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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 3807/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 17/06/2022; da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo da intendersi posto in calce allo stesso dagli avv. Davide Favotto (C.F.
e avv. Lisa Caldato (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Treviso;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), _1 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Innocenzo D'Angelo (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in Treviso;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, preso atto del fatto che il sig. dal 22.3.2020 non abita più nella casa familiare;
_1
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 3) Assegnare la casa già residenza familiare, sita in Treviso (Tv), Via Mantegna n.6 alla sig.ra
, della quale ella è già comodataria, la quale vi vivrà unitamente ai figli;
Pt_1
4) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di reddito da lavoro, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con prevalenza abitativa presso la Per_1 madre;
il padre avrà diritto di visita a piacimento, previo tempestivo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze personali e di studio della figlia;
per le vacanze natalizie, pasquali, estive i genitori si regoleranno di volta in volta, tenendo principalmente conto dei desideri espressi da , avendo cura che questa trascorra con il padre 10 gg continuativi Per_1 in estate, il 24 e il 25 dicembre alternati;
6) Disporre a carico del sig. il versamento alla sig.ra di un assegno di _1 Pt_1 mantenimento a favore della figlia di € 450,00 o la diversa somma ritenuta di Per_1
Giustizia, anche maggiore, anche considerato l'omesso rispetto del diritto di visita da parte del padre, con decorrenza dal 22.3.2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7)
Disporre che i versamenti di cui al precedente punto 5 vergano effettuati dal sig. _1
entro il 5 di ogni mese;
[...]
8) Spese straordinarie suddivise come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
9) Dichiarare l'assenso dei genitori al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore
. Per_1
Con vittoria di spese e onorari.
Per parte resistente:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, accogliere la domanda di separazione giudiziale aderendo alle condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale eccezion fatta per il capo relativo all'assegno di mantenimento per i figli, per i quali si chiede che a carico del nulla venga disposto come assegno di mantenimento a favore del figlio _1
, che già da anni lavora, e che venga disposto un assegno di mantenimento per la figlia Per_2
pari ad € 100,00 mensili con ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo del Tribunale di Treviso, tenuto conto che ha cessato gli studi e avviato un'attività lavorativa.
Con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 26/05/1990 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano due figli: _1
il 25/07/2000 e il 05/08/2006; che a seguito di dissidi la convivenza diveniva Per_2 Per_1
intollerabile e per tale ragione in data 22/03/2020 il resistente lasciava la casa coniugale.
Esposte quindi le rispettive situazioni economiche e patrimoniali e dato atto dell'indipendenza economica dei coniugi, il ricorrente precisava che materia del contendere era unicamente il
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 mantenimento dei figli. Concludeva quindi chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con comparsa depositata il 07/10/2022, aderendo alla domanda di _1
separazione, nonché alla richiesta di assegnazione della casa coniugale e alla pronuncia relativa all'autosufficienza delle parti.
Rappresentava tuttavia la propria versione dei fatti e illustrate le vicende familiari rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 18/10/2022 erano presenti le parti che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente ed esperito tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, il Presidente formulava proposta conciliativa e si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 07/11/2022, il Presidente emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e all'udienza del 16/02/2023, attesa la richiesta congiunta, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la verifica del deposito di documentazione attestante l'attività lavorativa del figlio . Per_2
Alla successiva udienza del 21/09/2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/04/2025.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Su istanza di parte, l'udienza veniva anticipata al 22/10/2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto, dando atto che la separazione di fatto veniva concordata dai coniugi – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti appare evidente che la
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile, avendo difatti il resistente lasciato definitivamente la casa familiare in data 22/03/2020.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.2 Nulla quaestio sulle domande svolte dalla ricorrente relativamente all'assegnazione della casa familiare e all'autosufficienza economica reciproca dei coniugi, avendo il resistente aderito a tali richieste.
2. Sul contributo al mantenimento dei figli
2.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
2.2 Nel caso di specie, come ampiamente illustrato nei rispettivi scritti dalle parti, per quanto riguarda il figlio , nel corso del giudizio, il medesimo è divenuto economicamente Per_2
autosufficiente, avendo sottoscritto un contratto di apprendistato in data 13/11/2023.
Viene da sé che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (ancorché maggiorenni ma non economicamente indipendenti) permane fino a quando tale indipendenza non venga raggiunta e accertata giudizialmente.
Ne consegue che, qualora il figlio raggiunga l'autonomia economica nel corso della causa, non viene meno il diritto del figlio (e il relativo obbligo dei genitori) di ricevere il mantenimento dai propri genitori fino alla data in cui effettivamente diviene autosufficiente.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8629 pubblicata il 2 aprile 2024, mediante la quale ha affermato che, nel caso specifico in cui un figlio diventi
____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 economicamente indipendente proprio nel corso di causa, il mantenimento è comunque dovuto sino alla data dell'accertamento di tale evento.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che abbia raggiunto la propria indipendenza Per_2
economica in data 13/11/2023, come si evince dal doc. 6 depositato in data 29/02/2024 dal resistente.
Pertanto, ne consegue che fino a tale data il padre, sig. , era tenuto al pagamento _1 dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 in favore del figlio . Per_2
Quanto alla data di decorrenza dell'assegno, si osserva che sul punto che in materia di assegno di mantenimento per i figli, “la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione”. (cfr. Cass. n. 17570/2023; Cass., Sez. I, Ord. n. 32680/2023).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda, per quanto riguarda invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960/2017).
Sulla base quindi di quanto sopra premesso, il resistente è tenuto al pagamento dell'assegno pari ad € 100,00 in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, dalla data di proposizione della domanda e fino al 13/11/2023, data in cui il figlio ha Per_2 raggiunto l'indipendenza economica.
2.3 Per quanto concerne il mantenimento per la figlia si osserva quanto segue. Per_1
La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, con atto depositato il 22/10/2024, chiedeva un assegno di mantenimento a favore della figlia di € 450,00, salvo poi Per_1 affermare, a pag. 4 della memoria di replica, che “La domanda giudiziale della sig.ra Pt_1
si è rivelata, invece, pienamente fondata dovendosi riconoscere senza ombra di dubbio il mantenimento per la figlia nei termini oggi in essere, ossia nella misura di € 250,00 Per_1 mensili.”.
Il resistente concludeva invece chiedendo che venisse disposto un assegno a suo carico per la figlia pari ad € 100,00.
____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 Si ritiene che non possa trovare conferma quanto statuito in sede presidenziale, posto che la situazione reddituale di appare mutata rispetto all'epoca dell'udienza dinanzi al Per_1
Presidente.
Difatti, in data 22/10/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare documentazione attestante la partecipazione della figlia ad uno stage/tirocinio formativo. Dai documenti prodotti si evince che il compenso netto percepito da è pari ad € 700,00. Per_1
Ne consegue che, seppur la ragazza non abbia pienamente raggiunto un'indipendenza economica, gode certamente di un'entrata più che dignitosa che le consente di far fronte alle proprie esigenze.
Ad ogni buon conto, tuttavia, la figlia continua ad abitare con la madre, sulla quale gravano integralmente le spese di vitto e alloggio.
Ne consegue pertanto che debba essere riconosciuto, a favore della madre un contributo a titolo di mantenimento per – seppur in maniera ridotta posto che dall'08/08/2024 la figlia ha Per_1
intrapreso uno stage, auspicabilmente rinnovabile – pari ad € 200,00 da porre a carico del padre.
2.4 Infine, per quanto attiene alle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza in punto decorrenza dell'assegno di mantenimento per Per_2
e quantificazione dell'assegno per . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
06/03/1966 e nato a [...] il [...], matrimonio _1
contratto il 26/05/1990 e trascritto al n. 107, Parte II, Serie A, Anno 1990, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. assegna la casa già residenza familiare, sita in Treviso (TV), Via Mantegna n. 6 alla sig.ra
, della quale ella è già comodataria, la quale vi vivrà unitamente ai figli;
Pt_1
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di reddito da lavoro, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 4. condanna il resistente al pagamento dell'assegno pari ad € 100,00 in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dalla data di proposizione della Per_2
domanda e fino al 13/11/2023, data in cui il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
5. pone a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1
l'assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza e con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat;
6. pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 3807/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 17/06/2022; da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo da intendersi posto in calce allo stesso dagli avv. Davide Favotto (C.F.
e avv. Lisa Caldato (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Treviso;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), _1 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Innocenzo D'Angelo (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in Treviso;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, preso atto del fatto che il sig. dal 22.3.2020 non abita più nella casa familiare;
_1
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 3) Assegnare la casa già residenza familiare, sita in Treviso (Tv), Via Mantegna n.6 alla sig.ra
, della quale ella è già comodataria, la quale vi vivrà unitamente ai figli;
Pt_1
4) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di reddito da lavoro, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con prevalenza abitativa presso la Per_1 madre;
il padre avrà diritto di visita a piacimento, previo tempestivo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze personali e di studio della figlia;
per le vacanze natalizie, pasquali, estive i genitori si regoleranno di volta in volta, tenendo principalmente conto dei desideri espressi da , avendo cura che questa trascorra con il padre 10 gg continuativi Per_1 in estate, il 24 e il 25 dicembre alternati;
6) Disporre a carico del sig. il versamento alla sig.ra di un assegno di _1 Pt_1 mantenimento a favore della figlia di € 450,00 o la diversa somma ritenuta di Per_1
Giustizia, anche maggiore, anche considerato l'omesso rispetto del diritto di visita da parte del padre, con decorrenza dal 22.3.2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7)
Disporre che i versamenti di cui al precedente punto 5 vergano effettuati dal sig. _1
entro il 5 di ogni mese;
[...]
8) Spese straordinarie suddivise come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
9) Dichiarare l'assenso dei genitori al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore
. Per_1
Con vittoria di spese e onorari.
Per parte resistente:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, accogliere la domanda di separazione giudiziale aderendo alle condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale eccezion fatta per il capo relativo all'assegno di mantenimento per i figli, per i quali si chiede che a carico del nulla venga disposto come assegno di mantenimento a favore del figlio _1
, che già da anni lavora, e che venga disposto un assegno di mantenimento per la figlia Per_2
pari ad € 100,00 mensili con ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo del Tribunale di Treviso, tenuto conto che ha cessato gli studi e avviato un'attività lavorativa.
Con vittoria di spese e competenze.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 26/05/1990 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano due figli: _1
il 25/07/2000 e il 05/08/2006; che a seguito di dissidi la convivenza diveniva Per_2 Per_1
intollerabile e per tale ragione in data 22/03/2020 il resistente lasciava la casa coniugale.
Esposte quindi le rispettive situazioni economiche e patrimoniali e dato atto dell'indipendenza economica dei coniugi, il ricorrente precisava che materia del contendere era unicamente il
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 mantenimento dei figli. Concludeva quindi chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con comparsa depositata il 07/10/2022, aderendo alla domanda di _1
separazione, nonché alla richiesta di assegnazione della casa coniugale e alla pronuncia relativa all'autosufficienza delle parti.
Rappresentava tuttavia la propria versione dei fatti e illustrate le vicende familiari rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 18/10/2022 erano presenti le parti che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente ed esperito tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, il Presidente formulava proposta conciliativa e si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 07/11/2022, il Presidente emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e all'udienza del 16/02/2023, attesa la richiesta congiunta, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la verifica del deposito di documentazione attestante l'attività lavorativa del figlio . Per_2
Alla successiva udienza del 21/09/2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/04/2025.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Su istanza di parte, l'udienza veniva anticipata al 22/10/2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto, dando atto che la separazione di fatto veniva concordata dai coniugi – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti appare evidente che la
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile, avendo difatti il resistente lasciato definitivamente la casa familiare in data 22/03/2020.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.2 Nulla quaestio sulle domande svolte dalla ricorrente relativamente all'assegnazione della casa familiare e all'autosufficienza economica reciproca dei coniugi, avendo il resistente aderito a tali richieste.
2. Sul contributo al mantenimento dei figli
2.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
2.2 Nel caso di specie, come ampiamente illustrato nei rispettivi scritti dalle parti, per quanto riguarda il figlio , nel corso del giudizio, il medesimo è divenuto economicamente Per_2
autosufficiente, avendo sottoscritto un contratto di apprendistato in data 13/11/2023.
Viene da sé che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (ancorché maggiorenni ma non economicamente indipendenti) permane fino a quando tale indipendenza non venga raggiunta e accertata giudizialmente.
Ne consegue che, qualora il figlio raggiunga l'autonomia economica nel corso della causa, non viene meno il diritto del figlio (e il relativo obbligo dei genitori) di ricevere il mantenimento dai propri genitori fino alla data in cui effettivamente diviene autosufficiente.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8629 pubblicata il 2 aprile 2024, mediante la quale ha affermato che, nel caso specifico in cui un figlio diventi
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 economicamente indipendente proprio nel corso di causa, il mantenimento è comunque dovuto sino alla data dell'accertamento di tale evento.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che abbia raggiunto la propria indipendenza Per_2
economica in data 13/11/2023, come si evince dal doc. 6 depositato in data 29/02/2024 dal resistente.
Pertanto, ne consegue che fino a tale data il padre, sig. , era tenuto al pagamento _1 dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 in favore del figlio . Per_2
Quanto alla data di decorrenza dell'assegno, si osserva che sul punto che in materia di assegno di mantenimento per i figli, “la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione”. (cfr. Cass. n. 17570/2023; Cass., Sez. I, Ord. n. 32680/2023).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ferma, quindi, la decorrenza dalla data di proposizione della domanda, per quanto riguarda invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 7960/2017).
Sulla base quindi di quanto sopra premesso, il resistente è tenuto al pagamento dell'assegno pari ad € 100,00 in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, dalla data di proposizione della domanda e fino al 13/11/2023, data in cui il figlio ha Per_2 raggiunto l'indipendenza economica.
2.3 Per quanto concerne il mantenimento per la figlia si osserva quanto segue. Per_1
La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, con atto depositato il 22/10/2024, chiedeva un assegno di mantenimento a favore della figlia di € 450,00, salvo poi Per_1 affermare, a pag. 4 della memoria di replica, che “La domanda giudiziale della sig.ra Pt_1
si è rivelata, invece, pienamente fondata dovendosi riconoscere senza ombra di dubbio il mantenimento per la figlia nei termini oggi in essere, ossia nella misura di € 250,00 Per_1 mensili.”.
Il resistente concludeva invece chiedendo che venisse disposto un assegno a suo carico per la figlia pari ad € 100,00.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 Si ritiene che non possa trovare conferma quanto statuito in sede presidenziale, posto che la situazione reddituale di appare mutata rispetto all'epoca dell'udienza dinanzi al Per_1
Presidente.
Difatti, in data 22/10/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare documentazione attestante la partecipazione della figlia ad uno stage/tirocinio formativo. Dai documenti prodotti si evince che il compenso netto percepito da è pari ad € 700,00. Per_1
Ne consegue che, seppur la ragazza non abbia pienamente raggiunto un'indipendenza economica, gode certamente di un'entrata più che dignitosa che le consente di far fronte alle proprie esigenze.
Ad ogni buon conto, tuttavia, la figlia continua ad abitare con la madre, sulla quale gravano integralmente le spese di vitto e alloggio.
Ne consegue pertanto che debba essere riconosciuto, a favore della madre un contributo a titolo di mantenimento per – seppur in maniera ridotta posto che dall'08/08/2024 la figlia ha Per_1
intrapreso uno stage, auspicabilmente rinnovabile – pari ad € 200,00 da porre a carico del padre.
2.4 Infine, per quanto attiene alle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza in punto decorrenza dell'assegno di mantenimento per Per_2
e quantificazione dell'assegno per . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
06/03/1966 e nato a [...] il [...], matrimonio _1
contratto il 26/05/1990 e trascritto al n. 107, Parte II, Serie A, Anno 1990, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. assegna la casa già residenza familiare, sita in Treviso (TV), Via Mantegna n. 6 alla sig.ra
, della quale ella è già comodataria, la quale vi vivrà unitamente ai figli;
Pt_1
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di reddito da lavoro, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022 4. condanna il resistente al pagamento dell'assegno pari ad € 100,00 in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dalla data di proposizione della Per_2
domanda e fino al 13/11/2023, data in cui il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
5. pone a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1
l'assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza e con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat;
6. pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3807/2022