Art. 293.
(Beni dello Stato nemico, dei quali puo' essere ordinata la confisca).
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, puo' essere disposto con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.
(Beni dello Stato nemico, dei quali puo' essere ordinata la confisca).
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, puo' essere disposto con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.