Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZUCA VINCENZINA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione fermo amministrativo, in appello avverso sentenza Giudice di pace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.05.2023, il Sig. , adiva il Giudice di Pace di Cariati, CP_1 contro la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Istanza di sospensione Parte_1
- In via preliminare, volersi disporre la immediata sospensione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo in danno dell' autovettura tg.BK452EF e il relativo ruolo esattoriale sul quale si fonda, data la ragionevolezza e sussistenza del fumus boni juris, vista la inesistenza del credito ed in quanto non necessita, nella fattispecie, accertarne sommariamente la sussistenza in quanto appare evidente ed inconfutabile anche il pericolo di danno, dato la pagina 1 di 4
Nello specifico deduceva che in data 07.05.23, veniva allo stesso comunicata l'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo su veicolo tg. BZ452EF, che detto atto si fondava su un'ingiunzione di pagamento emessa per violazioni del codice della strada elevata dalla
Polizia Municipale del Comune di Pietrapaola, delle quali la parte non aveva mai avuto conoscenza, eccepiva l'inesistenza ed estinzione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SO.G.E.T la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della del ricorso di cui deduceva l'infondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni:.
“Piaccia al Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le avverse istanze, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
In via preliminare, disporre l' integrazione del contraddittorio con il in Controparte_2
persona del Sindaco p.t.; Ancora in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato per insussistenza dei requisiti e presupposti di legge e per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito, statuire la legittimità ed efficacia del provvedimento di fermo amministrativo n. 195032/2023 sull' autovettura tg. BZ452EF e di tutti gli atti ad essi prodromici e sottesi ed il relativo ruolo, con ogni conseguenza di legge;
e pertanto, statuire come dovute le somme in esso indicato, con ulteriori interessi e spese fino al soddisfo e con vittoria di spese, competenze ed onorari. In caso di denegato accoglimento delle pretese avverse, spese compensate. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di cui alla documentazione del fascicolo della presente parte resistente opposta.
Con sentenza n.277/2023 R.G Sent. del 24.07.2023, depositata in Cancelleria il 24/07/2023, il
Giudice di Pace di Cariati, così statuiva:
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cariati, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza disattesa e CP_1 pagina 2 di 4 respinta, così provvede: - Accoglie l'opposizione; - Annulla il provvedimento impugnato di fermo amministrativo n.2023/195032, emesso da sull'autovettura tg.BZ452EF, Parte_1
nonché ogni altro atto ad essa presupposto e/o conseguente;
I compensi professionali sono liquidati nei valori medi, per le diverse fasi processuali ( no prova) con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario, in complessivi €. 139,00 oltre spese esenti, spese generali ed accessori di legge, Iva e CPA, come per legge.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello la sulla scorta dei seguenti Parte_1
motivi: a) Violazione del principio del contraddittorio;
b) Erronea e contradditoria motivazione della sentenza in ordine al valore probatorio della documentazione prodotta;
c) Erronea contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla parte motiva della impugnata sentenza;
rassegnando le seguenti conclusioni: in accoglimento del presente appello, così provvedere: - nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.277/2023
R.G Sent. del 24.07.2023, comunicata al difensore in data 31.07.2023 e resa nel giudizio di opposizione a fermo amministrativo, recante il n. 377/2023 Sent., pronunciata dal Giudice di
Pace di Cariati, nella persona del Dott. Francesco Chiarello, accogliere le conclusioni, originariamente proposte, rigettando per l' effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e pertanto Accertare e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato;
Ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da distrarsi per la fase di appello, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nessuno si costituiva in giudizio per di cui veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 16.09.24 CP_1
Sul merito dell'appello
1.L'eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
è fondata e merita accoglimento. CP_2
Invero, in caso di opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, cioè, volte a contestare una cartella di pagamento, finalizzata a riscuotere una sanzione amministrativa, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte rilevi che la cartella è il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione, per nullità od omessa notifica del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione va proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.
150/2011 e non in forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
pagina 3 di 4 Si osserva, infatti, che la contestazione della cartella di pagamento ha lo scopo di recuperare un momento di tutela che non riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma concerne la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e cioè la sanzione amministrativa: una tutela che non è stato possibile esperire nella sua sede naturale, proprio a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. In sostanza, con le opposizioni recuperatorie si contesta sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è solo l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione - logicamente subordinata rispetto alla prima domanda - il legittimato passivo è solo l'agente della riscossione), per cui vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (cfr. Cass. Civ. 3870/24).
Deve pertanto essere rimessa la causa al Giudice di pace di Cariati perché ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , a norma del Controparte_2
combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c..
2. Spese compensate, in considerazione del tenore della decisione, trattandosi di questioni interpretative
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Annulla la sentenza impugnata e dispone la remissione della causa al Giudice di Pace perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
-Spese compensate
Castrovillari, 29.03.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4