grado di responsabilità NTroparte_5
dell'Arch. e quantificare i danni subiti dagli odierni attori limitatamente alla NTroparte_2
percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'Architetto con esclusione di ogni voce di danno non provata e/o non dovuta;
limitandosi la condanna dell'Arch. agli NTroparte_2
eventuali danni che siano collegati esclusivamente alla quota di responsabilità eventualmente
23 accertata in capo al predetto in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta di quest'ultimo, in tale ipotesi, condannarsi la terza chiamata a NTroparte_5
manlevare/tenere indenne il proprio assicurato Arch. dalle somme che NTroparte_2
quest'ultimo fosse dichiarato tenuto a risarcire in ordine ai fatti per cui è causa, il tutto nei limiti e nel rispetto di massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di assicurazione polizza in essere, con esclusione di qualsivoglia solidarietà con gli altri soggetti responsabili, e con rigetto della domanda di manleva relativa alle spese legali e tecniche sostenute dall'Arch. P_
.
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese di causa e compensi professionali per l'attività espletata nel presente procedimento e nel procedimento di ATP. In via istruttoria Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio secondo l'ordine cronologico di cui agli atti.
Sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando a valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Sono da intendersi riproposte le eccezioni di incapacità/inattendibilità/inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali già formulate in atti e in sede di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. SINTESI DELLA VICENDA, E PRIME CONSIDERAZIONI
La presente causa ruota intorno ai rapporti contrattuali che furono stipulati dagli odierni attori, da un lato, con l'impresa di Montecchio Maggiore, ai fini della ristrutturazione del NTroparte_1
loro immobile posto in NT NT TT, via Roi 122, e dall'altro, con l'arch. P_
, nominato Direttore dei lavori.
[...]
24 La vicenda, come è emerso nella presente causa, e nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che l'ha preceduta (RG 6520 del 2019, di questo stesso Tribunale), è stata caratterizzata da una tale serie di comportamenti “anomali” e inavveduti e maldestri, da una tale serie di
“invasioni di ruoli”, da una tale serie di negligenze, leggerezze e superficialità, e da una tale cifra di assoluta noncuranza per le esigenze di formalizzazione e contrattualizzazione degli impegni (il tutto in un effetto globale sempre più amplificato), che lo sfociare di essa in una vertenza giudiziaria è
sembrato, alfine, lo sbocco più prevedibile e inevitabile dell'intera storia.
Si consideri quanto segue:
• nonostante l'oggettiva complessità e l'oggettiva portata dell'intervento, l'impresa non ha ritenuto (e con la perfetta e corrispondente inerzia dei committenti) di dover consacrare in un documento contrattuale chiaro e dettagliato un elenco ed una descrizione precisa degli interventi richiesti, né il numero o il tipo dei materiali da usare, né la loro qualità;
• è mancato inoltre un capitolato, e un cronoprogramma, è mancato un elenco delle imprese subappaltatrici, con la precisa indicazione delle opere da svolgere, con la indicazione di quali sarebbero state appaltate, e a chi, con quali condizioni, prezzi e termini (aspetto ancor
più essenziale, alla luce della tesi della , in base a cui tutte le opere dovevano essere e CP_1
furono effettivamente subappaltate, non svolgendo attività di cantiere in senso CP_1
stretto), e non è stato mai scritto se, e in che misura, i committenti si riservavano la facoltà
di provvedere autonomamente a parte della ristrutturazione;
• più esattamente, anticipando fin d'ora alcune considerazioni in diritto, l'attenzione va appuntata su tre documenti;
• il primo è un progetto di ristrutturazione, redatto da tale arch. (prodotto peraltro Per_1
soltanto da – doc. 2), che, pur essendo stato, a detta delle parti, il primo “modello” di CP_1
riferimento da cui partire, appare piuttosto come una bozza di difficile decifrazione, priva di dettagli e mancante anche di misure,
25 • il secondo è un “preventivo” di data 18/4/18 (doc. 3 di ), accettato dai committenti, e CP_1
che anzi, a loro dire, sarebbe l'unico documento da essi firmato, e pertanto vincolante quanto al corrispettivo ivi indicato;
a proposito di quest'ultimo, per dire del modo in cui fu
“redatto”, basterà osservare che, in più di metà del suo contenuto (più di tre pagine sulle cinque totali), esso appare come un “modello standard” di , precompilato, fisso ed CP_1
uguale per ogni occasione, e probabilmente riutilizzato e malamente riadattato da altri rapporti contrattuali (a pag. 1 è scritto ad esempio che l'immobile da ristrutturare si
troverebbe in “viale Dal Verme 42 a Vicenza”, che è un riferimento del tutto estraneo alla
presente vicenda), mentre l'unica sezione a cui le parti hanno dedicato una qualche attenzione sono le poche righe di fine di pag. 4, dove è “abbozzata” una prima quantificazione del corrispettivo),
• il terzo è un altro preventivo, di poco posteriore (datato 26/4/18 – doc. 4 di ), che CP_1
presenta non pochi spunti problematici, già solo per il modo in cui fu formato;
• intanto, si compone di dodici pagine, ma sono chiaramente distinguibili due parti: una prima
(pagine 1-2) che ospita il vero e proprio accordo fra le parti, ed una seconda, che occupa le pagine da 3 a 12;
• la prima parte reca fra le altre la seguente puntualizzazione:
• verrebbe dunque da pensare che le parti hanno fatto riferimento a tale capitolato /
computo metrico di un tal geom. , evocato per relationem e facente parte del Per_8
contratto di appalto (oltre che sul progetto dell'arch. , se non che di tale Per_1
26 capitolato / computo non vi è alcuna traccia, non solo nelle pagine successive del
“preventivo”, ma nemmeno negli atti di questa causa, in cui nessuno lo ha prodotto;
• poi il documento prosegue con la pattuizione del prezzo (305.000 euro, che sembra
“raddoppiare” e annullare il prezzo di 152.750 euro stabilito qualche giorno prima per…
“via Dal Verme”), con tanto di firma delle parti:
• poi vi è una “nota” specifica, che, dopo aver richiamato nuovamente il computo metrico del geom. (non allegato, e nemmeno presente in questa causa) e il progetto Per_8
dell'arch. avverte che ogni eventuale e futura richiesta di opere extra-contratto Per_1
(e cioè ulteriori rispetto al progetto – generico – e al capitolato – che manca) sarebbe stata oggetto di separate pattuizioni e accettazioni “firmate” (e quindi scritte), e che addirittura per ogni singola variazione i committenti ne avrebbero pagato il prezzo immediatamente, al momento della pattuizione (clausola, per inciso, completamente
disattesa nel corso dello svolgimento del cantiere):
• il tutto seguito dall'approvazione della clausola medesima:
27 • anche la seconda pagina presenta una bizzarria: un “programma” delle modalità di pagamento:
che non solo non fu mai rispettato in pieno, ma che era del tutto divergente dall'interesse delle parti: è infatti risultato pacifico, nella presente causa, che i committenti avevano bisogno della redazione di Stati di avanzamento dei lavori poiché da essi, e dalla loro presentazione alla loro Banca, dipendeva l'erogazione in tranches di un finanziamento senza il quale la ristrutturazione non sarebbe stata nemmeno avviata;
è perciò incomprensibile il perché quel “programma” non sia stato redatto, piuttosto, in consonanza con tale specifica esigenza;
• infine, nelle pagg. da 3 a 12 si dovrebbe trovare quello “sviluppo di preventivo”, elaborato
“sulla base del capitolato / computo metrico del geom. , e sulla base del progetto Per_8
dell'arch. (come scritto a pag. 1 del preventivo stesso), sviluppo dal quale Per_1
avrebbe dovuto essere possibile capire come si arrivasse alfine alla cifra di euro 305.000;
• peccato però che queste pagine contengono, sì, un totale di 48 “voci”, ma mancano completamente della quantificazione in euro di ognuna di esse, né vi sono elementi per risalirvi (come ad esempio il prezzo ad unità di un materiale, o il prezzo a metro quadro di
28 una lavorazione), senza contare che quasi tutte le voci sono di una genericità estrema, come mostra il seguente esempio della voce n. 33:
• dulcis in fundo, le pagine da 3 a 12 non sono nemmeno firmate su ogni singolo foglio,
sicché, in via di pura teoria, si potrebbe persino sollevare il dubbio se esse sono state prodotte autenticamente, e cioè sono davvero quelle che costituirono l'originario riferimento per le parti;
• è possibile che i documenti da 54 a 68 di , prodotti in questa causa, spieghino poi, CP_1
almeno in parte, tali incongruenze: si tratta di una lunga serie di preventivi, redatti da imprese subappaltatrici, oppure aspiranti subappaltatrici, di , per il cantiere per cui è CP_1
causa, e hanno tutti data posteriore anche al secondo preventivo dell'aprile 2018; ora, in un rapporto di appalto serio e professionale la sequenza corretta dovrebbe essere progetto →
definizione dei dettagli → richiesta dei preventivi alle imprese (quale atto interno, riservato,
dell'appaltatrice), e infine → offerta del preventivo dall'appaltatrice ai committenti, mentre nel caso concreto la definizione dei dettagli sembra essere avvenuta solo a cantiere aperto,
via via che si lavorava e venivano le idee;
da qui la richiesta dei preventivi alle imprese, che,
anziché precedere, ha seguito il preventivo offerto dall'appaltatrice ai committenti;
• in tutto questo quadro di “povertà” contrattuale, non si comprende poi come si dovessero gestire gli ordini di servizio, o la tenuta della contabilità, e nemmeno a chi spettasse, e tutto ciò nonostante l'importanza che, come detto, le parti riconnettevano alla redazione degli
29 Stati di avanzamento dei lavori (la cui previsione, del resto, era assente anche dal “primo”
preventivo).
Ma questo è appena l'inizio:
• Direttore dei Lavori fu nominato, da parte dei committenti (anche in questo caso, ovviamente, sarebbe inutile cercare un atto di nomina scritto, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e magari del corrispettivo pattuito) l'arch. , il quale è lo zio NTroparte_2
di , che, insieme a tale è (ed era) socio di;
Testimone_1 Persona_5 CP_1
• , che era già collaboratore di studio dello zio, ricoprì, di fatto, il ruolo di Testimone_1
“delegato” dello zio alla Direzione dei lavori del cantiere;
in altre parole: il Direttore dei
Lavori, che per legge e per definizione sta a rappresentare i committenti e a tutelarne gli interessi in cantiere, delegò in toto tale importante ruolo proprio al socio (oltre che IP, e oltre che suo dipendente) del soggetto che egli avrebbe dovuto controllare, e cioè
l'appaltatrice , in un clamoroso coacervo di conflitti di interesse reciproci;
CP_1
• ai limiti del surreale, peraltro, si presentò lo scenario che aprì il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520 del 2019, quando il Direttore dei Lavori,
“dimenticandosi” di quale ruolo avesse rivestito fino a poche settimane prima, si auto-
qualificò in un atto processuale ufficiale come Direttore dei Lavori nominato “dall'impresa
”, per poi, nella presente causa, tornare ad appropriarsi della sua veste di Direttore dei CP_1
Lavori per conto dei committenti (è evidente che “impose” ai committenti, i quali CP_1
anche stavolta furono del tutto passivi, la figura del Direttore dei Lavori, scegliendo una
figura, se non “interna”, certamente in “cointeressenza” con stessa, facendo così in CP_1
modo di poter gestire il cantiere senza un effettivo controllo dei teorici aventi diritto ad
essere tutelati);
• iniziati i lavori nell'ottobre del 2018, ad un certo punto (estate 2019) venne presentata dal
Direttore dei Lavori, per conto (teoricamente) dei committenti, al Comune di NT
30 NT TT, una richiesta di agibilità parziale, per le opere fin lì eseguite, con tanto di allegazione di “procura” di per la presentazione;
in seguito, il Comune, che Parte_1
comunque non accolse la richiesta, ne girò copia proprio all'LI, il quale, visionando quella che doveva essere la sua presunta firma, non la riconobbe affatto, non avendola mai apposta;
ne scaturì una denunzia-querela e un procedimento penale a carico di P_
e di , procedimento poi archiviato nei confronti del primo e
[...] Testimone_1
proseguito nei confronti del secondo, il quale si appurò essere il soggetto che aveva falsificato la firma, allo scopo di “non rallentare” il cantiere dal versante “burocratico”;
• sub doc. 72, poi, gli attori hanno depositato un testo che dovrebbe essere la trascrizione di una telefonata fatta all'arch. dalla s.ra poco prima che emergesse P_ Parte_2
appieno l'episodio della falsificazione;
se la trascrizione contenesse davvero le parole del
Direttore dei Lavori, si resterebbe a dir poco perplessi di fronte alle sue dichiarazioni
(mostra di non conoscere affatto il cantiere, anzi ammette di non esserci mai andato e di
aver delegato tutto al IP , mostra di non conoscere i suoi teorici committenti, e, Tes_1
soprattutto mostra di considerare concetti come le formalità, la burocrazia in generale, il
rispetto dei ruoli professionali – e gli adempimenti ad essi connessi – come degli intralci
inutili e anzi pure fastidiosi, ed afferma senza esitazione che falsificare la firma di un
proprietario/cliente per far procedere una pratica amministrativa è una prassi usuale,
corrente, in edilizia, e neanche troppo censurabile, anzi utile contro i plurimi – troppi –
adempimenti richiesti dalla burocrazia1); si è usato però il condizionale perché, ovviamente,
non c'è nessuna prova che nella telefonata il professionista abbia pronunziato davvero le frasi risultanti nella trascrizione, ed, anzi, nemmeno la prova che tale telefonata abbia avuto luogo veramente.
31
2. COMPORTAMENTI DELLE PARTI
Per quanto è emerso in causa, nessuna delle tre parti principali, del resto, è stata immune da quei comportamenti “anomali” e inavveduti, negligenze e superficialità, invasioni di ruoli, e noncuranza per le esigenze di formalizzazione e contrattualizzazione degli impegni, cui si faceva cenno all'inizio del paragrafo uno.
Ed infatti:
alla parte committente è imputabile:
• di aver accettato di rinunziare a comporre in un contratto scritto, preciso e dettagliato, un elenco, ed una descrizione degli interventi richiesti, il numero o il tipo dei materiali, la loro qualità, un capitolato chiaro, un cronoprogramma, e tutti gli altri dettagli tecnici di un'opera oggettivamente complessa, rinunziando a fare chiarezza sull'entità e sulla portata dell'appalto e/o dei subappalti, e dunque, conseguentemente, anche sull'identificazione del ruolo esatto che la avrebbe ricoperto;
CP_1
• di aver rinunziato a stabilire una tempistica vincolante per l'esecuzione, e rinunziato a contrattualizzare di conseguenza una relazione fra l'avanzamento dei lavori e l'erogazione delle tranches di finanziamento (oppure eventualmente altri eventi che ad essi interessava conseguire entro certe scadenze),
• di essersi accontentata di un mero progetto – largamente incompleto – e di due preventivi
(uno, per lo più standardizzato, senza precisi riferimenti al caso concreto, ed un altro recante tutte le incongruenze che si sono dette) per far partire i lavori;
• di essersi fatta imporre un Direttore dei Lavori di mero comodo per l'appaltatrice, legato a doppio filo alla medesima società che egli – dovendo tutelare in teoria i committenti –
avrebbe dovuto sorvegliare e controllare, in un inestricabile miscuglio di conflitti di interesse;
32 • di avere commissionato certe opere direttamente ad imprese diverse da (e dalle sue CP_1
subappaltatrici), durante lo svolgimento del cantiere, come ad esempio la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e aver, anche, effettuato pagamenti diretti ad imprese subappaltatrici della presenti in cantiere, in spregio alla funzione stessa dell'appalto CP_1
(il dato è da considerarsi provato, per le risultanze dell'ATP e perché emerge dai tantissimi
SMS scambiati fra i committenti e , e presenti in causa); CP_1
• di aver affermato, e continuato ad affermare, anche in questa causa, che l'unico documento da essa firmato, e dunque vincolante quanto ai prezzi, nella sua tesi, è il preventivo del
18/4/2018, quando invece, con la costituzione in causa di , è emersa ben chiara la CP_1
firma dell'LI (identica a quella che si trova sul mandato alle liti dell'atto di citazione)
nel corpo del secondo preventivo, del 26 aprile 2018;
• di aver apportato, continuamente, variazioni e modifiche di materiali, in quantità e qualità, e di finiture, e dunque in definitiva variazioni alle opere, “alzando” ogni volta il livello di decoro e pregio dell'intero immobile (anche questo dato è da considerarsi provato, per le
risultanze dell'ATP e perché emerge da molti degli SMS scambiati fra i committenti e
); CP_1
alla è imputabile: CP_1
• di aver gestito la vicenda, dal punto di vista della regolarizzazione contrattuale, con la medesima approssimazione e superficialità;
• di aver accettato, e anzi voluto, la clamorosa commistione di ruoli con il Direttore dei Lavori
(fra sorvegliante e sorvegliando);
• di aver tollerato le ingerenze dei committenti nello sviluppo dei lavori senza pretendere il rispetto di quelle (pur poche, e generiche) clausole contenute nel “secondo” preventivo;
• di aver realizzato l'imbarazzante falsificazione della firma dell' nella pratica per Pt_1
l'agibilità parziale, con tutto il seguito del procedimento penale;
33 al Direttore dei Lavori è imputabile:
• di aver tollerato di spogliarsi, di fatto, di tutte le funzioni essenziali del suo ruolo, mediante la delega totale al IP, socio della società da “sorvegliare”;
• di aver annullato, così, ogni senso del suo ruolo all'interno del cantiere, nel quale, infatti,
non è stato mai visto entrare.
3. CRONOLOGIA “ESSENZIALE”
TTbre 2018 iniziano i lavori;
13 giugno 2019 LI denunzia alla la presenza di un allagamento nella taverna del CP_1
piano interrato, nonché l'avvenuto decorso del termine di febbraio 2019, che a suo dire era stato pattuito per veder finiti i lavori, nonché il continuo lievitare dei costi, che a suo dire dovevano essere vincolati a quanto risultava dal “preventivo” del 18 aprile 2018;
19 luglio 2019 in una mail informa i committenti che i lavori stanno Testimone_1
proseguendo, e che semmai si darà un sollecito a quelle maestranze impegnate in cantiere che stiano andando “a rilento”,
13 agosto 2019 con il deposito in Comune della domanda di agibilità parziale
(apparentemente su delega dell'LI) prende il via la vicenda, già descritta, della scoperta della falsificazione, con il successivo ritiro della domanda da parte dello stesso LI, e con lo strascico del procedimento penale a carico di (per completezza, il con nota del Testimone_1 Pt_13
23/8/19 non aveva comunque accolto la domanda per una serie di mancanze, fra cui
principalmente la omessa realizzazione dell'impianto fotovoltaico);
27 agosto 2019 conteggiando 18 mesi dall'acquisto della casa da parte dei coniugi committenti, scade il termine utile per la famiglia dei committenti per trasferire la residenza nell'immobile per cui è causa, con perdita dei benefici fiscali della “prima casa” (il trasferimento è
impossibile, perché manca ancora l'agibilità),
34 9-11 settembre 2019 con una lettera, i committenti, dopo aver lamentato a nuovamente il CP_1
decorso di un ipotetico termine per la fine dei lavori, lamentano anche la mancata realizzazione delle opere “necessarie per usufruire dei benefici prima casa”, e dichiarano di considerare il contratto risolto;
infine diffidano l'appaltatrice dall'accedere mai più in cantiere;
ottobre 2019 è depositato il ricorso dei committenti per accertamento tecnico preventivo,
che vede coinvolte le stesse parti dell'odierna causa;
il Tribunale affida la perizia all'ing. NT, il quale ha la possibilità di avvalersi di uno strutturista nella persona dell'ing. Per_9
novembre 2020 inizia la presente causa, in cui entrambi i convenuti hanno effettuato delle
NTr chiamate in causa: ha chiamato sia la sua assicuratrice, che una delle CP_1 NTroparte_4
sue subappaltatrici;
l'arch. ha chiamato la sua assicuratrice, P_ CP_5
4. ALTRE DUE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Da un lato, ha eccepito che, con la memoria n. 1 ex art 183 cpc, gli attori hanno modificato CP_1
in modo illegittimo, ed in due sensi, le proprie domande.
Intanto gli attori, premettendo di aver completato certi esborsi necessari per rimediare a vizi e difetti dell'appalto, hanno “integrato” le richieste risarcitorie di cui in citazione con le cifre “vere”,
effettive, che essi avrebbero speso2 (prima, vi erano solo delle previsioni basate sulla perizia dell'ing. NT).
Per questo aspetto l'eccezione è infondata, in quanto la modifica in questione, non toccando la natura delle domande, ma solo il quantum, rappresenta senz'altro una emendatio libelli.
Poi però gli attori hanno anche introdotto una domanda, al capo 2), che in citazione non esisteva, e cioè dichiararsi la risoluzione del contratto (oltre che per inadempimento contrattuale) anche per il fatto illecito costituito dalla più volte citata falsificazione della procura sulla richiesta di agibilità.
35 In questo caso l'eccezione è fondata perché la modifica introduce una domanda di natura diversa da quelle precedentemente formulate, e dunque rappresenta una mutatio libelli.
La seconda considerazione è che va dichiarato che nessuna doglianza gli attori possono fondatamente avanzare in merito al superamento di un presunto termine “essenziale” che sarebbe stato contemplato nel rapporto di appalto per il termine delle opere (e che essi collocano al febbraio del 2019).
Va da sé, infatti, sulla base di tutto quanto si è osservato in ordine al modo in cui le parti hanno regolamentato per iscritto il loro rapporto, che non vi è alcuna traccia, in alcun punto, di tale supposta pattuizione, e men che meno in termini “essenziali”.
La stessa considerazione si estende a quelle accessorie e collegate doglianze in cui gli attori, di volta in volta, pongono l'attenzione sul mancato ottenimento del certificato di agibilità (entro l'agosto 2019) o sulla perduta possibilità di godere dei benefici “prima casa”: sono tutte deduzioni accomunate da un presupposto – la pattuizione di un termine di fine lavori – che è in radice insussistente.
5. LA “VITA” DEL RAPPORTO DI APPALTO
E' giunto il momento di definire la “vita” e la “sorte” del rapporto di appalto intercorso fra gli attori e , attribuendogli un momento di nascita e un momento di fine. CP_1
Il momento di nascita va collocato al (secondo) preventivo, del 26 aprile 2018, in quanto regolarmente firmato da entrambe le parti (quanto meno l'LI, per conto dei committenti), per la cifra di euro 305.000, ed in “superamento” del “primo preventivo”.
Il momento di fine va collocato all'atto del 9-11 settembre 2019, che, per senso, funzione, ed anche tenore letterale (si intima alla di non entrare più in cantiere e si ritiene sciolto il contratto) CP_1
equivale, come ha dedotto , ad un vero e proprio recesso dei committenti, ai sensi dell'art. CP_1
36 Seguendo allora questa linea di pensiero, e dovendo quantificare il “valore” delle opere al momento dell'abbandono del cantiere da parte di , la “fonte” di tale quantificazione non può essere CP_1
evidentemente il secondo preventivo, ma bensì la relazione peritale dell'ing. NT, il quale, pur fra molte comprensibili difficoltà, è giunto a quantificare il controvalore delle opere nell'importo di euro 223.511,05.
Si è posto allora il problema di quanto gli attori abbiano versato, quale prezzo dell'appalto, e le cifre indicate da essi e da sono molto divergenti. CP_1
Ritiene il Tribunale che, riguardo a tale aspetto, vi siano evidenze probatorie fino all'importo di euro 210.216,80.
Il Tribunale, infatti, ha esaminato la tabella che gli attori hanno proposto alle pagg. 22-23 della comparsa conclusionale, ed ha isolato quelle sole voci per le quali vi sia prova certa del pagamento
(ad esempio, con la produzione della contabile di bonifico bancario), con il risultato che le voci
“provate” sono solo le seguenti:
37 Si può ora passare all'esame delle domande delle parti.
6. LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Rispetto alle conclusioni di parte attrice, e tralasciando il capo 1), che corrisponde ad una formula di stile già assorbita nelle domande successive, con il capo 2) si richiede di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte appaltatrice.
Sulla domanda non vi è nulla però da statuire, in quanto il rapporto è già venuto meno per recesso dei committenti, che di loro iniziativa, come già detto, hanno esercitato tale facoltà di recesso ancora nel settembre del 2019.
Con i capi 3) e 4) si chiede di decidere quale si debba individuare come il “vero” prezzo del contratto di appalto3 ed eventualmente condannare a restituire agli attori la differenza fra CP_1
l'importo incassato da (in tesi maggiore) ed il prezzo così “individuato” (in tesi minore). CP_1
In realtà, però, il prezzo “individuato” (euro 223.511,05) si è dimostrato più alto di quello pagato dagli attori (euro 210.216,80) (o di quello per il quale vi sia prova credibile del pagamento).
38 Con il capo 5), si domanda di condannare e/o l'arch. al risarcimento dei danni patiti CP_1 P_
dagli attori in forza dei vizi e difetti dell'opera appaltata, nonché per altre voci di danno fra le quali gli attori indicano anche (ma non soltanto) le seguenti (a pag. 41 dell'atto di citazione):
Si passano allora ad esaminare le voci oggetto della domanda, creando un'apposita tabella, con la precisazione che parte attrice indica, in molti casi, come già detto, gli importi che essa avrebbe effettivamente speso prima della rimessione della causa in decisione:
39 Descrizione Importo chiesto
Infiltrazione di 18.680 euro acqua al piano più IVA interrato (docc. 112-
120 di parte attrice)
Mancanza di 3.000 euro complanarità più IVA fra lavanderia e (docc. 121- camera degli 122 di parte ospiti attrice)
Forometria nel 2.000 euro solaio della più IVA
Opinione del CTU Decisione del Tribunale
La causa fu l'abbattimento del Si recepisce la valutazione del sottopavimento, con il massetto CTU, e si attribuisce la strutturale, con rimozione di un decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del foglio di nylon impermea- bilizzante, allo scopo di alzare Direttore dei Lavori): nel di qualche centimetro l'altezza contrasto fra i testi Tes_9
utile del locale;
il tutto in e (soci di , che Per_5 CP_1
combinazione con una pioggia hanno parlato di una rimozione fortissima caduta il 19 maggio ordinata dai committenti) e i
2019 testi e (operai Tes_10 Tes_11
NT della subappaltatrice , che hanno parlato di una rimozione ordinata da ) sono più CP_1
credibili e imparziali i secondi;
ai committenti spetta la somma prevista dal CTU (8.000 euro più IVA) che è maggiore di quella (euro 2.091) che essi sono riusciti a provare di aver speso
Sussiste, e misura 1,5 cm;
in Si recepisce la valutazione del aggiunta, c'è anche un CTU e si attribuisce il vizio a
(con l'omessa dislivello (inesistente in CP_1
progetto) fra il corridoio sorveglianza del Direttore dei esterno e la camera degli ospiti Lavori); il danno è quello calcolato dal CTU (3.000 euro più IVA)
Manca la cerchiatura del foro Si recepisce la valutazione del con elementi in carpenteria CTU, e si attribuisce la
40 zona giorno (docc. 123-
124 di parte attrice)
Infiltrazioni 7.433,20 euro dalle vetrate del più IVA giardino (docc. 125-
d'inverno 128 di parte attrice)
Idoneità statica 39.907,70 dell'edificio euro (docc.
129-135 di parte attrice)
metallica decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del
Direttore dei Lavori); la somma dovuta è quella stimata dal CTU (1.500 più IVA)
E' stata sbagliata la sigillatura Non vi è prova che l'opera fra le travi di legno e la fosse stata affidata a , o CP_1
copertura, e delle lastre vetrate per lo meno non lo si ricava della veranda in corri- dal preventivo del 26/4/18; spondenza con il raccordo con appare più corretta la tesi che i la copertura committenti la commis- sionarono direttamente a tale
RI GO (che non è in causa)
Non si può esprimere Nulla si può statuire con un'opinione precisa sul dubbio certezza, a seguito dell'opi- che i lavori hanno messo a nione del CTU, che è rimasta rischio l'idoneità statica (legittimamente) ipotetica e dell'edificio, in mancanza di priva di un sufficiente grado di una compiuta verifica globale sicurezza. che avrebbe richiesto demolizioni profonde ed invasive, che nessuna delle parti ha mostrato di volere;
il giudizio su un pregiudizio patito dalla statica dell'edificio dunque, a seguito della
“demolizione di ampie porzioni di muratura portante, di nuove forometrie, e dell'allargamento di quelle esistenti”, è solo ipotetico
(“potrebbero aver pregiudicato
41 Difformità 4.200 euro esecutive oltre oneri rispetto al (docc. 136- progetto 137 di parte approvato attrice)
Perdita di 48.000 euro benefici fiscali
(bonus ristrutturazione)
Canone di 73.472 euro locazione di (docc. 87-105
la statica”)
Sussistono, e comportano la Si recepisce la valutazione del necessità di aggiornare le CTU, e si attribuisce la tavole di progetto, con deposito decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del in Comune
Direttore dei Lavori); il danno ammonta ai 2.500 euro stimati dal CTU, in mancanza di prove di esborsi maggiori da parte dei committenti
Non è provato che fu trasmessa Il punto è stato, ed è invero alla P.A. la notifica preliminare rimasto, molto controverso: è ex art 99 del D. Lgs. 81/08, pur pur vero che non ha CP_1
essendo vero che per accedere dimostrato di aver adempiuto ai benefici vi sono anche altre per la sua parte, ed è pur vero condizioni (la capienza IRPEF, che il commercialista dei l'effettuazione di bonifici committenti ha assicurato
“parlanti”) (doc. 86) che essi, dal canto loro, hanno fatto tutto quanto potevano per accedere ai benefici (ad es., i bonifici
“parlanti”); è anche vero però che manca un documento ufficiale ed inoppugnabile che dimostri il mancato accesso ai benefici, e la situazione è ancora più nebulosa dopo che il nuovo tecnico, l'arch.
, ha inoltrato la pratica Per_10
per lo meno quanto ai lavori da lui stesso seguiti (doc 110)
La richiesta presuppone l'esistenza di un termine entro
42 altro immobile di parte attrice)
Difformità del 17.000 euro tetto rispetto (doc. 78) alle richieste
Vizi della casetta di legno
Serramenti 6.633 euro montati su muri più IVA al grezzo (docc. 138-
139 di parte attrice)
11.800 euro
CP_12 lungo le pareti più IVA esterne in (docc. 140- corrispondenza 142 di parte dei serramenti attrice) della zona disbrigo e della piscina il quale completare i lavori, per cui “cade”, una volta che si concluda che quel termine non
è mai esistito
Non vi è adeguata prova che le tegole posate siano diverse da quelle previste (“in cemento
Wierer tipo coppo di Francia”) ed in ogni caso il teste Tes_12
ha asserito che i coppi posati furono quelli indicati dai committenti stessi
Non vi è prova che l'opera fosse stata affidata a , o CP_1
per lo meno non lo si ricava dal preventivo del 26/4/18
Le voci 46-47-48 del preventivo non prevedevano che i serramenti fossero montati su muri al grezzo;
gli attori non hanno fornito una prova adeguata del fatto che tale montaggio fu una scelta di e/o del Direttore dei CP_1
Lavori
Non vi è prova che l'opera fosse stata affidata a , o CP_1
per lo meno non lo si ricava dal preventivo del 26/4/18, in cui non compare affatto la voce dell'installazione della piscina
43 Quanto poi alle ulteriori voci di danno richieste, di cui alla tabella che è stata copiata alla pag. 39 di questa sentenza, nota il Tribunale quanto segue:
• tutte le voci che, nuovamente, presuppongono la violazione di un presunto termine per la consegna delle opere non sono da accogliere, per i motivi già detti,
• le voci che riguardano spese fatte a seguito della “chiusura del cantiere” immediatamente dopo la dichiarazione di recesso devono restare a carico dei committenti, proprio per aver essi operato tale scelta del recesso, in alternativa ad altre soluzioni giuridicamente opzionabili;
• le voci riguardanti spese, in senso lato, processuali o di mediazione andranno regolate in dispositivo, valutando se e come applicare il generale principio della soccombenza;
• le voci riguardanti il contenzioso con la ditta , per presunti lavori che avrebbero CP_6
dovuto essere regolati con , non sono da riconoscere in quanto, dai documenti in atti, CP_1
il Tribunale non è in grado di comprendere se è corretto il presupposto degli attori.
In definitiva, i danni accertati in questa sentenza ammontano ad euro 15.000, dei quali 12.500 con
IVA e 2.500 senza IVA, e incombono in solido su e sul Direttore dei Lavori, con ripartizione CP_1
uguale nei rapporti interni.
Non si ravvisano, invece, le condizioni, alla luce dell'art 2059 cc, per individuare danni non patrimoniali a carico dei committenti.
7. LE DOMANDE DELLE ALTRE PARTI
La società ha chiesto, in via riconvenzionale, e sulla premessa che il Tribunale accerti un CP_1
avvenuto recesso da parte dei committenti, che questi ultimi siano condannati a pagarle il controvalore dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, da essa quantificato in euro 209.535,65
(non verranno invece esaminate le domande subordinate, le quali avevano per presupposto il mancato riconoscimento di quel recesso).
44 D'altro canto, essa ha chiesto anche, azionando il meccanismo della manleva, condannarsi l'arch.
NTr NT
, e e a rimborsarle, almeno pro quota, quanto essa fosse eventualmente P_
condannata a pagare agli attori, previa comunque l'eventuale operare della compensazione rispetto agli attori stessi.
Ebbene:
per quanto detto nei precedenti paragrafi, il controvalore delle opere è di euro 223.511,05 e risulta pagato solo per euro 210.216,80, per cui a spettano ancora euro 13.294,25. CP_1
Non può operare la compensazione fra tale somma e l'importo di euro 15.000 sopra detto, perché
non vi è coincidenza di soggetti (da un lato, debitori sono gli attori e creditrice è ; dall'altro CP_1
debitori sono e il Direttore dei Lavori, in solido, e creditori sono gli attori). CP_1
Quanto alla manleva invocata da : CP_1
• nei confronti dell'arch. , si risolve con la ripartizione del debito, nel rapporto P_
interno, per metà ciascuno,
NT NT
• nei confronti di , va esclusa, in quanto l'ing. NT non ha attribuito ad alcuna colpa rispetto alle lavorazioni che hanno provocato i danni riconosciuti in questa sentenza
(in particolare: l'infiltrazione d'acqua e la mancanza di complanarità);
NTr NTr
• rispetto a a pure esclusa, perché a ben dimostrato, con il tenore della polizza, che essa aveva ad oggetto eventuali danni “aquiliani” provocati dall'assicurata e non giammai danni provocati nello svolgimento di un contratto (di appalto).
Dal canto suo, l'arch. chiede di essere a sua volta manlevato, per la sua parte di P_
responsabilità, da (a cui chiede anche il rimborso delle spese processuali ai sensi dell'art. CP_5
1917 III comma cc).
Si devono allora esaminare le deduzioni della Compagnia:
• l'eccezione secondo cui sono dedotti comportamenti “volontari” dell'assicurato (per definizione non coperti dalla polizza per responsabilità professionale) non è fondata, in
45 quanto i danni addebitati all'arch. traggono origine da un comportamento omissivo P_
(la mancata sorveglianza in cantiere, quale Direttore dei Lavori);
• l'eccezione secondo la quale la polizza copre solo il sottoscrittore (l'arch. ) e non i P_
suoi dipendenti ( ) è fondata, ma in fondo non rileva in concreto. Testimone_1
La Compagnia, invero, con una terza eccezione, che si basa sull'art.
3.9 della polizza, vorrebbe escludere la copertura delle somme dovute dall'assicurato per il vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili (in questo caso ), limitandola, in pratica, alla sola “quota” di colpa CP_1
assegnabile al contraente.
In realtà, però, l'indirizzo corrente della giurisprudenza (Cass., 2012 / 20.322 e Cass., 2012 / 8.686)
è di avviso opposto, e afferma che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione – la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento,
ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art 1203 n. 3, cc, nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”.
Pertanto, la invocata manleva opererà per l'intero danno, fermi restando naturalmente i limiti del massimale e della franchigia.
8. SPESE PROCESSUALI
Nel rapporto fra gli attori, la e l'arch. , vi è soccombenza reciproca e si impone CP_1 P_
senz'altro una compensazione integrale delle spese di lite.
46 NT NTr
è invece soccombente, senza dubbio, sia nei confronti di , sia nei confronti di la CP_1
cui polizza non aveva ragione di essere invocata nel caso di specie).
Unipolsai, infine, dovrà rimborsare all'arch. anche le spese processuali sostenute P_
dall'assicurato, nel rispetto di quanto dispone l'art 1917, comma III, cc.
Quanto alle spese della perizia in sede di ATP, vanno poste a carico degli attori, di , e CP_1
dell'arch. per un terzo ciascuno, con il diritto di quest'ultimo di farsi rimborsare P_
dall'Assicurazione.
Le spese processuali in senso stretto dell'ATP vanno compensate.
Non esistendo, poi, tecnicamente, una parte “vincitrice”, non va disposta alcuna ripetizione delle spese sostenute in sede di mediazione ante causam.
PER QUESTI MOTIVI
respinta ogni altra domanda o eccezione non contenuta nei capi che seguono,
1) dichiara inammissibile la domanda nuova degli attori, contenuta nel capo 2) delle conclusioni,
relativamente al dichiararsi la risoluzione del contratto (oltre che per inadempimento contrattuale) anche per il fatto illecito costituito dalla falsificazione della procura sulla richiesta di agibilità;
2) accerta e dichiara che gli attori esercitarono la facoltà di recedere dal contratto di appalto,
3) accerta che gli attori hanno un debito di euro 13.294,25 nei confronti di , e li condanna a CP_1
pagare a detta somma, oltre interessi dalla sentenza al saldo, CP_1
4) accerta che gli attori hanno patito danni per euro 15.000 (di cui 12.500 con l'aggiunta di IVA e
2.500 senza IVA), e condanna e l'arch. in solido a pagare loro dette somme, CP_1 P_
oltre interessi dalla sentenza al saldo;
5) rispetto al capo 4), dichiara che, nei rapporti interni fra e l'arch. , l'esborso va CP_1 P_
ripartito a metà,
NT NTr 6) respinge le domande di manleva di nei confronti di e di CP_1
47 7) fa obbligo a di manlevare e tenere indenne l'arch. , pur nel rispetto del CP_5 P_
massimale e delle franchigie, di tutto quanto l'assicurato pagherà in relazione al capo 4),
8) nel rapporto fra gli attori, la e l'arch. , compensa integralmente le spese di lite;
CP_1 P_
NT 9) condanna a rimborsare le spese processuali del giudizio sia a (euro 14.103 per CP_1
NTr compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,) sia a (pure euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%);
10) condanna a tenere indenne l'arch. anche delle spese processuali sostenute CP_5 P_
dall'assicurato (pure liquidate in euro 14.103 per compensi, oltre IVA, cpa e spese forfettarie
15%), nel rispetto di quanto dispone l'art 1917, comma III, cc, e nel rispetto del massimale e delle franchigie,
11) pone le spese della perizia in sede di ATP a carico degli attori, di , e dell'arch. CP_1 P_
per un terzo ciascuno, con obbligo delle giuste rifusioni, e con il diritto dell'arch. di P_
vedersi rimborsare dall'Assicurazione la sua quota;
12) compensa le spese processuali in senso stretto dell'ATP.
13) non dispone alcuna ripetizione delle spese sostenute in sede di mediazione ante causam.
Vicenza, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ed invece si tratta di un reato, come ha sperimentato a sue spese il IP , ed i plurimi incombenti richiesti Tes_1 dalla burocrazia hanno spesso una funzione di controllo, che ha anche una valenza pubblicistica. 2 L'uso del condizionale si spiega per il fatto che, come si dirà dopo, è mancata comunque, in larga parte, la prova di quegli esborsi definiti come effettivi.
1671 cc. 3 NTratto erroneamente definito dai committenti come “chiavi in mano”, definizione che non solo non trova alcun appiglio documentale, ma contrasta palesemente con il fatto – ammesso alfine dagli stessi attori e comunque ampiamente provato – delle continue modificazioni, aggiunte e richieste fatte in cantiere dagli attori stessi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 6855/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Recesso, o risoluzione, da contratto di appalto, e risarcimento di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
e Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Agron Xhanaj e con l'avv. Giulia Elisa Rodighiero
CONTRO
(C.F. ) NTroparte_1 P.IVA_1
con le avv. Costanza Semenzato e Maria Giovanna Cortese
arch. NTroparte_2 CodiceFiscale_3
con l'avv. Luca Giove,
e con le chiamate in causa:
da parte di CP_1
C.F.: NTroparte_3 P.IVA_2
con l'avv. Giovanni Sordelli
CF NTroparte_4 P.IVA_3
1 con gli avv. Giacomo Serchiani e Massimo Cardarelli,
da parte dell'arch. : P_
C.F. e P.IVA NTroparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5
con l'avv. Pierluigi Vinci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
in persona del l.r.p.t., nonché del Direttore dei Lavori Arch. NTroparte_1 P_
, in solido fra loro, in relazione al contratto d'appalto insistente sull'immobile sito in
[...]
NT NT TT, Via Roi 122, in proprietà degli attori, per le ragioni di cui in narrativa,
così come già accertate nella CTU promossa nel proc. n. 6520/2019 R.G. Tribunale di Vicenza;
2) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti, addebitando ai convenuti, in solido, la responsabilità di tale risoluzione per grave inadempimento, oltreché per fatto illecito (firma falsa su procura) già accertato e ammesso da controparte, con conseguente risarcimento del danno a carico di tutte le controparti;
3) accertarsi e dichiararsi che il prezzo pattuito e dovuto per la ristrutturazione “chiavi in mano”
di cui è causa, affidata agli odierni convenuti, è quello riportato nel preventivo del 18.04.2018,
pari a € 152.750,00 (oltre IVA) o, in estremo subordine, quello pari ad € € 223.511,05 (oltre
IVA) come da perizia del CTU Ing. NT nel proc. n. 6520/2019 R.G. Tribunale di Vicenza;
4) accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori hanno già corrisposto la somma di € 259.774,78
(oltre a € 5.732,62 per materiale DDT Cambielli direttamente a per D.I. emesso dal CP_6
GDP di Vicenza) per i lavori di cui è causa eseguiti presso l'immobile di loro proprietà come risulta dai documenti prodotti in atti e, per l'effetto, condannarsi la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., alla restituzione degli importi versati in eccedenza dai NTroparte_1
2 committenti rispetto alla pattuizione del 18.04.2018, ordinando la restituzione della differenza fra il pattuito “chiavi in mano” e il corrisposto, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, anche in virtù del fatto accertato che le opere non sono state ultimate;
5) accertarsi e dichiararsi che i vizi e le difformità gravanti sull'immobile in proprietà degli attori e riconducibili agli odierni convenuti ammontano, complessivamente, a € 126.691,48
(oltre iva) e che gli ulteriori danni patiti dai committenti e connessi all'appalto (mancata fruizione delle detrazioni fiscali, nonché quelli elencati a pag. 41 dell'atto di citazione)
ammontano ad € 121.472,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia;
6) per l'effetto, condannarsi i convenuti – in solido tra loro – al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, diretti e/o indiretti individuati in narrativa, oltre a quelli connessi con gli inadempimenti contestati a e al D.L. Arch. , NTroparte_1 NTroparte_2
per un totale pari a € 248.163,48 (oltre iva nelle voci in cui è dovuta) o nella misura maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
in ogni caso, condannarsi i convenuti – in solido fra loro – al risarcimento altresì dei danni di natura non patrimoniale anche relativi alla sfera morale, nella misura che il Giudice
riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa;
7) spese di causa rifuse, anche in relazione a quelle sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia legali che di CTU e CTP.
: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate, per tutte le ragioni
3 di fatto e di diritto dedotte in premesse;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte dagli attori,
condannare il convenuto Arch. e le terze chiamate e NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
, ciascuno per quanto di propria competenza, a manlevare e tenere indenne NTroparte_4
da qualsiasi esborso in relazione alle pretese svolte dagli attori, incluse NTroparte_1
le spese legali sostenute per resistere all'azione ex art. 1917 c.c.;
ANCORA VIA RICONVENZIONALE:
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in premesse:
- in via principale, dichiarare sciolto/risolto ai sensi dell'art. 1671 c.c., per intervenuto recesso degli attori, il contratto intercorso tra questi ultimi e la convenuta avente ad NTroparte_1
oggetto i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile sito nel Comune di NT
NT TT (VI), in via Roi n. 122 e, per l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro a tenere indenne la convenuta dei lavori eseguiti e del mancato guadagno nella NTroparte_1
misura di complessivi euro 209.535,65, oltre iva, o in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione e interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in subordine, dichiarare risolto, per grave inadempimento degli attori, il contratto intercorso tra questi ultimi e la convenuta avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione NTroparte_1
ed ampliamento dell'immobile sito nel Comune di NT NT TT (VI), in via Roi n. 122 e,
per l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro a restituire a il NTroparte_1
compenso per i lavori eseguiti, oltre a risarcirla del mancato guadagno, nella misura di complessivi euro 209.535,65, oltre iva, o in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa e che il
Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione e interessi legali al saggio previsto dalla
4 legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannare gli attori in solido tra loro a restituire a il compenso per le opere effettuate delle quali controparte NTroparte_1
continua a giovarsi, nella misura di complessivi euro 344.035,65, oltre iva, o in quella diversa,
anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
IN OGNI CASO:
- accertata la responsabilità degli attori in ordine ai fatti di cui in premessa, condannare i signori e in solido tra loro, a risarcire degli interessi sul Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
capitale pagati per i finanziamenti contratti, nella misura di euro 2.289,92 o la diversa somma,
anche maggiore, accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà di giustizia ed equità, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- dichiararsi la compensazione fino a reciproca concorrenza tra i rispettivi crediti delle parti;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, incluse le spese legali e di CTP sostenute da nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam NTroparte_7
inscritto al n. 6520/19 R.G. del Tribunale di Vicenza e nel procedimento di mediazione n. 305/2019
davanti all'organismo di mediazione forense di Vicenza per complessivi euro 16.204,25.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
depositata in data 21.03.2022 e, in particolare, per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:
5 1) Vero che, durante gli incontri avuti con i sig.ri e nel mese di aprile 2018, prima Pt_3 Parte_4
della firma del preventivo del 18.04.2018 che si rammostra al teste (doc. 3), il dott. Testimone_1
e il sig. informavano gli attori del fatto che l'attività di consiste CP_8 NTroparte_1
nel farsi conferire dai clienti l'incarico di ristrutturare l'immobile di loro proprietà e nel coordinare i lavori di ristrutturazione, di cui subappalta l'esecuzione a soggetti terzi di fiducia CP_1
(professionisti, imprese edili, fornitori di materiali e impianti)?
2) Vero che, durante gli incontri avuti con i sig.ri e nel mese di aprile 2018, il Pt_3 Parte_4
dott. e il sig. chiedevano agli attori se, per l'attività di progettazione e Testimone_1 CP_8
direzione dei lavori di ristrutturazione della casa di proprietà a NT NT TT, essi desideravano avvalersi di un professionista di loro fiducia? Si indica come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. residente a [...] e il sig. , Testimone_1 CP_8
residente a [...].
6) Vero che, durante i primi incontri avuti con il dott. e il sig. nel Testimone_1 CP_8
mese di aprile 2018, i sig.ri ER e chiedevano un preventivo dei costi di Parte_4
ristrutturazione interna dell'immobile di loro proprietà, sito a NT NT TT, da svilupparsi sulla base del progetto già elaborato per conto degli attori dall'arch. che si Persona_1
rammostra al teste (doc. 2)?
7) Vero che, durante gli incontri di cui al capitolo che precede, gli attori precisavano che il preventivo richiesto a per i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile di NTroparte_1
loro proprietà a NT NT TT, doveva prevedere l'impiego di materiali, lavorazioni e finiture di media qualità?
8) Vero che, per i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile di NT NT TT come da progetto dell'arch. con materiali e finiture di media qualità, Persona_1 [...]
sottoponeva agli attori il preventivo datato 18.04.2017, che si rammostra al teste (doc. CP_1
3)?
6 9) Vero che il preventivo di datato 18.04.2017, che si rammostra al teste (doc. NTroparte_1
3), è stato sottoscritto per accettazione dai sig.ri e in data 18.04.2018? Pt_3 Parte_4
10) Vero che, durante gli incontri avuti con il dott. e il sig. nel mese Testimone_1 CP_8
di aprile 2018, gli attori manifestavano l'intenzione di variare e personalizzare il progetto di ristrutturazione dell'arch. e chiedevano a di sottoporre loro un Per_1 NTroparte_1
secondo preventivo, che includesse finiture e lavorazioni di maggior pregio rispetto a quello elaborato sul progetto dell'arch. Per_1
11) Vero che, in risposta alla richiesta degli attori di cui al capitolo precedente, nel mese di aprile
2018 sottoponeva agli attori il preventivo datato 26.04.2018, per complessivi NTroparte_1
euro 305.000,00 (oltre Iva), che si rammostra al teste (doc. 4)?
12) Vero che il preventivo di datato 26.04.2018, che si rammostra al teste, NTroparte_1
(doc. 4), è stato firmato per accettazione dal sig. in data 26.04.2018? Persona_2
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5 e il sig. , residente a [...]. CP_8
13) Vero che, nel mese di giugno 2018, il dott. accompagnava i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
presso il salone di esposizione della Parte_4 Parte_5
per la scelta dei pavimenti, dei rivestimenti e dell'arredo bagno da installare nella casa da
[...]
ristrutturare di NT NT TT?
14) Vero che, prima della visita di cui al capitolo precedente, aveva ricevuto NTroparte_1
dalla propria fornitrice i preventivi n. 513 e n. 514 del 29.05.2018, Parte_5
che si rammostrano al teste (doc. 5), per la fornitura di materiali della fascia di prezzo indicata nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3), che parimenti si rammostra al teste? NTroparte_1
15) Vero che, nel mese di giugno 2018, dopo la prima visita in compagnia del dott. , Testimone_1
il sig. tornava più volte presso il salone della da solo o con la Pt_3 Parte_5 Parte_5
7 moglie per visionare i pavimenti, i rivestimenti e l'arredo bagni da installare nella Persona_3
casa da ristrutturare di NT NT TT?
16) Vero che, durante le visite effettuate dai sig.ri e nel mese di giugno 2018 Pt_3 Parte_4
presso il salone della il personale della ditta fornitrice mostrava agli Parte_5
attori pavimenti, rivestimenti e arredo bagni compresi nella fascia di prezzo di cui al preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
17) Vero che, dopo le prime visite presso il salone della nel mese di Parte_5
giugno 2018, i sig.ri e sceglievano i pavimenti, i rivestimenti e l'arredo bagni Pt_3 Parte_4
descritti nei preventivi della n. 513 e n. 514 del 29.05.2018, che si Parte_5
rammostrano al teste (doc. 5)?
18) Vero che, nel mese di luglio 2018, il sig. tornava più volte presso il salone della Pt_3
da solo o con la moglie per visionare pavimenti, Parte_5 Persona_3
rivestimenti ed elementi d'arredo per i bagni diversi da quelli indicati nei preventivi n. 513 e n. 514
del 29.05.2018 (doc. 5)?
19) Vero che, durante le visite nel mese di luglio 2018 presso il salone della Parte_5
i sig.ri e chiedevano in particolare di vedere dei pavimenti in gres
[...] Pt_3 Parte_4
porcellanato di grande formato e di prezzo più alto di quello previsto nel preventivo di
[...]
del 18.04.2018 (doc. 3)? CP_1
20) Vero che, durante le visite di cui al capitolo che precede, il personale della
[...]
informava i sig.ri e che i pavimenti in gres visionati avevano Parte_5 Pt_3 Parte_4
un prezzo più alto di quello previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3) NTroparte_1
e di quelli indicati nei preventivi della di maggio 2018 (doc. 5)? Parte_5
21) Vero che, dopo le visite di luglio 2018, i sig.ri e sceglievano i pavimenti in Pt_3 Parte_4
gres porcellanato di grande formato, i rivestimenti e gli elementi d'arredo per i bagni indicati nei
8 preventivi della n. 147 del 29.06.2019 (doc. 68), n. 73 del 15.07.2019 Parte_5
(doc. 66) e n. 75 del 17.07.2019 (doc. 67), che si rammostrano al teste?
22) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che i pavimenti in gres porcellanato di grandi dimensioni, di cui ai preventivi indicati nel precedente capitolo 21,
erano stati posati?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , agente della società Testimone_2
i sig.ri Parte_5 Parte_6 [...]
e , soci della società Parte_5 Parte_7 Parte_8
e il dott. residente a [...]
5. Si indica come testimone sul capitolo 22, l'Ing. con studio in Vicenza, Via Testimone_3
Melette n. 12.
23) Vero che, nel mese di luglio 2018, il dott. accompagnava i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
presso la sede dell'impresa Vernilegno di a IZ (VI) per la scelta Parte_4 NTroparte_9
dei serramenti, delle porte interne e porte blindate da installare nella casa da ristrutturare di
NT NT TT?
24) Vero che, prima della visita di cui al capitolo precedente, comunicava alla NTroparte_1
propria fornitrice Vernilegno la fascia di prezzo dei materiali e delle finiture indicata nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
25) Vero che, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, dopo la prima visita in compagnia del dott. , il sig. tornava più volte presso la sede dell'impresa Vernilegno, da solo Testimone_1 Pt_3
o con la moglie per visionare i serramenti, le porte interne e le porte blindate da Persona_3
installare nella casa da ristrutturare di NT NT TT?
9 26) Vero che, durante le visite effettuate dai sig.ri e nei mesi di luglio, agosto e Pt_3 Parte_4
settembre 2018 presso la sede dell'impresa Vernilegno, il personale di Vernilegno mostrava agli attori serramenti, porte interne e porte blindate compresi nella fascia di prezzo di cui al preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
27) Vero che gli infissi scelti dai sig.ri e per la loro casa di NT NT TT Pt_3 Parte_4
nel mese di settembre 2018 sono quelli descritti nel preventivo di Vernilegno n. 24426 del
19.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
28) Vero che il portoncino di ingresso e le porte blindate scelti dai sig.ri e per la Pt_3 Parte_4
loro casa di NT NT TT nel mese di settembre 2018 sono quelli descritti nel preventivo di Vernilegno n. 196 del 20.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
29) Vero che le porte interne scelte dai sig.ri e per la loro casa di NT Pt_3 Parte_4
NT TT nel mese di settembre 2018 sono quelle descritte nel preventivo di Vernilegno n. 195 del
20.09.2018, che si rammostra al teste (doc. 5)?
30) Vero che, nei mesi di novembre e dicembre 2018, il sig. tornava più volte presso la sede Pt_3
dell'impresa Vernilegno, da solo o con la moglie per visionare delle porte interne Persona_3
e dei blindati diversi da quelli descritti nei preventivi n. 195 e n. 196 del 20.09.2018 (doc. 5)?
31) Vero che, durante le visite nei mesi novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e chiedevano di vedere porte interne e blindati di prezzo più alto di quello Pt_3 Parte_4
previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3)? NTroparte_1
32) Vero che, durante le visite di cui al capitolo che precede, il personale della ditta Vernilegno
informava i sig.ri e che le porte interne e i blindati visionati avevano un prezzo Pt_3 Parte_4
più alto di quello previsto nel preventivo di del 18.04.2018 (doc. 3) e nei NTroparte_1
preventivi di Vernilegno del mese di settembre 2018 (doc. 5)?
33) Vero che, durante le visite nei mesi novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e chiedevano di vedere, in aggiunta agli infissi, alle porte interne e ai Pt_3 Parte_4
10 blindati, anche dei frangisole e delle tende extra preventivo di Living Realizzazioni del 18.04.2018
(doc.3)?
34) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano i frangisole e le tende descritti nel preventivo di Vernilegno n. 410 Pt_3 Parte_4
rev del 31.12.2018 (doc. 56), che si rammostra al teste?
35) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano le porte interne su misura descritte nel preventivo di Vernilegno n. Pt_3 Parte_4
195 rev2 del 31.12.2018 (doc. 57), che si rammostra al teste?
36) Vero che le porte interne su misura di cui al capitolo precedente erano pronte per la consegna in cantiere nel mese di aprile 2019?
37) Vero che detiene tuttora, presso il magazzino della NTroparte_1 Parte_9
a Bolzano Vicentino, le porte interne scelte dai sig.ri e nel mese di dicembre
[...] Pt_3 Parte_4
2018 e descritte nel preventivo di Vernilegno n. 195 rev2 del 31.12.2018 (doc. 57), che si rammostra al teste?
38) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano il portoncino blindato d'ingresso di dimensioni fuori standard, Pt_3 Parte_4
dotato di automatismi, wifi e accessori descritti nel preventivo di Vernilegno n. 196 rev del
16.11.2018 (doc. 58), che si rammostra al teste?
39) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa, effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che il portoncino blindato d'ingresso di cui al capitolo precedente era stato installato?
40) Vero che, dopo le visite di novembre e dicembre 2018 presso la sede di Vernilegno, i sig.ri e sceglievano le 2 porte blindate descritte nel preventivo di Vernilegno n. 196 rev Pt_3 Parte_4
del 16.11.2018 (doc. 58), che si rammostra al teste?
11 41) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che le 2 porte blindate di cui al capitolo precedente erano state installate, una in lavanderia e una in sala giochi?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il sig. domiciliato in via del Testimone_4
Commercio n. 25 a (36050) IZ (VI); il sig. titolare dell'impresa Vernilegno, NTroparte_9
con sede in via del Commercio n. 25 a (36050) IZ (VI); il dott. residente a Testimone_1
EA (VI), via Pozzetto n. 5; l'Ing. con studio in Vicenza, Via Melette n. Testimone_3
12.
42) Vero che, nel mese di luglio 2018, su richiesta di la ditta Ritech Impianti NTroparte_1
di predisponeva il preventivo datato 25.07.2018 (doc. 5), che si rammostra al teste, per Persona_4
la fornitura di impianti termoidraulici compresi nella fascia di prezzo degli impianti indicata nel preventivo di del 18.04.2018, che parimenti si rammostra al teste (doc. 3)? NTroparte_1
43) Vero che, nel mese di luglio 2018, i sig.ri e approvavano la fornitura, per la Pt_3 Parte_4
casa da ristrutturare a NT NT TT, della caldaia e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione descritti nel preventivo di Ritech Impianti del 25.07.2018, che si rammostra al teste
(doc. 5)?
44) Vero che, dopo l'inizio dei lavori in cantiere ad ottobre 2018, i sig.ri e Pt_3 Parte_4
chiedevano a di ampliare la casa oggetto di ristrutturazione a NT NTroparte_1
NT TT?
45) Vero che, dopo l'inizio dei lavori in cantiere ad ottobre 2018, i sig.ri e Pt_3 Parte_4
decidevano di far installare nella casa oggetto di ristrutturazione e ampiamento a NT NT
TT un impianto fotovoltaico, di cui appaltavano la fornitura e posa alla Palladio Impianti s.r.l. di
Longare (VI)?
12 46) Vero che, in seguito alle modifiche progettuali di cui ai capitoli 44 e 45 che precedono, i sig.ri e chiedevano di aggiungere una pompa di calore alla fornitura di impianti di cui al Pt_3 Parte_4
preventivo di Ritech Impianti del 25.07.2018?
47) Vero che, nel corso dell'incontro tenutosi nel cantiere di NT NT TT nel mese di dicembre 2018, alla presenza dei sig.ri ER e del dott. , del sig. Parte_4 Testimone_1
e di due tecnici della Samsung, il sig. proponeva agli attori un impianto Persona_4 Persona_4
di climatizzazione di tipo Mini VRV, più costoso di quello di cui al preventivo di del CP_6
25.07.2018?
48) Vero che, nel corso dell'incontro di cui al capitolo precedente, il sig. illustrava ai Persona_4
sig.ri e i costi e i vantaggi di un impianto di climatizzazione di tipo Mini VRV? Pt_3 Parte_4
49) Vero che, al termine dell'incontro tenutosi nel mese di dicembre 2018 di cui al precedente capitolo 47, i sig.ri e decidevano di installare nella casa di NT NT TT Pt_3 Parte_4
l'impianto di climatizzazione Mini VRV trifase Samsung descritto nel preventivo di del CP_6
02.12.2018 (doc. 55), che si rammostra al teste?
50) Vero che, nel mese di luglio 2019, la ditta ha installato nella casa degli attori a CP_6
NT NT TT gli impianti termoidraulici descritti nel preventivo del 02.12.2018 (doc. 55),
che si rammostra al teste?
51) Vero che, in data 04.12.2019, in occasione del sopralluogo compiuto nell'abitazione di cui è
causa effettuato nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520/2019 RG del Tribunale di Vicenza, il CTU ha constatato che l'impianto di climatizzazione completo, descritto nel preventivo di del 02.12.2018 (doc. 55), era stato CP_6
installato?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare di Ritech Impianti di Persona_4
(35035) Mestrino (PD); la sig.ra , dipendente della ditta , residente in [...]Tes_5 CP_6
(PD), via Pio XII n. 4/F; il sig. , dipendente della ditta , residente in Testimone_6 CP_6
13 (36047) EG (VI), Via Cà Bianca 19 e il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; l'Ing. , con studio in Vicenza, Via Melette n. 12. Testimone_3
52) Vero che, nel mese di marzo 2019, il dott. si incontrava con i sig.ri e Testimone_1 Pt_3
nel cantiere di NT NT TT, per spiegare loro i contenuti del quadro Parte_4
economico riepilogativo dei costi dei lavori appaltati a aggiornato al 18.03.2019 (doc. 10), CP_1
che si rammostra al teste?
53) Vero che, nel corso dell'incontro di cui al capitolo precedente, il dott. Testimone_1
consegnava ai sig.ri e copia dei preventivi dei fornitori di Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
sulla base dei quali egli aveva compilato il quadro economico dei lavori del cantiere di NT
NT TT aggiornato al 18.03.2019 (doc. 10), che si rammostra al teste?
54) Vero che, dopo l'incontro presso il cantiere di NT NT TT di cui al precedente capitolo 52, i sig.ri e ordinavano a di eseguire i lavori Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
indicati nel quadro economico del 18.03.2019 (doc. 10)?
55) Vero che, con pec del 03.08.2019, inviava ai sig.ri e il NTroparte_1 Pt_3 Parte_4
consuntivo dei costi dei lavori appaltati nell'abitazione di NT NT TT (doc. 11), che si rammostra al teste?
56) Vero che, nel corso del mese di luglio 2019, il dott. , il dott. e il Testimone_1 Persona_5
sig. si incontravano più volte con il sig. e il NTroparte_10 Persona_2
di lui commercialista, dott. per esaminare il consuntivo dei costi dei lavori NTroparte_11
appaltati a nel cantiere di NT Monte TT? NTroparte_1
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
57) Vero che, dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di NT NT TT,
nel mese di ottobre 2018, i sig.ri e chiedevano a di apportare Pt_3 Parte_4 NTroparte_1
14 le seguenti modifiche al progetto di manutenzione straordinaria depositato in Comune dall'arch.
ad ottobre 2018: NTroparte_2
- sostituzione del garage sul lato ovest con una camera da letto per gli ospiti e relativo bagno/lavanderia;
- realizzazione di un corridoio di collegamento tra la zona giorno e la camera degli ospiti posto sul lato sud ed ampliamento della camera da letto per la figlia più piccola;
- spostamento del giardino d'inverno dal portico sud al lastrico ad ovest fronte cucina;
- cambio di destinazione d'uso del portico ad uso abitativo;
- realizzazione di 5 servizi igienici invece di 3;
- modifica della dimensione dei fori finestra sulla zona giorno;
- installazione di una piscina prefabbricata interrata nel giardino esterno?
58) Vero che la progettazione delle modifiche richieste in corso d'opera dagli attori, indicate nel precedente capitolo 57, veniva affidata allo studio dell'Arch. ? NTroparte_2
59) Vero che, per soddisfare le modifiche progettuali richieste in corso d'opera dagli attori, l'arch.
presentava al Comune di NT NT TT, nel mese di ottobre 2018, una NTroparte_2
SCIA per con ampliamento superfici descritta nella relazione che si rammostra al Parte_10
teste (doc. 81)?
60) Vero che, per soddisfare le modifiche progettuali richieste in corso d'opera dagli attori, l'arch.
presentava al Comune di NT NT TT, nel mese di maggio 2019, una NTroparte_2
SCIA con allineamento delle varianti eseguite in cantiere, descritta nella relazione che si rammostra al teste (doc. 82)?
61) Vero che le modifiche al progetto iniziale dell'arch. richieste in corso d'opera dai Per_1
sig.ri e facevano slittare la fine dei lavori inizialmente ipotizzata per la fine del Pt_3 Parte_4
mese di febbraio 2019?
15 62) Vero che, ogni volta che i sig.ri e chiedevano delle modifiche in corso Pt_3 Parte_4
d'opera, li informava del conseguente aumento dei tempi e dei costi dei lavori NTroparte_1
di ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], contrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
63) Vero che, dopo l'invio della lettera di contestazione dei sig.ri e del 13 giugno Pt_3 Parte_4
2019 (doc. 41 di parte attrice), che si rammostra al teste, i soci di pregavano le NTroparte_1
ditte Ritech Impianti, VP Impianti, Fontana Raffaele s.r.l. e Vernilegno di NTroparte_4
proseguire comunque i lavori nel cantiere di NT NT TT?
64) Vero che i subappaltatori di hanno proseguito i lavori nel cantiere di NTroparte_1
NT NT TT fino agli inizi del mese di agosto 2019?
65) Vero che, nel mese di luglio 2019, per consentire la tempestiva presentazione della domanda di agibilità parziale, la ditta Ritech Impianti ha installato nell'abitazione di proprietà degli attori a
NT NT TT, una caldaia provvisoria di proprietà del sig. ? Persona_4
66) Vero che, il 13 agosto 2019, su richiesta del sig. la Direzione Lavori ha Persona_2
presentato allo Sportello Unico del Comune di NT Monte TT la SCA per il rilascio dell'agibilità parziale dell'immobile di proprietà degli attori?
67) Vero che la presentazione della SCA per il rilascio dell'agibilità parziale era stata concordata con il sig. nel corso dell'incontro, tenutosi nel pomeriggio del 17 luglio 2019, Persona_2
negli uffici del Comune di NT NT TT, alla presenza del dott. , del Testimone_1
Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Persona_6 Persona_7
68) Vero che, la sera del 13 agosto 2019, il dott. di ha Persona_5 NTroparte_1
informato il sig. della presentazione della SCA per il rilascio dell'agibilità parziale Persona_2
dell'immobile di NT NT TT?
16 Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino e il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n. 19; il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
69) Vero che, nei primi giorni del mese di settembre 2019, i sig.ri e sostituivano Pt_3 Parte_4
di propria iniziativa il cancello provvisorio di accesso al cantiere di NT NT TT,
installato da con un nuovo cancello, munito di chiavi che trattenevano per sé? NTroparte_1
70) Vero che, nel mese di settembre 2019, i sig.ri e installavano di propria Pt_3 Parte_4
iniziativa delle telecamere di sicurezza nel cantiere di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti: il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino;
il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n. 19; il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
71) Vero che, durante i lavori di rifacimento del piano interrato della casa di NT NT TT,
nel mese di dicembre 2018, l'impresa su indicazione del dott. , NTroparte_4 Testimone_1
rimuoveva la pavimentazione esistente per uno spessore di circa 1,5 cm?
72) Vero che, riguardo ai lavori di rimozione della pavimentazione esistente nel piano interrato della casa di NT NT TT, il dott. aveva sconsigliato la rimozione del Testimone_1
massetto sottostante il pavimento originario?
73) Vero che, durante i lavori di rimozione del pavimento del piano interrato, nel mese di dicembre
2018, il sig. ordinava all'impresa di rimuovere comunque il Persona_2 NTroparte_4
massetto sottostante al pavimento originario, per uno spessore di 3-4 cm?
17 74) Vero che, durante i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di NT NT TT, nei mesi da ottobre 2018 a luglio 2019, il sig. si presentava in cantiere a sorpresa, più volte Persona_2
la settimana, solo o in compagnia della moglie e dava indicazioni sui lavori alle Persona_3
maestranze presenti?
80) Vero che, nei mesi di maggio e giugno 2019, proponeva più volte ai sig.ri NTroparte_1
e di sostituire gratuitamente i pannelli di cartongesso danneggiati Pt_3 Parte_4
dall'infiltrazione d'acqua e la relativa coibentazione e di ripristinare il livello originario della pavimentazione?
81) Vero che gli attori rifiutavano l'offerta di cui al capitolo che precede e chiedevano invece a di provvedere, a sue spese, all'impermeabilizzazione extra contratto NTroparte_1
dell'intero piano interrato?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il sig. residente a [...]
Mazzini n. 157/A e il sig. , dipendente di sui capitoli da 71 a Testimone_8 NTroparte_4
79; il dott. , residente a [...] e il dott. Testimone_1 Persona_5
residente a [...], NTrà SC EC, il sig. , titolare dell'impresa Ritech Persona_4
Impianti di Mestrino e il sig. , dipendente dell'impresa , residente a Testimone_6 CP_6
(36047) EG (VI), via Cà Bianca n.19.
84) Vero che, in data 22.10.2018, lo studio dell'arch. ha provveduto ad inviare la NTroparte_2
Notifica Preliminare (doc. 7), che si rammostra al teste, all'Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss
n. 8 e alla Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro?
85) Vero che, in data 13.09.2019, il socio di , ha trasmesso via e-mail copia CP_1 Persona_5
della Notifica Preliminare anzidetta al commercialista degli attori dott. (doc. 71)? NTroparte_11
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5 e il dott. residente a [...], NTrà SC EC. Persona_5
18 86) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa dei pavimenti in rovere Pt_3 Parte_4
della loro casa di NT NT TT alla ditta di Tezze sul Brenta, come da Testimone_2
fattura che si rammostra al teste (doc. 28 di parte attrice)?
87) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa dell'impianto Pt_3 Parte_4
fotovoltaico della loro casa di NT NT TT alla società Palladio Impianti s.r.l. di Longare,
come da fattura che si rammostra al teste (doc. 31 di parte attrice)?
88) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura e posa della struttura a vetri del Pt_3 Parte_4
giardino d'inverno della loro casa di NT NT TT alla RI GO s.r.l. di Sandrigo,
come da fatture che si rammostrano al teste (doc. 36 e 80 di parte attrice)?
89) Vero che i sig.ri e hanno appaltato la fornitura, posa e collegamento della Pt_3 Parte_4
motorizzazione del cancello di ingresso alla loro casa di NT NT TT alla società V.P.
Impianti s.r.l. di Cologna Veneta (VR), come da fattura che si rammostra al teste (doc. 81 di parte attrice)?
90) Vero che gli attori hanno appaltato a lo scavo e la realizzazione del basamento in CP_1
cemento per la piscina prefabbricata della loro casa di NT NT TT?
91) Vero che gli attori hanno appaltato a la realizzazione del basamento in cemento per una CP_1
casetta di legno da giardino nella loro casa di NT NT TT?
Si indicano come testimoni sui capitoli anzidetti il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
92) Vero che, nel mese di aprile 2018, nel corso degli incontri preliminari alla firma dei preventivi di che si rammostrano al teste (docc. 3 e 4), il dott. e il sig. NTroparte_1 Testimone_1
avevano consigliato ai sig.ri e di trasferire la residenza di uno di CP_8 Pt_3 Parte_4
loro nella casa di NT NT TT, prima che iniziassero i lavori di ristrutturazione dell'immobile?
19 Si indicano come testimoni sul capitolo anzidetto il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], NTrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
98) Vero che, per pagare i compensi delle imprese e dai professionisti cui sono stati subappaltati i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dei sig.ri ER e ha Parte_4 NTroparte_1
stipulato il contratto di mutuo del 26.01.2021 con Banco BPM e il contratto di mutuo del
22.05.2020 con banca Unicredit s.p.a. (doc. 73), che si rammostrano al teste?
Si indicano come testimoni sul capitolo anzidetto il dott. , residente a [...]
Pozzetto n. 5; il dott. residente a [...], contrà SC EC e il sig. Persona_5 [...]
, residente a [...]. CP_8
L'ARCH. GREGGIO:
L'Arch. , previa dichiarazione espressa di non accettare il contraddittorio su NTroparte_2
eventuali domande nuove che venissero formulate per la prima volta in questa sede, precisa di seguito le proprie
CONCLUSIONI
Nel merito: respingersi ogni domanda degli attori, signori e Parte_11 Parte_12
siccome infondata in fatto e in diritto;
[...]
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna dell'Arch. , NTroparte_2
dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta NTroparte_5
a manlevare l'Arch. dal pagamento di qualsivoglia somma che quest'ultimo fosse NTroparte_2
condannato a versare per le circostanze per cui è causa e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa a rimborsare all'Arch. qualsiasi importo posto a carico di NTroparte_2
quest'ultimo in esito al presente procedimento;
condannarsi inoltre NTroparte_5
ex art. 1917 c.c., 3° comma al pagamento delle spese di lite dell'Arch. ; NTroparte_2
Spese ed onorari interamente rifusi, oltre a spese generali, c.p.a. ed IVA.
20 In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex articolo 183, comma
6 c.p.c., depositata telematicamente dall'Arch. il 21.03.2022 nel giudizio. NTroparte_2
NTr
Nel merito – in via principale
Respingersi le domande svolte dagli attori nei confronti di e comunque NTroparte_1
respingersi, anche per dichiarata inoperatività della garanzia assicurativa, la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di . NTroparte_3
Sempre nel merito – in via subordinata
In ipotesi di accoglimento della domanda degli attori nei confronti di e di NTroparte_1
accoglimento della domanda di manleva dalla stessa proposta, e salvo gravame,
accertarsi e dichiararsi:
- la quota di responsabilità di nei confronti di ogni altro coautore, dei NTroparte_1
danni subiti dagli attori;
- gli effettivi e giuridicamente risarcibili danni subiti dagli attori e in ordine ai quali opera la garanzia assicurativa ed i limiti contrattuali della stessa dati dal massimale, dai sub-massimali, dalle esclusioni, dalle franchigie e dagli scoperti di polizza;
- l'esclusione della garanzia assicurativa oltre il limite della quota di responsabilità a
[...]
direttamente riferibile;
NTroparte_1
limitarsi di conseguenza la garanzia assicurativa di e ciò per capitale NTroparte_3
interessi e spese, nei limiti dettati dalle condizioni di polizza ed in ogni caso, con le limitazioni, gli scoperti e le franchigie tutte previste dalla stessa;
ed il tutto ancora nei soli limiti della quota di responsabilità direttamente ascrivibile a con esclusione dell'eventuale NTroparte_1
obbligazione risarcitoria derivante dal vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili ed escludendosi in ogni caso dalla manleva quelle somme rientranti nel rapporto sinallagmatico tra la
21 stessa e gli attori e le spese e del procedimento di ATP e quelle a qualsiasi titolo del giudizio e di ogni altro giudizio, concluso o meno.
In ogni caso
Con la rifusione di spese e dei compensi difensivi, ivi compresi il rimborso forfetario del 15%,
l'addizionale 4% e l'I.V.A..
ASA
- nel merito, in via principale:
- respingere le domande di risarcimento danni proposte dagli attori nei confronti di
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente respingersi le NTroparte_7
domande proposte da nei confronti di;
NTroparte_7 NTroparte_4
- respingere in ogni caso le domande di e comunque le domande da NTroparte_7
chiunque proposte nei confronti di perché inammissibili ed NTroparte_4
infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi venisse accertato un qualche coinvolgimento di in relazione ai fatti de quibus, limitarsi la NTroparte_4
condanna di quest'ultima agli eventuali danni che siano collegati esclusivamente alla quota di responsabilità eventualmente accertata in capo alla predetta in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta di con esclusione di ogni voce di danno non NTroparte_4
provata e/o non dovuta;
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e CPA comprese”;
- in via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate in atti, sia a prova diretta che a prova contraria, e si insiste anche per l'ammissione di quelle non accolte, da considerarsi comunque ribadite e non rinunciate.
CP_5
22 contestando preliminarmente ogni affermazione avversa, in forza di quanto argomentato in atti e in sede di udienza, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, deduzioni, eccezioni e domande avversarie, insiste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito in via principale
Rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti dell'Arch. in quanto infondate NTroparte_2
in fatto e in diritto per i motivi già tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, respingersi ogni richiesta formulata nei confronti di terza chiamata in manleva. NTroparte_5
Nel merito in via subordinata
Nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'Arch. P_
, anche in via concorsuale con gli attori e/o con la convenuta
[...] NTroparte_1
e/o altri soggetti coinvolti, accertare e dichiarare nel caso de quo la mancanza di copertura
/inoperatività della polizza azionata dall'Arch. rigettando quindi in ogni caso ogni NTroparte_2
richiesta a titolo di manleva/garanzia formulata nei confronti dell'assicurazione e con rigetto della domanda di manleva relativa alle spese legali e tecniche sostenute dall'Arch. . NTroparte_2
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'Arch.
anche in via concorsuale con gli attori e/o con la convenuta NTroparte_2 NTroparte_1
e/o altri soggetti coinvolti, e venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza
[...]
assicurativa stipulata con dichiarare il grado di responsabilità NTroparte_5
dell'Arch. e quantificare i danni subiti dagli odierni attori limitatamente alla NTroparte_2
percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'Architetto con esclusione di ogni voce di danno non provata e/o non dovuta;
limitandosi la condanna dell'Arch. agli NTroparte_2
eventuali danni che siano collegati esclusivamente alla quota di responsabilità eventualmente
23 accertata in capo al predetto in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta di quest'ultimo, in tale ipotesi, condannarsi la terza chiamata a NTroparte_5
manlevare/tenere indenne il proprio assicurato Arch. dalle somme che NTroparte_2
quest'ultimo fosse dichiarato tenuto a risarcire in ordine ai fatti per cui è causa, il tutto nei limiti e nel rispetto di massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di assicurazione polizza in essere, con esclusione di qualsivoglia solidarietà con gli altri soggetti responsabili, e con rigetto della domanda di manleva relativa alle spese legali e tecniche sostenute dall'Arch. P_
.
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese di causa e compensi professionali per l'attività espletata nel presente procedimento e nel procedimento di ATP. In via istruttoria Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio secondo l'ordine cronologico di cui agli atti.
Sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando a valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Sono da intendersi riproposte le eccezioni di incapacità/inattendibilità/inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali già formulate in atti e in sede di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. SINTESI DELLA VICENDA, E PRIME CONSIDERAZIONI
La presente causa ruota intorno ai rapporti contrattuali che furono stipulati dagli odierni attori, da un lato, con l'impresa di Montecchio Maggiore, ai fini della ristrutturazione del NTroparte_1
loro immobile posto in NT NT TT, via Roi 122, e dall'altro, con l'arch. P_
, nominato Direttore dei lavori.
[...]
24 La vicenda, come è emerso nella presente causa, e nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che l'ha preceduta (RG 6520 del 2019, di questo stesso Tribunale), è stata caratterizzata da una tale serie di comportamenti “anomali” e inavveduti e maldestri, da una tale serie di
“invasioni di ruoli”, da una tale serie di negligenze, leggerezze e superficialità, e da una tale cifra di assoluta noncuranza per le esigenze di formalizzazione e contrattualizzazione degli impegni (il tutto in un effetto globale sempre più amplificato), che lo sfociare di essa in una vertenza giudiziaria è
sembrato, alfine, lo sbocco più prevedibile e inevitabile dell'intera storia.
Si consideri quanto segue:
• nonostante l'oggettiva complessità e l'oggettiva portata dell'intervento, l'impresa non ha ritenuto (e con la perfetta e corrispondente inerzia dei committenti) di dover consacrare in un documento contrattuale chiaro e dettagliato un elenco ed una descrizione precisa degli interventi richiesti, né il numero o il tipo dei materiali da usare, né la loro qualità;
• è mancato inoltre un capitolato, e un cronoprogramma, è mancato un elenco delle imprese subappaltatrici, con la precisa indicazione delle opere da svolgere, con la indicazione di quali sarebbero state appaltate, e a chi, con quali condizioni, prezzi e termini (aspetto ancor
più essenziale, alla luce della tesi della , in base a cui tutte le opere dovevano essere e CP_1
furono effettivamente subappaltate, non svolgendo attività di cantiere in senso CP_1
stretto), e non è stato mai scritto se, e in che misura, i committenti si riservavano la facoltà
di provvedere autonomamente a parte della ristrutturazione;
• più esattamente, anticipando fin d'ora alcune considerazioni in diritto, l'attenzione va appuntata su tre documenti;
• il primo è un progetto di ristrutturazione, redatto da tale arch. (prodotto peraltro Per_1
soltanto da – doc. 2), che, pur essendo stato, a detta delle parti, il primo “modello” di CP_1
riferimento da cui partire, appare piuttosto come una bozza di difficile decifrazione, priva di dettagli e mancante anche di misure,
25 • il secondo è un “preventivo” di data 18/4/18 (doc. 3 di ), accettato dai committenti, e CP_1
che anzi, a loro dire, sarebbe l'unico documento da essi firmato, e pertanto vincolante quanto al corrispettivo ivi indicato;
a proposito di quest'ultimo, per dire del modo in cui fu
“redatto”, basterà osservare che, in più di metà del suo contenuto (più di tre pagine sulle cinque totali), esso appare come un “modello standard” di , precompilato, fisso ed CP_1
uguale per ogni occasione, e probabilmente riutilizzato e malamente riadattato da altri rapporti contrattuali (a pag. 1 è scritto ad esempio che l'immobile da ristrutturare si
troverebbe in “viale Dal Verme 42 a Vicenza”, che è un riferimento del tutto estraneo alla
presente vicenda), mentre l'unica sezione a cui le parti hanno dedicato una qualche attenzione sono le poche righe di fine di pag. 4, dove è “abbozzata” una prima quantificazione del corrispettivo),
• il terzo è un altro preventivo, di poco posteriore (datato 26/4/18 – doc. 4 di ), che CP_1
presenta non pochi spunti problematici, già solo per il modo in cui fu formato;
• intanto, si compone di dodici pagine, ma sono chiaramente distinguibili due parti: una prima
(pagine 1-2) che ospita il vero e proprio accordo fra le parti, ed una seconda, che occupa le pagine da 3 a 12;
• la prima parte reca fra le altre la seguente puntualizzazione:
• verrebbe dunque da pensare che le parti hanno fatto riferimento a tale capitolato /
computo metrico di un tal geom. , evocato per relationem e facente parte del Per_8
contratto di appalto (oltre che sul progetto dell'arch. , se non che di tale Per_1
26 capitolato / computo non vi è alcuna traccia, non solo nelle pagine successive del
“preventivo”, ma nemmeno negli atti di questa causa, in cui nessuno lo ha prodotto;
• poi il documento prosegue con la pattuizione del prezzo (305.000 euro, che sembra
“raddoppiare” e annullare il prezzo di 152.750 euro stabilito qualche giorno prima per…
“via Dal Verme”), con tanto di firma delle parti:
• poi vi è una “nota” specifica, che, dopo aver richiamato nuovamente il computo metrico del geom. (non allegato, e nemmeno presente in questa causa) e il progetto Per_8
dell'arch. avverte che ogni eventuale e futura richiesta di opere extra-contratto Per_1
(e cioè ulteriori rispetto al progetto – generico – e al capitolato – che manca) sarebbe stata oggetto di separate pattuizioni e accettazioni “firmate” (e quindi scritte), e che addirittura per ogni singola variazione i committenti ne avrebbero pagato il prezzo immediatamente, al momento della pattuizione (clausola, per inciso, completamente
disattesa nel corso dello svolgimento del cantiere):
• il tutto seguito dall'approvazione della clausola medesima:
27 • anche la seconda pagina presenta una bizzarria: un “programma” delle modalità di pagamento:
che non solo non fu mai rispettato in pieno, ma che era del tutto divergente dall'interesse delle parti: è infatti risultato pacifico, nella presente causa, che i committenti avevano bisogno della redazione di Stati di avanzamento dei lavori poiché da essi, e dalla loro presentazione alla loro Banca, dipendeva l'erogazione in tranches di un finanziamento senza il quale la ristrutturazione non sarebbe stata nemmeno avviata;
è perciò incomprensibile il perché quel “programma” non sia stato redatto, piuttosto, in consonanza con tale specifica esigenza;
• infine, nelle pagg. da 3 a 12 si dovrebbe trovare quello “sviluppo di preventivo”, elaborato
“sulla base del capitolato / computo metrico del geom. , e sulla base del progetto Per_8
dell'arch. (come scritto a pag. 1 del preventivo stesso), sviluppo dal quale Per_1
avrebbe dovuto essere possibile capire come si arrivasse alfine alla cifra di euro 305.000;
• peccato però che queste pagine contengono, sì, un totale di 48 “voci”, ma mancano completamente della quantificazione in euro di ognuna di esse, né vi sono elementi per risalirvi (come ad esempio il prezzo ad unità di un materiale, o il prezzo a metro quadro di
28 una lavorazione), senza contare che quasi tutte le voci sono di una genericità estrema, come mostra il seguente esempio della voce n. 33:
• dulcis in fundo, le pagine da 3 a 12 non sono nemmeno firmate su ogni singolo foglio,
sicché, in via di pura teoria, si potrebbe persino sollevare il dubbio se esse sono state prodotte autenticamente, e cioè sono davvero quelle che costituirono l'originario riferimento per le parti;
• è possibile che i documenti da 54 a 68 di , prodotti in questa causa, spieghino poi, CP_1
almeno in parte, tali incongruenze: si tratta di una lunga serie di preventivi, redatti da imprese subappaltatrici, oppure aspiranti subappaltatrici, di , per il cantiere per cui è CP_1
causa, e hanno tutti data posteriore anche al secondo preventivo dell'aprile 2018; ora, in un rapporto di appalto serio e professionale la sequenza corretta dovrebbe essere progetto →
definizione dei dettagli → richiesta dei preventivi alle imprese (quale atto interno, riservato,
dell'appaltatrice), e infine → offerta del preventivo dall'appaltatrice ai committenti, mentre nel caso concreto la definizione dei dettagli sembra essere avvenuta solo a cantiere aperto,
via via che si lavorava e venivano le idee;
da qui la richiesta dei preventivi alle imprese, che,
anziché precedere, ha seguito il preventivo offerto dall'appaltatrice ai committenti;
• in tutto questo quadro di “povertà” contrattuale, non si comprende poi come si dovessero gestire gli ordini di servizio, o la tenuta della contabilità, e nemmeno a chi spettasse, e tutto ciò nonostante l'importanza che, come detto, le parti riconnettevano alla redazione degli
29 Stati di avanzamento dei lavori (la cui previsione, del resto, era assente anche dal “primo”
preventivo).
Ma questo è appena l'inizio:
• Direttore dei Lavori fu nominato, da parte dei committenti (anche in questo caso, ovviamente, sarebbe inutile cercare un atto di nomina scritto, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e magari del corrispettivo pattuito) l'arch. , il quale è lo zio NTroparte_2
di , che, insieme a tale è (ed era) socio di;
Testimone_1 Persona_5 CP_1
• , che era già collaboratore di studio dello zio, ricoprì, di fatto, il ruolo di Testimone_1
“delegato” dello zio alla Direzione dei lavori del cantiere;
in altre parole: il Direttore dei
Lavori, che per legge e per definizione sta a rappresentare i committenti e a tutelarne gli interessi in cantiere, delegò in toto tale importante ruolo proprio al socio (oltre che IP, e oltre che suo dipendente) del soggetto che egli avrebbe dovuto controllare, e cioè
l'appaltatrice , in un clamoroso coacervo di conflitti di interesse reciproci;
CP_1
• ai limiti del surreale, peraltro, si presentò lo scenario che aprì il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 6520 del 2019, quando il Direttore dei Lavori,
“dimenticandosi” di quale ruolo avesse rivestito fino a poche settimane prima, si auto-
qualificò in un atto processuale ufficiale come Direttore dei Lavori nominato “dall'impresa
”, per poi, nella presente causa, tornare ad appropriarsi della sua veste di Direttore dei CP_1
Lavori per conto dei committenti (è evidente che “impose” ai committenti, i quali CP_1
anche stavolta furono del tutto passivi, la figura del Direttore dei Lavori, scegliendo una
figura, se non “interna”, certamente in “cointeressenza” con stessa, facendo così in CP_1
modo di poter gestire il cantiere senza un effettivo controllo dei teorici aventi diritto ad
essere tutelati);
• iniziati i lavori nell'ottobre del 2018, ad un certo punto (estate 2019) venne presentata dal
Direttore dei Lavori, per conto (teoricamente) dei committenti, al Comune di NT
30 NT TT, una richiesta di agibilità parziale, per le opere fin lì eseguite, con tanto di allegazione di “procura” di per la presentazione;
in seguito, il Comune, che Parte_1
comunque non accolse la richiesta, ne girò copia proprio all'LI, il quale, visionando quella che doveva essere la sua presunta firma, non la riconobbe affatto, non avendola mai apposta;
ne scaturì una denunzia-querela e un procedimento penale a carico di P_
e di , procedimento poi archiviato nei confronti del primo e
[...] Testimone_1
proseguito nei confronti del secondo, il quale si appurò essere il soggetto che aveva falsificato la firma, allo scopo di “non rallentare” il cantiere dal versante “burocratico”;
• sub doc. 72, poi, gli attori hanno depositato un testo che dovrebbe essere la trascrizione di una telefonata fatta all'arch. dalla s.ra poco prima che emergesse P_ Parte_2
appieno l'episodio della falsificazione;
se la trascrizione contenesse davvero le parole del
Direttore dei Lavori, si resterebbe a dir poco perplessi di fronte alle sue dichiarazioni
(mostra di non conoscere affatto il cantiere, anzi ammette di non esserci mai andato e di
aver delegato tutto al IP , mostra di non conoscere i suoi teorici committenti, e, Tes_1
soprattutto mostra di considerare concetti come le formalità, la burocrazia in generale, il
rispetto dei ruoli professionali – e gli adempimenti ad essi connessi – come degli intralci
inutili e anzi pure fastidiosi, ed afferma senza esitazione che falsificare la firma di un
proprietario/cliente per far procedere una pratica amministrativa è una prassi usuale,
corrente, in edilizia, e neanche troppo censurabile, anzi utile contro i plurimi – troppi –
adempimenti richiesti dalla burocrazia1); si è usato però il condizionale perché, ovviamente,
non c'è nessuna prova che nella telefonata il professionista abbia pronunziato davvero le frasi risultanti nella trascrizione, ed, anzi, nemmeno la prova che tale telefonata abbia avuto luogo veramente.
31
2. COMPORTAMENTI DELLE PARTI
Per quanto è emerso in causa, nessuna delle tre parti principali, del resto, è stata immune da quei comportamenti “anomali” e inavveduti, negligenze e superficialità, invasioni di ruoli, e noncuranza per le esigenze di formalizzazione e contrattualizzazione degli impegni, cui si faceva cenno all'inizio del paragrafo uno.
Ed infatti:
alla parte committente è imputabile:
• di aver accettato di rinunziare a comporre in un contratto scritto, preciso e dettagliato, un elenco, ed una descrizione degli interventi richiesti, il numero o il tipo dei materiali, la loro qualità, un capitolato chiaro, un cronoprogramma, e tutti gli altri dettagli tecnici di un'opera oggettivamente complessa, rinunziando a fare chiarezza sull'entità e sulla portata dell'appalto e/o dei subappalti, e dunque, conseguentemente, anche sull'identificazione del ruolo esatto che la avrebbe ricoperto;
CP_1
• di aver rinunziato a stabilire una tempistica vincolante per l'esecuzione, e rinunziato a contrattualizzare di conseguenza una relazione fra l'avanzamento dei lavori e l'erogazione delle tranches di finanziamento (oppure eventualmente altri eventi che ad essi interessava conseguire entro certe scadenze),
• di essersi accontentata di un mero progetto – largamente incompleto – e di due preventivi
(uno, per lo più standardizzato, senza precisi riferimenti al caso concreto, ed un altro recante tutte le incongruenze che si sono dette) per far partire i lavori;
• di essersi fatta imporre un Direttore dei Lavori di mero comodo per l'appaltatrice, legato a doppio filo alla medesima società che egli – dovendo tutelare in teoria i committenti –
avrebbe dovuto sorvegliare e controllare, in un inestricabile miscuglio di conflitti di interesse;
32 • di avere commissionato certe opere direttamente ad imprese diverse da (e dalle sue CP_1
subappaltatrici), durante lo svolgimento del cantiere, come ad esempio la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e aver, anche, effettuato pagamenti diretti ad imprese subappaltatrici della presenti in cantiere, in spregio alla funzione stessa dell'appalto CP_1
(il dato è da considerarsi provato, per le risultanze dell'ATP e perché emerge dai tantissimi
SMS scambiati fra i committenti e , e presenti in causa); CP_1
• di aver affermato, e continuato ad affermare, anche in questa causa, che l'unico documento da essa firmato, e dunque vincolante quanto ai prezzi, nella sua tesi, è il preventivo del
18/4/2018, quando invece, con la costituzione in causa di , è emersa ben chiara la CP_1
firma dell'LI (identica a quella che si trova sul mandato alle liti dell'atto di citazione)
nel corpo del secondo preventivo, del 26 aprile 2018;
• di aver apportato, continuamente, variazioni e modifiche di materiali, in quantità e qualità, e di finiture, e dunque in definitiva variazioni alle opere, “alzando” ogni volta il livello di decoro e pregio dell'intero immobile (anche questo dato è da considerarsi provato, per le
risultanze dell'ATP e perché emerge da molti degli SMS scambiati fra i committenti e
); CP_1
alla è imputabile: CP_1
• di aver gestito la vicenda, dal punto di vista della regolarizzazione contrattuale, con la medesima approssimazione e superficialità;
• di aver accettato, e anzi voluto, la clamorosa commistione di ruoli con il Direttore dei Lavori
(fra sorvegliante e sorvegliando);
• di aver tollerato le ingerenze dei committenti nello sviluppo dei lavori senza pretendere il rispetto di quelle (pur poche, e generiche) clausole contenute nel “secondo” preventivo;
• di aver realizzato l'imbarazzante falsificazione della firma dell' nella pratica per Pt_1
l'agibilità parziale, con tutto il seguito del procedimento penale;
33 al Direttore dei Lavori è imputabile:
• di aver tollerato di spogliarsi, di fatto, di tutte le funzioni essenziali del suo ruolo, mediante la delega totale al IP, socio della società da “sorvegliare”;
• di aver annullato, così, ogni senso del suo ruolo all'interno del cantiere, nel quale, infatti,
non è stato mai visto entrare.
3. CRONOLOGIA “ESSENZIALE”
TTbre 2018 iniziano i lavori;
13 giugno 2019 LI denunzia alla la presenza di un allagamento nella taverna del CP_1
piano interrato, nonché l'avvenuto decorso del termine di febbraio 2019, che a suo dire era stato pattuito per veder finiti i lavori, nonché il continuo lievitare dei costi, che a suo dire dovevano essere vincolati a quanto risultava dal “preventivo” del 18 aprile 2018;
19 luglio 2019 in una mail informa i committenti che i lavori stanno Testimone_1
proseguendo, e che semmai si darà un sollecito a quelle maestranze impegnate in cantiere che stiano andando “a rilento”,
13 agosto 2019 con il deposito in Comune della domanda di agibilità parziale
(apparentemente su delega dell'LI) prende il via la vicenda, già descritta, della scoperta della falsificazione, con il successivo ritiro della domanda da parte dello stesso LI, e con lo strascico del procedimento penale a carico di (per completezza, il con nota del Testimone_1 Pt_13
23/8/19 non aveva comunque accolto la domanda per una serie di mancanze, fra cui
principalmente la omessa realizzazione dell'impianto fotovoltaico);
27 agosto 2019 conteggiando 18 mesi dall'acquisto della casa da parte dei coniugi committenti, scade il termine utile per la famiglia dei committenti per trasferire la residenza nell'immobile per cui è causa, con perdita dei benefici fiscali della “prima casa” (il trasferimento è
impossibile, perché manca ancora l'agibilità),
34 9-11 settembre 2019 con una lettera, i committenti, dopo aver lamentato a nuovamente il CP_1
decorso di un ipotetico termine per la fine dei lavori, lamentano anche la mancata realizzazione delle opere “necessarie per usufruire dei benefici prima casa”, e dichiarano di considerare il contratto risolto;
infine diffidano l'appaltatrice dall'accedere mai più in cantiere;
ottobre 2019 è depositato il ricorso dei committenti per accertamento tecnico preventivo,
che vede coinvolte le stesse parti dell'odierna causa;
il Tribunale affida la perizia all'ing. NT, il quale ha la possibilità di avvalersi di uno strutturista nella persona dell'ing. Per_9
novembre 2020 inizia la presente causa, in cui entrambi i convenuti hanno effettuato delle
NTr chiamate in causa: ha chiamato sia la sua assicuratrice, che una delle CP_1 NTroparte_4
sue subappaltatrici;
l'arch. ha chiamato la sua assicuratrice, P_ CP_5
4. ALTRE DUE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Da un lato, ha eccepito che, con la memoria n. 1 ex art 183 cpc, gli attori hanno modificato CP_1
in modo illegittimo, ed in due sensi, le proprie domande.
Intanto gli attori, premettendo di aver completato certi esborsi necessari per rimediare a vizi e difetti dell'appalto, hanno “integrato” le richieste risarcitorie di cui in citazione con le cifre “vere”,
effettive, che essi avrebbero speso2 (prima, vi erano solo delle previsioni basate sulla perizia dell'ing. NT).
Per questo aspetto l'eccezione è infondata, in quanto la modifica in questione, non toccando la natura delle domande, ma solo il quantum, rappresenta senz'altro una emendatio libelli.
Poi però gli attori hanno anche introdotto una domanda, al capo 2), che in citazione non esisteva, e cioè dichiararsi la risoluzione del contratto (oltre che per inadempimento contrattuale) anche per il fatto illecito costituito dalla più volte citata falsificazione della procura sulla richiesta di agibilità.
35 In questo caso l'eccezione è fondata perché la modifica introduce una domanda di natura diversa da quelle precedentemente formulate, e dunque rappresenta una mutatio libelli.
La seconda considerazione è che va dichiarato che nessuna doglianza gli attori possono fondatamente avanzare in merito al superamento di un presunto termine “essenziale” che sarebbe stato contemplato nel rapporto di appalto per il termine delle opere (e che essi collocano al febbraio del 2019).
Va da sé, infatti, sulla base di tutto quanto si è osservato in ordine al modo in cui le parti hanno regolamentato per iscritto il loro rapporto, che non vi è alcuna traccia, in alcun punto, di tale supposta pattuizione, e men che meno in termini “essenziali”.
La stessa considerazione si estende a quelle accessorie e collegate doglianze in cui gli attori, di volta in volta, pongono l'attenzione sul mancato ottenimento del certificato di agibilità (entro l'agosto 2019) o sulla perduta possibilità di godere dei benefici “prima casa”: sono tutte deduzioni accomunate da un presupposto – la pattuizione di un termine di fine lavori – che è in radice insussistente.
5. LA “VITA” DEL RAPPORTO DI APPALTO
E' giunto il momento di definire la “vita” e la “sorte” del rapporto di appalto intercorso fra gli attori e , attribuendogli un momento di nascita e un momento di fine. CP_1
Il momento di nascita va collocato al (secondo) preventivo, del 26 aprile 2018, in quanto regolarmente firmato da entrambe le parti (quanto meno l'LI, per conto dei committenti), per la cifra di euro 305.000, ed in “superamento” del “primo preventivo”.
Il momento di fine va collocato all'atto del 9-11 settembre 2019, che, per senso, funzione, ed anche tenore letterale (si intima alla di non entrare più in cantiere e si ritiene sciolto il contratto) CP_1
equivale, come ha dedotto , ad un vero e proprio recesso dei committenti, ai sensi dell'art. CP_1
36 Seguendo allora questa linea di pensiero, e dovendo quantificare il “valore” delle opere al momento dell'abbandono del cantiere da parte di , la “fonte” di tale quantificazione non può essere CP_1
evidentemente il secondo preventivo, ma bensì la relazione peritale dell'ing. NT, il quale, pur fra molte comprensibili difficoltà, è giunto a quantificare il controvalore delle opere nell'importo di euro 223.511,05.
Si è posto allora il problema di quanto gli attori abbiano versato, quale prezzo dell'appalto, e le cifre indicate da essi e da sono molto divergenti. CP_1
Ritiene il Tribunale che, riguardo a tale aspetto, vi siano evidenze probatorie fino all'importo di euro 210.216,80.
Il Tribunale, infatti, ha esaminato la tabella che gli attori hanno proposto alle pagg. 22-23 della comparsa conclusionale, ed ha isolato quelle sole voci per le quali vi sia prova certa del pagamento
(ad esempio, con la produzione della contabile di bonifico bancario), con il risultato che le voci
“provate” sono solo le seguenti:
37 Si può ora passare all'esame delle domande delle parti.
6. LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Rispetto alle conclusioni di parte attrice, e tralasciando il capo 1), che corrisponde ad una formula di stile già assorbita nelle domande successive, con il capo 2) si richiede di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte appaltatrice.
Sulla domanda non vi è nulla però da statuire, in quanto il rapporto è già venuto meno per recesso dei committenti, che di loro iniziativa, come già detto, hanno esercitato tale facoltà di recesso ancora nel settembre del 2019.
Con i capi 3) e 4) si chiede di decidere quale si debba individuare come il “vero” prezzo del contratto di appalto3 ed eventualmente condannare a restituire agli attori la differenza fra CP_1
l'importo incassato da (in tesi maggiore) ed il prezzo così “individuato” (in tesi minore). CP_1
In realtà, però, il prezzo “individuato” (euro 223.511,05) si è dimostrato più alto di quello pagato dagli attori (euro 210.216,80) (o di quello per il quale vi sia prova credibile del pagamento).
38 Con il capo 5), si domanda di condannare e/o l'arch. al risarcimento dei danni patiti CP_1 P_
dagli attori in forza dei vizi e difetti dell'opera appaltata, nonché per altre voci di danno fra le quali gli attori indicano anche (ma non soltanto) le seguenti (a pag. 41 dell'atto di citazione):
Si passano allora ad esaminare le voci oggetto della domanda, creando un'apposita tabella, con la precisazione che parte attrice indica, in molti casi, come già detto, gli importi che essa avrebbe effettivamente speso prima della rimessione della causa in decisione:
39 Descrizione Importo chiesto
Infiltrazione di 18.680 euro acqua al piano più IVA interrato (docc. 112-
120 di parte attrice)
Mancanza di 3.000 euro complanarità più IVA fra lavanderia e (docc. 121- camera degli 122 di parte ospiti attrice)
Forometria nel 2.000 euro solaio della più IVA
Opinione del CTU Decisione del Tribunale
La causa fu l'abbattimento del Si recepisce la valutazione del sottopavimento, con il massetto CTU, e si attribuisce la strutturale, con rimozione di un decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del foglio di nylon impermea- bilizzante, allo scopo di alzare Direttore dei Lavori): nel di qualche centimetro l'altezza contrasto fra i testi Tes_9
utile del locale;
il tutto in e (soci di , che Per_5 CP_1
combinazione con una pioggia hanno parlato di una rimozione fortissima caduta il 19 maggio ordinata dai committenti) e i
2019 testi e (operai Tes_10 Tes_11
NT della subappaltatrice , che hanno parlato di una rimozione ordinata da ) sono più CP_1
credibili e imparziali i secondi;
ai committenti spetta la somma prevista dal CTU (8.000 euro più IVA) che è maggiore di quella (euro 2.091) che essi sono riusciti a provare di aver speso
Sussiste, e misura 1,5 cm;
in Si recepisce la valutazione del aggiunta, c'è anche un CTU e si attribuisce il vizio a
(con l'omessa dislivello (inesistente in CP_1
progetto) fra il corridoio sorveglianza del Direttore dei esterno e la camera degli ospiti Lavori); il danno è quello calcolato dal CTU (3.000 euro più IVA)
Manca la cerchiatura del foro Si recepisce la valutazione del con elementi in carpenteria CTU, e si attribuisce la
40 zona giorno (docc. 123-
124 di parte attrice)
Infiltrazioni 7.433,20 euro dalle vetrate del più IVA giardino (docc. 125-
d'inverno 128 di parte attrice)
Idoneità statica 39.907,70 dell'edificio euro (docc.
129-135 di parte attrice)
metallica decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del
Direttore dei Lavori); la somma dovuta è quella stimata dal CTU (1.500 più IVA)
E' stata sbagliata la sigillatura Non vi è prova che l'opera fra le travi di legno e la fosse stata affidata a , o CP_1
copertura, e delle lastre vetrate per lo meno non lo si ricava della veranda in corri- dal preventivo del 26/4/18; spondenza con il raccordo con appare più corretta la tesi che i la copertura committenti la commis- sionarono direttamente a tale
RI GO (che non è in causa)
Non si può esprimere Nulla si può statuire con un'opinione precisa sul dubbio certezza, a seguito dell'opi- che i lavori hanno messo a nione del CTU, che è rimasta rischio l'idoneità statica (legittimamente) ipotetica e dell'edificio, in mancanza di priva di un sufficiente grado di una compiuta verifica globale sicurezza. che avrebbe richiesto demolizioni profonde ed invasive, che nessuna delle parti ha mostrato di volere;
il giudizio su un pregiudizio patito dalla statica dell'edificio dunque, a seguito della
“demolizione di ampie porzioni di muratura portante, di nuove forometrie, e dell'allargamento di quelle esistenti”, è solo ipotetico
(“potrebbero aver pregiudicato
41 Difformità 4.200 euro esecutive oltre oneri rispetto al (docc. 136- progetto 137 di parte approvato attrice)
Perdita di 48.000 euro benefici fiscali
(bonus ristrutturazione)
Canone di 73.472 euro locazione di (docc. 87-105
la statica”)
Sussistono, e comportano la Si recepisce la valutazione del necessità di aggiornare le CTU, e si attribuisce la tavole di progetto, con deposito decisione a (con CP_1
l'omessa sorveglianza del in Comune
Direttore dei Lavori); il danno ammonta ai 2.500 euro stimati dal CTU, in mancanza di prove di esborsi maggiori da parte dei committenti
Non è provato che fu trasmessa Il punto è stato, ed è invero alla P.A. la notifica preliminare rimasto, molto controverso: è ex art 99 del D. Lgs. 81/08, pur pur vero che non ha CP_1
essendo vero che per accedere dimostrato di aver adempiuto ai benefici vi sono anche altre per la sua parte, ed è pur vero condizioni (la capienza IRPEF, che il commercialista dei l'effettuazione di bonifici committenti ha assicurato
“parlanti”) (doc. 86) che essi, dal canto loro, hanno fatto tutto quanto potevano per accedere ai benefici (ad es., i bonifici
“parlanti”); è anche vero però che manca un documento ufficiale ed inoppugnabile che dimostri il mancato accesso ai benefici, e la situazione è ancora più nebulosa dopo che il nuovo tecnico, l'arch.
, ha inoltrato la pratica Per_10
per lo meno quanto ai lavori da lui stesso seguiti (doc 110)
La richiesta presuppone l'esistenza di un termine entro
42 altro immobile di parte attrice)
Difformità del 17.000 euro tetto rispetto (doc. 78) alle richieste
Vizi della casetta di legno
Serramenti 6.633 euro montati su muri più IVA al grezzo (docc. 138-
139 di parte attrice)
11.800 euro
CP_12 lungo le pareti più IVA esterne in (docc. 140- corrispondenza 142 di parte dei serramenti attrice) della zona disbrigo e della piscina il quale completare i lavori, per cui “cade”, una volta che si concluda che quel termine non
è mai esistito
Non vi è adeguata prova che le tegole posate siano diverse da quelle previste (“in cemento
Wierer tipo coppo di Francia”) ed in ogni caso il teste Tes_12
ha asserito che i coppi posati furono quelli indicati dai committenti stessi
Non vi è prova che l'opera fosse stata affidata a , o CP_1
per lo meno non lo si ricava dal preventivo del 26/4/18
Le voci 46-47-48 del preventivo non prevedevano che i serramenti fossero montati su muri al grezzo;
gli attori non hanno fornito una prova adeguata del fatto che tale montaggio fu una scelta di e/o del Direttore dei CP_1
Lavori
Non vi è prova che l'opera fosse stata affidata a , o CP_1
per lo meno non lo si ricava dal preventivo del 26/4/18, in cui non compare affatto la voce dell'installazione della piscina
43 Quanto poi alle ulteriori voci di danno richieste, di cui alla tabella che è stata copiata alla pag. 39 di questa sentenza, nota il Tribunale quanto segue:
• tutte le voci che, nuovamente, presuppongono la violazione di un presunto termine per la consegna delle opere non sono da accogliere, per i motivi già detti,
• le voci che riguardano spese fatte a seguito della “chiusura del cantiere” immediatamente dopo la dichiarazione di recesso devono restare a carico dei committenti, proprio per aver essi operato tale scelta del recesso, in alternativa ad altre soluzioni giuridicamente opzionabili;
• le voci riguardanti spese, in senso lato, processuali o di mediazione andranno regolate in dispositivo, valutando se e come applicare il generale principio della soccombenza;
• le voci riguardanti il contenzioso con la ditta , per presunti lavori che avrebbero CP_6
dovuto essere regolati con , non sono da riconoscere in quanto, dai documenti in atti, CP_1
il Tribunale non è in grado di comprendere se è corretto il presupposto degli attori.
In definitiva, i danni accertati in questa sentenza ammontano ad euro 15.000, dei quali 12.500 con
IVA e 2.500 senza IVA, e incombono in solido su e sul Direttore dei Lavori, con ripartizione CP_1
uguale nei rapporti interni.
Non si ravvisano, invece, le condizioni, alla luce dell'art 2059 cc, per individuare danni non patrimoniali a carico dei committenti.
7. LE DOMANDE DELLE ALTRE PARTI
La società ha chiesto, in via riconvenzionale, e sulla premessa che il Tribunale accerti un CP_1
avvenuto recesso da parte dei committenti, che questi ultimi siano condannati a pagarle il controvalore dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, da essa quantificato in euro 209.535,65
(non verranno invece esaminate le domande subordinate, le quali avevano per presupposto il mancato riconoscimento di quel recesso).
44 D'altro canto, essa ha chiesto anche, azionando il meccanismo della manleva, condannarsi l'arch.
NTr NT
, e e a rimborsarle, almeno pro quota, quanto essa fosse eventualmente P_
condannata a pagare agli attori, previa comunque l'eventuale operare della compensazione rispetto agli attori stessi.
Ebbene:
per quanto detto nei precedenti paragrafi, il controvalore delle opere è di euro 223.511,05 e risulta pagato solo per euro 210.216,80, per cui a spettano ancora euro 13.294,25. CP_1
Non può operare la compensazione fra tale somma e l'importo di euro 15.000 sopra detto, perché
non vi è coincidenza di soggetti (da un lato, debitori sono gli attori e creditrice è ; dall'altro CP_1
debitori sono e il Direttore dei Lavori, in solido, e creditori sono gli attori). CP_1
Quanto alla manleva invocata da : CP_1
• nei confronti dell'arch. , si risolve con la ripartizione del debito, nel rapporto P_
interno, per metà ciascuno,
NT NT
• nei confronti di , va esclusa, in quanto l'ing. NT non ha attribuito ad alcuna colpa rispetto alle lavorazioni che hanno provocato i danni riconosciuti in questa sentenza
(in particolare: l'infiltrazione d'acqua e la mancanza di complanarità);
NTr NTr
• rispetto a a pure esclusa, perché a ben dimostrato, con il tenore della polizza, che essa aveva ad oggetto eventuali danni “aquiliani” provocati dall'assicurata e non giammai danni provocati nello svolgimento di un contratto (di appalto).
Dal canto suo, l'arch. chiede di essere a sua volta manlevato, per la sua parte di P_
responsabilità, da (a cui chiede anche il rimborso delle spese processuali ai sensi dell'art. CP_5
1917 III comma cc).
Si devono allora esaminare le deduzioni della Compagnia:
• l'eccezione secondo cui sono dedotti comportamenti “volontari” dell'assicurato (per definizione non coperti dalla polizza per responsabilità professionale) non è fondata, in
45 quanto i danni addebitati all'arch. traggono origine da un comportamento omissivo P_
(la mancata sorveglianza in cantiere, quale Direttore dei Lavori);
• l'eccezione secondo la quale la polizza copre solo il sottoscrittore (l'arch. ) e non i P_
suoi dipendenti ( ) è fondata, ma in fondo non rileva in concreto. Testimone_1
La Compagnia, invero, con una terza eccezione, che si basa sull'art.
3.9 della polizza, vorrebbe escludere la copertura delle somme dovute dall'assicurato per il vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili (in questo caso ), limitandola, in pratica, alla sola “quota” di colpa CP_1
assegnabile al contraente.
In realtà, però, l'indirizzo corrente della giurisprudenza (Cass., 2012 / 20.322 e Cass., 2012 / 8.686)
è di avviso opposto, e afferma che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione – la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento,
ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art 1203 n. 3, cc, nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale”.
Pertanto, la invocata manleva opererà per l'intero danno, fermi restando naturalmente i limiti del massimale e della franchigia.
8. SPESE PROCESSUALI
Nel rapporto fra gli attori, la e l'arch. , vi è soccombenza reciproca e si impone CP_1 P_
senz'altro una compensazione integrale delle spese di lite.
46 NT NTr
è invece soccombente, senza dubbio, sia nei confronti di , sia nei confronti di la CP_1
cui polizza non aveva ragione di essere invocata nel caso di specie).
Unipolsai, infine, dovrà rimborsare all'arch. anche le spese processuali sostenute P_
dall'assicurato, nel rispetto di quanto dispone l'art 1917, comma III, cc.
Quanto alle spese della perizia in sede di ATP, vanno poste a carico degli attori, di , e CP_1
dell'arch. per un terzo ciascuno, con il diritto di quest'ultimo di farsi rimborsare P_
dall'Assicurazione.
Le spese processuali in senso stretto dell'ATP vanno compensate.
Non esistendo, poi, tecnicamente, una parte “vincitrice”, non va disposta alcuna ripetizione delle spese sostenute in sede di mediazione ante causam.
PER QUESTI MOTIVI
respinta ogni altra domanda o eccezione non contenuta nei capi che seguono,
1) dichiara inammissibile la domanda nuova degli attori, contenuta nel capo 2) delle conclusioni,
relativamente al dichiararsi la risoluzione del contratto (oltre che per inadempimento contrattuale) anche per il fatto illecito costituito dalla falsificazione della procura sulla richiesta di agibilità;
2) accerta e dichiara che gli attori esercitarono la facoltà di recedere dal contratto di appalto,
3) accerta che gli attori hanno un debito di euro 13.294,25 nei confronti di , e li condanna a CP_1
pagare a detta somma, oltre interessi dalla sentenza al saldo, CP_1
4) accerta che gli attori hanno patito danni per euro 15.000 (di cui 12.500 con l'aggiunta di IVA e
2.500 senza IVA), e condanna e l'arch. in solido a pagare loro dette somme, CP_1 P_
oltre interessi dalla sentenza al saldo;
5) rispetto al capo 4), dichiara che, nei rapporti interni fra e l'arch. , l'esborso va CP_1 P_
ripartito a metà,
NT NTr 6) respinge le domande di manleva di nei confronti di e di CP_1
47 7) fa obbligo a di manlevare e tenere indenne l'arch. , pur nel rispetto del CP_5 P_
massimale e delle franchigie, di tutto quanto l'assicurato pagherà in relazione al capo 4),
8) nel rapporto fra gli attori, la e l'arch. , compensa integralmente le spese di lite;
CP_1 P_
NT 9) condanna a rimborsare le spese processuali del giudizio sia a (euro 14.103 per CP_1
NTr compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,) sia a (pure euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%);
10) condanna a tenere indenne l'arch. anche delle spese processuali sostenute CP_5 P_
dall'assicurato (pure liquidate in euro 14.103 per compensi, oltre IVA, cpa e spese forfettarie
15%), nel rispetto di quanto dispone l'art 1917, comma III, cc, e nel rispetto del massimale e delle franchigie,
11) pone le spese della perizia in sede di ATP a carico degli attori, di , e dell'arch. CP_1 P_
per un terzo ciascuno, con obbligo delle giuste rifusioni, e con il diritto dell'arch. di P_
vedersi rimborsare dall'Assicurazione la sua quota;
12) compensa le spese processuali in senso stretto dell'ATP.
13) non dispone alcuna ripetizione delle spese sostenute in sede di mediazione ante causam.
Vicenza, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ed invece si tratta di un reato, come ha sperimentato a sue spese il IP , ed i plurimi incombenti richiesti Tes_1 dalla burocrazia hanno spesso una funzione di controllo, che ha anche una valenza pubblicistica. 2 L'uso del condizionale si spiega per il fatto che, come si dirà dopo, è mancata comunque, in larga parte, la prova di quegli esborsi definiti come effettivi.
1671 cc. 3 NTratto erroneamente definito dai committenti come “chiavi in mano”, definizione che non solo non trova alcun appiglio documentale, ma contrasta palesemente con il fatto – ammesso alfine dagli stessi attori e comunque ampiamente provato – delle continue modificazioni, aggiunte e richieste fatte in cantiere dagli attori stessi.