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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4564/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4561/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Ruffini, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Ghiani, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
(C.F. ) (C.F. ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentate e difese dalla Curatrice Speciale Avv. Maria Grazia Ambrosetti,
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 36 All'udienza del 22.07.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“
1. Disporre l'affidamento super esclusivo e, in subordine, esclusivo delle figlie e CP_2 CP_3 al padre SI. . Parte_1
2. Disporre in ogni caso che Il SI. possa assumere in autonomia, quantomeno, le Parte_1 decisioni in ambito scolastico (ivi compresi permessi per attività extrascolastiche e gite scolastiche), medico-sanitario (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socioassistenziali) ed in ambito ludico-ricreativo (quali svolgimento attività extra scolastiche, sportive, frequenza centri estivi, ecc).
3. Assegnare la casa familiare di proprietà del SI. e le relative pertinenze al ricorrente con Pt_1 quanto l'arreda;
4. Disporre la collocazione delle minori e presso il padre nella suddetta abitazione CP_2 CP_3 sita in 20015 Parabiago (MI), Via Santa Croce 20.
5. Disporre che la SI.ra possa incontrare e mantenere contatti, anche telefonici, con le CP_1 figlie minori e esclusivamente presso lo IO RO individuato dai Servizi CP_2 CP_3 competenti, secondo le modalità che Codesto Tribunale riterrà più idonee, e comunque solo previa verifica della volontà espressa dalle minori in tal senso, nonché all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della madre già previsto da codesto Ecc.mo Giudice.
6. Disporre l'obbligo per la SI.ra di corrispondere al ricorrente, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, l'importo complessivo di euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, così suddiviso: euro 700,00 (pari a euro 350,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, ed euro 200,00 a titolo di anticipazione delle spese straordinarie, oltre al rimborso del 50% delle ulteriori spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo in materia della Corte d'Appello di Milano attualmente vigente.
8. Autorizzare la riscossione, da parte del SI. , dell'assegno unico nella misura del 100% in relazione all'intera prole;
Parte_1
9. Autorizzare il ricorrente a richiedere autonomamente ed ottenere per i minori i documenti validi per
l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con riserva di ulteriormente documentare, dedurre e produrre.
Con osservanza”.
Parte resistente:
“che il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così disponga
pagina 2 di 36 In via preliminare e/o pregiudiziale: sia dichiarata l'improcedibilità della presente causa di separazione personale dei coniugi per cessata materia del contendere, in ragione della anteriore pronuncia di divorzio inter partes di cui alla sentenza definitoria della causa n. 296/2022, pronunciata in data 11 maggio 2022 dal Tribunale di RM (Russia), passata in giudicato e trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Parabiago, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Nel merito, nel non creduto caso di non accoglimento della assorbente domanda preliminare e/o pregiudiziale, in via principale:
1. Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. Le figlie e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento CP_3 CP_2 prevalente presso la madre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, che sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario delle minori.
3. Il padre sia obbligato al concorso al mantenimento delle figlie minori mediante versamento di assegno mensile dell'importo di € 900,00 (idest € 450,00 per ciascuna figlia) ovvero in subordine di €
700,00 (idest € 350,00 per ciascuna figlia); ciò oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano.
4. Il padre avrà il diritto di visitare e tenere con sé le figlie minori il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 20.00 nonché, a fine settimana alternati, dalle 11.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Nel periodo natalizio le minori staranno con il padre dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore
21 del 29 dicembre e dalle ore 21 del 29 dicembre alla ripresa scolastica con la madre. Nel periodo pasquale le minori staranno col padre dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di
Pasqua e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo con la madre.
Nel periodo estivo il coniuge non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di tre settimane ed in particolare le due settimane centrali di agosto e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
La madre del pari avrà diritto a trascorrere tre settimane di vacanza con le figlie ed in particolare
l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
Alla madre sarà comunque garantita la possibilità di recarsi con le figlie almeno due volte l'anno, per complessivi 50 giorni (comprensivi dei periodi natalizi e/o estivi di pertinenza della mamma, nonché un ulteriore periodo preferibilmente nei mesi di giugno/luglio), in Russia e/o Algeria e/o in altro Stato intermedio tra l'Italia e detti Paesi, al fine di garantire il rapporto delle minori con la famiglia materna.
Nel merito in subordine: pagina 3 di 36
5. La figlia sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_3 presso la madre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, che sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario. La figlia sia temporaneamente affidata ai Servizi Sociali, CP_2 con collocamento temporaneo presso il SI. . Parte_1
6. Il padre avrà il diritto di visitare e tenere con sé la figlia il martedì ed il mercoledì dall'uscita CP_3 da scuola alle ore 20.00 nonché, a fine settimana alternati, dalle 11.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Nel periodo natalizio starà con il padre dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del CP_3
29 dicembre e dalle ore 21 del 29 dicembre alla ripresa scolastica con la madre. Nel periodo pasquale starà col padre dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua e dalle ore CP_3
21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo con la madre. Nel periodo estivo il coniuge non collocatario potrà tenere con sé per un periodo anche non continuativo di tre CP_3 settimane ed in particolare le due settimane centrali di agosto e la restante settimana da concordarsi tra i genitori.
La madre del pari avrà diritto a trascorrere tre settimane di vacanza con ed in particolare CP_3
l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
Alla madre sarà comunque garantita la possibilità di recarsi con le figlie almeno due volte l'anno, per complessivi 50 giorni (comprensivi dei periodi natalizi e/o estivi di pertinenza della mamma, nonché un ulteriore periodo preferibilmente nei mesi di giugno/luglio), in Russia e/o Algeria e/o in altro Stato intermedio tra l'Italia e detti Paesi, al fine di garantire il rapporto delle minori con la famiglia materna. I tempi di permanenza della mamma con verranno ampliati in maniera graduale, CP_2 garantendo a un percorso di psicoterapia a supporto della minore e della ripresa dei rapporti CP_2 con la madre, con graduale reinserimento dei pernottamenti, sino al ripristino dello stesso calendario previsto per OL. In assenza di progressi nel termine di 4 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia della minore verranno valutati ulteriori interventi, anche in riferimento al contesto in cui la minore è inserita.
7. Il padre sia obbligato al concorso al mantenimento della figlia minore mediante versamento di CP_3 assegno mensile dell'importo € 450,00, nonché al mantenimento diretto della figlia Ciò oltre CP_2 al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel merito, in ulteriore subordine, sino a quando la madre non avrà la possibilità di rientrare in Italia, anche in ragione della mancanza di una casa ove risiedere:
pagina 4 di 36
8. Le figlie e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori (ovvero in subordine CP_3 CP_2 la figlia sia affidata temporaneamente ai Servizi Sociali), con collocamento temporaneo presso CP_2 il padre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, da assegnarsi alle minori.
9. La madre avrà il diritto di tenere con sé le figlie, ogni qualvolta la SI.a rientri in Italia, Pt_1 previo avviso al padre nei 15 giorni precedenti il rientro, con possibilità per la madre di dimorare presso la casa familiare, unitamente alle minori.
In aggiunta a tali rientri materni - che si terranno minimo due volte l'anno in periodi scelti dalla SI.a
, anche in concomitanza con giornate e/o eventi significativi (ad esempio: compleanni delle Pt_1 minori o della madre, saggi, feste scolastiche, primo giorno di scuola etc.) - e CP_3 CP_2 raggiungeranno la mamma per trascorrere con la stessa tutto il periodo di astensione scolastica estiva, fatti salvi 8 giorni da trascorrere con il padre, nel periodo che sarà concordato tra i genitori entro il
30 marzo di ogni anno. Durante l'astensione scolastica natalizia e raggiungeranno la CP_3 CP_2 mamma per un periodo di almeno 15 giorni continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque in un periodo che permetta alle minori di trascorrere con la mamma il S. Natale ovvero la S. Epifania.
Alla madre saranno garantite videochiamate e/o chiamate telefoniche quotidiane su apposita utenza telefonica mobile a ciò dedicata, almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta le minori ne manifestino l'ulteriore desiderio e/o necessità.
Al fine di permettere l'espletamento dei tempi di permanenza di come previsto nel presente CP_2 punto 9) sia disposto un percorso di psicoterapia a supporto della minore e della ripresa dei rapporti con la madre. In assenza di progressi nel termine di 4 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia della minore verranno valutati ulteriori interventi, anche in riferimento al contesto in cui la minore è inserita.
10. Il padre fruirà al 100% dell'A.U. per entrambe le minori. La madre concorrerà al pagamento al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Vinte le spese”.
Curatore Speciale:
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito:
pagina 5 di 36 Disporre l'affido all'ente di e con limitazione della responsabilità genitoriale in ambito CP_2 CP_3 di collocamento, scolastico/educativo, sanitario, gestione dei documenti con espresso mandato al
Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie.
Disporre inoltre che i Servizi sociali:
- quanto a regolamentino le visite e i contatti con la madre;
CP_3
- quanto a strutturino spazi protetti di incontro con la madre per favorire il riavvicinamento CP_2 con facoltà di sospendere incontri/contatti laddove necessario e solo al positivo esito del riavvicinamento ne regolamentino visite e contatti;
- mantengano l'educativa domiciliare presso la casa paterna e attivino tutti i supporti per le minori che risultassero necessari.
Confermare il collocamento delle minori presso il padre e l'assegnazione al sig. della Parte_1 casa familiare sita in Parabiago Via Santa Croce 20.
Invitare i genitori a seguire le indicazioni di cui alla relazione 29.5.2024 della CTU ed in particolare a intraprendere il padre un percorso di sostegno genitoriale e la madre un percorso psicoterapeutico.
Disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Busto
Arsizio.
Adottare i provvedimenti economici ritenuti congrui per le minori.
Spese legali rifuse a favore dell'Erario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in RM (Federazione Russa) in data 09.09.2011 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago, MI, al n. 13, Parte II, Serie C,
Anno 2011), optando in data 17.06.2014 per il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. docc.
02-03 ricorrente) e stabilendo come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Parabiago, Via
Santa Croce n. 20, di proprietà del ricorrente e gravata da mutuo trentennale avente scadenza prevista nell'anno 2034.
Dalla loro unione nascevano le figlie (il 16.01.2013) e (il 23.09.2018). CP_2 CP_3
Con ricorso depositato in data 29.09.2021 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso della prole con collocamento paritario, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la regolamentazione della frequentazione padre/figlie, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della prole nell'importo mensile complessivo di € 500,00, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno “ad esclusione delle spese per la pagina 6 di 36 scuola russa a totale carico della madre” e, in via istruttoria, chiedeva di disporre ctu psicosociale e personologica sul nucleo familiare. Inoltre, dichiarava di non prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie e allegava che la resistente aveva presentato domanda giudiziale di divorzio e regolamentazione dei rapporti conseguenti avanti al Tribunale di RM, Russia
(doc. 10 ricorrente). In ragione di tanto, chiedeva, in via preliminare, “emettere i provvedimenti urgenti
a salvaguardia dell'interesse delle minori di mantenere un rapporto costante con la figura paterna e secondo un calendario di visite prestabilito e definito”.
In data 06.11.2021 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla Pt_1 domanda sullo status, ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, in via principale, l'affido esclusivo delle figlie con collocamento presso di sé nella casa coniugale da assegnarle, di regolamentare la frequentazione padre/figlie, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile complessivo di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole “con esclusione della retta della scuola russa di cui si farà integrale carico la madre” e di autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori. In via istruttoria, chiedeva di disporre ctu o incaricare i Servizi Sociali di valutare le competenze genitoriali delle parti.
All'udienza dell'11.11.2021 il Presidente incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo e, in via provvisoria, disponeva la frequentazione padre/figlie come da comparsa di costituzione della madre (due pomeriggi infrasettimanali e a domeniche alternate) oltre un sabato pomeriggio alternato e quantificava il contributo paterno per il mantenimento delle figlie nell'importo mensile complessivo di € 400,00.
Con relazione depositata il 28.03.2022 i S.S. rappresentavano l'opportunità di ampliare la frequentazione padre/figlie e rilevavano la presenza di un'elevata conflittualità tra le parti, rispetto alla quale suggerivano l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
Con ordinanza del 31.03.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava Giudice
Istruttore il Dott. Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: affido condiviso delle minori con collocamento preferenziale presso la madre, frequentazione “ordinaria” padre/figli a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre due pomeriggi infrasettimanali, quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole nell'importo complessivo mensile di € 700,00, ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi Sociali e invito ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 05.05.2022 le parti concordavano nell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dichiaravano la propria intenzione di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare. pagina 7 di 36 Con ordinanza del 12.05.2022 il contributo paterno veniva ridotto all'importo mensile complessivo di €
500,00, stante il reperimento da parte del ricorrente di un immobile da condurre in locazione, con conseguente pagamento del relativo canone.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 21/27.06.2022 le parti davano atto che in data
11.06.2022 il Tribunale di RM (Federazione Russa) aveva pronunciato sentenza di divorzio sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti in punto di status e che detta sentenza era passata in giudicato in data
15.06.2022.
Con relazione depositata il 02.02.2023 i S.S. riferivano che la frequentazione padre/figli era stata ampliata in autonomia dalle parti ma segnalavano altresì il permanere di un'accesa conflittualità tra le stesse, nonché il coinvolgimento delle minori nelle dinamiche genitoriali.
All'udienza del 02.02.2023, su invito del giudice, le parti, fallito il percorso di mediazione familiare, si impegnavano ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale.
All'udienza del 21.06.2023 emergeva, tra l'altro, l'interruzione del percorso di per volontà della Pt_2 madre e le parti concordavano l'ampliamento della frequentazione padre/figlie introducendo un pernottamento infrasettimanale. Inoltre, rilevata nuovamente l'elevata conflittualità tra le parti, con ordinanza emessa in pari data si disponeva procedersi a ctu – richiesta da entrambe le parti e suggerita tanto dai S.S. quanto dalle Coordinatrici genitoriali – sulle capacità genitoriali delle parti e sulle condizioni delle minori. Veniva altresì nominata l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti quale Curatore
Speciale di Chanel e OL.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo Scrivente Giudice Estensore.
Il 05.03.2024 la CTU depositava l'elaborato peritale, concludendo per l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario, l'avvio da parte dei S.S. di interventi di Educativa Domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, l'avvio di un percorso di sostegno psicologico a favore di in CP_2 ragione delle difficoltà riscontrate nel suo rapporto con la madre, l'avvio di un percorso di sostegno personale da parte del padre e di un percorso psicoterapeutico da parte della madre.
In data 16.03.2024, tuttavia, venivano sospesi gli incontri tra e la madre e veniva disposto il CP_2 collocamento temporaneo della minore presso il padre, in conseguenza dell'istanza depositata in pari data dalla Curatrice Speciale, nella quale si segnalava che il giorno precedente la minore, in stato di agitazione a seguito di un litigio con la madre, era stata sottoposta a “ricovero sociale” presso il pronto soccorso pediatrico di Busto Arsizio.
All'udienza del 20.03.2024, alla presenza della CTU, si procedeva all'audizione di la quale CP_2 rappresentava la propria volontà di essere collocata presso il padre e di interrompere la frequentazione con la madre. Pertanto, veniva disposta l'integrazione della ctu al fine di individuare eventuali pagina 8 di 36 necessarie modifiche alle conclusioni precedentemente rassegnate e con ordinanza del 21.03.2024 il
Giudice Istruttore disponeva il collocamento di entrambe le minori presso il padre, la frequentazione madre/Chanel in IO RO e quella madre/OL due giorni infrasettimanali con pernottamento e a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Inoltre, disponeva che tutte le parti intraprendessero i percorsi indicati dalla CTU e che i S.S. avviassero un intervento di ADM presso l'abitazione materna.
In data 06.05.2024 i S.S. rappresentavano di aver richiesto l'attivazione del servizio di ADM e dello
IO RO e di aver medio tempore garantito una frequentazione settimanale tra la madre e CP_2 presso il servizio di Tutela alla presenza delle operatrici a partire dal 02.05.2024.
In data 28.05.2024 la CTU depositava l'integrazione dell'elaborato peritale, confermando le conclusioni precedentemente rassegnate, fatto salvo un temporaneo affido di all'Ente al fine di CP_2 attivare i servizi di IO RO e ADM, nonché di “rivalutare nel tempo le modifiche e l'incrementi del calendario di frequentazione con la madre”. Quanto a la CTU condivideva i provvedimenti CP_3 adottati il 21.3.2024 dal Giudice, consistenti sostanzialmente in un collocamento paritetico.
Con relazione depositata il 03.06.2024 i S.S. riferivano che gli incontri madre/figlia erano difficoltosi, che sarebbe stata presa in carico dalla NPI territorialmente competente solo il 14.05.2025 e CP_2 concludevano per la necessità di attivare l'ADM anche presso il domicilio paterno e per l'utilizzo dell'educatore anche al fine di supportare le telefonate tra le due minori nei giorni di frequentazione tra la madre e CP_3
Con ordinanza del 10.06.2024 veniva disposto – con l'accordo tra le parti – l'affido di all'Ente CP_2 per la regolamentazione dei rapporti madre/figlia e in ambito di collocamento. Inoltre, il G.I. disponeva il collocamento paritario di (prevedendo che il week end di competenza materna finisse il lunedì CP_3 mattina anziché la domenica sera), la sospensione del contributo paterno per l'avvio di un CP_2 percorso di sostegno alla genitorialità da parte di entrambi i genitori oltre che di un ADM presso i domicili di entrambe le parti e un percorso di sostegno psicologico a favore di CP_2
Tuttavia, in data 02.07.2024 la resistente, segnalando di aver reperito un'occupazione lavorativa semestrale in Australia, necessaria per fare fronte alla situazione di difficoltà economica conseguente al fallimento del precedente datore di lavoro, chiedeva di disporre il collocamento provvisorio di CP_3 presso il padre con il monitoraggio dei S.S. e la garanzia di una videochiamata giornaliera madre/figlia,
e di avviare un percorso di sostegno psicologico in regime privatistico per a spese della madre. CP_2
Con ordinanza del 10.07.2024, pertanto, venivano adottati i seguenti provvedimenti: conferma dell'affido all'Ente per Chanel in relazione alla regolamentazione dei rapporti madre/figlia (anche con riferimento ad eventuali videochiamate) e affido condiviso per autorizzazione al padre ad CP_3
pagina 9 di 36 assumere in autonomia le decisioni scolastiche e sanitarie di carattere urgente durante la permanenza della madre in Australia;
collocamento delle minori presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
garanzia di una videochiamata giornaliera madre/OL in orario da concordare tra i genitori;
attivazione dell'ADM da parte dei S.S. presso l'abitazione paterna;
presa in carico di CP_2 presso un neuropsichiatra infantile privato a spese della madre, avvio di uno spazio di supporto psicologico per entrambe le minori;
quantificazione del contributo materno al mantenimento della prole nell'importo mensile complessivo di € 400,00; ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno;
accesso almeno settimanale delle minori al ramo familiare materno.
Con ordinanza del 04.09.2024, tra l'altro, veniva disposto che le minori trascorressero con la madre 10 giorni consecutivi nel periodo natalizio e la resistente veniva autorizzata ad individuare i nominativi degli specialisti che avrebbero preso in carico le minori se le parti non avessero raggiunto un accordo su tale tema entro la fine del mese. Contr Con relazione depositata il 07.02.2025 i S.S. segnalavano l'avvio del percorso di presso l'abitazione paterna, un difficoltoso andamento delle videochiamate settimanali madre/Chanel e il permanere di un'elevata conflittualità tra le parti, esemplificata dall'incapacità di individuare uno stabile orario per le videochiamate madre/OL e di organizzare in autonomia le vacanze natalizie senza l'intervento di Servizi Sociali e legali.
All'udienza del 12.02.2025 la resistente segnalava di essere rientrata in Italia il 10.02.2025 e di vivere temporaneamente in un albergo in quanto priva di un'abitazione. Domandava l'assegnazione della casa familiare. Le parti, inoltre, concordavano sul collocamento paritetico di CP_3
Con ordinanza del 13.02.2025, il G.I. disponeva il collocamento paritetico di l'affido della CP_3 medesima all'Ente in ambito di collocamento “in modo che i SS possano modificare il regime sopra indicato (mantenendo un collocamento paritetico) a seconda delle esigenze della minore e Contr dell'abitazione reperita dalla madre”, la prosecuzione dell' e – vista la disponibilità in tal senso dimostrata da entrambe le parti all'udienza del 12.02.2025 – l'avvio di un percorso psicologico per tutti e quattro i membri del nucleo familiare.
Veniva rigettata la domanda di assegnazione della casa alla madre.
Con istanza depositata il 25.02.2025 la resistente segnalava il proprio stato di disoccupazione, a suo dire ostativo al reperimento di una stabile dimora, e chiedeva da un lato la revoca del contributo materno per il mantenimento delle figlie, dall'altro il riconoscimento di un assegno perequativo paterno per il mantenimento di oltre ad un importo non inferiore ad € 600,00 a titolo di “contributo CP_3 abitativo” da parte del ricorrente.
pagina 10 di 36 In data 26.03.2025, tra l'altro, la resistente riferiva che era stata presa in carico dalla Dott.ssa CP_2
per un percorso di NPI in regime privatistico. Per_1
In data 27.03.2025 i S.S. segnalavano la difficile gestione del calendario delle visite riportando che “la difficoltà comunicativa rilevata tra i genitori ed al contempo la difficoltà logistica anche espressa dalla signora nello strutturare una stabile ed adeguata progettualità di vita, rendono fattivamente Pt_1 difficoltoso ed inattuabile la messa in atto di una regolamentazione paritaria della minore , CP_3 nonché l'andamento critico degli incontri tra la madre e alla presenza dell'educatore CP_2 domiciliare (di fatto sospesi da circa un mese) e concludevano per la necessità che il nucleo intraprendesse un percorso di terapia sistemico-familiare.
Con ordinanza del 02.04.2025 veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento di dal mese di aprile 2025 e veniva sospeso il contributo CP_3 materno per ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno per entrambe le CP_2 figlie.
Il 05.05.2025 la resistente rifiutava di aderire al percorso di terapia sistemica suggerito dai S.S. e accettato dal ricorrente.
In data 29.05.2025 i S.S. segnalavano il trasferimento della resistente in Russia e rappresentavano l'opportunità di autorizzare un loro intervento per la regolamentazione delle visite e dei contatti anche tra e la madre oltre che per il raccordo con le agenzie educative, scolastiche e sanitarie che si CP_3 relazionavano con la famiglia e le minori.
Pertanto, con provvedimento del 30.05.2025 veniva affidata all'Ente anche per la CP_3 regolamentazione della frequentazione madre/figlia e i S.S. venivano autorizzati a prendere contatto con la Dott.ssa . Per_1
Con istanza depositata il 30.05.2025 il ricorrente chiedeva di revocare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, di percepire integralmente l'SE IC precedentemente percepito dalla madre e di porre a carico della resistente l'obbligo di versare l'importo mensile complessivo di €
400,00 per il mantenimento delle figlie. Domandava, inoltre, la consegna dei passaporti delle minori.
Nelle note di trattazione scritta del 10.06.2025, tra l'altro, la resistente dichiarava di soggiornare temporaneamente in Russia per necessità di carattere economico e chiedeva di effettuare delle videochiamate giornaliere con le due figlie.
Con relazione depositata il 30.06.2025, i S.S. riferivano il permanere del rifiuto da parte della resistente di aderire agli interventi e ai percorsi proposti per il supporto del nucleo e la riparazione della sua relazione con (tra cui, in particolare un percorso di IO RO). Segnalavano, inoltre, CP_2
pagina 11 di 36 difficoltà nella costruzione di una stabile progettualità a favore del nucleo anche a causa della carenza di informazioni sulle intenzioni abitative della SI.ra . Pt_1
Esaurita l'istruttoria, il 23.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella relazione depositata l'1.10.2025 i SS così concludevano: “le scriventi ritengono opportuno e Pa nell'interesse delle minori la possibilità che Codesta disponga una limitazione della responsabilità genitoriale con conseguente affido delle minori all'ente territorialmente competente, con riferimento a ciascun ambito di vita delle stesse, ad integrazione del dispositivi e degli interventi già in essere
(EDM)”.
Il 13.10.2025 la resistente depositava istanza di rimessione della causa sul ruolo formulando le seguenti domande:
“
1. sia disposta la sospensione delle visite delle due minori con il padre e la nonna paterna per un periodo di tre mesi, al fine di interrompere la spirale di conflitti e consentire un ristabilimento del legame affettivo e fiduciario tra le minori e la madre.
2. Sia disposta l'attivazione immediata di un percorso di “full immersion” relazionale tra madre e figlie in un contesto autonomo, spontaneo e naturale, ispirato ai principi di gradualità, affettività e normalità familiare, analogamente a quanto previsto nei programmi di ricongiungimento genitore– figli. Che tale percorso avvenga senza la presenza di operatori o figure di controllo costante, salvo momenti di supervisione esterna programmata, per favorire la libera espressione emotiva delle minori
e il recupero del dialogo familiare.
3. La madre manifesta la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti e, se necessario, a richiedere supporto economico per sostenere le spese di viaggio e rientrare in Italia entro il 20 ottobre 2025, provvedendo ad una revisione immediata del collocamento e all'assegnazione temporanea della casa familiare alla madre, quale luogo idoneo al percorso di ricongiungimento”.
A fondamento della propria istanza deduceva di avere scoperto che utilizzava la seguente foto CP_2 profilo su whatsapp:
pagina 12 di 36 L'utilizzo di detta ammiccante foto era sintomatica della totale mancanza di supervisione da parte del genitore collocatario. I SS e la CS, notiziati, le avrebbero risposto che l'intervento sul punto non era di loro competenza e invitando la SI.ra ad un confronto con il padre, soluzione non praticabile Pt_1 attesi i rapporti fra le parti.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Istanza di rimessione della causa sul ruolo
Deve, in primo luogo, essere respinta l'istanza di rimessione della causa sul ruolo.
pagina 13 di 36 La foto pubblicata da è indubbiamente inappropriata, considerata l'età (12 anni). E', quindi, CP_2 necessario che il padre comunichi anche alla madre i codici di parental control affinchè anche quest'ultima possa monitorare l'uso del telefono da parte di CP_2
Tale fotografia ma soprattutto l'incapacità dei genitori di confrontarsi sul punto impongono di disporre l'affido all'ente anche in ambito educativo (sul punto si rinvia al paragrafo 3).
Al contempo, non giustificano l'istanza di rimessione della causa sul ruolo e l'adozione dei provvedimenti chiesti dalla madre, considerato che, diversamente da quanto affermato nell'istanza, i
SS, a fronte della segnalazione materna, non rispondevano semplicemente che l'intervento sul punto non era di loro competenza, bensì:
“Visto il provvedimento in essere e la presenza di un intervento educativo domiciliare, provvederemo a condividere quanto da lei attenzionato anche con l'educatrice domiciliare, affinché possa proseguire con un lavoro educativo rispetto a quanto emerso con così come con voi genitori. CP_2
Stante l'affido all'ente per le sole questioni di regolamentazione, e dunque di conseguenza l'attuale affido condiviso per le questioni educative, si ravvisa al contempo la possibilità che comunichiate in merito a tali preoccupazioni e questioni anche per poterle tra voi esplicitare e, per quanto possibile, condividerle.
Sarà al contempo cura delle scriventi riprendere, anche per un monitoraggio in merito, tali aspetti con ciascuno di voi nei prossimi colloqui che verranno calendarizzati” (doc. 4 allegato all'istanza di rimessione della causa sul ruolo).
I SS, quindi, spiegavano che avrebbero affrontato il tema proprio con la minore.
Inoltre, per le ragioni che meglio verranno esposte nel paragrafo relativo all'affido e collocamento delle minori, si deve evidenziare che la resistente è, in realtà, oppositiva a qualsiasi tipo di percorso proposto dai SS, come emerso anche dall'ultima relazione depositata l'1.10.2025 “Con toni e modalità comunicative denotate da rivendicazioni verso il Servizio scrivente e le Istituzioni coinvolte, la stessa continua a sostenere che l'unica possibile modalità di ricostruzione della relazione con le figlie sia il termine dell'incarico del presente Servizio;
allo stesso tempo ha demandato alle scriventi la responsabilità di un proprio rientro sul territorio, verbalizzando l'aspettativa che queste ultime possano porre le necessarie condizioni a tale scopo.
Nel rimarcare gli interventi proposti e di fatto non attuati, in assenza ancor oggi di una disponibilità da parte della donna, al contempo cercando di mantenere il focus attentivo sul benessere delle bambine e sul possibile impatto in ottica prospettica per il loro percorso di crescita, la signora Pt_1 ha ribadito la propria posizione, non riuscendo a distinguere il proprio vissuto emotivo e bisogni da
pagina 14 di 36 quello delle figlie, in termine dunque di una importante difficoltà di sintonizzazione da una parte e di differenziazione dall'altra.
Non da meno, permane una fatica a riconoscere il proprio ruolo attivo e possibile impatto delle personali dirette posizioni e azioni sulla dinamica relazionale con ciascuna figlia (ad esempio con riferimento al più volte verbalizzato disaccordo nell'aderire all'intervento dello IO RO e, quanto a nel comprendere la necessità di una regolarità nei contatti telefonici in orari adeguati CP_3
e consoni ai bisogni ed esigenze della bambina), con relativa tendenza ad esternalizzare ogni responsabilità alle decisioni e/o inattività del Servizio scrivente o alle dinamiche disfunzionali messe in campo dal padre e dalla nonna paterna.
Su esplicita richiesta delle scriventi, la signora ha condiviso la propria aspettativa circa una possibile risoluzione della situazione familiare solo ripristinando le medesime condizioni in cui le minori vivevano prima della separazione dalla madre, di fatto faticando a riconoscere i numerosi eventi susseguitisi e le delicate vicende familiari che hanno invece condotto all'attuale situazione in essere –
“dobbiamo tornare a come eravamo nel 2022”.
La madre non ha contatti con da mesi, avendo deciso di non aderire né alla terapia sistemica né CP_2 allo SN.
In detto contesto, non vi sono i presupposti per prevedere la sospensione della frequentazione delle minori con la nonna paterna ed il padre (quest'ultimo, da oltre un anno costituisce l'unica figura fisicamente presente per le minori), né per potere fare una prognosi positiva sull'effettiva adesione della resistente ai percorsi indicati dai SS.
Appare, poi, necessario evidenziare che, quando la madre decideva di partire per l'Australia, la casa familiare era ancora a lei assegnata, era collocata in modo paritario e la resistente percepiva CP_3
l'assegno per CP_3
Non è ancora chiaro se la resistente, prima di decidere di partire per l'Australia, abbia cercato un nuovo impiego in Italia, sicuramente meno retribuito e prestigioso di quello trovato in Australia, ma che le avrebbe consentito di rimanere con le figlie.
La situazione della sig.ra , nel 2024, era sicuramente più favorevole rispetto a quella del 2025. Pt_1
Ciò nonostante, decideva di trasferirsi in Australia e chiedeva che le minori venissero collocate presso il padre, nonostante già vi fosse fra le parti la medesima conflittualità odierna.
La necessità di collocare le minori presso il padre e la conseguente assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo di genitore di riferimento, quindi, è dipeso proprio dalla decisione della madre.
Inoltre la fotografia prodotta non è di per sé prova dell'incapacità genitoriale del sig. , trattandosi Pt_1 purtroppo di fenomeno estremamente diffuso. pagina 15 di 36
2) Status e domanda preliminare/pregiudiziale di improcedibilità della causa per cessata materia del contendere
Le parti sono pacificamente divorziate in forza della sentenza del Tribunale di RM (Federazione
Russa), emessa in data 11.05.2022 nell'ambito di un procedimento iscritto nel 2021, prima dell'instaurazione del presente giudizio (doc. 10 del ricorrente). La predetta sentenza passava in giudicato in data 15.06.2022 e veniva regolarmente trascritta in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Parabiago il 19.10.2022 ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 (v. doc. ricorrente del 26.07.2022, doc. 44 resistente del 09.01.2023, docc. A-B resistente del 22.07.2025).
Ciò premesso, la domanda formulata in via pregiudiziale/preliminare da parte resistente (peraltro, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in data 22.07.2025) di dichiarare
“l'improcedibilità della presente causa di separazione personale dei coniugi per cessata materia del contendere, in ragione della anteriore pronuncia di divorzio inter partes di cui alla sentenza definitoria della causa n. 296/2022, pronunciata in data 11 maggio 2022 dal Tribunale di RM
(Russia), passata in giudicato e trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Parabiago, con conseguente estinzione del presente giudizio” risulta fondata limitatamente alla domanda di separazione, mentre deve essere per il resto disattesa.
Preso atto della pronuncia estera sullo status, infatti, il presente giudizio deve proseguire per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti (e, in particolare, sull'affidamento, il collocamento, la frequentazione con il genitore non collocatario e sul mantenimento delle figlie minorenni), ambito rispetto al quale sussiste la giurisdizione italiana e che non risulta efficacemente regolamentato dal Tribunale di RM, non potendo detta sentenza essere riconosciuta essendo stata emessa da autorità priva di giurisdizione ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2 lett. a), della
Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, in quanto non appartenente allo Stato contraente di residenza abituale dei minori.
Nel caso di specie trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996 ("Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori"), cui deve intendersi rinvii l'art. 42 della L. n. 218 del 1995 quale normativa succeduta alla Convenzione del 5 ottobre 1961 (così in motivazione Cass. 12 settembre 2019, n. 22828), in quanto disciplina internazionale ratificata non solo dallo Stato italiano con L. 18 giugno 2015 n. 101, ma anche dalla Federazione Russa. Già la norma generale di cui all'art. 2 della L. n. 218 prevede che "le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia", ma è soprattutto pagina 16 di 36 l'art. 42 della L. 218/1995 a venire in gioco, in base al quale "la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742".
Per ciò che concerne il riconoscimento della sentenza straniera, l'art. 23 della Convenzione prevede, fra le condizioni ostative al riconoscimento, che la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata in base alle disposizioni convenzionali sulla competenza, ed in particolare ex art. 5 della medesima Convenzione, secondo cui "le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni" (si veda, sul punto, la pronuncia n. 18199/2023 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, enunciando detti principi, ha ritenuto non riconoscibile proprio una sentenza emessa da un Tribunale della federazione russa che aveva affidato i due figli entrambi minorenni, alla madre, determinando la residenza presso quest'ultima e fissando l'orario di visite per il padre).
Orbene, è pacifico che sia che sono nate, hanno vissuto e sono sempre state residenti in CP_2 CP_3
Italia e pertanto sussiste solo la giurisdizione italiana.
A ciò si aggiunga che la sentenza prodotta non disciplina nemmeno tutti gli aspetti della responsabilità genitoriale.
3) Affido, collocamento dei minori, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione della frequentazione con il genitore non collocatario
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e, non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. Sez. I, n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. Sez. I, n. 4056 del 09/02/2023 pagina 17 di 36 Nel caso di specie, in forza dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del presente procedimento, allo stato, le minori sono collocate presso il padre e affidate all'Ente territorialmente competente per quanto riguarda le decisioni in ambito di collocamento e di regolamentazione dei rapporti madre/figlie
(con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti nei predetti ambiti), restando per il resto affidate in via condivisa ad entrambi i genitori.
Tuttavia, dati gli esiti dell'istruttoria – e fermo il collocamento delle minori presso il padre e l'assegnazione allo stesso della casa coniugale –, ritiene il Collegio di disporre l'affido di e CP_2 all'Ente territorialmente competente (allo stato, il Comune di Parabiago) per quanto concerne le CP_3 decisioni da adottare in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli, di gestione dei documenti, con espresso mandato al Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie. In detti ambiti viene limitata la responsabilità genitoriale delle parti.
Inoltre, si dispone che tutti i viaggi all'estero delle minori debbano essere previamente autorizzati dall'Ente. Ciò in quanto tale aspetto è stato ripetutamente oggetto di divergenze tra le parti (si vedano,
a titolo esemplificativo, da ultimo, l'istanza depositata dal ricorrente il 30.05.2025 e le note di trattazione scritta depositate dalla resistente il 10.06.2025) ed in quanto non è possibile sin d'ora autorizzare i viaggi in Russia e in Algeria delle minori, come richiesto dalla madre.
Si precisa, infine, che il padre potrà in autonomia assumere le decisioni non di maggiore interesse relative alle minori in ambito scolastico e medico e, quindi, potrà autorizzare gite, la partecipazione delle minori ad iniziative scolastiche, visite di routine, vaccini.
In punto di affido, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso, ma ciò purché tale conflitto “si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”2.
La designazione dell'Ente pubblico (di regola, il Comune di residenza del minore) per l'esercizio della responsabilità genitoriale rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore di cui all'art. 333 c.c. in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.3 e può comportare che l'Ente abbia la facoltà di decidere per il minore, anche dirimendo i contrasti insorti tra i genitori.
Più nel dettaglio, costituendo l'affidamento all'Ente conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, una ingerenza nella vita privata e familiare, esso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità” e, in ogni caso, “l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi” e i compiti dei S.S. devono essere specificamente descritti4.
Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'Ente delle minori, ad esclusiva tutela delle stesse.
Tale soluzione si rende necessaria in quanto l'attuale irriducibile conflittualità tra le parti impedirebbe non solo l'assunzione condivisa di qualsiasi decisione relativa alle minori, ma anche la serena frequentazione delle stesse con entrambi i genitori (in particolare, con la madre).
Infatti, il rapporto tra i genitori si è dimostrato caratterizzato da continui tentativi di delegittimazione reciproca e, a distanza di quattro anni dall'instaurazione del presente procedimento, nonostante l'esperimento di un tentativo di mediazione familiare e uno di Co.ge, di una ctu, l'intervento del
Curatore Speciale e l'avvio di molteplici interventi a favore del nucleo con l'ausilio dei Servizi Sociali, il conflitto genitoriale non è scemato e, anzi, è risultato inasprito.
La predetta conflittualità e il pregiudizio che la stessa ha causato alle minori emergono tanto dagli atti delle parti quanto da tutte le relazioni dei Servizi Sociali e della C.S., nonché dall'elaborato peritale.
Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, le relazioni depositate dai S.S. in data 28.03.2022 (“è emersa infine una elevata conflittualità tra questi [i genitori], rilevata altresì dai legali di fiducia e riconosciuta dagli stessi signori, unitamente al mancato riconoscimento e ad una reciproca svalutazione del ruolo genitoriale dell'altro”, pag. 9); 30.09.2022 (“il Servizio ha rilevato il permanere di una conflittualità tra i signori che sembra rappresentare ad oggi un ostacolo alla costruzione di una co-genitorialità e dunque anche alla definizione e al rispetto di chiari accordi circa la gestione delle bambine”, pag. 5); 02.02.2023 (“si è potuto riscontrare il persistere di una difficoltà di comunicazione caratterizzata da conflittualità e da una fatica nella presa di accordi oltre che nella costruzione di una alleanza educativa nei riguardi delle figlie. Tale aspetto si è potuto riscontrare anche nella gestione delle questioni pratiche e delle scelte ordinarie di vita quotidiana delle bambine”, pag. 2); 16.06.2023
(“parrebbe persistere una mancata messa in discussione da parte di entrambi sia delle proprie 4 Cass, Sez. I, n. 32290 del 15/11/2023, nonché, nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, civile sez. I, n. 33193 del 29/11/2023 pagina 19 di 36 posizioni che dei ruoli all'interno delle dinamiche che vedono coinvolte ed esposte e CP_2 Per_2
[…] le minori sono parse coinvolte ed esposte nella dinamica separativa anche mostrando difficoltà nel riferire aspetti di ciascun genitore all'interno dello spazio relazionale con la madre e con il padre”, pag. 7); 11.03.2024; 07.02.2025 (“Il Servizio scrivente rileva il permanere di un importante clima di tensione e conflittualità tra i signori , ancor oggi presente nonostante i numerosi interventi e Pt_1 tentativi di mediazione e facilitazione messi in campo nella loro comunicazione […] Tale tensione e difficoltà di comunicazione tra i genitori continuano ad essere un importante elemento di pregiudizio per le minori, i cui bisogni evolutivi sono parsi in alcune occasioni e circostanze offuscati da tali dinamiche. Ciò si è potuto rilevare con particolare riferimento al mancato avvio di un percorso psicologico a favore delle minori, […] si è potuto riscontrare una difficoltà nel riconoscimento autocritico di un proprio ruolo attivo in tale situazione, apparendo ancorati nell'attribuire la responsabilità all'ex coniuge”, pag. 7); 27.03.2025; 1.10.2025 (“In considerazione dell'immutabilità della situazione e del persistere di un clima di tensione e continua conflittualità nella coppia genitoriale, spesso veicolata per tramite delle minori, che di fatto da tempo risultano esposte a tale situazione e dinamica disfunzionale, oltre che alla luce dei numerosi interventi proposti, le scriventi ritengono opportuno e nell'interesse delle minori la possibilità che disponga una Parte_4 limitazione della responsabilità genitoriale con conseguente affido delle minori all'ente territorialmente competente, con riferimento a ciascun ambito di vita delle stesse, ad integrazione del dispositivi e degli interventi già in essere (EDM)”).
Peraltro, anche la CTU, già nell'elaborato peritale depositato il 05.03.2024 sottolineava che “Il rapporto tra genitori, anche dopo il percorso di coordinamento è molto conflittuale e acuto, la comunicazione è inefficace, non aperta e trasparente sul tema delle difficoltà espresse dalle minori e quindi si presta a valutazioni arbitrarie e interpretative e talora proiettive;
in particolare: da parte materna si evidenzia l' attribuzione di manipolazione delle figlie e costruzione di una alleanza opposta
e svalorizzante la sua figura;
da parte paterna la ricerca di punti di incontro non è sempre esplicita, sulla base di una sfiducia di base, e spesso evitata nel timore si suscitare conflittualità” (pag. 31).
Da ultimo, nella propria comparsa conclusionale, la Curatrice sottolineava che nel corso del Pt_5 procedimento “si è trovata ad intervenire ripetutamente in merito all'organizzazione del periodo estivo, alle pratiche sportive, alla delega per il ritiro dell'alunna da scuola, al dentista, ecc. riuscendo quasi sempre a bilanciare nell'interesse del minori le opposte visioni dei genitori” e ribadiva la permanenza di un “inesausto” conflitto tra i genitori e che, ad oggi, “da una parte il sig. , che si Pt_1 sta occupando delle figlie, mal tollera gli interventi della ex moglie, dall'altra la sig.ra è Pt_1
pagina 20 di 36 concentrata sulle recriminazioni verso l'attore non riuscendo a condividere scelte non indirizzate a risultati o semplicemente performanti”.
Nel complesso, quindi, tale eccessiva litigiosità delle parti rappresenta un concreto ostacolo ad un equilibrato esercizio della loro responsabilità genitoriale (banalmente, i genitori non riescono ad accordarsi nemmeno sull'orario delle videochiamate fra e la madre, come risulta dall'ultima CP_3 relazione depositata dai SS) e rende, allo stato, impossibile ipotizzare che i genitori siano in grado di gestire un affido condiviso della prole.
In tale contesto, non appare ipotizzabile nemmeno l'affido esclusivo (né tantomeno super esclusivo) delle minori al padre – genitore con il quale entrambe vivono stabilmente da luglio 2024 –, in quanto l'adozione di tale regime non agevolerebbe affatto la risoluzione delle criticità riscontrate nel nucleo e i potenziali pregiudizi che esse causano alle minori. Al contrario, rischierebbe di escludere irrimediabilmente la madre dalla vita di e e ciò in ragione della manifesta difficoltà del CP_2 CP_3 padre ad esercitare correttamente la bigenitorialità.
Infatti, si rammenti, a titolo meramente esemplificativo, che il ricorrente nel presente procedimento teneva preoccupanti condotte ostacolanti la genitorialità materna:
- successivamente all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, il SI. chiedeva Pt_1
l'immediata consegna dell'immobile da parte della resistente, portando il G.I. a rilevare che “la richiesta del padre di liberare l'immobile entro le ore 20.00 dello stesso giorno di comunicazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, cioè in cinque ore e mezza - pur avendo il padre già a disposizione un altro immobile in forza di contratto di locazione dal quale non può recedere un giorno con l'altro -, non consente, ad oggi, di potere essere sicuri che il padre abbia intenzione di tutelare la figura materna davanti alle figlie. La richiesta paterna, chiaramente inattuabile da parte della madre, è sintomatica dell'altissima conflittualità della coppia”;
- in data 10.02.2025 la resistente lamentava una difficoltà nella gestione delle videochiamate con e, in particolare, allegava registrazioni dalle quali emergeva che il ricorrente, alla presenza CP_3 della figlia, le rivolgeva frasi dal tenore quale “fatti una bella vita tua… non tornare più… mai più tanto non abbiamo bisogno di te, hai capito? Non ce ne frega un cazzo, per noi sei morta” e “tu sei un'abbandona bambini”, rispetto alle quali con ordinanza del 13.02.2025 veniva ammonito dal G.I.
a “a non tenere più condotte come quelle registrate dalla resistente, in particolare alla presenza delle minori”.
Si rinnova, peraltro, l'invito al ricorrente ad astenersi dal formulare giudizi lesivi della reputazione e della genitorialità della resistente, specialmente in presenza delle minori, e ad attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. pagina 21 di 36 In punto di collocamento, deve essere, allo stato, confermato il collocamento dei minori presso il padre, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale (peraltro, di sua esclusiva proprietà).
Non può essere, invece, accolta la domanda formulata in via principale da parte resistente di collocamento delle figlie presso di sé e di conseguente assegnazione della casa coniugale. Allo stato, infatti, il suo rapporto con risulta gravemente compromesso, sì da necessitare di tempo e di CP_2 numerosi interventi di sostegno integrati tra di loro per essere ricostruito.
Parimenti, non è ipotizzabile il collocamento differenziato di presso il padre e di presso la CP_2 CP_3 madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, richiesto dalla SI.ra in via Pt_1 subordinata.
Tale istanza, in particolare, non tiene conto dell'interesse di a permanere nella casa coniugale. CP_2
Si rammenti, infatti, che per costante giurisprudenza lo scopo della misura dell'assegnazione della casa coniugale è tutelare l'interesse dei figli minorenni – oltre che maggiorenni non economicamente autosufficienti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Inoltre, l'allontanamento di dalla casa coniugale in cui ha sempre vissuto apparirebbe CP_2 un intervento punitivo nei confronti della minore, e rischierebbe di ostacolare ulteriormente il rapporto madre/figlia. Peraltro, l'istanza materna non tiene conto nemmeno delle conseguenze che l'improvviso allontanamento della madre dal luogo di residenza abituale delle minori – allo stato, per un periodo indefinito – per la seconda volta nel corso di appena anno potrebbero aver causato al rapporto non solo con ma anche con Con riferimento a quest'ultima, in particolare, si deve tener conto sia CP_2 CP_3 dell'età della minore (di appena 7 anni) che del fatto che i rapporti madre/figlia sono avvenuti unicamente a mezzo di videochiamate dal maggio 2025.
Ancora, ostativo al collocamento delle minori presso la madre è anche il contegno imprevedibile e incostante tenuto da quest'ultima nel corso del presente procedimento e dal quale si deduce la difficoltà della SI.ra a garantire alle minori la stabilità di cui necessitano in ragione dell'età evolutiva in Pt_1 cui si trovano.
In particolare, nel luglio 2024 la resistente assumeva in modo repentino la decisione di trasferirsi in
Australia per lavoro per almeno un semestre, segnalando tale circostanza all'Autorità Giudiziaria solo
10 giorni prima della partenza. Tale trasferimento, peraltro, avveniva appena tre mesi dopo: il rifiuto di a vivere con la madre (e la conseguente modifica del collocamento della minore); l'avvio di un CP_2 percorso di graduale riavvicinamento madre/figlia con l'ausilio dei S.S.; l'introduzione di un regime di collocamento paritetico di Inoltre, il mese precedente la resistente aveva espresso la propria CP_3 volontà di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (v. verbale udienza del 05.06.2024). pagina 22 di 36 Ed ancora, successivamente al rientro in Italia (avvenuto nel mese di febbraio 2025), nella seconda metà del mese di maggio la SI.ra lasciava repentinamente il territorio italiano per stabilirsi in Pt_1
Russia senza fornire né ai Servizi Sociali, né al ricorrente, né al proprio legale, informazioni ulteriori circa le tempistiche e la definitività o meno di tale trasferimento e giustificando la propria decisione con la difficoltà a reperire una stabile occupazione lavorativa e un'abitazione in Italia. Ciò, nonostante appena il 13.02.2025 fosse stato nuovamente disposto il collocamento paritetico di e nel mese di CP_3 marzo 2025 fosse stata nuovamente sospesa la sua frequentazione con nell'attesa CP_2 dell'attivazione del percorso di IO RO (peraltro, rifiutato dalla SI.ra ). Pt_1
È senz'altro comprensibile la difficoltà riscontrata dalla resistente ad individuare un'abitazione alternativa in Italia in assenza di una stabile occupazione lavorativa;
tuttavia, si rammenta che la SI.ra ha piene capacità lavorative. Infatti, stando a quanto dalla stessa dichiarato nel corso del presente Pt_1 procedimento, la resistente è laureata in traduzione ed interpretariato, conosce numerose lingue (in particolare, è madrelingua francese e russa, e conosce quantomeno l'inglese e l'arabo, oltre all'italiano)
e ha due master (di cui uno in management conseguito in Algeria), oltre ad avere una pluriennale esperienza lavorativa di carattere internazionale che le garantiva almeno sino al 2024 dei cospicui redditi. Pertanto, ha la possibilità e le capacità di reperire una nuova stabile occupazione lavorativa confacente al suo profilo professionale e, medio tempore, potrebbe accettare di svolgere una diversa attività anche meno qualificata (come, peraltro, dimostrava di essere disponibile a fare quantomeno nella primavera dell'anno 2025, collaborando temporaneamente con l'Istituto scolastico “Romano
Rancilio” di Parabiago come esperto esterno di lingue e culture straniere e, in particolare, come insegnante madrelingua francese).
In punto di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario e fermo l'incarico dato all'Ente affidatario di regolamentare tale aspetto, le peculiarità del caso sub iudice impongono, allo stato, di distinguere le decisioni relative a da quelle relative a CP_2 CP_3
Quanto a ritiene il Collegio che, al momento, non vi siano alternative alla frequentazione CP_2 madre/figlia in IO RO, con facoltà per i Servizi Sociali di liberalizzare gradualmente gli incontri. Sino a quando la madre non si sarà ristabilita in Italia – o qualora decidesse di non ristabilirvisi – l'Ente affidatario garantirà il servizio di IO RO in modalità telematica (“a distanza”), attraverso videochiamate con cadenza almeno quindicinale. Nel caso in cui la madre si ristabilisse in Italia e, in ogni caso, nei periodi in cui sarà temporaneamente presente sul territorio italiano (dando ai S.S. un preavviso di almeno 20 giorni), gli incontri verranno effettuati in presenza, con facoltà di graduale liberalizzazione in caso di costanza e buon andamento, con l'obiettivo di raggiungere un collocamento paritetico presso entrambi i genitori. pagina 23 di 36 Tuttavia, affinché i S.S. possano adempiere al mandato loro conferito, è essenziale non solo che la minore manifesti la propria disponibilità ad interagire con la madre (peraltro ad oggi CP_2 nonostante la posizione assunta, ha sempre partecipato agli incontri con la madre programmati dai SS), ma anche che la madre riveda la propria posizione di rifiuto espressa nel mese di aprile 2025 e aderisca al percorso di IO RO (oltre che agli ulteriori ed integrati interventi ritenuti necessari dai S.S., quali un percorso di sostegno alla genitorialità, di ADM e di terapia sistemica), nonché che il padre non ostacoli il percorso di riavvicinamento madre/figlia e che mantenga a tal fine un atteggiamento che sia effettivamente - e non solo formalmente - collaborativo.
Inoltre, al fine di agevolare la minore all'accesso alla madre, alle proprie emozioni, nonché alla rielaborazione delle cause e delle conseguenze del suo rifiuto al rapporto con tale figura genitoriale, è necessario che i S.S. garantiscano in ogni caso la prosecuzione dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna e del percorso di sostegno psicologico e di NPI attivati a favore di Nel CP_2 caso in cui la minore rifiutasse l'incontro (anche telematico) con la madre, i S.S. indagheranno le ragioni dello stesso e ricorderanno tanto alla minore quanto al padre e alla madre l'importanza di ricostituire un uno stabile ed equilibrato rapporto madre/figlia.
Tali decisioni si impongono in ragione del crescente deterioramento del rapporto madre/figlia.
Infatti, già la CTU nell'elaborato peritale datato 15.02.2024 riportava di aver riscontrato in CP_2 sofferenza “nel contesto materno dove richiede uno spazio e un'attenzione ai propri bisogni, che non sempre trova adeguata risposta dal punto di vista emotivo. In più occasioni, in maniera sommessa e titubante, la bambina ha fatto presente disagio relativo alla mancanza di ascolto e alla difficoltà del rapporto con la madre” (pag. 32) e, pertanto, suggeriva la presa in carico della minore da parte di una figura psicologica specialistica per l'età evolutiva, oltre che un suo collocamento alternato (e non più prevalente presso la madre) e l'avvio da parte della madre di un percorso psicoterapeutico in ragione dei rilevati “elementi di fragilità legati alla dimensione della presa di contatto e della gestione del mondo interno con aspetti di proiettività, dei quali sembra esserci scarsa consapevolezza, e di difficoltà di sintonizzazione con il mondo emotivo delle figlie che si ritiene necessario che, come genitore, la sig.ra approfondisca di modo da poter essere un genitore equilibrato e solido” (pag. 33).
Le difficoltà nel rapporto madre/figlia culminavano nel successivo mese di marzo 2024 nella volontà espressa dalla minore tanto ai genitori, quanto al Curatore Speciale e all'Autorità Giudiziaria, di essere collocata presso il padre e di interrompere i rapporti con la madre.
Più nel dettaglio, durante l'audizione (effettuata dal Giudice con l'assistenza della CTU) la minore dichiarava: “voglio stare con il papà e mia sorella, non voglio più stare con la mamma. Mi viene
l'ansia all'idea di tornare a casa della mamma, ansia vuol dire che ho paura e mi viene il mal di pagina 24 di 36 pancia. Prima di vedere la CS la mamma mi ha fatto andare in camera, ha rotto i quadri con le foto di me da piccola, ha strappato le foto. Non ricordo perché è successo, per una scemata, […] Giovedì ho pianto perché non volevo andare a scuola e poi dovevo tornare da lei. Ho chiesto alla mamma di andare dal papà perché non volevo stare con lei e mentre facevo i compiti la mamma mi ha preso le orecchi ed ha iniziato a tirarmele. Mi ha detto “non farai ma niente della vita, le tue amiche saranno meglio di te”. E' successo perché avevo chiesto di andare dal papà, almeno credo così perché è successo dopo che lo avevo chiesto. Poi siamo andate al tennis ed io chiesto a , la receptionist, Per_3 il telefono per chiamare papà e l'ho chiamato. Volevo andare dal papà perché il week end era lungo e non volevo stare con la mamma. E' come se la mamma scaricasse tutta la rabbia su di me e non su
perché è piccola. Poi alla fine sono tornata a casa con la mamma ma lei non mi ha parlato […]. Per_2
La mamma più di una volta ci ha lasciato a casa da sole durante il tennis e siccome una volta si è spenta la televisione ho chiamato il papà. La mamma si arrabbiava perché non voleva che dicessi quello che succedeva ad altre persone. Mi ha detto “so che quello che hai detto”, poi se ne andava e non mi parlava più. E' sempre arrabbiata con me. Non voglio andare a casa della mamma, non so cosa succederà, forse anche peggio. Papà mi ha dato il coraggio di parlare, poi ero stufa” (v. verbale di audizione della minore del 20.03.2024). Le circostanze riferite dalla minore venivano negate dalla madre.
In seguito alle dichiarazioni di venivano disposti il collocamento di entrambe le minori presso CP_2 il padre e la frequentazione madre/Chanel in IO RO, oltre all'integrazione della ctu.
I S.S. segnalavano sin dal mese di maggio 2024 che al rifiuto espresso verbalmente da CP_2 all'incontro con la madre non corrispondeva il rifiuto della minore a presentarsi agli incontri programmati presso il Servizio di Tutela (nell'attesa dell'attivazione dello SN) e ad interloquire con la madre secondo le indicazioni delle operatrici. Tuttavia, riportavano altresì di aver riscontrato, durante il primo incontro del 02.05.2024, un clima di “faticosa comunicazione e relazione tra la bambina e la madre che ha richiesto in più momenti, interventi di mediazione e facilitazione da parte dell'operatore presente” (v. pag. 3 relazione depositata il 06.05.2024).
Sul punto, nella relazione depositata il 28.05.2024 e datata 10.05.2024, anche la CTU concludeva che
“Le osservazioni effettuate evidenziano la profonda e dolorosa difficoltà relazionale tra e la CP_2 mamma che merita e necessita di un lavoro di accompagnamento e mediazione in direzione della ricostruzione relazionale. Appare evidente che nella percezione della bambina l'immagine materna attualmente sia oggetto di sfiducia e incomprensione. L'aspettativa della bambina di poter evitare ogni contatto con la madre è ovviamente irrealistica in quanto improduttiva, al contrario è necessario che si possa passare da un piano di silenzio oppositivo ad un piano di confronto delle diverse percezioni e pagina 25 di 36 delle differenti intenzionalità, è imprescindibile pertanto che l'intervento di spazio neutro mantenga la continuità e una frequenza ravvicinata, almeno settimanale” (v. pagg. 7-8).
Con relazione depositata in data 03.06.2024 sull'andamento degli incontri madre/figlia, i S.S. riportavano nuovamente che “Nonostante la fermezza mostrata da , con l'aiuto delle operatrici CP_2 la stessa era riuscita ad accedere alla madre. Tuttavia, riferivano che la minore ancora mostrava
“chiusura e difficoltà di comunicazione con la madre, ponendosi anche con modalità provocatorie, ad esempio voltandole le spalle, tappandosi le orecchie, chiamandola per nome e non “mamma”, non salutandola al momento dell'ingresso e al termine dell'incontro, così come non rispondendo alle domande della madre ma solo alle operatrici presenti. Si è dunque reso necessario in più momenti e passaggi mediare e facilitare la comunicazione tra la madre e la figlia” e che la madre “si è mostrata in grado di rispettare i tempi della bambina, mostrandosi paziente ed accogliente nei confronti di
e disponibile al confronto con le scriventi di cui è parsa accettare e seguire le indicazioni e i CP_2 possibili stimoli per l'incontro” (v. pag. 3).
Il percorso di riavvicinamento madre/figlia, tuttavia, subiva le conseguenze negative del repentino trasferimento della madre in Australia per il periodo luglio 2024-gennaio 2025.
In data 09.07.2024, infatti, i S.S. segnalavano che “in occasione dell'incontro con la madre presso il
Servizio scrivente intercorso in data 05/07 u.s., la madre ha comunicato a la propria decisione CP_2 in merito al trasferimento in Australia. Si è potuto riscontrare in tale occasione un andamento faticoso
e particolarmente critico nel quale si è più volte reso necessario l'intervento della scrivente assistente sociale per focalizzare l'attenzione e il dialogo madre-figlia sulla loro relazione e sull'importante cambiamento in divenire. In tale teso contesto e spazio di dialogo, ha mantenuto un CP_2 atteggiamento provocatorio anche dinnanzi alla comunicazione del trasferimento della madre, sfociato in conclusione con una reazione di pianto che la minore ha esplicitamente connesso ad alcune verbalizzazioni della madre che le avrebbero recato particolare dispiacere” (v. pag. 4).
Nei mesi seguenti, la relazione madre/figlia veniva garantita dai S.S. attraverso videochiamate effettuate con cadenza settimanale presso il servizio (oltre che con alcuni incontri in presenza nel periodo natalizio alla presenza dell'educatrice domiciliare in un ambiente esterno). A riguardo, i
Servizi rappresentavano, da un lato, che “ nonostante la fatica del mezzo di comunicazione e CP_2
l'effettiva lontananza della madre” partecipava a tutte le videochiamate e, dall'altro, che la madre nel mese di novembre 2024, lamentando la percezione di un'assenza di progressione nel rapporto con aveva rappresentato la volontà di interrompere il rapporto con la figlia “finché non mi CP_2 proponete alternative valide” e che, successivamente, non aveva presenziato ad una delle pagina 26 di 36 videochiamate programmate nel mese di dicembre, rischiando di ingenerare in una possibile CP_2 confusione (v. relazione S.S. depositata il 07.02.2025).
Successivamente al rientro della SI.ra in Italia, venivano inizialmente effettuati incontri Pt_1 settimanali madre/figlia alla presenza dell'educatrice domiciliare. Tuttavia, in data 27.03.2025 i S.S. rappresentavano che tale modalità di frequentazione presentava diverse criticità e che dalla stessa non emergeva alcun tipo di evoluzione. Pertanto, riferivano che gli incontri madre/figlia erano stati sospesi dalla fine del mese di febbraio (evento rispetto al quale, l'educatrice domiciliare riferiva che la minore
“non ha manifestato dispiacere rispetto la notizia della sospensione degli incontri con la madre, anzi si
è espressamente dichiarata contenta a riguardo”, v. pag. 12) e concludevano per la necessità di avviare una terapia sistemico-familiare e “strutturare spazi di incontro tra e la madre maggiormente CP_2 confinati e protetti utili a tale scopo (a differenza delle modalità attuali in luoghi pubblici e/o destrutturati)” (v. pagg. 5-6).
Al contempo, la madre manifestava crescente insofferenza alla presenza dei Servizi Sociali e dell'educatrice, tanto che, successivamente al mese di marzo 2025, rifiutava tanto l'intervento in
IO RO quanto l'avvio di una terapia sistemica (v. doc. A resistente del 05.05.2025 e relazione
S.S. depositata il 30.06.2025), ed esprimeva l'irrazionale desiderio di ripristinare i provvedimenti vigenti nel 2022, ignorando gli eventi che avevano portato alla loro radicale modifica.
Infine, il riavvicinamento madre/figlia veniva ostacolato dall'improvviso nuovo allontanamento della madre dal territorio italiano dal mese di maggio 2025. A seguito di tale allontanamento, infatti, i S.S. segnalavano che “La minore fatica a riconoscere la possibile tristezza celata dietro la rabbia, affermando di provare solo quest'ultima emozione nei confronti della madre e di non essere interessata al fatto che attualmente la donna si trovi in Russia, rinnovando la propria posizione di non volerla incontrare” (v. pag. 2 relazione depositata il 30.06.2025).
Nella relazione depositata l'1.10.2025 i SS riferivano: “Perdura infatti una posizione di netto rifiuto da parte della minore nell'accedere alla figura materna, anche solo in modalità telefoniche, aspetto quest'ultimo che appare ad oggi di sempre maggiore rilievo e preoccupazione. Tali aspetti sono stati rilevati e condivisi con le scriventi anche dalla Neuropsichiatra Infantile di Chanel che ha altresì prospettato un possibile progetto di intervento clinico e terapeutico, per il quale si è rimandato ai genitori la necessità di un contatto diretto con la professionista per approfondire tale aspetto.
Tali elementi non permettono ad oggi, a parere delle scriventi, di strutturare una regolamentazione delle visite e contatti tra e la madre se non in forma protetta e osservata presso il contesto di CP_2
IO RO, intervento quest'ultimo di cui ancor oggi la signora conferma un fermo rifiuto a Pt_1 darvi avvio, così come rilevato anche in precedenza con i recenti ulteriori interventi proposti”. pagina 27 di 36 Quanto a invece, è opportuno garantire che la minore effettui almeno una videochiamata CP_3 giornaliera con la madre fino a quando la stessa non sarà rientrata in Italia, al fine di limitare il deterioramento del rapporto madre/figlia che la distanza potrebbe causare. Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, è opportuno che le videochiamate vengano effettuate sempre alla stessa ora e, nel caso in cui le parti non fossero in grado di concordare un orario “fisso”, esso verrà indicato dall'Ente affidatario. Inoltre, appare adeguato disporre che, nei giorni in cui è attivo il servizio di ADM presso l'abitazione paterna, la videochiamata giornaliera tra la madre e – con CP_3 la possibilità di coinvolgere nella conversazione anche qualora la minore lo volesse – venga CP_2 effettuata alla presenza dell'educatore domiciliare, in modo tale da supportare la madre nella migliore interazione con la figlia (o le figlie), nonché il padre e/o la figura con cui si trovano in quel momento le minori (che di regola, da quanto si evince dalle relazioni dei S.S., pare essere la nonna paterna) nell'agevolazione alla relazione madre/figlie e all'esercizio di una corretta bigenitorialità.
Nel caso in cui la madre rientri in Italia per un breve periodo di tempo, anche in concomitanza con le festività natalizie, ne darà un congruo preavviso (di almeno 20 giorni) ai S.S., i quali individueranno i momenti che trascorrerà con la madre. Non è, tuttavia, possibile disporre che tale frequentazione CP_3 madre/figlia avvenga nella casa coniugale, che resta assegnata al padre.
Allo stato, inoltre, stante la carenza di informazioni circa la situazione abitativa e di vita della resistente, non è possibile stilare un calendario di frequentazione madre/figlia durante le festività natalizie e/o estive.
Nel caso in cui la madre tornasse a vivere stabilmente in Italia, invece, i Servizi Sociali individueranno e sperimenteranno le migliori modalità di frequentazione madre/OL per ricostituire gradualmente una regolare frequentazione tra le stesse (attivando all'uopo il servizio di ADM anche presso l'abitazione materna), con l'obiettivo di ripristinare un collocamento paritetico della minore.
È, infine, necessario che venga attivato anche a favore di uno spazio di supporto psicologico CP_3 adeguato alla sua età, di modo che alla minore venga garantito uno spazio di riflessione ed elaborazione della propria storia familiare e del rapporto – vissuto ormai da tempo quasi esclusivamente “a distanza”
– con la madre (si vedano le relazioni dei SS depositate il 9 luglio 2024 e il 7.2.2025).
Nel complesso, inoltre, appare opportuno ribadire che la ricostituzione e il mantenimento del rapporto tra le figlie e la madre necessita dell'adesione di tutti i soggetti coinvolti agli interventi di supporto al nucleo attivati dai S.S. In particolare, appare essenziale la prosecuzione dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna (e l'avvio dello stesso anche presso quella materna nel caso di rientro stabile della
SI.ra in Italia), nonché la prosecuzione della presa in carico di presso la NPI oltre che di Pt_1 CP_2 entrambe le minori presso uno psicologo professionista dell'età evolutiva. Infine, è auspicabile che i pagina 28 di 36 genitori aderiscano al percorso di terapia sistemica ritenuto necessario dai S.S. (e, allo stato, rifiutato dalla madre) o che intraprendano un nuovo percorso di Coordinazione genitoriale, come suggerito dalla
CTU.
In particolare, si condividono le conclusioni rassegnate dai S.S. nella relazione depositata il
27.03.2025, nella quale concludevano per l'opportunità dell'avvio di un intervento di terapia sistemico- familiare a favore dell'intero nucleo “A fronte della situazione in essere, che appare oggi in stallo e priva di evoluzioni con prioritario riferimento alla conflittualità genitoriale e alla tesa relazione tra
e la madre, […] al fine di approfondire e strutturare un lavoro clinico con specifico affondo CP_2 sulle dinamiche e relazioni familiari profonde ed intrinseche, nei loro aspetti di criticità e fatica così come in quelli di protezione e possibile risorsa. In considerazione dell'immutata disfunzionalità dei rapporti tra i genitori e il conseguente disequilibrio nella gestione delle figlie, si ritiene infatti che tale contesto terapeutico possa favorire una ricostruzione evolutiva dei rapporti caratterizzanti il nucleo, in considerazione del ruolo tenuto da ogni componente” (v. pag. 5).
Tuttavia, si riconosce che difficilmente tale ultimo percorso (o un percorso di Co.ge) potranno essere fruttuosi se la madre non individuerà una situazione abitativa e di vita stabile ed entrambi genitori non si dimostreranno in grado di rinunciare alle rispettive rigidità e ad effettuare delle rinunce al fine di ricercare le più opportune modalità di dialogo e condivisione per l'interesse della prole. A tal fine, si invitano preliminarmente i genitori ad intraprendere dei percorsi di sostegno alla genitorialità, oltre che a proseguire i percorsi di sostegno psicologico individuale che in corso di causa entrambi dichiaravano di aver intrapreso.
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ai genitori di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere loro di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela benessere della prole. Si ricorda, infatti, che, anche in ragione dell'età delle minori (allo stato, 12 anni e di soli 7 anni , i genitori dovranno CP_2 CP_3 necessariamente avere reciproci rapporti per diversi anni ancora ed è fondamentale, perciò, che imparino a cooperare, a tutela del superiore interesse delle figlie.
Da ultimo, dall'affido all'Ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di e CP_2
con incarico all'Ente affidatario di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, e con CP_3 obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare circa il benessere delle minori e l'andamento di tutti gli interventi attivati a favore del nucleo (impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente qualsivoglia pregiudizio per le minori).
4) Mantenimento della prole pagina 29 di 36 Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. Con riguardo ai figli minorenni, ai fini dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti, nonché delle loro capacità lavorative, delle crescenti esigenze della prole, delle differenti modalità di mantenimento diretto delle minori e della suddivisione delle attività di cura delle stesse (allo stato, a carico del padre in via esclusiva in quanto genitore collocatario oltre che proprietario dell'abitazione in cui le minori vivono), ritiene il
Collegio che l'assegno da porre a carico della madre debba essere quantificato nell'importo complessivo mensile, annualmente rivalutabile, di € 600,00 (€300,00 per figlia, di cui € 50 a figlia a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni sei mesi) a far data dal mese di maggio 2025
(quando la madre tornava in Russia). Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, esse continueranno ad essere sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore, come peraltro chiesto da entrambi.
Per il periodo antecedente al mese di maggio 2025, invece, si confermano i provvedimenti precedentemente assunti.
Infine, l'SE IC (pari, nell'anno 2025, all'importo complessivo mensile di circa € 215,00) verrà dal mese di maggio 2025 percepito integralmente dal padre in quanto genitore collocatario della prole e che, dunque, provvede in via diretta ai bisogni e alle esigenze di immediata soddisfazione della stessa5.
Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo materno viene determinato tenendo conto anche dell'attribuzione dell'SE IC al padre.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, tanto il ricorrente quanto la resistente si rendevano inadempienti all'ordine di deposito di disclosure sulle loro condizioni economico- patrimoniali, nonché della relativa documentazione nel termine assegnato del 20.03.2025 (infatti, il ricorrente non depositava la documentazione economica richiesta, mentre la resistente la depositava in 5 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 pagina 30 di 36 forma gravemente incompleta, il che rappresenta per entrambi un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.), rendendo necessario disporre accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza del
Gruppo di NO in data 02.04.2025.
Orbene, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dall'incompleta documentazione in atti versata dalle parti e da quella a corredo depositata dalla Guardia di Finanza in data 20.06.2025/09.09.2025, si evince quanto segue.
Il ricorrente prestava stabilmente attività lavorativa di carattere autonomo dal 04.01.2021 al 31.03.2022 presso “MPower Plus Uk LTD”. Successivamente, dal 01.04.2022 al 29.07.2024 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso ”, mentre dal 23.10.2024 è Controparte_5 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso “Sunprime Holdings L”. Tali occupazioni gli garantivano un reddito netto da lavoro pari a circa € 37.600,00 nell'anno 2021; €
28.200,00 nell'anno 2022, € 38.200,00 nell'anno 2023 ed € 37.600,00 nell'anno 2024 (oltre ad €
809,69 a titolo di Indennità Naspi). Inoltre, dagli estratti del conto “Intesa SanPaolo” n. 17835 di cui è titolare, si evince che successivamente al termine della propria collaborazione con “ Controparte_5
”, il SI. incassava da tale società gli ulteriori importi di € 27.502,22 in data
[...] Pt_1
13.08.2024 e di € 24.912,00 in data 13.12.2024.
Il ricorrente, inoltre, è titolare del conto corrente “ING” n. 318579588 con saldo pari a circa €
146.00,00 al 31.12.2021, € 117.000,00 al 31.12.2022, € 107.000,00 al 31.12.2023, € 20.800,00 al
31.12.2024 (a seguito, in particolare, dell'apertura del conto deposito “ ” n. 430379110 con Pt_6 capienza dell'importo di € 70.000,00 in data 06.05.2024, chiuso il 06.05.2025). Il ricorrente è titolare di un ulteriore conto “ING” n. 12333833 che, tuttavia, viene alimentato pressocché esclusivamente dal conto corrente “ING” n. 318579588 (si veda la documentazione depositata dal ricorrente il 20.4.2023 e i movimenti riportati nella documentazione pervenuta dalla Guardia di Finanza – terzo deposito del
20.6.2025).
Peraltro, al 31.03.2025 il saldo del conto corrente “Intesa SanPaolo” n. 17835 era pari ad € 36.000,00 circa.
A fronte di dette disponibilità, il ricorrente sostiene costi abitativi in quanto proprietario della casa coniugale, gravata da mutuo trentennale (rispetto al quale la resistente risulta aver prestato garanzia, v. doc. 3 resistente del 25.02.2025) avente scadenza prevista nell'anno 2034 e rata mensile pari a circa €
600,00 negli anni 2021-2022, € 700,00 nell'anno 2023, € 750,00 nell'anno 2024 ed € 700,00 nell'anno
2025 (v. estratti conto “BPM” n. 04031/000000000207 cointestato tra le parti e alimentato unicamente dal ricorrente). Inoltre, dal mese di aprile 2022 al mese di settembre 2024 sosteneva il pagamento di un canone di locazione dell'importo mensile di € 600,00, oltre spese condominiali. pagina 31 di 36 Quanto alla resistente, la stessa prestava lavoro a tempo indeterminato a favore di “ e, CP_6 successivamente e in conseguenza al fallimento della predetta società (dichiarato il 07.07.2022, v. doc.
O resistente del 02.07.2024), prestava lavoro a favore di “Open technlogy experts srl” dal 16.06.2022
(in liquidazione dal mese di giugno 2024, v. doc. O1 resistente del 02.07.2024) sino al 27.07.2024, data dalla quale decorrono le dimissioni rassegnate dalla resistente per giusta causa in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni riferite al mese di dicembre 2023 e ai mesi da febbraio 2024 a giugno
2024, oltre che alla tredicesima mensilità dell'anno 2023 (v. doc 1 resistente del 25.02.2025).
Successivamente, nell'anno 2024 prestava attività occasionale di carattere autonomo a favore di
“Sercom IF Service”, mentre dal mese di luglio 2024 al mese di gennaio 2025 prestava attività lavorativa a favore di “Schindler IFs Australia Pty Ltd”, trasferendosi all'uopo in Australia. Al rientro in Italia, invece, dichiarava di non essere riuscita a reperire una diversa stabile occupazione lavorativa
(fatta salva una “collaborazione temporanea retribuita come esperto esterno di lingua e cultura straniere presso l'Istituto scolastico secondario Romano Rancilio di Parabiago” dal mese di aprile alla conclusione dell'anno scolastico – v. doc. C resistente del 14.04.2025 – rispetto alla quale, tuttavia, la resistente non riferiva informazioni relative ai compensi percepiti) e dalla fine del mese di maggio 2025 si stabiliva in Russia, suo Paese di origine, senza tuttavia chiarire la durata prevista del suo soggiorno, né l'eventuale reperimento di una diversa occupazione in loco, né l'eventuale titolarità di conti corrente russi.
Nel complesso, con riferimento ai redditi da lavoro della resistente, si rileva quanto segue:
- per l'anno 2021, non venivano allegate le dichiarazioni dei redditi della SI.ra . Tuttavia, Pt_1 dall'analisi degli estratti del conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671 si evince che la resistente incassava l'importo di circa € 6.100,00 da “O IF L” (suo precedente datore di lavoro fino al mese di gennaio 2021) e l'importo di circa € 33.500,00 da “ ; CP_6
- per l'anno 2022, dalla dichiarazione dei redditi in atti si evince che la resistente percepiva un reddito complessivo annuo, al netto di ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali, di
€35.700,00 circa;
- per l'anno 2023, dalla dichiarazione dei redditi in atti si evince che la resistente percepiva un reddito complessivo annuo, al netto di ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali, di €
33.700,00 circa;
- per l'anno 2024, dalle CU in atti si evince che la resistente percepiva un reddito netto da lavoro autonomo di € 4.000,00 circa per l'attività prestata a favore di “Sercom IF Service” e l'importo di circa € 800,00 precedentemente accantonato presso il Fondo pensione “Cometa” (v. estratto conto
Credit Agricole n. 01465/0000015342951). Inoltre, dall'analisi degli estratti conto allegati si rileva pagina 32 di 36 che in data 18.05.2023 percepiva dall'INPS l'importo di € 3.400,00 circa a titolo di “TFR Fondo di
Tesoreria” (v. estratti conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671). Con specifico riferimento all'attività prestata a favore di “Schindler IFs Australia Pty”, la resistente in data 08.07.2024 si limitava ad allegare che, da contratto, la remunerazione annua lorda prevista per tale occupazione sarebbe stata di circa AU$ 130.000,00 (corrispondenti a circa € 81.000,00 annui lordi) e, quindi, di circa € 40.500,00 lordi per il semestre luglio 2024-gennaio 2025. Tuttavia, successivamente non allegava le relative buste paga/dichiarazioni dei redditi, limitandosi a depositare (in data
20.03.2025) unicamente uno “Statement” del conto “NetBankSaver” n. 06220010632591 acceso presso la “Commonwealth Bank of Australia” per il periodo 17.07.2024-17.01.2025 dal quale si evince, tra l'altro, la titolarità di un ulteriore conto corrente non allegato acceso presso la medesima banca e sul quale le veniva presumibilmente accreditato lo stipendio e dal quale dovrebbero risultare le causali delle uscite e dei versamenti.
Infatti, dal conto allegato si rilevano regolari accrediti dal conto “xx2487” per l'importo complessivo di circa AU$ 49.400,00 (corrispondenti a circa € 30.400,00) e saldo finale al
17.01.2025 di AU$ 7.209,56 (corrispondenti a circa € 4.4000,00).
Inoltre, la resistente usufruisce di molteplici ulteriori conti corrente e carte prepagate, tra cui, in particolare, il conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671 con collegato conto deposito BPM
“WeBank”, il conto corrente “Credit Agricole” n. 01465/0000015342951 (acceso in data 30.10.2023), nonché la Carta “Postepay Paywave” n. 4023600979660182 (estinta nel mese di febbraio 2023) e la
Carta “Postepay” n. 4023601033482175. Tali conti e carte risultano, in ogni caso, alimentati pressocché esclusivamente dai redditi da lavoro di cui sopra (salvo che dai redditi percepiti in
Australia), oltre che dagli importi percepiti a titolo di SE IC dall'anno 2022 (pari all'importo mensile di circa € 110,00 negli anni 2022 e 2023 e di circa € 140,00 nel 2024).
Tuttavia, si rileva che il conto deposito BPM “WeBank” presentava saldo al 31.12.2021 di circa
€51.200,00, al 31.12.2022 di € 16.100,00 e saldo “0” il successivo 13.05.2023.
Inoltre, la resistente effettuava prelevamenti di denaro contante dal conto n. 01973/000000031671 per l'importo complessivo di circa € 9.000,00 nell'anno 2021, € 14.300,00 nell'anno 2022, € 6.200,00 nell'anno 2023 ed € 400,00 nell'anno 2024.
La resistente non specificava se aveva conti in Russia (si ricorda che la Guardia di Finanza non può svolgere tali accertamenti).
Peraltro, risulta doveroso sottolineare che fino al mese di luglio 2024 la resistente non sosteneva spese abitative (ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di spese condominiali – pari a circa € 2.600,00 nel 2022 e circa € 1.600,00 nel 2023, v. estratti conto “WeBank” n. 01973/000000031671) in quanto pagina 33 di 36 assegnataria della casa coniugale. In Australia, invece, doveva pagare un canone di locazione. Inoltre, non allegava di sostenere costi abitativi per la sua permanenza in Russia.
Infine, la resistente è proprietaria di un immobile sito in RM (Federazione Russa), come da documentazione allegata in data 20.04.2023.
Allo stato, deduceva di essere priva di occupazione. Come già chiarito, però, la resistente ha indubbia e qualificata capacità lavorativa, inoltre non è stata completamente trasparente nell'illustrare le proprie condizioni economiche e le minori sono completamente a carico del padre.
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite di parte ricorrente devono essere poste a carico di parte resistente per la misura dei due terzi e compensate per il restante terzo.
Inoltre, le spese di ctu e del Curatore Speciale devono essere definitivamente poste a carico solidale degli ex coniugi, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla reciproca conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse delle minori.
Quanto al Curatore Speciale, si evidenzia che il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – e qualora tale ammissione venisse confermata in via definitiva – comporta solo che il C.S. dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario. Inoltre, ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità6.
P.Q.M.
6 Cass., Sez. II, Sent. n. 777 del 19 gennaio 2021 pagina 34 di 36 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione;
2) affida le minori (nata il [...]) e (nata il [...]) al Comune di CP_2 CP_3 residenza (allo stato, il Comune di Parabiago), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli, di gestione dei documenti, con espresso mandato al Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie. In detti ambiti viene limitata la responsabilità genitoriale delle parti. Si dispone che tutti i viaggi all'estero delle minori debbano essere previamente autorizzati dall'Ente.Si precisa che il padre potrà in autonomia assumere le decisioni non di maggiore interesse relative alle minori in ambito scolastico e medico e, quindi, potrà autorizzare gite, la partecipazione delle minori ad iniziative scolastiche, visite di routine, vaccini;
3) dispone il collocamento prevalente delle minori presso il padre e assegna la casa coniugale al ricorrente;
4) dispone la regolamentazione della frequentazione madre/figlie come in parte motiva;
5) dispone che il ricorrente trasmetta alla resistente entro sette giorni i codici di parental control del cellulare di CP_2
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori (nata il CP_2
16.01.2013) e (nata il [...]), nate a NO (MI) e residenti a [...], CP_3
Via Santa Croce n. 20;
8) dispone che i S.S. del Comune di Parabiago (o dei diversi Comuni territorialmente competenti per i genitori e le minori) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di cui sopra, depositando la prima relazione entro il 30.04.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
9) invita i genitori ad intraprendere percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e ad avviare un percorso di Co.ge;
10) dispone che, a far data dal mese di maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la madre versi al padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'importo complessivo mensile
(annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita) di € 500,00 (€ 250,00 per figlia), oltre ad €
pagina 35 di 36 50 a figlia a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni sei mesi. Per il periodo antecedente, si confermano i provvedimenti assunti in via provvisoria in corso di causa;
11) dispone che le spese straordinarie da sostenere per la prole, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
12) dispone che l'SE IC venga percepito integralmente dal padre dal mese di maggio 2025;
13) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al Curatore Parte_1 CP_1
Speciale ove non venisse confermata in via definitiva la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – i compensi del Curatore Speciale, Avv. Maria Grazia Ambrosetti, che liquida in €
6.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e;
Parte_1 CP_1
15) condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquida detti due terzi in
€ 5.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 66,00 per spese e compensa tra le parti il restante terzo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S. di Parabiago nonché al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 17 ottobre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass., sez. I, n. 9691 del 24/03/2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06/03/2019 e Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 3 Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 pagina 18 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4561/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Ruffini, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Ghiani, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
(C.F. ) (C.F. ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentate e difese dalla Curatrice Speciale Avv. Maria Grazia Ambrosetti,
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 36 All'udienza del 22.07.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“
1. Disporre l'affidamento super esclusivo e, in subordine, esclusivo delle figlie e CP_2 CP_3 al padre SI. . Parte_1
2. Disporre in ogni caso che Il SI. possa assumere in autonomia, quantomeno, le Parte_1 decisioni in ambito scolastico (ivi compresi permessi per attività extrascolastiche e gite scolastiche), medico-sanitario (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socioassistenziali) ed in ambito ludico-ricreativo (quali svolgimento attività extra scolastiche, sportive, frequenza centri estivi, ecc).
3. Assegnare la casa familiare di proprietà del SI. e le relative pertinenze al ricorrente con Pt_1 quanto l'arreda;
4. Disporre la collocazione delle minori e presso il padre nella suddetta abitazione CP_2 CP_3 sita in 20015 Parabiago (MI), Via Santa Croce 20.
5. Disporre che la SI.ra possa incontrare e mantenere contatti, anche telefonici, con le CP_1 figlie minori e esclusivamente presso lo IO RO individuato dai Servizi CP_2 CP_3 competenti, secondo le modalità che Codesto Tribunale riterrà più idonee, e comunque solo previa verifica della volontà espressa dalle minori in tal senso, nonché all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità da parte della madre già previsto da codesto Ecc.mo Giudice.
6. Disporre l'obbligo per la SI.ra di corrispondere al ricorrente, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, l'importo complessivo di euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, così suddiviso: euro 700,00 (pari a euro 350,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, ed euro 200,00 a titolo di anticipazione delle spese straordinarie, oltre al rimborso del 50% delle ulteriori spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo in materia della Corte d'Appello di Milano attualmente vigente.
8. Autorizzare la riscossione, da parte del SI. , dell'assegno unico nella misura del 100% in relazione all'intera prole;
Parte_1
9. Autorizzare il ricorrente a richiedere autonomamente ed ottenere per i minori i documenti validi per
l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con riserva di ulteriormente documentare, dedurre e produrre.
Con osservanza”.
Parte resistente:
“che il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così disponga
pagina 2 di 36 In via preliminare e/o pregiudiziale: sia dichiarata l'improcedibilità della presente causa di separazione personale dei coniugi per cessata materia del contendere, in ragione della anteriore pronuncia di divorzio inter partes di cui alla sentenza definitoria della causa n. 296/2022, pronunciata in data 11 maggio 2022 dal Tribunale di RM (Russia), passata in giudicato e trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Parabiago, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Nel merito, nel non creduto caso di non accoglimento della assorbente domanda preliminare e/o pregiudiziale, in via principale:
1. Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. Le figlie e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento CP_3 CP_2 prevalente presso la madre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, che sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario delle minori.
3. Il padre sia obbligato al concorso al mantenimento delle figlie minori mediante versamento di assegno mensile dell'importo di € 900,00 (idest € 450,00 per ciascuna figlia) ovvero in subordine di €
700,00 (idest € 350,00 per ciascuna figlia); ciò oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano.
4. Il padre avrà il diritto di visitare e tenere con sé le figlie minori il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 20.00 nonché, a fine settimana alternati, dalle 11.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Nel periodo natalizio le minori staranno con il padre dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore
21 del 29 dicembre e dalle ore 21 del 29 dicembre alla ripresa scolastica con la madre. Nel periodo pasquale le minori staranno col padre dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di
Pasqua e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo con la madre.
Nel periodo estivo il coniuge non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di tre settimane ed in particolare le due settimane centrali di agosto e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
La madre del pari avrà diritto a trascorrere tre settimane di vacanza con le figlie ed in particolare
l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
Alla madre sarà comunque garantita la possibilità di recarsi con le figlie almeno due volte l'anno, per complessivi 50 giorni (comprensivi dei periodi natalizi e/o estivi di pertinenza della mamma, nonché un ulteriore periodo preferibilmente nei mesi di giugno/luglio), in Russia e/o Algeria e/o in altro Stato intermedio tra l'Italia e detti Paesi, al fine di garantire il rapporto delle minori con la famiglia materna.
Nel merito in subordine: pagina 3 di 36
5. La figlia sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_3 presso la madre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, che sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario. La figlia sia temporaneamente affidata ai Servizi Sociali, CP_2 con collocamento temporaneo presso il SI. . Parte_1
6. Il padre avrà il diritto di visitare e tenere con sé la figlia il martedì ed il mercoledì dall'uscita CP_3 da scuola alle ore 20.00 nonché, a fine settimana alternati, dalle 11.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Nel periodo natalizio starà con il padre dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del CP_3
29 dicembre e dalle ore 21 del 29 dicembre alla ripresa scolastica con la madre. Nel periodo pasquale starà col padre dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua e dalle ore CP_3
21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo con la madre. Nel periodo estivo il coniuge non collocatario potrà tenere con sé per un periodo anche non continuativo di tre CP_3 settimane ed in particolare le due settimane centrali di agosto e la restante settimana da concordarsi tra i genitori.
La madre del pari avrà diritto a trascorrere tre settimane di vacanza con ed in particolare CP_3
l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre e la restante settimana da concordarsi tra i coniugi.
Alla madre sarà comunque garantita la possibilità di recarsi con le figlie almeno due volte l'anno, per complessivi 50 giorni (comprensivi dei periodi natalizi e/o estivi di pertinenza della mamma, nonché un ulteriore periodo preferibilmente nei mesi di giugno/luglio), in Russia e/o Algeria e/o in altro Stato intermedio tra l'Italia e detti Paesi, al fine di garantire il rapporto delle minori con la famiglia materna. I tempi di permanenza della mamma con verranno ampliati in maniera graduale, CP_2 garantendo a un percorso di psicoterapia a supporto della minore e della ripresa dei rapporti CP_2 con la madre, con graduale reinserimento dei pernottamenti, sino al ripristino dello stesso calendario previsto per OL. In assenza di progressi nel termine di 4 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia della minore verranno valutati ulteriori interventi, anche in riferimento al contesto in cui la minore è inserita.
7. Il padre sia obbligato al concorso al mantenimento della figlia minore mediante versamento di CP_3 assegno mensile dell'importo € 450,00, nonché al mantenimento diretto della figlia Ciò oltre CP_2 al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel merito, in ulteriore subordine, sino a quando la madre non avrà la possibilità di rientrare in Italia, anche in ragione della mancanza di una casa ove risiedere:
pagina 4 di 36
8. Le figlie e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori (ovvero in subordine CP_3 CP_2 la figlia sia affidata temporaneamente ai Servizi Sociali), con collocamento temporaneo presso CP_2 il padre nella casa familiare di Parabiago via Santa Croce n. 20, da assegnarsi alle minori.
9. La madre avrà il diritto di tenere con sé le figlie, ogni qualvolta la SI.a rientri in Italia, Pt_1 previo avviso al padre nei 15 giorni precedenti il rientro, con possibilità per la madre di dimorare presso la casa familiare, unitamente alle minori.
In aggiunta a tali rientri materni - che si terranno minimo due volte l'anno in periodi scelti dalla SI.a
, anche in concomitanza con giornate e/o eventi significativi (ad esempio: compleanni delle Pt_1 minori o della madre, saggi, feste scolastiche, primo giorno di scuola etc.) - e CP_3 CP_2 raggiungeranno la mamma per trascorrere con la stessa tutto il periodo di astensione scolastica estiva, fatti salvi 8 giorni da trascorrere con il padre, nel periodo che sarà concordato tra i genitori entro il
30 marzo di ogni anno. Durante l'astensione scolastica natalizia e raggiungeranno la CP_3 CP_2 mamma per un periodo di almeno 15 giorni continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque in un periodo che permetta alle minori di trascorrere con la mamma il S. Natale ovvero la S. Epifania.
Alla madre saranno garantite videochiamate e/o chiamate telefoniche quotidiane su apposita utenza telefonica mobile a ciò dedicata, almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta le minori ne manifestino l'ulteriore desiderio e/o necessità.
Al fine di permettere l'espletamento dei tempi di permanenza di come previsto nel presente CP_2 punto 9) sia disposto un percorso di psicoterapia a supporto della minore e della ripresa dei rapporti con la madre. In assenza di progressi nel termine di 4 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia della minore verranno valutati ulteriori interventi, anche in riferimento al contesto in cui la minore è inserita.
10. Il padre fruirà al 100% dell'A.U. per entrambe le minori. La madre concorrerà al pagamento al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come individuate e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Vinte le spese”.
Curatore Speciale:
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito:
pagina 5 di 36 Disporre l'affido all'ente di e con limitazione della responsabilità genitoriale in ambito CP_2 CP_3 di collocamento, scolastico/educativo, sanitario, gestione dei documenti con espresso mandato al
Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie.
Disporre inoltre che i Servizi sociali:
- quanto a regolamentino le visite e i contatti con la madre;
CP_3
- quanto a strutturino spazi protetti di incontro con la madre per favorire il riavvicinamento CP_2 con facoltà di sospendere incontri/contatti laddove necessario e solo al positivo esito del riavvicinamento ne regolamentino visite e contatti;
- mantengano l'educativa domiciliare presso la casa paterna e attivino tutti i supporti per le minori che risultassero necessari.
Confermare il collocamento delle minori presso il padre e l'assegnazione al sig. della Parte_1 casa familiare sita in Parabiago Via Santa Croce 20.
Invitare i genitori a seguire le indicazioni di cui alla relazione 29.5.2024 della CTU ed in particolare a intraprendere il padre un percorso di sostegno genitoriale e la madre un percorso psicoterapeutico.
Disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Busto
Arsizio.
Adottare i provvedimenti economici ritenuti congrui per le minori.
Spese legali rifuse a favore dell'Erario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in RM (Federazione Russa) in data 09.09.2011 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parabiago, MI, al n. 13, Parte II, Serie C,
Anno 2011), optando in data 17.06.2014 per il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. docc.
02-03 ricorrente) e stabilendo come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Parabiago, Via
Santa Croce n. 20, di proprietà del ricorrente e gravata da mutuo trentennale avente scadenza prevista nell'anno 2034.
Dalla loro unione nascevano le figlie (il 16.01.2013) e (il 23.09.2018). CP_2 CP_3
Con ricorso depositato in data 29.09.2021 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso della prole con collocamento paritario, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la regolamentazione della frequentazione padre/figlie, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della prole nell'importo mensile complessivo di € 500,00, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno “ad esclusione delle spese per la pagina 6 di 36 scuola russa a totale carico della madre” e, in via istruttoria, chiedeva di disporre ctu psicosociale e personologica sul nucleo familiare. Inoltre, dichiarava di non prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie e allegava che la resistente aveva presentato domanda giudiziale di divorzio e regolamentazione dei rapporti conseguenti avanti al Tribunale di RM, Russia
(doc. 10 ricorrente). In ragione di tanto, chiedeva, in via preliminare, “emettere i provvedimenti urgenti
a salvaguardia dell'interesse delle minori di mantenere un rapporto costante con la figura paterna e secondo un calendario di visite prestabilito e definito”.
In data 06.11.2021 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla Pt_1 domanda sullo status, ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, in via principale, l'affido esclusivo delle figlie con collocamento presso di sé nella casa coniugale da assegnarle, di regolamentare la frequentazione padre/figlie, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile complessivo di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole “con esclusione della retta della scuola russa di cui si farà integrale carico la madre” e di autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori. In via istruttoria, chiedeva di disporre ctu o incaricare i Servizi Sociali di valutare le competenze genitoriali delle parti.
All'udienza dell'11.11.2021 il Presidente incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo e, in via provvisoria, disponeva la frequentazione padre/figlie come da comparsa di costituzione della madre (due pomeriggi infrasettimanali e a domeniche alternate) oltre un sabato pomeriggio alternato e quantificava il contributo paterno per il mantenimento delle figlie nell'importo mensile complessivo di € 400,00.
Con relazione depositata il 28.03.2022 i S.S. rappresentavano l'opportunità di ampliare la frequentazione padre/figlie e rilevavano la presenza di un'elevata conflittualità tra le parti, rispetto alla quale suggerivano l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
Con ordinanza del 31.03.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava Giudice
Istruttore il Dott. Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: affido condiviso delle minori con collocamento preferenziale presso la madre, frequentazione “ordinaria” padre/figli a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre due pomeriggi infrasettimanali, quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole nell'importo complessivo mensile di € 700,00, ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi Sociali e invito ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 05.05.2022 le parti concordavano nell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dichiaravano la propria intenzione di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare. pagina 7 di 36 Con ordinanza del 12.05.2022 il contributo paterno veniva ridotto all'importo mensile complessivo di €
500,00, stante il reperimento da parte del ricorrente di un immobile da condurre in locazione, con conseguente pagamento del relativo canone.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 21/27.06.2022 le parti davano atto che in data
11.06.2022 il Tribunale di RM (Federazione Russa) aveva pronunciato sentenza di divorzio sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti in punto di status e che detta sentenza era passata in giudicato in data
15.06.2022.
Con relazione depositata il 02.02.2023 i S.S. riferivano che la frequentazione padre/figli era stata ampliata in autonomia dalle parti ma segnalavano altresì il permanere di un'accesa conflittualità tra le stesse, nonché il coinvolgimento delle minori nelle dinamiche genitoriali.
All'udienza del 02.02.2023, su invito del giudice, le parti, fallito il percorso di mediazione familiare, si impegnavano ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale.
All'udienza del 21.06.2023 emergeva, tra l'altro, l'interruzione del percorso di per volontà della Pt_2 madre e le parti concordavano l'ampliamento della frequentazione padre/figlie introducendo un pernottamento infrasettimanale. Inoltre, rilevata nuovamente l'elevata conflittualità tra le parti, con ordinanza emessa in pari data si disponeva procedersi a ctu – richiesta da entrambe le parti e suggerita tanto dai S.S. quanto dalle Coordinatrici genitoriali – sulle capacità genitoriali delle parti e sulle condizioni delle minori. Veniva altresì nominata l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti quale Curatore
Speciale di Chanel e OL.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo Scrivente Giudice Estensore.
Il 05.03.2024 la CTU depositava l'elaborato peritale, concludendo per l'affido condiviso delle minori con collocamento paritario, l'avvio da parte dei S.S. di interventi di Educativa Domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, l'avvio di un percorso di sostegno psicologico a favore di in CP_2 ragione delle difficoltà riscontrate nel suo rapporto con la madre, l'avvio di un percorso di sostegno personale da parte del padre e di un percorso psicoterapeutico da parte della madre.
In data 16.03.2024, tuttavia, venivano sospesi gli incontri tra e la madre e veniva disposto il CP_2 collocamento temporaneo della minore presso il padre, in conseguenza dell'istanza depositata in pari data dalla Curatrice Speciale, nella quale si segnalava che il giorno precedente la minore, in stato di agitazione a seguito di un litigio con la madre, era stata sottoposta a “ricovero sociale” presso il pronto soccorso pediatrico di Busto Arsizio.
All'udienza del 20.03.2024, alla presenza della CTU, si procedeva all'audizione di la quale CP_2 rappresentava la propria volontà di essere collocata presso il padre e di interrompere la frequentazione con la madre. Pertanto, veniva disposta l'integrazione della ctu al fine di individuare eventuali pagina 8 di 36 necessarie modifiche alle conclusioni precedentemente rassegnate e con ordinanza del 21.03.2024 il
Giudice Istruttore disponeva il collocamento di entrambe le minori presso il padre, la frequentazione madre/Chanel in IO RO e quella madre/OL due giorni infrasettimanali con pernottamento e a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Inoltre, disponeva che tutte le parti intraprendessero i percorsi indicati dalla CTU e che i S.S. avviassero un intervento di ADM presso l'abitazione materna.
In data 06.05.2024 i S.S. rappresentavano di aver richiesto l'attivazione del servizio di ADM e dello
IO RO e di aver medio tempore garantito una frequentazione settimanale tra la madre e CP_2 presso il servizio di Tutela alla presenza delle operatrici a partire dal 02.05.2024.
In data 28.05.2024 la CTU depositava l'integrazione dell'elaborato peritale, confermando le conclusioni precedentemente rassegnate, fatto salvo un temporaneo affido di all'Ente al fine di CP_2 attivare i servizi di IO RO e ADM, nonché di “rivalutare nel tempo le modifiche e l'incrementi del calendario di frequentazione con la madre”. Quanto a la CTU condivideva i provvedimenti CP_3 adottati il 21.3.2024 dal Giudice, consistenti sostanzialmente in un collocamento paritetico.
Con relazione depositata il 03.06.2024 i S.S. riferivano che gli incontri madre/figlia erano difficoltosi, che sarebbe stata presa in carico dalla NPI territorialmente competente solo il 14.05.2025 e CP_2 concludevano per la necessità di attivare l'ADM anche presso il domicilio paterno e per l'utilizzo dell'educatore anche al fine di supportare le telefonate tra le due minori nei giorni di frequentazione tra la madre e CP_3
Con ordinanza del 10.06.2024 veniva disposto – con l'accordo tra le parti – l'affido di all'Ente CP_2 per la regolamentazione dei rapporti madre/figlia e in ambito di collocamento. Inoltre, il G.I. disponeva il collocamento paritario di (prevedendo che il week end di competenza materna finisse il lunedì CP_3 mattina anziché la domenica sera), la sospensione del contributo paterno per l'avvio di un CP_2 percorso di sostegno alla genitorialità da parte di entrambi i genitori oltre che di un ADM presso i domicili di entrambe le parti e un percorso di sostegno psicologico a favore di CP_2
Tuttavia, in data 02.07.2024 la resistente, segnalando di aver reperito un'occupazione lavorativa semestrale in Australia, necessaria per fare fronte alla situazione di difficoltà economica conseguente al fallimento del precedente datore di lavoro, chiedeva di disporre il collocamento provvisorio di CP_3 presso il padre con il monitoraggio dei S.S. e la garanzia di una videochiamata giornaliera madre/figlia,
e di avviare un percorso di sostegno psicologico in regime privatistico per a spese della madre. CP_2
Con ordinanza del 10.07.2024, pertanto, venivano adottati i seguenti provvedimenti: conferma dell'affido all'Ente per Chanel in relazione alla regolamentazione dei rapporti madre/figlia (anche con riferimento ad eventuali videochiamate) e affido condiviso per autorizzazione al padre ad CP_3
pagina 9 di 36 assumere in autonomia le decisioni scolastiche e sanitarie di carattere urgente durante la permanenza della madre in Australia;
collocamento delle minori presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
garanzia di una videochiamata giornaliera madre/OL in orario da concordare tra i genitori;
attivazione dell'ADM da parte dei S.S. presso l'abitazione paterna;
presa in carico di CP_2 presso un neuropsichiatra infantile privato a spese della madre, avvio di uno spazio di supporto psicologico per entrambe le minori;
quantificazione del contributo materno al mantenimento della prole nell'importo mensile complessivo di € 400,00; ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno;
accesso almeno settimanale delle minori al ramo familiare materno.
Con ordinanza del 04.09.2024, tra l'altro, veniva disposto che le minori trascorressero con la madre 10 giorni consecutivi nel periodo natalizio e la resistente veniva autorizzata ad individuare i nominativi degli specialisti che avrebbero preso in carico le minori se le parti non avessero raggiunto un accordo su tale tema entro la fine del mese. Contr Con relazione depositata il 07.02.2025 i S.S. segnalavano l'avvio del percorso di presso l'abitazione paterna, un difficoltoso andamento delle videochiamate settimanali madre/Chanel e il permanere di un'elevata conflittualità tra le parti, esemplificata dall'incapacità di individuare uno stabile orario per le videochiamate madre/OL e di organizzare in autonomia le vacanze natalizie senza l'intervento di Servizi Sociali e legali.
All'udienza del 12.02.2025 la resistente segnalava di essere rientrata in Italia il 10.02.2025 e di vivere temporaneamente in un albergo in quanto priva di un'abitazione. Domandava l'assegnazione della casa familiare. Le parti, inoltre, concordavano sul collocamento paritetico di CP_3
Con ordinanza del 13.02.2025, il G.I. disponeva il collocamento paritetico di l'affido della CP_3 medesima all'Ente in ambito di collocamento “in modo che i SS possano modificare il regime sopra indicato (mantenendo un collocamento paritetico) a seconda delle esigenze della minore e Contr dell'abitazione reperita dalla madre”, la prosecuzione dell' e – vista la disponibilità in tal senso dimostrata da entrambe le parti all'udienza del 12.02.2025 – l'avvio di un percorso psicologico per tutti e quattro i membri del nucleo familiare.
Veniva rigettata la domanda di assegnazione della casa alla madre.
Con istanza depositata il 25.02.2025 la resistente segnalava il proprio stato di disoccupazione, a suo dire ostativo al reperimento di una stabile dimora, e chiedeva da un lato la revoca del contributo materno per il mantenimento delle figlie, dall'altro il riconoscimento di un assegno perequativo paterno per il mantenimento di oltre ad un importo non inferiore ad € 600,00 a titolo di “contributo CP_3 abitativo” da parte del ricorrente.
pagina 10 di 36 In data 26.03.2025, tra l'altro, la resistente riferiva che era stata presa in carico dalla Dott.ssa CP_2
per un percorso di NPI in regime privatistico. Per_1
In data 27.03.2025 i S.S. segnalavano la difficile gestione del calendario delle visite riportando che “la difficoltà comunicativa rilevata tra i genitori ed al contempo la difficoltà logistica anche espressa dalla signora nello strutturare una stabile ed adeguata progettualità di vita, rendono fattivamente Pt_1 difficoltoso ed inattuabile la messa in atto di una regolamentazione paritaria della minore , CP_3 nonché l'andamento critico degli incontri tra la madre e alla presenza dell'educatore CP_2 domiciliare (di fatto sospesi da circa un mese) e concludevano per la necessità che il nucleo intraprendesse un percorso di terapia sistemico-familiare.
Con ordinanza del 02.04.2025 veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento di dal mese di aprile 2025 e veniva sospeso il contributo CP_3 materno per ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno per entrambe le CP_2 figlie.
Il 05.05.2025 la resistente rifiutava di aderire al percorso di terapia sistemica suggerito dai S.S. e accettato dal ricorrente.
In data 29.05.2025 i S.S. segnalavano il trasferimento della resistente in Russia e rappresentavano l'opportunità di autorizzare un loro intervento per la regolamentazione delle visite e dei contatti anche tra e la madre oltre che per il raccordo con le agenzie educative, scolastiche e sanitarie che si CP_3 relazionavano con la famiglia e le minori.
Pertanto, con provvedimento del 30.05.2025 veniva affidata all'Ente anche per la CP_3 regolamentazione della frequentazione madre/figlia e i S.S. venivano autorizzati a prendere contatto con la Dott.ssa . Per_1
Con istanza depositata il 30.05.2025 il ricorrente chiedeva di revocare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, di percepire integralmente l'SE IC precedentemente percepito dalla madre e di porre a carico della resistente l'obbligo di versare l'importo mensile complessivo di €
400,00 per il mantenimento delle figlie. Domandava, inoltre, la consegna dei passaporti delle minori.
Nelle note di trattazione scritta del 10.06.2025, tra l'altro, la resistente dichiarava di soggiornare temporaneamente in Russia per necessità di carattere economico e chiedeva di effettuare delle videochiamate giornaliere con le due figlie.
Con relazione depositata il 30.06.2025, i S.S. riferivano il permanere del rifiuto da parte della resistente di aderire agli interventi e ai percorsi proposti per il supporto del nucleo e la riparazione della sua relazione con (tra cui, in particolare un percorso di IO RO). Segnalavano, inoltre, CP_2
pagina 11 di 36 difficoltà nella costruzione di una stabile progettualità a favore del nucleo anche a causa della carenza di informazioni sulle intenzioni abitative della SI.ra . Pt_1
Esaurita l'istruttoria, il 23.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella relazione depositata l'1.10.2025 i SS così concludevano: “le scriventi ritengono opportuno e Pa nell'interesse delle minori la possibilità che Codesta disponga una limitazione della responsabilità genitoriale con conseguente affido delle minori all'ente territorialmente competente, con riferimento a ciascun ambito di vita delle stesse, ad integrazione del dispositivi e degli interventi già in essere
(EDM)”.
Il 13.10.2025 la resistente depositava istanza di rimessione della causa sul ruolo formulando le seguenti domande:
“
1. sia disposta la sospensione delle visite delle due minori con il padre e la nonna paterna per un periodo di tre mesi, al fine di interrompere la spirale di conflitti e consentire un ristabilimento del legame affettivo e fiduciario tra le minori e la madre.
2. Sia disposta l'attivazione immediata di un percorso di “full immersion” relazionale tra madre e figlie in un contesto autonomo, spontaneo e naturale, ispirato ai principi di gradualità, affettività e normalità familiare, analogamente a quanto previsto nei programmi di ricongiungimento genitore– figli. Che tale percorso avvenga senza la presenza di operatori o figure di controllo costante, salvo momenti di supervisione esterna programmata, per favorire la libera espressione emotiva delle minori
e il recupero del dialogo familiare.
3. La madre manifesta la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti e, se necessario, a richiedere supporto economico per sostenere le spese di viaggio e rientrare in Italia entro il 20 ottobre 2025, provvedendo ad una revisione immediata del collocamento e all'assegnazione temporanea della casa familiare alla madre, quale luogo idoneo al percorso di ricongiungimento”.
A fondamento della propria istanza deduceva di avere scoperto che utilizzava la seguente foto CP_2 profilo su whatsapp:
pagina 12 di 36 L'utilizzo di detta ammiccante foto era sintomatica della totale mancanza di supervisione da parte del genitore collocatario. I SS e la CS, notiziati, le avrebbero risposto che l'intervento sul punto non era di loro competenza e invitando la SI.ra ad un confronto con il padre, soluzione non praticabile Pt_1 attesi i rapporti fra le parti.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Istanza di rimessione della causa sul ruolo
Deve, in primo luogo, essere respinta l'istanza di rimessione della causa sul ruolo.
pagina 13 di 36 La foto pubblicata da è indubbiamente inappropriata, considerata l'età (12 anni). E', quindi, CP_2 necessario che il padre comunichi anche alla madre i codici di parental control affinchè anche quest'ultima possa monitorare l'uso del telefono da parte di CP_2
Tale fotografia ma soprattutto l'incapacità dei genitori di confrontarsi sul punto impongono di disporre l'affido all'ente anche in ambito educativo (sul punto si rinvia al paragrafo 3).
Al contempo, non giustificano l'istanza di rimessione della causa sul ruolo e l'adozione dei provvedimenti chiesti dalla madre, considerato che, diversamente da quanto affermato nell'istanza, i
SS, a fronte della segnalazione materna, non rispondevano semplicemente che l'intervento sul punto non era di loro competenza, bensì:
“Visto il provvedimento in essere e la presenza di un intervento educativo domiciliare, provvederemo a condividere quanto da lei attenzionato anche con l'educatrice domiciliare, affinché possa proseguire con un lavoro educativo rispetto a quanto emerso con così come con voi genitori. CP_2
Stante l'affido all'ente per le sole questioni di regolamentazione, e dunque di conseguenza l'attuale affido condiviso per le questioni educative, si ravvisa al contempo la possibilità che comunichiate in merito a tali preoccupazioni e questioni anche per poterle tra voi esplicitare e, per quanto possibile, condividerle.
Sarà al contempo cura delle scriventi riprendere, anche per un monitoraggio in merito, tali aspetti con ciascuno di voi nei prossimi colloqui che verranno calendarizzati” (doc. 4 allegato all'istanza di rimessione della causa sul ruolo).
I SS, quindi, spiegavano che avrebbero affrontato il tema proprio con la minore.
Inoltre, per le ragioni che meglio verranno esposte nel paragrafo relativo all'affido e collocamento delle minori, si deve evidenziare che la resistente è, in realtà, oppositiva a qualsiasi tipo di percorso proposto dai SS, come emerso anche dall'ultima relazione depositata l'1.10.2025 “Con toni e modalità comunicative denotate da rivendicazioni verso il Servizio scrivente e le Istituzioni coinvolte, la stessa continua a sostenere che l'unica possibile modalità di ricostruzione della relazione con le figlie sia il termine dell'incarico del presente Servizio;
allo stesso tempo ha demandato alle scriventi la responsabilità di un proprio rientro sul territorio, verbalizzando l'aspettativa che queste ultime possano porre le necessarie condizioni a tale scopo.
Nel rimarcare gli interventi proposti e di fatto non attuati, in assenza ancor oggi di una disponibilità da parte della donna, al contempo cercando di mantenere il focus attentivo sul benessere delle bambine e sul possibile impatto in ottica prospettica per il loro percorso di crescita, la signora Pt_1 ha ribadito la propria posizione, non riuscendo a distinguere il proprio vissuto emotivo e bisogni da
pagina 14 di 36 quello delle figlie, in termine dunque di una importante difficoltà di sintonizzazione da una parte e di differenziazione dall'altra.
Non da meno, permane una fatica a riconoscere il proprio ruolo attivo e possibile impatto delle personali dirette posizioni e azioni sulla dinamica relazionale con ciascuna figlia (ad esempio con riferimento al più volte verbalizzato disaccordo nell'aderire all'intervento dello IO RO e, quanto a nel comprendere la necessità di una regolarità nei contatti telefonici in orari adeguati CP_3
e consoni ai bisogni ed esigenze della bambina), con relativa tendenza ad esternalizzare ogni responsabilità alle decisioni e/o inattività del Servizio scrivente o alle dinamiche disfunzionali messe in campo dal padre e dalla nonna paterna.
Su esplicita richiesta delle scriventi, la signora ha condiviso la propria aspettativa circa una possibile risoluzione della situazione familiare solo ripristinando le medesime condizioni in cui le minori vivevano prima della separazione dalla madre, di fatto faticando a riconoscere i numerosi eventi susseguitisi e le delicate vicende familiari che hanno invece condotto all'attuale situazione in essere –
“dobbiamo tornare a come eravamo nel 2022”.
La madre non ha contatti con da mesi, avendo deciso di non aderire né alla terapia sistemica né CP_2 allo SN.
In detto contesto, non vi sono i presupposti per prevedere la sospensione della frequentazione delle minori con la nonna paterna ed il padre (quest'ultimo, da oltre un anno costituisce l'unica figura fisicamente presente per le minori), né per potere fare una prognosi positiva sull'effettiva adesione della resistente ai percorsi indicati dai SS.
Appare, poi, necessario evidenziare che, quando la madre decideva di partire per l'Australia, la casa familiare era ancora a lei assegnata, era collocata in modo paritario e la resistente percepiva CP_3
l'assegno per CP_3
Non è ancora chiaro se la resistente, prima di decidere di partire per l'Australia, abbia cercato un nuovo impiego in Italia, sicuramente meno retribuito e prestigioso di quello trovato in Australia, ma che le avrebbe consentito di rimanere con le figlie.
La situazione della sig.ra , nel 2024, era sicuramente più favorevole rispetto a quella del 2025. Pt_1
Ciò nonostante, decideva di trasferirsi in Australia e chiedeva che le minori venissero collocate presso il padre, nonostante già vi fosse fra le parti la medesima conflittualità odierna.
La necessità di collocare le minori presso il padre e la conseguente assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo di genitore di riferimento, quindi, è dipeso proprio dalla decisione della madre.
Inoltre la fotografia prodotta non è di per sé prova dell'incapacità genitoriale del sig. , trattandosi Pt_1 purtroppo di fenomeno estremamente diffuso. pagina 15 di 36
2) Status e domanda preliminare/pregiudiziale di improcedibilità della causa per cessata materia del contendere
Le parti sono pacificamente divorziate in forza della sentenza del Tribunale di RM (Federazione
Russa), emessa in data 11.05.2022 nell'ambito di un procedimento iscritto nel 2021, prima dell'instaurazione del presente giudizio (doc. 10 del ricorrente). La predetta sentenza passava in giudicato in data 15.06.2022 e veniva regolarmente trascritta in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Parabiago il 19.10.2022 ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 (v. doc. ricorrente del 26.07.2022, doc. 44 resistente del 09.01.2023, docc. A-B resistente del 22.07.2025).
Ciò premesso, la domanda formulata in via pregiudiziale/preliminare da parte resistente (peraltro, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in data 22.07.2025) di dichiarare
“l'improcedibilità della presente causa di separazione personale dei coniugi per cessata materia del contendere, in ragione della anteriore pronuncia di divorzio inter partes di cui alla sentenza definitoria della causa n. 296/2022, pronunciata in data 11 maggio 2022 dal Tribunale di RM
(Russia), passata in giudicato e trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Parabiago, con conseguente estinzione del presente giudizio” risulta fondata limitatamente alla domanda di separazione, mentre deve essere per il resto disattesa.
Preso atto della pronuncia estera sullo status, infatti, il presente giudizio deve proseguire per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti (e, in particolare, sull'affidamento, il collocamento, la frequentazione con il genitore non collocatario e sul mantenimento delle figlie minorenni), ambito rispetto al quale sussiste la giurisdizione italiana e che non risulta efficacemente regolamentato dal Tribunale di RM, non potendo detta sentenza essere riconosciuta essendo stata emessa da autorità priva di giurisdizione ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2 lett. a), della
Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, in quanto non appartenente allo Stato contraente di residenza abituale dei minori.
Nel caso di specie trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996 ("Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori"), cui deve intendersi rinvii l'art. 42 della L. n. 218 del 1995 quale normativa succeduta alla Convenzione del 5 ottobre 1961 (così in motivazione Cass. 12 settembre 2019, n. 22828), in quanto disciplina internazionale ratificata non solo dallo Stato italiano con L. 18 giugno 2015 n. 101, ma anche dalla Federazione Russa. Già la norma generale di cui all'art. 2 della L. n. 218 prevede che "le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia", ma è soprattutto pagina 16 di 36 l'art. 42 della L. 218/1995 a venire in gioco, in base al quale "la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742".
Per ciò che concerne il riconoscimento della sentenza straniera, l'art. 23 della Convenzione prevede, fra le condizioni ostative al riconoscimento, che la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata in base alle disposizioni convenzionali sulla competenza, ed in particolare ex art. 5 della medesima Convenzione, secondo cui "le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni" (si veda, sul punto, la pronuncia n. 18199/2023 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, enunciando detti principi, ha ritenuto non riconoscibile proprio una sentenza emessa da un Tribunale della federazione russa che aveva affidato i due figli entrambi minorenni, alla madre, determinando la residenza presso quest'ultima e fissando l'orario di visite per il padre).
Orbene, è pacifico che sia che sono nate, hanno vissuto e sono sempre state residenti in CP_2 CP_3
Italia e pertanto sussiste solo la giurisdizione italiana.
A ciò si aggiunga che la sentenza prodotta non disciplina nemmeno tutti gli aspetti della responsabilità genitoriale.
3) Affido, collocamento dei minori, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione della frequentazione con il genitore non collocatario
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e, non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. Sez. I, n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. Sez. I, n. 4056 del 09/02/2023 pagina 17 di 36 Nel caso di specie, in forza dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del presente procedimento, allo stato, le minori sono collocate presso il padre e affidate all'Ente territorialmente competente per quanto riguarda le decisioni in ambito di collocamento e di regolamentazione dei rapporti madre/figlie
(con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti nei predetti ambiti), restando per il resto affidate in via condivisa ad entrambi i genitori.
Tuttavia, dati gli esiti dell'istruttoria – e fermo il collocamento delle minori presso il padre e l'assegnazione allo stesso della casa coniugale –, ritiene il Collegio di disporre l'affido di e CP_2 all'Ente territorialmente competente (allo stato, il Comune di Parabiago) per quanto concerne le CP_3 decisioni da adottare in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli, di gestione dei documenti, con espresso mandato al Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie. In detti ambiti viene limitata la responsabilità genitoriale delle parti.
Inoltre, si dispone che tutti i viaggi all'estero delle minori debbano essere previamente autorizzati dall'Ente. Ciò in quanto tale aspetto è stato ripetutamente oggetto di divergenze tra le parti (si vedano,
a titolo esemplificativo, da ultimo, l'istanza depositata dal ricorrente il 30.05.2025 e le note di trattazione scritta depositate dalla resistente il 10.06.2025) ed in quanto non è possibile sin d'ora autorizzare i viaggi in Russia e in Algeria delle minori, come richiesto dalla madre.
Si precisa, infine, che il padre potrà in autonomia assumere le decisioni non di maggiore interesse relative alle minori in ambito scolastico e medico e, quindi, potrà autorizzare gite, la partecipazione delle minori ad iniziative scolastiche, visite di routine, vaccini.
In punto di affido, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso, ma ciò purché tale conflitto “si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”2.
La designazione dell'Ente pubblico (di regola, il Comune di residenza del minore) per l'esercizio della responsabilità genitoriale rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore di cui all'art. 333 c.c. in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.3 e può comportare che l'Ente abbia la facoltà di decidere per il minore, anche dirimendo i contrasti insorti tra i genitori.
Più nel dettaglio, costituendo l'affidamento all'Ente conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, una ingerenza nella vita privata e familiare, esso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità” e, in ogni caso, “l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi” e i compiti dei S.S. devono essere specificamente descritti4.
Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'Ente delle minori, ad esclusiva tutela delle stesse.
Tale soluzione si rende necessaria in quanto l'attuale irriducibile conflittualità tra le parti impedirebbe non solo l'assunzione condivisa di qualsiasi decisione relativa alle minori, ma anche la serena frequentazione delle stesse con entrambi i genitori (in particolare, con la madre).
Infatti, il rapporto tra i genitori si è dimostrato caratterizzato da continui tentativi di delegittimazione reciproca e, a distanza di quattro anni dall'instaurazione del presente procedimento, nonostante l'esperimento di un tentativo di mediazione familiare e uno di Co.ge, di una ctu, l'intervento del
Curatore Speciale e l'avvio di molteplici interventi a favore del nucleo con l'ausilio dei Servizi Sociali, il conflitto genitoriale non è scemato e, anzi, è risultato inasprito.
La predetta conflittualità e il pregiudizio che la stessa ha causato alle minori emergono tanto dagli atti delle parti quanto da tutte le relazioni dei Servizi Sociali e della C.S., nonché dall'elaborato peritale.
Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, le relazioni depositate dai S.S. in data 28.03.2022 (“è emersa infine una elevata conflittualità tra questi [i genitori], rilevata altresì dai legali di fiducia e riconosciuta dagli stessi signori, unitamente al mancato riconoscimento e ad una reciproca svalutazione del ruolo genitoriale dell'altro”, pag. 9); 30.09.2022 (“il Servizio ha rilevato il permanere di una conflittualità tra i signori che sembra rappresentare ad oggi un ostacolo alla costruzione di una co-genitorialità e dunque anche alla definizione e al rispetto di chiari accordi circa la gestione delle bambine”, pag. 5); 02.02.2023 (“si è potuto riscontrare il persistere di una difficoltà di comunicazione caratterizzata da conflittualità e da una fatica nella presa di accordi oltre che nella costruzione di una alleanza educativa nei riguardi delle figlie. Tale aspetto si è potuto riscontrare anche nella gestione delle questioni pratiche e delle scelte ordinarie di vita quotidiana delle bambine”, pag. 2); 16.06.2023
(“parrebbe persistere una mancata messa in discussione da parte di entrambi sia delle proprie 4 Cass, Sez. I, n. 32290 del 15/11/2023, nonché, nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, civile sez. I, n. 33193 del 29/11/2023 pagina 19 di 36 posizioni che dei ruoli all'interno delle dinamiche che vedono coinvolte ed esposte e CP_2 Per_2
[…] le minori sono parse coinvolte ed esposte nella dinamica separativa anche mostrando difficoltà nel riferire aspetti di ciascun genitore all'interno dello spazio relazionale con la madre e con il padre”, pag. 7); 11.03.2024; 07.02.2025 (“Il Servizio scrivente rileva il permanere di un importante clima di tensione e conflittualità tra i signori , ancor oggi presente nonostante i numerosi interventi e Pt_1 tentativi di mediazione e facilitazione messi in campo nella loro comunicazione […] Tale tensione e difficoltà di comunicazione tra i genitori continuano ad essere un importante elemento di pregiudizio per le minori, i cui bisogni evolutivi sono parsi in alcune occasioni e circostanze offuscati da tali dinamiche. Ciò si è potuto rilevare con particolare riferimento al mancato avvio di un percorso psicologico a favore delle minori, […] si è potuto riscontrare una difficoltà nel riconoscimento autocritico di un proprio ruolo attivo in tale situazione, apparendo ancorati nell'attribuire la responsabilità all'ex coniuge”, pag. 7); 27.03.2025; 1.10.2025 (“In considerazione dell'immutabilità della situazione e del persistere di un clima di tensione e continua conflittualità nella coppia genitoriale, spesso veicolata per tramite delle minori, che di fatto da tempo risultano esposte a tale situazione e dinamica disfunzionale, oltre che alla luce dei numerosi interventi proposti, le scriventi ritengono opportuno e nell'interesse delle minori la possibilità che disponga una Parte_4 limitazione della responsabilità genitoriale con conseguente affido delle minori all'ente territorialmente competente, con riferimento a ciascun ambito di vita delle stesse, ad integrazione del dispositivi e degli interventi già in essere (EDM)”).
Peraltro, anche la CTU, già nell'elaborato peritale depositato il 05.03.2024 sottolineava che “Il rapporto tra genitori, anche dopo il percorso di coordinamento è molto conflittuale e acuto, la comunicazione è inefficace, non aperta e trasparente sul tema delle difficoltà espresse dalle minori e quindi si presta a valutazioni arbitrarie e interpretative e talora proiettive;
in particolare: da parte materna si evidenzia l' attribuzione di manipolazione delle figlie e costruzione di una alleanza opposta
e svalorizzante la sua figura;
da parte paterna la ricerca di punti di incontro non è sempre esplicita, sulla base di una sfiducia di base, e spesso evitata nel timore si suscitare conflittualità” (pag. 31).
Da ultimo, nella propria comparsa conclusionale, la Curatrice sottolineava che nel corso del Pt_5 procedimento “si è trovata ad intervenire ripetutamente in merito all'organizzazione del periodo estivo, alle pratiche sportive, alla delega per il ritiro dell'alunna da scuola, al dentista, ecc. riuscendo quasi sempre a bilanciare nell'interesse del minori le opposte visioni dei genitori” e ribadiva la permanenza di un “inesausto” conflitto tra i genitori e che, ad oggi, “da una parte il sig. , che si Pt_1 sta occupando delle figlie, mal tollera gli interventi della ex moglie, dall'altra la sig.ra è Pt_1
pagina 20 di 36 concentrata sulle recriminazioni verso l'attore non riuscendo a condividere scelte non indirizzate a risultati o semplicemente performanti”.
Nel complesso, quindi, tale eccessiva litigiosità delle parti rappresenta un concreto ostacolo ad un equilibrato esercizio della loro responsabilità genitoriale (banalmente, i genitori non riescono ad accordarsi nemmeno sull'orario delle videochiamate fra e la madre, come risulta dall'ultima CP_3 relazione depositata dai SS) e rende, allo stato, impossibile ipotizzare che i genitori siano in grado di gestire un affido condiviso della prole.
In tale contesto, non appare ipotizzabile nemmeno l'affido esclusivo (né tantomeno super esclusivo) delle minori al padre – genitore con il quale entrambe vivono stabilmente da luglio 2024 –, in quanto l'adozione di tale regime non agevolerebbe affatto la risoluzione delle criticità riscontrate nel nucleo e i potenziali pregiudizi che esse causano alle minori. Al contrario, rischierebbe di escludere irrimediabilmente la madre dalla vita di e e ciò in ragione della manifesta difficoltà del CP_2 CP_3 padre ad esercitare correttamente la bigenitorialità.
Infatti, si rammenti, a titolo meramente esemplificativo, che il ricorrente nel presente procedimento teneva preoccupanti condotte ostacolanti la genitorialità materna:
- successivamente all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, il SI. chiedeva Pt_1
l'immediata consegna dell'immobile da parte della resistente, portando il G.I. a rilevare che “la richiesta del padre di liberare l'immobile entro le ore 20.00 dello stesso giorno di comunicazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, cioè in cinque ore e mezza - pur avendo il padre già a disposizione un altro immobile in forza di contratto di locazione dal quale non può recedere un giorno con l'altro -, non consente, ad oggi, di potere essere sicuri che il padre abbia intenzione di tutelare la figura materna davanti alle figlie. La richiesta paterna, chiaramente inattuabile da parte della madre, è sintomatica dell'altissima conflittualità della coppia”;
- in data 10.02.2025 la resistente lamentava una difficoltà nella gestione delle videochiamate con e, in particolare, allegava registrazioni dalle quali emergeva che il ricorrente, alla presenza CP_3 della figlia, le rivolgeva frasi dal tenore quale “fatti una bella vita tua… non tornare più… mai più tanto non abbiamo bisogno di te, hai capito? Non ce ne frega un cazzo, per noi sei morta” e “tu sei un'abbandona bambini”, rispetto alle quali con ordinanza del 13.02.2025 veniva ammonito dal G.I.
a “a non tenere più condotte come quelle registrate dalla resistente, in particolare alla presenza delle minori”.
Si rinnova, peraltro, l'invito al ricorrente ad astenersi dal formulare giudizi lesivi della reputazione e della genitorialità della resistente, specialmente in presenza delle minori, e ad attenersi alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. pagina 21 di 36 In punto di collocamento, deve essere, allo stato, confermato il collocamento dei minori presso il padre, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale (peraltro, di sua esclusiva proprietà).
Non può essere, invece, accolta la domanda formulata in via principale da parte resistente di collocamento delle figlie presso di sé e di conseguente assegnazione della casa coniugale. Allo stato, infatti, il suo rapporto con risulta gravemente compromesso, sì da necessitare di tempo e di CP_2 numerosi interventi di sostegno integrati tra di loro per essere ricostruito.
Parimenti, non è ipotizzabile il collocamento differenziato di presso il padre e di presso la CP_2 CP_3 madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, richiesto dalla SI.ra in via Pt_1 subordinata.
Tale istanza, in particolare, non tiene conto dell'interesse di a permanere nella casa coniugale. CP_2
Si rammenti, infatti, che per costante giurisprudenza lo scopo della misura dell'assegnazione della casa coniugale è tutelare l'interesse dei figli minorenni – oltre che maggiorenni non economicamente autosufficienti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Inoltre, l'allontanamento di dalla casa coniugale in cui ha sempre vissuto apparirebbe CP_2 un intervento punitivo nei confronti della minore, e rischierebbe di ostacolare ulteriormente il rapporto madre/figlia. Peraltro, l'istanza materna non tiene conto nemmeno delle conseguenze che l'improvviso allontanamento della madre dal luogo di residenza abituale delle minori – allo stato, per un periodo indefinito – per la seconda volta nel corso di appena anno potrebbero aver causato al rapporto non solo con ma anche con Con riferimento a quest'ultima, in particolare, si deve tener conto sia CP_2 CP_3 dell'età della minore (di appena 7 anni) che del fatto che i rapporti madre/figlia sono avvenuti unicamente a mezzo di videochiamate dal maggio 2025.
Ancora, ostativo al collocamento delle minori presso la madre è anche il contegno imprevedibile e incostante tenuto da quest'ultima nel corso del presente procedimento e dal quale si deduce la difficoltà della SI.ra a garantire alle minori la stabilità di cui necessitano in ragione dell'età evolutiva in Pt_1 cui si trovano.
In particolare, nel luglio 2024 la resistente assumeva in modo repentino la decisione di trasferirsi in
Australia per lavoro per almeno un semestre, segnalando tale circostanza all'Autorità Giudiziaria solo
10 giorni prima della partenza. Tale trasferimento, peraltro, avveniva appena tre mesi dopo: il rifiuto di a vivere con la madre (e la conseguente modifica del collocamento della minore); l'avvio di un CP_2 percorso di graduale riavvicinamento madre/figlia con l'ausilio dei S.S.; l'introduzione di un regime di collocamento paritetico di Inoltre, il mese precedente la resistente aveva espresso la propria CP_3 volontà di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (v. verbale udienza del 05.06.2024). pagina 22 di 36 Ed ancora, successivamente al rientro in Italia (avvenuto nel mese di febbraio 2025), nella seconda metà del mese di maggio la SI.ra lasciava repentinamente il territorio italiano per stabilirsi in Pt_1
Russia senza fornire né ai Servizi Sociali, né al ricorrente, né al proprio legale, informazioni ulteriori circa le tempistiche e la definitività o meno di tale trasferimento e giustificando la propria decisione con la difficoltà a reperire una stabile occupazione lavorativa e un'abitazione in Italia. Ciò, nonostante appena il 13.02.2025 fosse stato nuovamente disposto il collocamento paritetico di e nel mese di CP_3 marzo 2025 fosse stata nuovamente sospesa la sua frequentazione con nell'attesa CP_2 dell'attivazione del percorso di IO RO (peraltro, rifiutato dalla SI.ra ). Pt_1
È senz'altro comprensibile la difficoltà riscontrata dalla resistente ad individuare un'abitazione alternativa in Italia in assenza di una stabile occupazione lavorativa;
tuttavia, si rammenta che la SI.ra ha piene capacità lavorative. Infatti, stando a quanto dalla stessa dichiarato nel corso del presente Pt_1 procedimento, la resistente è laureata in traduzione ed interpretariato, conosce numerose lingue (in particolare, è madrelingua francese e russa, e conosce quantomeno l'inglese e l'arabo, oltre all'italiano)
e ha due master (di cui uno in management conseguito in Algeria), oltre ad avere una pluriennale esperienza lavorativa di carattere internazionale che le garantiva almeno sino al 2024 dei cospicui redditi. Pertanto, ha la possibilità e le capacità di reperire una nuova stabile occupazione lavorativa confacente al suo profilo professionale e, medio tempore, potrebbe accettare di svolgere una diversa attività anche meno qualificata (come, peraltro, dimostrava di essere disponibile a fare quantomeno nella primavera dell'anno 2025, collaborando temporaneamente con l'Istituto scolastico “Romano
Rancilio” di Parabiago come esperto esterno di lingue e culture straniere e, in particolare, come insegnante madrelingua francese).
In punto di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario e fermo l'incarico dato all'Ente affidatario di regolamentare tale aspetto, le peculiarità del caso sub iudice impongono, allo stato, di distinguere le decisioni relative a da quelle relative a CP_2 CP_3
Quanto a ritiene il Collegio che, al momento, non vi siano alternative alla frequentazione CP_2 madre/figlia in IO RO, con facoltà per i Servizi Sociali di liberalizzare gradualmente gli incontri. Sino a quando la madre non si sarà ristabilita in Italia – o qualora decidesse di non ristabilirvisi – l'Ente affidatario garantirà il servizio di IO RO in modalità telematica (“a distanza”), attraverso videochiamate con cadenza almeno quindicinale. Nel caso in cui la madre si ristabilisse in Italia e, in ogni caso, nei periodi in cui sarà temporaneamente presente sul territorio italiano (dando ai S.S. un preavviso di almeno 20 giorni), gli incontri verranno effettuati in presenza, con facoltà di graduale liberalizzazione in caso di costanza e buon andamento, con l'obiettivo di raggiungere un collocamento paritetico presso entrambi i genitori. pagina 23 di 36 Tuttavia, affinché i S.S. possano adempiere al mandato loro conferito, è essenziale non solo che la minore manifesti la propria disponibilità ad interagire con la madre (peraltro ad oggi CP_2 nonostante la posizione assunta, ha sempre partecipato agli incontri con la madre programmati dai SS), ma anche che la madre riveda la propria posizione di rifiuto espressa nel mese di aprile 2025 e aderisca al percorso di IO RO (oltre che agli ulteriori ed integrati interventi ritenuti necessari dai S.S., quali un percorso di sostegno alla genitorialità, di ADM e di terapia sistemica), nonché che il padre non ostacoli il percorso di riavvicinamento madre/figlia e che mantenga a tal fine un atteggiamento che sia effettivamente - e non solo formalmente - collaborativo.
Inoltre, al fine di agevolare la minore all'accesso alla madre, alle proprie emozioni, nonché alla rielaborazione delle cause e delle conseguenze del suo rifiuto al rapporto con tale figura genitoriale, è necessario che i S.S. garantiscano in ogni caso la prosecuzione dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna e del percorso di sostegno psicologico e di NPI attivati a favore di Nel CP_2 caso in cui la minore rifiutasse l'incontro (anche telematico) con la madre, i S.S. indagheranno le ragioni dello stesso e ricorderanno tanto alla minore quanto al padre e alla madre l'importanza di ricostituire un uno stabile ed equilibrato rapporto madre/figlia.
Tali decisioni si impongono in ragione del crescente deterioramento del rapporto madre/figlia.
Infatti, già la CTU nell'elaborato peritale datato 15.02.2024 riportava di aver riscontrato in CP_2 sofferenza “nel contesto materno dove richiede uno spazio e un'attenzione ai propri bisogni, che non sempre trova adeguata risposta dal punto di vista emotivo. In più occasioni, in maniera sommessa e titubante, la bambina ha fatto presente disagio relativo alla mancanza di ascolto e alla difficoltà del rapporto con la madre” (pag. 32) e, pertanto, suggeriva la presa in carico della minore da parte di una figura psicologica specialistica per l'età evolutiva, oltre che un suo collocamento alternato (e non più prevalente presso la madre) e l'avvio da parte della madre di un percorso psicoterapeutico in ragione dei rilevati “elementi di fragilità legati alla dimensione della presa di contatto e della gestione del mondo interno con aspetti di proiettività, dei quali sembra esserci scarsa consapevolezza, e di difficoltà di sintonizzazione con il mondo emotivo delle figlie che si ritiene necessario che, come genitore, la sig.ra approfondisca di modo da poter essere un genitore equilibrato e solido” (pag. 33).
Le difficoltà nel rapporto madre/figlia culminavano nel successivo mese di marzo 2024 nella volontà espressa dalla minore tanto ai genitori, quanto al Curatore Speciale e all'Autorità Giudiziaria, di essere collocata presso il padre e di interrompere i rapporti con la madre.
Più nel dettaglio, durante l'audizione (effettuata dal Giudice con l'assistenza della CTU) la minore dichiarava: “voglio stare con il papà e mia sorella, non voglio più stare con la mamma. Mi viene
l'ansia all'idea di tornare a casa della mamma, ansia vuol dire che ho paura e mi viene il mal di pagina 24 di 36 pancia. Prima di vedere la CS la mamma mi ha fatto andare in camera, ha rotto i quadri con le foto di me da piccola, ha strappato le foto. Non ricordo perché è successo, per una scemata, […] Giovedì ho pianto perché non volevo andare a scuola e poi dovevo tornare da lei. Ho chiesto alla mamma di andare dal papà perché non volevo stare con lei e mentre facevo i compiti la mamma mi ha preso le orecchi ed ha iniziato a tirarmele. Mi ha detto “non farai ma niente della vita, le tue amiche saranno meglio di te”. E' successo perché avevo chiesto di andare dal papà, almeno credo così perché è successo dopo che lo avevo chiesto. Poi siamo andate al tennis ed io chiesto a , la receptionist, Per_3 il telefono per chiamare papà e l'ho chiamato. Volevo andare dal papà perché il week end era lungo e non volevo stare con la mamma. E' come se la mamma scaricasse tutta la rabbia su di me e non su
perché è piccola. Poi alla fine sono tornata a casa con la mamma ma lei non mi ha parlato […]. Per_2
La mamma più di una volta ci ha lasciato a casa da sole durante il tennis e siccome una volta si è spenta la televisione ho chiamato il papà. La mamma si arrabbiava perché non voleva che dicessi quello che succedeva ad altre persone. Mi ha detto “so che quello che hai detto”, poi se ne andava e non mi parlava più. E' sempre arrabbiata con me. Non voglio andare a casa della mamma, non so cosa succederà, forse anche peggio. Papà mi ha dato il coraggio di parlare, poi ero stufa” (v. verbale di audizione della minore del 20.03.2024). Le circostanze riferite dalla minore venivano negate dalla madre.
In seguito alle dichiarazioni di venivano disposti il collocamento di entrambe le minori presso CP_2 il padre e la frequentazione madre/Chanel in IO RO, oltre all'integrazione della ctu.
I S.S. segnalavano sin dal mese di maggio 2024 che al rifiuto espresso verbalmente da CP_2 all'incontro con la madre non corrispondeva il rifiuto della minore a presentarsi agli incontri programmati presso il Servizio di Tutela (nell'attesa dell'attivazione dello SN) e ad interloquire con la madre secondo le indicazioni delle operatrici. Tuttavia, riportavano altresì di aver riscontrato, durante il primo incontro del 02.05.2024, un clima di “faticosa comunicazione e relazione tra la bambina e la madre che ha richiesto in più momenti, interventi di mediazione e facilitazione da parte dell'operatore presente” (v. pag. 3 relazione depositata il 06.05.2024).
Sul punto, nella relazione depositata il 28.05.2024 e datata 10.05.2024, anche la CTU concludeva che
“Le osservazioni effettuate evidenziano la profonda e dolorosa difficoltà relazionale tra e la CP_2 mamma che merita e necessita di un lavoro di accompagnamento e mediazione in direzione della ricostruzione relazionale. Appare evidente che nella percezione della bambina l'immagine materna attualmente sia oggetto di sfiducia e incomprensione. L'aspettativa della bambina di poter evitare ogni contatto con la madre è ovviamente irrealistica in quanto improduttiva, al contrario è necessario che si possa passare da un piano di silenzio oppositivo ad un piano di confronto delle diverse percezioni e pagina 25 di 36 delle differenti intenzionalità, è imprescindibile pertanto che l'intervento di spazio neutro mantenga la continuità e una frequenza ravvicinata, almeno settimanale” (v. pagg. 7-8).
Con relazione depositata in data 03.06.2024 sull'andamento degli incontri madre/figlia, i S.S. riportavano nuovamente che “Nonostante la fermezza mostrata da , con l'aiuto delle operatrici CP_2 la stessa era riuscita ad accedere alla madre. Tuttavia, riferivano che la minore ancora mostrava
“chiusura e difficoltà di comunicazione con la madre, ponendosi anche con modalità provocatorie, ad esempio voltandole le spalle, tappandosi le orecchie, chiamandola per nome e non “mamma”, non salutandola al momento dell'ingresso e al termine dell'incontro, così come non rispondendo alle domande della madre ma solo alle operatrici presenti. Si è dunque reso necessario in più momenti e passaggi mediare e facilitare la comunicazione tra la madre e la figlia” e che la madre “si è mostrata in grado di rispettare i tempi della bambina, mostrandosi paziente ed accogliente nei confronti di
e disponibile al confronto con le scriventi di cui è parsa accettare e seguire le indicazioni e i CP_2 possibili stimoli per l'incontro” (v. pag. 3).
Il percorso di riavvicinamento madre/figlia, tuttavia, subiva le conseguenze negative del repentino trasferimento della madre in Australia per il periodo luglio 2024-gennaio 2025.
In data 09.07.2024, infatti, i S.S. segnalavano che “in occasione dell'incontro con la madre presso il
Servizio scrivente intercorso in data 05/07 u.s., la madre ha comunicato a la propria decisione CP_2 in merito al trasferimento in Australia. Si è potuto riscontrare in tale occasione un andamento faticoso
e particolarmente critico nel quale si è più volte reso necessario l'intervento della scrivente assistente sociale per focalizzare l'attenzione e il dialogo madre-figlia sulla loro relazione e sull'importante cambiamento in divenire. In tale teso contesto e spazio di dialogo, ha mantenuto un CP_2 atteggiamento provocatorio anche dinnanzi alla comunicazione del trasferimento della madre, sfociato in conclusione con una reazione di pianto che la minore ha esplicitamente connesso ad alcune verbalizzazioni della madre che le avrebbero recato particolare dispiacere” (v. pag. 4).
Nei mesi seguenti, la relazione madre/figlia veniva garantita dai S.S. attraverso videochiamate effettuate con cadenza settimanale presso il servizio (oltre che con alcuni incontri in presenza nel periodo natalizio alla presenza dell'educatrice domiciliare in un ambiente esterno). A riguardo, i
Servizi rappresentavano, da un lato, che “ nonostante la fatica del mezzo di comunicazione e CP_2
l'effettiva lontananza della madre” partecipava a tutte le videochiamate e, dall'altro, che la madre nel mese di novembre 2024, lamentando la percezione di un'assenza di progressione nel rapporto con aveva rappresentato la volontà di interrompere il rapporto con la figlia “finché non mi CP_2 proponete alternative valide” e che, successivamente, non aveva presenziato ad una delle pagina 26 di 36 videochiamate programmate nel mese di dicembre, rischiando di ingenerare in una possibile CP_2 confusione (v. relazione S.S. depositata il 07.02.2025).
Successivamente al rientro della SI.ra in Italia, venivano inizialmente effettuati incontri Pt_1 settimanali madre/figlia alla presenza dell'educatrice domiciliare. Tuttavia, in data 27.03.2025 i S.S. rappresentavano che tale modalità di frequentazione presentava diverse criticità e che dalla stessa non emergeva alcun tipo di evoluzione. Pertanto, riferivano che gli incontri madre/figlia erano stati sospesi dalla fine del mese di febbraio (evento rispetto al quale, l'educatrice domiciliare riferiva che la minore
“non ha manifestato dispiacere rispetto la notizia della sospensione degli incontri con la madre, anzi si
è espressamente dichiarata contenta a riguardo”, v. pag. 12) e concludevano per la necessità di avviare una terapia sistemico-familiare e “strutturare spazi di incontro tra e la madre maggiormente CP_2 confinati e protetti utili a tale scopo (a differenza delle modalità attuali in luoghi pubblici e/o destrutturati)” (v. pagg. 5-6).
Al contempo, la madre manifestava crescente insofferenza alla presenza dei Servizi Sociali e dell'educatrice, tanto che, successivamente al mese di marzo 2025, rifiutava tanto l'intervento in
IO RO quanto l'avvio di una terapia sistemica (v. doc. A resistente del 05.05.2025 e relazione
S.S. depositata il 30.06.2025), ed esprimeva l'irrazionale desiderio di ripristinare i provvedimenti vigenti nel 2022, ignorando gli eventi che avevano portato alla loro radicale modifica.
Infine, il riavvicinamento madre/figlia veniva ostacolato dall'improvviso nuovo allontanamento della madre dal territorio italiano dal mese di maggio 2025. A seguito di tale allontanamento, infatti, i S.S. segnalavano che “La minore fatica a riconoscere la possibile tristezza celata dietro la rabbia, affermando di provare solo quest'ultima emozione nei confronti della madre e di non essere interessata al fatto che attualmente la donna si trovi in Russia, rinnovando la propria posizione di non volerla incontrare” (v. pag. 2 relazione depositata il 30.06.2025).
Nella relazione depositata l'1.10.2025 i SS riferivano: “Perdura infatti una posizione di netto rifiuto da parte della minore nell'accedere alla figura materna, anche solo in modalità telefoniche, aspetto quest'ultimo che appare ad oggi di sempre maggiore rilievo e preoccupazione. Tali aspetti sono stati rilevati e condivisi con le scriventi anche dalla Neuropsichiatra Infantile di Chanel che ha altresì prospettato un possibile progetto di intervento clinico e terapeutico, per il quale si è rimandato ai genitori la necessità di un contatto diretto con la professionista per approfondire tale aspetto.
Tali elementi non permettono ad oggi, a parere delle scriventi, di strutturare una regolamentazione delle visite e contatti tra e la madre se non in forma protetta e osservata presso il contesto di CP_2
IO RO, intervento quest'ultimo di cui ancor oggi la signora conferma un fermo rifiuto a Pt_1 darvi avvio, così come rilevato anche in precedenza con i recenti ulteriori interventi proposti”. pagina 27 di 36 Quanto a invece, è opportuno garantire che la minore effettui almeno una videochiamata CP_3 giornaliera con la madre fino a quando la stessa non sarà rientrata in Italia, al fine di limitare il deterioramento del rapporto madre/figlia che la distanza potrebbe causare. Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, è opportuno che le videochiamate vengano effettuate sempre alla stessa ora e, nel caso in cui le parti non fossero in grado di concordare un orario “fisso”, esso verrà indicato dall'Ente affidatario. Inoltre, appare adeguato disporre che, nei giorni in cui è attivo il servizio di ADM presso l'abitazione paterna, la videochiamata giornaliera tra la madre e – con CP_3 la possibilità di coinvolgere nella conversazione anche qualora la minore lo volesse – venga CP_2 effettuata alla presenza dell'educatore domiciliare, in modo tale da supportare la madre nella migliore interazione con la figlia (o le figlie), nonché il padre e/o la figura con cui si trovano in quel momento le minori (che di regola, da quanto si evince dalle relazioni dei S.S., pare essere la nonna paterna) nell'agevolazione alla relazione madre/figlie e all'esercizio di una corretta bigenitorialità.
Nel caso in cui la madre rientri in Italia per un breve periodo di tempo, anche in concomitanza con le festività natalizie, ne darà un congruo preavviso (di almeno 20 giorni) ai S.S., i quali individueranno i momenti che trascorrerà con la madre. Non è, tuttavia, possibile disporre che tale frequentazione CP_3 madre/figlia avvenga nella casa coniugale, che resta assegnata al padre.
Allo stato, inoltre, stante la carenza di informazioni circa la situazione abitativa e di vita della resistente, non è possibile stilare un calendario di frequentazione madre/figlia durante le festività natalizie e/o estive.
Nel caso in cui la madre tornasse a vivere stabilmente in Italia, invece, i Servizi Sociali individueranno e sperimenteranno le migliori modalità di frequentazione madre/OL per ricostituire gradualmente una regolare frequentazione tra le stesse (attivando all'uopo il servizio di ADM anche presso l'abitazione materna), con l'obiettivo di ripristinare un collocamento paritetico della minore.
È, infine, necessario che venga attivato anche a favore di uno spazio di supporto psicologico CP_3 adeguato alla sua età, di modo che alla minore venga garantito uno spazio di riflessione ed elaborazione della propria storia familiare e del rapporto – vissuto ormai da tempo quasi esclusivamente “a distanza”
– con la madre (si vedano le relazioni dei SS depositate il 9 luglio 2024 e il 7.2.2025).
Nel complesso, inoltre, appare opportuno ribadire che la ricostituzione e il mantenimento del rapporto tra le figlie e la madre necessita dell'adesione di tutti i soggetti coinvolti agli interventi di supporto al nucleo attivati dai S.S. In particolare, appare essenziale la prosecuzione dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna (e l'avvio dello stesso anche presso quella materna nel caso di rientro stabile della
SI.ra in Italia), nonché la prosecuzione della presa in carico di presso la NPI oltre che di Pt_1 CP_2 entrambe le minori presso uno psicologo professionista dell'età evolutiva. Infine, è auspicabile che i pagina 28 di 36 genitori aderiscano al percorso di terapia sistemica ritenuto necessario dai S.S. (e, allo stato, rifiutato dalla madre) o che intraprendano un nuovo percorso di Coordinazione genitoriale, come suggerito dalla
CTU.
In particolare, si condividono le conclusioni rassegnate dai S.S. nella relazione depositata il
27.03.2025, nella quale concludevano per l'opportunità dell'avvio di un intervento di terapia sistemico- familiare a favore dell'intero nucleo “A fronte della situazione in essere, che appare oggi in stallo e priva di evoluzioni con prioritario riferimento alla conflittualità genitoriale e alla tesa relazione tra
e la madre, […] al fine di approfondire e strutturare un lavoro clinico con specifico affondo CP_2 sulle dinamiche e relazioni familiari profonde ed intrinseche, nei loro aspetti di criticità e fatica così come in quelli di protezione e possibile risorsa. In considerazione dell'immutata disfunzionalità dei rapporti tra i genitori e il conseguente disequilibrio nella gestione delle figlie, si ritiene infatti che tale contesto terapeutico possa favorire una ricostruzione evolutiva dei rapporti caratterizzanti il nucleo, in considerazione del ruolo tenuto da ogni componente” (v. pag. 5).
Tuttavia, si riconosce che difficilmente tale ultimo percorso (o un percorso di Co.ge) potranno essere fruttuosi se la madre non individuerà una situazione abitativa e di vita stabile ed entrambi genitori non si dimostreranno in grado di rinunciare alle rispettive rigidità e ad effettuare delle rinunce al fine di ricercare le più opportune modalità di dialogo e condivisione per l'interesse della prole. A tal fine, si invitano preliminarmente i genitori ad intraprendere dei percorsi di sostegno alla genitorialità, oltre che a proseguire i percorsi di sostegno psicologico individuale che in corso di causa entrambi dichiaravano di aver intrapreso.
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ai genitori di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere loro di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela benessere della prole. Si ricorda, infatti, che, anche in ragione dell'età delle minori (allo stato, 12 anni e di soli 7 anni , i genitori dovranno CP_2 CP_3 necessariamente avere reciproci rapporti per diversi anni ancora ed è fondamentale, perciò, che imparino a cooperare, a tutela del superiore interesse delle figlie.
Da ultimo, dall'affido all'Ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di e CP_2
con incarico all'Ente affidatario di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, e con CP_3 obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare circa il benessere delle minori e l'andamento di tutti gli interventi attivati a favore del nucleo (impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente qualsivoglia pregiudizio per le minori).
4) Mantenimento della prole pagina 29 di 36 Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. Con riguardo ai figli minorenni, ai fini dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti, nonché delle loro capacità lavorative, delle crescenti esigenze della prole, delle differenti modalità di mantenimento diretto delle minori e della suddivisione delle attività di cura delle stesse (allo stato, a carico del padre in via esclusiva in quanto genitore collocatario oltre che proprietario dell'abitazione in cui le minori vivono), ritiene il
Collegio che l'assegno da porre a carico della madre debba essere quantificato nell'importo complessivo mensile, annualmente rivalutabile, di € 600,00 (€300,00 per figlia, di cui € 50 a figlia a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni sei mesi) a far data dal mese di maggio 2025
(quando la madre tornava in Russia). Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, esse continueranno ad essere sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore, come peraltro chiesto da entrambi.
Per il periodo antecedente al mese di maggio 2025, invece, si confermano i provvedimenti precedentemente assunti.
Infine, l'SE IC (pari, nell'anno 2025, all'importo complessivo mensile di circa € 215,00) verrà dal mese di maggio 2025 percepito integralmente dal padre in quanto genitore collocatario della prole e che, dunque, provvede in via diretta ai bisogni e alle esigenze di immediata soddisfazione della stessa5.
Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo materno viene determinato tenendo conto anche dell'attribuzione dell'SE IC al padre.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, tanto il ricorrente quanto la resistente si rendevano inadempienti all'ordine di deposito di disclosure sulle loro condizioni economico- patrimoniali, nonché della relativa documentazione nel termine assegnato del 20.03.2025 (infatti, il ricorrente non depositava la documentazione economica richiesta, mentre la resistente la depositava in 5 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 pagina 30 di 36 forma gravemente incompleta, il che rappresenta per entrambi un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.), rendendo necessario disporre accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza del
Gruppo di NO in data 02.04.2025.
Orbene, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dall'incompleta documentazione in atti versata dalle parti e da quella a corredo depositata dalla Guardia di Finanza in data 20.06.2025/09.09.2025, si evince quanto segue.
Il ricorrente prestava stabilmente attività lavorativa di carattere autonomo dal 04.01.2021 al 31.03.2022 presso “MPower Plus Uk LTD”. Successivamente, dal 01.04.2022 al 29.07.2024 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso ”, mentre dal 23.10.2024 è Controparte_5 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso “Sunprime Holdings L”. Tali occupazioni gli garantivano un reddito netto da lavoro pari a circa € 37.600,00 nell'anno 2021; €
28.200,00 nell'anno 2022, € 38.200,00 nell'anno 2023 ed € 37.600,00 nell'anno 2024 (oltre ad €
809,69 a titolo di Indennità Naspi). Inoltre, dagli estratti del conto “Intesa SanPaolo” n. 17835 di cui è titolare, si evince che successivamente al termine della propria collaborazione con “ Controparte_5
”, il SI. incassava da tale società gli ulteriori importi di € 27.502,22 in data
[...] Pt_1
13.08.2024 e di € 24.912,00 in data 13.12.2024.
Il ricorrente, inoltre, è titolare del conto corrente “ING” n. 318579588 con saldo pari a circa €
146.00,00 al 31.12.2021, € 117.000,00 al 31.12.2022, € 107.000,00 al 31.12.2023, € 20.800,00 al
31.12.2024 (a seguito, in particolare, dell'apertura del conto deposito “ ” n. 430379110 con Pt_6 capienza dell'importo di € 70.000,00 in data 06.05.2024, chiuso il 06.05.2025). Il ricorrente è titolare di un ulteriore conto “ING” n. 12333833 che, tuttavia, viene alimentato pressocché esclusivamente dal conto corrente “ING” n. 318579588 (si veda la documentazione depositata dal ricorrente il 20.4.2023 e i movimenti riportati nella documentazione pervenuta dalla Guardia di Finanza – terzo deposito del
20.6.2025).
Peraltro, al 31.03.2025 il saldo del conto corrente “Intesa SanPaolo” n. 17835 era pari ad € 36.000,00 circa.
A fronte di dette disponibilità, il ricorrente sostiene costi abitativi in quanto proprietario della casa coniugale, gravata da mutuo trentennale (rispetto al quale la resistente risulta aver prestato garanzia, v. doc. 3 resistente del 25.02.2025) avente scadenza prevista nell'anno 2034 e rata mensile pari a circa €
600,00 negli anni 2021-2022, € 700,00 nell'anno 2023, € 750,00 nell'anno 2024 ed € 700,00 nell'anno
2025 (v. estratti conto “BPM” n. 04031/000000000207 cointestato tra le parti e alimentato unicamente dal ricorrente). Inoltre, dal mese di aprile 2022 al mese di settembre 2024 sosteneva il pagamento di un canone di locazione dell'importo mensile di € 600,00, oltre spese condominiali. pagina 31 di 36 Quanto alla resistente, la stessa prestava lavoro a tempo indeterminato a favore di “ e, CP_6 successivamente e in conseguenza al fallimento della predetta società (dichiarato il 07.07.2022, v. doc.
O resistente del 02.07.2024), prestava lavoro a favore di “Open technlogy experts srl” dal 16.06.2022
(in liquidazione dal mese di giugno 2024, v. doc. O1 resistente del 02.07.2024) sino al 27.07.2024, data dalla quale decorrono le dimissioni rassegnate dalla resistente per giusta causa in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni riferite al mese di dicembre 2023 e ai mesi da febbraio 2024 a giugno
2024, oltre che alla tredicesima mensilità dell'anno 2023 (v. doc 1 resistente del 25.02.2025).
Successivamente, nell'anno 2024 prestava attività occasionale di carattere autonomo a favore di
“Sercom IF Service”, mentre dal mese di luglio 2024 al mese di gennaio 2025 prestava attività lavorativa a favore di “Schindler IFs Australia Pty Ltd”, trasferendosi all'uopo in Australia. Al rientro in Italia, invece, dichiarava di non essere riuscita a reperire una diversa stabile occupazione lavorativa
(fatta salva una “collaborazione temporanea retribuita come esperto esterno di lingua e cultura straniere presso l'Istituto scolastico secondario Romano Rancilio di Parabiago” dal mese di aprile alla conclusione dell'anno scolastico – v. doc. C resistente del 14.04.2025 – rispetto alla quale, tuttavia, la resistente non riferiva informazioni relative ai compensi percepiti) e dalla fine del mese di maggio 2025 si stabiliva in Russia, suo Paese di origine, senza tuttavia chiarire la durata prevista del suo soggiorno, né l'eventuale reperimento di una diversa occupazione in loco, né l'eventuale titolarità di conti corrente russi.
Nel complesso, con riferimento ai redditi da lavoro della resistente, si rileva quanto segue:
- per l'anno 2021, non venivano allegate le dichiarazioni dei redditi della SI.ra . Tuttavia, Pt_1 dall'analisi degli estratti del conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671 si evince che la resistente incassava l'importo di circa € 6.100,00 da “O IF L” (suo precedente datore di lavoro fino al mese di gennaio 2021) e l'importo di circa € 33.500,00 da “ ; CP_6
- per l'anno 2022, dalla dichiarazione dei redditi in atti si evince che la resistente percepiva un reddito complessivo annuo, al netto di ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali, di
€35.700,00 circa;
- per l'anno 2023, dalla dichiarazione dei redditi in atti si evince che la resistente percepiva un reddito complessivo annuo, al netto di ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali, di €
33.700,00 circa;
- per l'anno 2024, dalle CU in atti si evince che la resistente percepiva un reddito netto da lavoro autonomo di € 4.000,00 circa per l'attività prestata a favore di “Sercom IF Service” e l'importo di circa € 800,00 precedentemente accantonato presso il Fondo pensione “Cometa” (v. estratto conto
Credit Agricole n. 01465/0000015342951). Inoltre, dall'analisi degli estratti conto allegati si rileva pagina 32 di 36 che in data 18.05.2023 percepiva dall'INPS l'importo di € 3.400,00 circa a titolo di “TFR Fondo di
Tesoreria” (v. estratti conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671). Con specifico riferimento all'attività prestata a favore di “Schindler IFs Australia Pty”, la resistente in data 08.07.2024 si limitava ad allegare che, da contratto, la remunerazione annua lorda prevista per tale occupazione sarebbe stata di circa AU$ 130.000,00 (corrispondenti a circa € 81.000,00 annui lordi) e, quindi, di circa € 40.500,00 lordi per il semestre luglio 2024-gennaio 2025. Tuttavia, successivamente non allegava le relative buste paga/dichiarazioni dei redditi, limitandosi a depositare (in data
20.03.2025) unicamente uno “Statement” del conto “NetBankSaver” n. 06220010632591 acceso presso la “Commonwealth Bank of Australia” per il periodo 17.07.2024-17.01.2025 dal quale si evince, tra l'altro, la titolarità di un ulteriore conto corrente non allegato acceso presso la medesima banca e sul quale le veniva presumibilmente accreditato lo stipendio e dal quale dovrebbero risultare le causali delle uscite e dei versamenti.
Infatti, dal conto allegato si rilevano regolari accrediti dal conto “xx2487” per l'importo complessivo di circa AU$ 49.400,00 (corrispondenti a circa € 30.400,00) e saldo finale al
17.01.2025 di AU$ 7.209,56 (corrispondenti a circa € 4.4000,00).
Inoltre, la resistente usufruisce di molteplici ulteriori conti corrente e carte prepagate, tra cui, in particolare, il conto BPM “WeBank” n. 01973/000000031671 con collegato conto deposito BPM
“WeBank”, il conto corrente “Credit Agricole” n. 01465/0000015342951 (acceso in data 30.10.2023), nonché la Carta “Postepay Paywave” n. 4023600979660182 (estinta nel mese di febbraio 2023) e la
Carta “Postepay” n. 4023601033482175. Tali conti e carte risultano, in ogni caso, alimentati pressocché esclusivamente dai redditi da lavoro di cui sopra (salvo che dai redditi percepiti in
Australia), oltre che dagli importi percepiti a titolo di SE IC dall'anno 2022 (pari all'importo mensile di circa € 110,00 negli anni 2022 e 2023 e di circa € 140,00 nel 2024).
Tuttavia, si rileva che il conto deposito BPM “WeBank” presentava saldo al 31.12.2021 di circa
€51.200,00, al 31.12.2022 di € 16.100,00 e saldo “0” il successivo 13.05.2023.
Inoltre, la resistente effettuava prelevamenti di denaro contante dal conto n. 01973/000000031671 per l'importo complessivo di circa € 9.000,00 nell'anno 2021, € 14.300,00 nell'anno 2022, € 6.200,00 nell'anno 2023 ed € 400,00 nell'anno 2024.
La resistente non specificava se aveva conti in Russia (si ricorda che la Guardia di Finanza non può svolgere tali accertamenti).
Peraltro, risulta doveroso sottolineare che fino al mese di luglio 2024 la resistente non sosteneva spese abitative (ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di spese condominiali – pari a circa € 2.600,00 nel 2022 e circa € 1.600,00 nel 2023, v. estratti conto “WeBank” n. 01973/000000031671) in quanto pagina 33 di 36 assegnataria della casa coniugale. In Australia, invece, doveva pagare un canone di locazione. Inoltre, non allegava di sostenere costi abitativi per la sua permanenza in Russia.
Infine, la resistente è proprietaria di un immobile sito in RM (Federazione Russa), come da documentazione allegata in data 20.04.2023.
Allo stato, deduceva di essere priva di occupazione. Come già chiarito, però, la resistente ha indubbia e qualificata capacità lavorativa, inoltre non è stata completamente trasparente nell'illustrare le proprie condizioni economiche e le minori sono completamente a carico del padre.
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite di parte ricorrente devono essere poste a carico di parte resistente per la misura dei due terzi e compensate per il restante terzo.
Inoltre, le spese di ctu e del Curatore Speciale devono essere definitivamente poste a carico solidale degli ex coniugi, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla reciproca conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse delle minori.
Quanto al Curatore Speciale, si evidenzia che il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – e qualora tale ammissione venisse confermata in via definitiva – comporta solo che il C.S. dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario. Inoltre, ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità6.
P.Q.M.
6 Cass., Sez. II, Sent. n. 777 del 19 gennaio 2021 pagina 34 di 36 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione;
2) affida le minori (nata il [...]) e (nata il [...]) al Comune di CP_2 CP_3 residenza (allo stato, il Comune di Parabiago), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli, di gestione dei documenti, con espresso mandato al Servizio per contatto e raccordo con possibili ulteriori agenzie educative, scolastiche e sanitarie. In detti ambiti viene limitata la responsabilità genitoriale delle parti. Si dispone che tutti i viaggi all'estero delle minori debbano essere previamente autorizzati dall'Ente.Si precisa che il padre potrà in autonomia assumere le decisioni non di maggiore interesse relative alle minori in ambito scolastico e medico e, quindi, potrà autorizzare gite, la partecipazione delle minori ad iniziative scolastiche, visite di routine, vaccini;
3) dispone il collocamento prevalente delle minori presso il padre e assegna la casa coniugale al ricorrente;
4) dispone la regolamentazione della frequentazione madre/figlie come in parte motiva;
5) dispone che il ricorrente trasmetta alla resistente entro sette giorni i codici di parental control del cellulare di CP_2
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori (nata il CP_2
16.01.2013) e (nata il [...]), nate a NO (MI) e residenti a [...], CP_3
Via Santa Croce n. 20;
8) dispone che i S.S. del Comune di Parabiago (o dei diversi Comuni territorialmente competenti per i genitori e le minori) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di cui sopra, depositando la prima relazione entro il 30.04.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
9) invita i genitori ad intraprendere percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e ad avviare un percorso di Co.ge;
10) dispone che, a far data dal mese di maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la madre versi al padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'importo complessivo mensile
(annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita) di € 500,00 (€ 250,00 per figlia), oltre ad €
pagina 35 di 36 50 a figlia a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni sei mesi. Per il periodo antecedente, si confermano i provvedimenti assunti in via provvisoria in corso di causa;
11) dispone che le spese straordinarie da sostenere per la prole, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
12) dispone che l'SE IC venga percepito integralmente dal padre dal mese di maggio 2025;
13) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al Curatore Parte_1 CP_1
Speciale ove non venisse confermata in via definitiva la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – i compensi del Curatore Speciale, Avv. Maria Grazia Ambrosetti, che liquida in €
6.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e;
Parte_1 CP_1
15) condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquida detti due terzi in
€ 5.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 66,00 per spese e compensa tra le parti il restante terzo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S. di Parabiago nonché al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 17 ottobre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass., sez. I, n. 9691 del 24/03/2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06/03/2019 e Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 3 Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 pagina 18 di 36