TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10016/2023, promosso con ricorso depositato in data 14 luglio 2023
D A
, Parte_1
nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile il 09/03/1953, C.F. , residente in [...]C.F._1
Tangoa, 63 alphaville Rio das Ostra- RJ Cep: 28898-370 (21) P.IVA_1
, Parte_2
nata a [...], Stato di San Paolo, Brasile, il 08/06/1977, C.F. residente in [...]C.F._2
Dona Maria Quedas, 20 Vila Maria Alta São Paulo-SP cep: (11) P.IVA_2 P.IVA_3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria Saitta C.F._3
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_4
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima ubicati in Email_1
(30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
- resistente -
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto -
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica in data 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano nato a Persona_1
Oderzo (TV) il 13/11/1839
Ad integrazione della domanda, i ricorrenti precisavano che si univa in matrimonio con Persona_1 CP_2
, nel comune di Oderzo, nel 1873 e che i coniugi emigravano in Brasile, ove nasceva la figlia
[...] PE
; deducevano, inoltre, che nel 1910 si univa in matrimonio con e che da tale unione
[...] PE Parte_1 nasceva nel 1919 il figlio , il quale Per_3
si sposava con e dall'unione coniugale nasceva il figlio , primo Persona_4 Parte_1 ricorrente, padre della seconda ricorrente , nata dall'unione tra e Parte_2 Parte_1
. Persona_5
Esplicitata la linea di discendenza i ricorrenti evidenziavano che era deceduto in Brasile, senza Persona_1 mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, ma che vi era stata un'interruzione della trasmissione, in quanto, Per secondo le leggi dell'epoca, non aveva potuto trasmettere la cittadinanza al figlio . Sul Persona_2 punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di Battesimo di , che si ritiene possa Persona_1 sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che
è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo Persona_1 stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrata all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto
Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana Persona_1 in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduta successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso si osserva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni. Risulta, inoltre, dal doc. 3, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza Persona_1 mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , ha trasmesso la Persona_1 Per cittadinanza italiana alla figlia , che a sua volta l'ha trasmessa al figlio , anche se nato prima del PE
1° gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa al figlio e quest'ultimo alla figlia I ricorrenti, Pt_1 Pt_2 quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito, al pari dei loro ascendenti, anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 5 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini