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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2545/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 2545/2025 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corato (BA) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Piazza Di Vagno, n. 17, presso lo studio dell'Avv. RUGGIERO FRONTINO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente E C.F. , elettivamente domiciliato in Corato Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BA) alla Piazza Di Vagno, n. 17, presso lo studio dell'Avv. FILIPPO CUSANNO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nata l'[...]), Persona_1 con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 04.08.2025, hanno domandato all'intestato Tribunale di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi delle figlie sulla base delle condizioni pattuite. Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 2, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono per altro contrari a norme imperative. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso delle minori, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori. Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
• approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi della figlia minore Per_1
(nata l'[...]), come da accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in data
[...]
04.08.2025, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 2545/2025 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corato (BA) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Piazza Di Vagno, n. 17, presso lo studio dell'Avv. RUGGIERO FRONTINO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente E C.F. , elettivamente domiciliato in Corato Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BA) alla Piazza Di Vagno, n. 17, presso lo studio dell'Avv. FILIPPO CUSANNO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nata l'[...]), Persona_1 con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 04.08.2025, hanno domandato all'intestato Tribunale di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi delle figlie sulla base delle condizioni pattuite. Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 2, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono per altro contrari a norme imperative. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso delle minori, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori. Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
• approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi della figlia minore Per_1
(nata l'[...]), come da accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in data
[...]
04.08.2025, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro