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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice
Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2301 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesimo Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto del 16.7.2024 ha rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari formulata dal difensore per l'attività professionale svolta nel giudizio RG 3796/2018, deduce l'erroneità di detto provvedimento per non avere tenuto conto il giudice di primo grado che l'errore compiuto nell'indicazione del procedimento di riferimento (essendo stato inserito il n. 3976/2018 anziché
3796/2018), commesso nell' istanza di ammissione compilata telematicamente su piattaforma online, integra un mero errore materiale, non inficiante l'espletata attività professionale.
Su tali basi chiede: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto qui impugnato, considerato che trattasi di mero errore materiale di digitazione del numero di ruolo, risultando la certezza e la corrispondenza tra l'istanza depositata, la delibera del COA ed il giudizio patrocinato dal sottoscritto difensore, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di pagina 1 di 3 liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso deve trovare accoglimento, poiché la ricorrente, con la documentazione allegata al ricorso in opposizione, superando il dubbio manifestato dal giudice di primo grado circa la non corrispondenza del numero di procedimento indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con quello per cui si era richiesto la liquidazione del compenso, ha dimostrato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. prot. 2019/35, depositata l'8.01.2019 in favore di sia stata effettivamente CP_2 presentata al fine di consentire a quest'ultima di costituirsi nel giudizio nrg 3796/2018 proposto dal sig.
. Parte_2
In particolare, la ricorrente ha dimostrato in questa sede che alla domanda di ammissione al patrocinio dello stato presentata telematicamente su piattaforma online al COA di Cosenza, era stato contestualmente allegato l'atto introduttivo del giudizio notificato alla dal sig. che corrisponde esattamente CP_2 Pt_2
a quello che poi ha dato luogo, a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, al proc. civ. n.3796/2018.
Sulla base della documentazione prodotta, pertanto, deve ritenersi che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stato commesso dalla professionista istante un mero errore materiale e che pertanto ritenuta la corrispondenza dell'istanza predetta e della conseguente ammissione al patrocinio dello Stato da parte del
COA al giudizio n.3796/2018, può procedersi alla liquidazione del compenso.
Vista, quindi, la delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 21/1/2019, relativa all'istanza protocollata il 08/01/2019 n.2019/35 che attesta l'iscrizione dell'istante nell'elenco previsto dall'art.80 d.p.r. 115/02, deve procedersi alla liquidazione del compenso, applicando lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00, previsto per i procedimenti di cognizione davanti al tribunale dal d.m. 55/14.
Sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia, in relazione all'incidenza degli atti assunti alla posizione processuale dell'assistito, e dell'esito del giudizio, i compensi devono essere riconosciuti al minimo tabellare (€ 460,00 fase di studio, € 389,00 introduttiva, € 840,00 fase istruttoria e €
851,00 fase decisoria), tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, in base al quale i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dall'art.130 d.p.r. 115/02, in base al quale gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti della metà.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che la documentazione è stata integrata nel corso del presente giudizio.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il reclamo e per l'effetto liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € Parte_1
1.270,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, a carico dell'erario; compensa le spese del giudizio.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 14 gennaio 2025
Il giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice
Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2301 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesimo Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto del 16.7.2024 ha rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari formulata dal difensore per l'attività professionale svolta nel giudizio RG 3796/2018, deduce l'erroneità di detto provvedimento per non avere tenuto conto il giudice di primo grado che l'errore compiuto nell'indicazione del procedimento di riferimento (essendo stato inserito il n. 3976/2018 anziché
3796/2018), commesso nell' istanza di ammissione compilata telematicamente su piattaforma online, integra un mero errore materiale, non inficiante l'espletata attività professionale.
Su tali basi chiede: accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto qui impugnato, considerato che trattasi di mero errore materiale di digitazione del numero di ruolo, risultando la certezza e la corrispondenza tra l'istanza depositata, la delibera del COA ed il giudizio patrocinato dal sottoscritto difensore, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di pagina 1 di 3 liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso deve trovare accoglimento, poiché la ricorrente, con la documentazione allegata al ricorso in opposizione, superando il dubbio manifestato dal giudice di primo grado circa la non corrispondenza del numero di procedimento indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con quello per cui si era richiesto la liquidazione del compenso, ha dimostrato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. prot. 2019/35, depositata l'8.01.2019 in favore di sia stata effettivamente CP_2 presentata al fine di consentire a quest'ultima di costituirsi nel giudizio nrg 3796/2018 proposto dal sig.
. Parte_2
In particolare, la ricorrente ha dimostrato in questa sede che alla domanda di ammissione al patrocinio dello stato presentata telematicamente su piattaforma online al COA di Cosenza, era stato contestualmente allegato l'atto introduttivo del giudizio notificato alla dal sig. che corrisponde esattamente CP_2 Pt_2
a quello che poi ha dato luogo, a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, al proc. civ. n.3796/2018.
Sulla base della documentazione prodotta, pertanto, deve ritenersi che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stato commesso dalla professionista istante un mero errore materiale e che pertanto ritenuta la corrispondenza dell'istanza predetta e della conseguente ammissione al patrocinio dello Stato da parte del
COA al giudizio n.3796/2018, può procedersi alla liquidazione del compenso.
Vista, quindi, la delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 21/1/2019, relativa all'istanza protocollata il 08/01/2019 n.2019/35 che attesta l'iscrizione dell'istante nell'elenco previsto dall'art.80 d.p.r. 115/02, deve procedersi alla liquidazione del compenso, applicando lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00, previsto per i procedimenti di cognizione davanti al tribunale dal d.m. 55/14.
Sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia, in relazione all'incidenza degli atti assunti alla posizione processuale dell'assistito, e dell'esito del giudizio, i compensi devono essere riconosciuti al minimo tabellare (€ 460,00 fase di studio, € 389,00 introduttiva, € 840,00 fase istruttoria e €
851,00 fase decisoria), tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, in base al quale i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dall'art.130 d.p.r. 115/02, in base al quale gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti della metà.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che la documentazione è stata integrata nel corso del presente giudizio.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il reclamo e per l'effetto liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € Parte_1
1.270,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, a carico dell'erario; compensa le spese del giudizio.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 14 gennaio 2025
Il giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3