Sentenza 23 novembre 2021
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 19/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 37/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Dott.ssa AN ACANFORA Presidente Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere Dott.ssa CI d’AMBROSIO Consigliere relatore Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere
SENTENZA
Nel giudizio d’appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 60486 del registro di segreteria, promosso da IS, nato a [...]
(IS) il IS (IS), rappresentato e difeso dall’avv.
AO AI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Riccardo Grazioli Lante n. 16, Roma (BNTPLA66BO5C745M – pec:.
(paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org)
contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Direttore Generale p.t.,
elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell’Esercito n.
178-186 (pec: previmil@postacert.difesa.it.)
avverso la sentenza n. 873/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 23 novembre 2021.
Uditi, nell’udienza del 18 novembre 2025, svolta con l’assistenza del dott. Gianfranco Lepore, il relatore consigliere CI d’MB, l’avv. Massimo Silvestri, su delega dell’avv. AO AI, in rappresentanza dell’appellante, e il Ten. Col. Roberto Sulli, in rappresentanza del Ministero della Difesa.
Esaminati l’atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 873/2021, depositata in data 23 novembre 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto da IS contro il Ministero della Difesa - avverso il decreto n. 73 del 14 giugno 2016, con il quale gli era stata concessa l’indennità una tantum, pari a tre annualità di ottava categoria tab. A, per l’aggravamento dell’infermità: “Esiti di trauma contusivo spalla destra a discreta incidenza funzionale”- già riconosciuta dipendente da causa di servizio - al fine di accertare il diritto alla pensione privilegiata vitalizia, quantomeno di ottava categoria tabella A dalla data della domanda di aggravamento, con interessi e rivalutazione sulle somme spettanti.
2. L’appellante in data 12 luglio 1972, durante il servizio presso l’Arma dei Carabinieri, svolto dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973, subiva un incidente motociclistico a seguito del quale riportava un politrauma alla spalla dx che dapprima veniva giudicato dipendente da causa di servizio, ma non ascrivibile (CMO del 1987) con conseguente DM n. 24/1989 che negava la PPO; successivamente, su domanda dell’interessato di aggravamento, la Commissione medica ospedaliera di Roma (parere A91507582 in data 14.03.2016)
pronunciandosi unicamente sull’infermità già dipendente da causa di servizio relativa alla spalla dx, giudicava l’infermità “esiti di trauma contusivo spalla destra a discreta incidenza funzionale“ aggravata ed ascrivibile alla tab. B, con corresponsione di una indennità una tantum parametrata a 3 annualità di 8^ ctg. tab. A. Conseguentemente l’Amministrazione emetteva il provvedimento n. 73 in data 14 giugno 2016, oggetto di gravame.
3. Il primo giudice - visti gli esiti della CTU tesa ad accertare la classifica dell’infermità “esiti di trauma contusivo spalla dx a discreta incidenza funzionale” ai sensi della quale “non risulta in atti un’evidente lesione a carico della spalla in occasione del trauma del 9.7.1972, che per la prima volta era stato constatato dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare Principale di Roma con verbale Mod. B del 6.11.87” - riteneva che “la valutazione effettuata dal CTU nella relazione peritale sia resa con accuratezza ed adeguatamente motivata, puntualmente analitica in relazione alle infermità, logicamente coerente e completa. Il CTU ha difatti preso in considerazione e valutato la patologia, analizzando anche la documentazione in atti e rilevando le discrasie sopra descritte. Risulta, inoltre, rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti. Pertanto, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d’ufficio e, non ravvisa elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal perito d’ufficio, che dichiara che l’infermità in oggetto è classificabile alla Tabella B del D.P.R.
30/12/1981, n. 834, come correttamente disposto dall’Amministrazione” e respingeva il ricorso.
4. Avverso tale decisione il signor IS proponeva appello, depositato in data 5 gennaio 2023, censurando sia il merito della decisione che la statuizione sulle spese.
4.1 Con il primo motivo l’appellante contesta “Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64, 67, 69, 70, 73 e segg. Legge 1092/73 Mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria - Vizio nei presupposti – Violazione del principio di buon governo delle prove ex artt. 164 e 165 Codice di Giustizia Contabile”.
Sottolinea, in particolare, che il giudice di primo grado ha posto alla base della motivazione della propria decisione un presupposto errato, avendo integralmente condiviso il parere medico legale acquisito in corso di causa, parere che pone in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di trauma contusivo spalla dx a discreta incidenza funzionale”, già accertata e per la quale è stato riconosciuto l’aggravamento. Afferma che non sarebbe stata svolta una adeguata istruttoria circa gli esiti del trauma subito in termini di dolore cronico e costante e di difficoltà e limitazioni nei movimenti, inconciliabili con l’attribuzione della tabella B. Sostiene, pertanto, che la sentenza sarebbe affetta da vizio di omessa motivazione, ovvero di motivazione apparente e/o inesistente su un punto dirimente della controversia, richiamando la giurisprudenza delle sezioni d’appello di questa Corte
(in particolare, Sez. III App. n. 49/2019, Sez. I App., 177/2019, Sez. II App., 354/2022).
4.2 Con il secondo motivo contesta, con riguardo alla statuizione sulle spese a favore del Ministero della Difesa, “Violazione per mancata, falsa applicazione dell’art. 31 del C.G.C.” in ragione del fatto che l’Amministrazione non risulta essersi costituita con l’ausilio di un avvocato, ma è stata in giudizio unicamente con i propri funzionari e non ha prodotto alcuna nota spese.
4.3 Chiede, pertanto, l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, comma 2 c.g.c., il riconoscimento del diritto vantato in prime cure o, in subordine la rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
5. Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025, il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare – si è costituito in giudizio chiedendo che l’avverso gravame venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese forfettariamente quantificate in €
1.000,00; in via subordinata, ha eccepito l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, così come sostituito dall’art.2 della l. n. 428/1985, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.
5.1 L’Amministrazione ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità dell’appello ex art. 170 c.g.c. richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui l’appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile solo se fondato su motivi di diritto e se non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Ha richiamato, in particolare, la sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 4.10.2000, affermando che la motivazione della sentenza di prime cure non può ritenersi omessa o apparente o perplessa solo perché il giudice ha ritenuto di aderire alle motivazioni redatte dal CTU. Ha evidenziato al riguardo che, nella consulenza in questione il dott. Pilato ha considerato tra gli atti da valutare anche la perizia di parte redatta dal dott. Cesare Maria Fiorani del 24 gennaio 2017, precisando di aver espresso la propria diagnosi clinica in relazione alla limitazione dei movimenti della spalla destra di un quarto e concludendo che “… considerata l’attività lavorativa svolta per decine di anni di operaio in industria e di autista di camion, si ritiene che l’attuale limitazione funzionale debba essere attribuita alle attività lavorative svolte”. Sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo il primo giudice congruamente motivato sulla base degli atti versati in giudizio e dell’assunta CTU, evidenziando che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza sia di Cassazione che della Corte dei conti, non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo sufficiente, invece, che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento,in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n.
29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n.
5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n.12121 del 2004; Cass. n.
1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). Sottolinea che l’impugnativa, così come formulata da controparte, non ha individuato gli errori logici e giuridici della sentenza di primo grado, né le ragioni per cui si richiede il riesame, e che, anche se la questione è prospettata sotto il profilo del difetto di motivazione, l’appellante sta chiedendo alla sezione d’appello di pronunciarsi su una mera questione di fatto, riguardante l’ascrizione dell’infermità de qua alla tabella “A” di pensione.
5.2 Con riferimento alla “Violazione per mancata ed errata falsa applicazione dell’art. 31 C.G.C. - Regolazione delle spese processuali”,
l’Amministrazione resistente precisa che dalla piana lettura della sentenza emerge che la liquidazione di tale somma non è ad imputazione dei diritti ed onorari di difesa (che sono propri dell’avvocato), ma rappresenta estrinsecazione della ordinaria soccombenza delle spese di lite, in ossequio al generale principio della soccombenza, sottolineando, inoltre, che il legislatore del codice di giustizia contabile, non ha in alcun modo inteso distinguere tra parte pubblica e parte privata nell’applicazione del principio generale della soccombenza.
6. All’udienza del 18 novembre 2025 l’avv. Massimo Silvestri, su delega dell’avv. AI, si è riportato agli atti chiedendo che la sentenza venga riformata e la causa rimessa al primo giudice per una corretta istruttoria. Il Tenente Colonnello Roberto Sulli, delegato in rappresentanza del Ministero della Difesa, si è riportato agli atti concludendo per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.
Al termine della discussione la causa è passata in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. L’appello risulta ammissibile e fondato, con la conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
1.1 L’art. 170, comma 1, del c.g.c. prevede (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con l. 14 gennaio 1994, n. 19) che “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Il comma 4 del medesimo art. 170 statuisce che “Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello”.
Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che “a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto”.
Conseguentemente, le questioni di fatto possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti in cui configurano o una “radicale mancanza di motivazione”, o la presenza di una motivazione solo
“apparente”, ovverosia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. II App., n. 192/2024, n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023; Sez. III App., sent. n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. I App. n. 283/2023, n.
190/2023).
Tali principi risultano confermati dalla Corte costituzionale, che, nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha affermato che “ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto” e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.
Pertanto, l’odierno appello, contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione appellata, risulta ammissibile, in quanto non è finalizzato a reintrodurre questioni di fatto già esaminate dal primo giudice, bensì a far valere le carenze della motivazione della decisione gravata, sindacabili in appello, anche se vertenti su questione medicolegale.
1.2 Nel merito, come anticipato, il gravame risulta fondato.
Nella vicenda all’esame, ricorre, infatti, una ipotesi di assenza di motivazione e/o di motivazione apparente, nel significato sopra esposto, in quanto il primo giudice risulta aver recepito integralmente il parere di non dipendenza reso dal CTU in data 15 marzo 2021 (in parte riprodotto in sentenza), non considerando, né richiamando, nella propria motivazione, il parere reso dal dott. Cesare Maria Fiorani in data 24 gennaio 2017, che, pur essendo espressamente inserito nell’elenco della documentazione esaminata dal consulente d’ufficio, non risulta da questi esplicitamente esaminato e confutato.
Il giudice di primo grado afferma, infatti, di aver “verificato che nel parere medico legale il CTU contro-deduce alle argomentazioni del Prof.
PP LO -CTP-, esprimendo dissenso motivato”, ma nulla dice, invece, circa le argomentazioni espresse dal dottor Fiorani, presumibilmente in quanto non esaminate né confutate dal C.T.U.
Deve rilevarsi, inoltre, che il primo giudice ha fondato la propria decisione sulle valutazioni espresse dal perito d’ufficio, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte, ritenendo che “la valutazione effettuata dal CTU nella relazione peritale sia resa con accuratezza ed adeguatamente motivata, puntualmente analitica in relazione alle infermità, logicamente coerente e completa, ma detto parere del CTU sembra addirittura porre in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di trauma contusivo spalla dx a discreta incidenza funzionale”, che risulta, invece, già accertata e per la quale è stato anche riconosciuto l’aggravamento, con ascrizione alla tab. B anziché a quella A reclamata dal ricorrente.
2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il primo motivo del presente appello va accolto, restando, pertanto, assorbito il secondo, con conseguente annullamento della decisione gravata e, ai sensi dell’art.170, comma 4, c.g.c., rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e, per l’effetto, rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE CI d’MB AN OR f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 19 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI AN
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa AN OR)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 19 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI AN
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 19 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI AN