CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AL, LA
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 218/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1400/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912022000885762000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2024 depositato il
24/09/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1400/2023 depositata il 25/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 5, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 nei confronti dell'AGER, avverso la cartella di pagamento emessa per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016, dovuta nella somma di euro 604, ritenendo la prescrizione computata sul termine finale della notifica in data 16/6/2022.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo l'interruzione del termine triennale di prescrizione, per effetto della notifica dell'avviso di accertamento in data 14/10/2019.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e del deposito di nuovi documenti, ed ha concluso per il rigetto nel merito dei motivi di gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e ritenuta l'ammissibilità dell'appello e della produzione documentale di AGER
-non costituita in primo grado-, il Collegio ravvisa la piena fondatezza del gravame, poiché la notifica della cartella di pagamento in data 16/6/2022, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data
14/10/2019, con effetti interruttivi della prescrizione triennale, erroneamente dichiarata dal primo Giudice.
All'accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza impugnata, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellata, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AL, LA
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 218/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1400/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912022000885762000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2024 depositato il
24/09/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1400/2023 depositata il 25/10/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 5, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 nei confronti dell'AGER, avverso la cartella di pagamento emessa per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016, dovuta nella somma di euro 604, ritenendo la prescrizione computata sul termine finale della notifica in data 16/6/2022.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo l'interruzione del termine triennale di prescrizione, per effetto della notifica dell'avviso di accertamento in data 14/10/2019.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e del deposito di nuovi documenti, ed ha concluso per il rigetto nel merito dei motivi di gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e ritenuta l'ammissibilità dell'appello e della produzione documentale di AGER
-non costituita in primo grado-, il Collegio ravvisa la piena fondatezza del gravame, poiché la notifica della cartella di pagamento in data 16/6/2022, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data
14/10/2019, con effetti interruttivi della prescrizione triennale, erroneamente dichiarata dal primo Giudice.
All'accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza impugnata, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellata, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.