Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 40 della Convenzione indicata sub a) e all'articolo X della Convenzione indicata sub b).
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 40 della Convenzione indicata sub a) e all'articolo X della Convenzione indicata sub b).