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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2910/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2 910/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il 2 Parte_2 C.F._2 ottobre 1971 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Spada, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 22 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 22 Parte_2
1 settembre 1996 in Roma e precisando che dall'unione è nato il figlio Per_1
(il 2 marzo 1999) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle
[...] parti davanti al presidente (2 7 giugno 2012) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 1178/2012), conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Tivoli del 1 7 luglio 2012 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“ “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Roma il 22 settembre 1996 (anno 1996, parte 2, serie A04, n.
01105);
- Il signor si impegna ed obbliga a trasferire in favore del figlio, Parte_1 oggi maggiorenne, tutti i diritti di nuda proprietà, allo stesso Persona_1 spettanti sull'immobile sito in Roma, Via Pio Joris 63, identificato catastalmente nel NCEU di detto Comune al foglio 641, num. 164, sub 4, Via Pio Joris 63, p. S1 -
T-1, int. 1, z.c.6, catg. A\7, cl. 6, vani 8,5, sup. cat. Mq. 162, R.C.E.1.755,95. Il tutto confinante con, vano scala, detta via, appartamento int. 2, salvo altri. Con la precisazione che il figlio , giusta atto a rogito Notaio Per_1 Persona_2 di Roma, rep num. 260\9189, debitamente registrato e trascritto, è già titolare dei diritti di usufrutto su detta unità immobiliare. Immobile che risulta alla data odierna conforme alle norme edilizie ed urbanistiche e non soggetto a provvedimenti sanzionatori e\o a domande volte ad ottenere il rilascio di concessioni in sanatoria.
Detto trasferimento verrà effettuato in compensazione dei crediti maturati a titolo di mantenimento dovuti in favore del figlio, e non effettuati dal padre nel corso degli anni.
- Tale trasferimento verrà effettuato, quale condizione funzionale ed indispensabile, per la composizione della crisi coniugale, con espressa richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali in merito alle imposte di trasferimento, di registro, bollo, ipotecarie e catastali. Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 legge num.
74\1987 che qui viene espressamente richiamato e da applicarsi allo stipulando atto notarile di trasferimento. Tutti gli oneri relativi alla stipula di detto atto notari le sono e saranno a carico del signor . Parte_1
2 - nessun assegno divorzile, sarà dovuto e versato in favore ed a carico di ciascun ricorrente, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e dotati di propria capacità reddituale e patrimoniale. I ricorrenti dichiarano in tal modo di aver regolato ogni rapporto, derivante dal vincolo matrimoniale, nessuno escluso, con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere a riguardo.
- Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 22 Pt_1 Parte_2 settembre 1996 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01105, parte II, serie A04 – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU SC UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2 910/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il 2 Parte_2 C.F._2 ottobre 1971 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Spada, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 22 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 22 Parte_2
1 settembre 1996 in Roma e precisando che dall'unione è nato il figlio Per_1
(il 2 marzo 1999) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle
[...] parti davanti al presidente (2 7 giugno 2012) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 1178/2012), conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Tivoli del 1 7 luglio 2012 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“ “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Roma il 22 settembre 1996 (anno 1996, parte 2, serie A04, n.
01105);
- Il signor si impegna ed obbliga a trasferire in favore del figlio, Parte_1 oggi maggiorenne, tutti i diritti di nuda proprietà, allo stesso Persona_1 spettanti sull'immobile sito in Roma, Via Pio Joris 63, identificato catastalmente nel NCEU di detto Comune al foglio 641, num. 164, sub 4, Via Pio Joris 63, p. S1 -
T-1, int. 1, z.c.6, catg. A\7, cl. 6, vani 8,5, sup. cat. Mq. 162, R.C.E.1.755,95. Il tutto confinante con, vano scala, detta via, appartamento int. 2, salvo altri. Con la precisazione che il figlio , giusta atto a rogito Notaio Per_1 Persona_2 di Roma, rep num. 260\9189, debitamente registrato e trascritto, è già titolare dei diritti di usufrutto su detta unità immobiliare. Immobile che risulta alla data odierna conforme alle norme edilizie ed urbanistiche e non soggetto a provvedimenti sanzionatori e\o a domande volte ad ottenere il rilascio di concessioni in sanatoria.
Detto trasferimento verrà effettuato in compensazione dei crediti maturati a titolo di mantenimento dovuti in favore del figlio, e non effettuati dal padre nel corso degli anni.
- Tale trasferimento verrà effettuato, quale condizione funzionale ed indispensabile, per la composizione della crisi coniugale, con espressa richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali in merito alle imposte di trasferimento, di registro, bollo, ipotecarie e catastali. Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 legge num.
74\1987 che qui viene espressamente richiamato e da applicarsi allo stipulando atto notarile di trasferimento. Tutti gli oneri relativi alla stipula di detto atto notari le sono e saranno a carico del signor . Parte_1
2 - nessun assegno divorzile, sarà dovuto e versato in favore ed a carico di ciascun ricorrente, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e dotati di propria capacità reddituale e patrimoniale. I ricorrenti dichiarano in tal modo di aver regolato ogni rapporto, derivante dal vincolo matrimoniale, nessuno escluso, con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere a riguardo.
- Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 22 Pt_1 Parte_2 settembre 1996 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01105, parte II, serie A04 – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU SC UP
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