TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/04/2026, n. 7310
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 1, 2, 3, e 10 bis l. 241/1990 – violazione delle regole del giusto procedimento, del contraddittorio e del principio di leale collaborazione – carenza istruttoria

    Le procedure concorsuali, come quelle di ammissione a finanziamento, sono esentate dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, in quanto l'instaurazione del contraddittorio è incompatibile con le esigenze di celerità.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    La tutela del legittimo affidamento richiede che la P.A. abbia posto in essere un comportamento univoco che generi un vantaggio certo, che la parte abbia agito in buona fede e che la situazione si sia consolidata nel tempo. Nessuno di questi elementi sussiste nel caso di specie, poiché le precedenti valutazioni non costituivano ammissione certa al beneficio.

  • Rigettato
    Erroneità dell'esclusione per dato meramente formale

    Il requisito dell'iscrizione nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica è un requisito di ammissibilità previsto dall'Avviso pubblico e dal DM presupposto, funzionale a garantire l'uso delle risorse per edifici scolastici. L'edificio in questione opera come impianto sportivo comunale concesso anche a privati, non soddisfacendo il requisito di destinazione esclusiva all'attività didattica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/04/2026, n. 7310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7310
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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