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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/08/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott.ssa Cecilia De Santis PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7611 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
24.09.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
T R A
, C.F. , e residente in Parte_1 C.F._1
Zurigo alla Sihlhallenstrasse 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vento
( ) e con lo stesso elettivamente domiciliato nello CodiceFiscale_2
Studio dell'Avv. Simona Pirolozzi in RO, Via Trionfale 65, 00195, giusta delega in calce all'atto di citazione di primo grado;
ai sensi del novellato art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni presso il nr. fax 0771-
683781 e all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E poi denominata Controparte_1 Controparte_2
p.i. , in persona del legale rapp.te p.t. Dr. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3
con sede in RO alla Via Clitunno n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv.
r.g. n. 1 Roberto Mazza (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
suo studio in RO alla Via Clitunno 51, giusta procura allegata e depositata nel fascicolo telematico di codesto giudizio d'appello R.G. 7611/2018
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza n.
7580/2018 del Tribunale ordinario di RO, X sezione civile, pubblicata in data
12/04/2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 24. 09. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando rispetto all'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 7.867.005,70 emesso dal
Tribunale di RO nei suoi confronti quale garante delle obbligazioni assunte dalla società TO RG srl in relazione a contratti di fornitura di gas ed energia elettrica forniti da così provvedeva: Controparte_1
Respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che liquida in € 30.000,00, oltre iva, cpa e spese Controparte_1
generali come per legge.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
r.g. n. 2 provvisoria esecutorietà della sentenza nr. 7580/2018 pubbl. il 12/04/2018 RG
n. 37619/2016 qui impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 7580/2018 pubbl. il 12/04/2018 RG n. 37619/2016 Repert. n.
7859/2018 del 12/04/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- “Accertato quanto dedotto, eccepito ed osservato in premessa, dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo nr.5126/16 emesso dal Tribunale di
ROMA e revocarlo, con tutte le conseguenze per i motivi innanzi dedotti.
- Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla RO GA Parte_1
& Power Srl per quanto dedotto, eccepito e prodotto in virtù della scrittura del
04.06.2015 disconosciuta dal e, quindi, dichiarare nullo, Parte_1
illegittimo, invalido e, comunque, inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo avente
Nr. 5126/16 del Tribunale di RO previa revoca dello stesso, respingere ogni domanda ex adverso proposta perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata;
In subordine:
- Accertato l'illegittimo riempimento dei fogli in bianco da parte di terzi, costituenti la scrittura del 04.06.2015, Dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
dalla RO GA & Power Srl per quanto dedotto, eccepito e Parte_1
prodotto in virtù della scrittura del 04.06.2015 a firma del e, Parte_1
quindi, dichiarare nullo, illegittimo, invalido e, comunque, inefficace l'opposto
Decreto Ingiuntivo avente Nr. 5126/16, con vittoria di spese e diritti di lite, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla appellata, anche dinanzi il Tribunale di RO, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
r.g. n. 3 IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ed inoltre nello specifico: - espletamento dell'interrogatorio formale del sig. ; - l'ammissione della Parte_1
prova per testi, sulle circostanze riportate nelle premesse dell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI° cpc, che qui abbiansi per riportate, precedute da
"Vero che …”;
Inoltre, si richiede nuova CTU calligrafica sulla scrittura del 04.06.2015”.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata per come dedotto sul punto;
- preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, respingere e rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, Parte_1
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 7580/2018 del 12.4.2018 di rigetto dell'opposizione a d.i., per effetto confermando quest'ultimo, con conferma della domanda di condanna nei termini della sentenza gravata, anche in relazione alla pronuncia sulle spese di lite ivi contenuta;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite anche del presente grado;
salvis iuribus.
Con ordinanza in data 17.07.2019 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 24. 9. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 4 L'appellante ha proposto cinque motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente tratto la prova della riconducibilità all'appellante della scrittura di garanzia del 04.06.2015 dalla mancata contestazione delle altre garanzie e dal conseguente mancato disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte.
In realtà il fatto che ci fossero state delle precedenti garanzie era stato richiamato, sin dall'atto di citazione in opposizione, proprio dall'odierno appellante per inficiare e contestare la garanzia in contestazione e posta alla base dell'emissione del D.I. opposto.
Infatti, sin dagli scritti difensivi di primo grado era stato evidenziato che la scrittura disconosciuta del 04.06.15 non era riferibile al in ragione di Parte_1
una palese discrasia logica, soggettiva e temporale della stessa rispetto ai contratti in essere tra la RO GA e la società IR (e poi TO RG); non vi sarebbe stata corrispondenza logico - temporale alcuna tra quanto indicato nei contratti prodotti da RO GA (sottoscritti tra le società in data 26.03.2014) e quanto richiamato poi alle pagine finali riguardo ad una garanzia personale del sig.
, firmata/datata 01.03.2014, essendo stata depositata in atti una Parte_1
scrittura asseritamente a firma del sig. del 04.06.2015. Parte_1
Secondo l'appellante sarebbe inverosimile ed impossibile, anche in senso giuridico, sottoscrivere una garanzia per obbligazioni future di un contratto ancora da stipulare e per obbligazioni anche pregresse;
sarebbe anche strano che nella presunta garanzia personale, asseritamente firmata dal sig. in data Parte_1
04.06.2015, si facesse riferimento alle obbligazioni della società nominativamente indicata quale TO RG srl, quando la stessa nel 2014 non aveva ancora tale denominazione.
Un'ulteriore discrepanza sarebbe ravvisabile nel fatto che nel contratto era presente una garanzia personale datata 1.03.2014, quando il contratto firmato era r.g. n. 5 stato stipulato e sottoscritto il 26.03.2014 e, successivamente, nel produrre la garanzia in questione, in copia, la stessa recava la data del 4.06.2015.
Quindi, sarebbe inverosimile la ricostruzione posta a sostegno della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo con la suddetta scrittura asseritamente firmata dal non vi sarebbe prova che la scrittura del 04.06.2015, prodotta dalla Parte_1
RO GA era stata effettivamente sottoscritta dal il quale Parte_1
formalmente ne ha disconosciuto di fatto la sua sottoscrizione e la riferibilità alla sua persona fisica, perché sarebbe provato da tutte le date che si tratterebbe di una ricostruzione anomala ed illegittima.
Né il potrebbe aver sottoscritto una garanzia (01.03.2014) prima Parte_1
di un contratto che due società (di cui una diversa) avrebbero poi stipulato (il
26.03.2014) e con un oggetto che in realtà sarebbe una condizione risolutiva, il cui verificarsi avrebbe presupposto prima l'esistenza di un contratto validamente sottoscritto e ratificato tra le parti.
La RO GA ha richiamato e depositato, a differenza di quanto sostenuto e statuito nei contratti da essa sottoscritti, una garanzia del datata Parte_1
04.06.2015, mentre il non era e non poteva essere l'effettivo Parte_1
proprietario di TO RG srl, e quindi una simile sottoscrizione non sarebbe a lui riferibile perché apocrifa e logicamente e temporalmente non riferibile alla sua persona.
Il teste , poi, già dipendente della RO GA, ha confermato Tes_1
l'esistenza di pregresse garanzie, ma non la circostanza che il aveva Parte_1
sottoscritto la scrittura del 04.06.2015 non essendo detta garanzia stata sottoscritta alla sua presenza.
Né sarebbe condivisibile quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che può ritenersi senza ogni dubbio di sorta che sono attribuiti al il potere Parte_1
di “prendere le decisioni in merito ai rapporti contrattuali”.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo quanto rappresentato dalla società appellata r.g. n. 6 rispetto alla presunta mancata “corrispondenza logico-temporale” (profilo, peraltro, da ritenersi assorbito dall'accertamento peritale) tra i contratti prodotti da RO GA e le garanzie del Sig. per chiarire i rapporti contrattuali e Parte_1
commerciali tra la TO RG (società garantita dal e la Parte_1 [...]
occorre considerare che i rapporti commerciali tra le due società si CP_1
fondavano su due contratti (uno per il gas ed uno per l'energia elettrica – v. all. 1
e 4 del fascicolo monitorio) stipulati da RO GA con RG Power s.r.l. che, con cessione del 14.4.2015 (v. all. 2 del fascicolo monitorio), aveva ceduto il contratto in essere con a la quale Controparte_1 Controparte_4
“faceva proprie le condizioni nascenti dallo stesso”.
Successivamente la società con atto a firma del notaio Controparte_4
Avv. (Rep. n. 6971, Racc. 4680) del 12.5.2015, aveva deliberato di Persona_1
modificare la denominazione sociale in TO RG s.r.l. (v. all. 03 del fascicolo monitorio); il soggetto debitore, pertanto, diveniva formalmente TO RG s.r.l., con la conseguenza che in seguito alla cessione del contratto il Parte_1
dapprima aveva garantito la e, dopo il cambio di Controparte_4
denominazione di quest'ultima in TO RG s.r.l., aveva garantito quest'ultima
(garantendo il medesimo soggetto, anche se aveva mutato nome).
Inoltre, a fronte dell'affermazione dell'appellante di non essere stato il legale rappresentante della società, deve rilevarsi che sulla base della documentazione allegata dallo stesso emerge che egli nel 2014, dal 20 gennaio, era stato Parte_1
AU di (che poi aveva mutato nome in TO RG – v. Controparte_4
visura storica depositata dal pag. 24, all. 1 alla memoria 183, n. 1, Parte_1
; e secondo quanto risulta dalla corrispondenza versata in atti tra il Parte_1
e RO GA (v. mail dell'8 giugno 2015, mail del 4.6.2015 e 19.6.2015 Parte_1
– v. all. 8, 9 e 10 comparsa RO GA) tutte le circostanze dimostrano la certa riferibilità della garanzia al e confermano la sua effettiva volontà di Parte_1
garantire in concreto le società che lui stesso aveva definito “il mio gruppo”, evidenziando la ragione che lo aveva indotto, in più occasioni, a garantire le r.g. n. 7 obbligazioni del “suo gruppo”.
Infatti, il si era sempre presentato alla RO GA come Parte_1
proprietario e legale rappresentante delle società che garantiva, ed in tale veste aveva sottoscritto più di una garanzia, tra cui quella confermata come autentica sia dalla CTU che dal Tribunale.
Inoltre, essendo la sua firma risultata autografa, e tenuto conto del fatto che le società garantite appartenevano al non è dato comprendere per quale Parte_1
ragione la garanzia dovrebbe essere falsa, dopo che le altre due, con la stessa firma, non erano mai state disconosciute dallo stesso Parte_1
Senza contare che il 4.6.2015, l'allora dirigente della RO GA, Dr. Per_2
, poi escusso quale teste nel giudizio di primo grado, aveva scritto via mail
[...]
al (v. all. 10 del fascicolo primo grado): “ in allegato lo Parte_1 Pt_1
schema di garanzia l'importo deve essere pari a quello già garantito per CP_4
ovvero 11 milioni di €. Inserisci per cortesia il nome corretto della società e la
P.IVA. Al solito inviamela firmata via mail ed in originale presso i nostri uffici di
Via Dora alla mia attenzione”.
Tali circostanze smentiscono le deduzioni svolte dall'appellante.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata censurata la carente ed errata motivazione della sentenza impugnata per illogica valutazione delle risultanze della CTU.
Il giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della
CTU senza motivare il convincimento posto alla base della decisione impugnata;
sarebbe quindi necessario disporre una nuova CTU calligrafica perché dall'analisi di confronto, tra le firme oggetto di contestazione ed il grafismo autografo del
Sig. risulterebbero dimostrate differenze di identità, sia di Parte_1
elementi sostanziali, sia strutturali, sia grafo-dinamici e di particolarità di dettaglio che concorrerebbero a determinare un giudizio di apocrifia tra le firme in verifica e la gestualità grafica del Sig. o, in subordine, un Parte_1
r.g. n. 8 approfondimento grafo-tecnico affinché le firme contestate siano dichiarate apocrife, in ragione delle circostanze rappresentate.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere il decisum sul punto del Tribunale, che ha ritenuto che le conclusioni della CTU “non appaiono inficiate dai rilievi formulati dal consulente di parte opponente alle quali la consulente d'ufficio ha risposto in maniera pertinente e convincente”.
La consulente di parte del aveva lamentato che la metodologia Parte_1
applicata dalla CTU, i documenti in verificazione, l'analisi comparativa delle altre firme avevano condotto alla parzialità dei confronti effettuati;
ma a tali rilievi aveva risposto la consulente tecnica di ufficio (la Dr.ssa Per_3
affermando che: “Relativamente alla metodologia adottata, è ormai prassi consolidata avvalersi degli studi svolti dalle diverse scuole di grafologia
(francese, marchesaniana, morettiana ecc), perché solo dall'unione dei pensieri delle varie scuole è possibile avere a disposizione elementi grafici in grado di smascherare gli eventuali falsi, o al contrario, individuare l'autografia di scritti/firme. Elencare le caratteristiche di tutte le scuole, o peggio sottolineare che la perizia calligrafica è ormai obsoleta, è assolutamente inutile e noioso per chi legge, tanto più se non è un addetto ai lavori. L'importante è indicare gli elementi grafici che saranno utilizzati nel corso della consulenza, cosa che ho regolarmente fatto. (v. pag.4 di questa ctu): Gli elementi grafici che saranno utilizzati nella presente consulenza sono: grado di leggibilità, curvilineità/angolosità, forma, particolarità espressive, dimensione/rapporti dimensionali, inclinazione degli assi, direzione della riga, continuità, spazio tra lettere e tra parole, gesti fuggitivi. I termini utilizzati sono la traduzione da quelli di scuola francese da cui io provengo, ma il loro significato è facilmente comprensibile e l'indice grafico corrispondente è facilmente riconoscibile anche per chi ha seguito altre scuole grafologiche, come il “Glossario Grafologico”
(Edizione Equilibrio anno 2000) a cura della dott.ssa , con la quale Persona_4
r.g. n. 9 ho collaborato per la sua stesura, dimostra mettendo a confronto la terminologia dei morettiani, marchesaniani, francesi ecc. La scientificità di una perizia è data dalla stretta correlazione fra la metodologia adottata e la stesura della consulenza, in altre parole è fondamentale mettere in pratica quanto presentato nella premessa metodologica, al fine di dare al lettore l'opportunità di ripercorrere l'iter del consulente ed arrivare agli stessi risultati.
Ritengo di aver rispettato tale impegno! Contesta la CTP la mancanza di immagini relative agli esami strumentali da me svolti, attraverso i quali ho potuto affermare che il documento è integro. L'affermazione dell'integrità del documento senza l'ausilio di immagini è corretta, essendo privo di segni di alterazione. Al contrario, nel caso di tracciati sottostanti o abrasioni della carta sarebbe stato necessario ed indispensabile evidenziare con immagini i particolari della manipolazione del documento. Infine, mi sento in dovere di sottolineare che
l'assenza di tali immagini in alcun modo ha limitato “la facoltà del CTP di formulare le dovute osservazioni” (v. pag.7 osservazioni. Si sottolinea che tale numerazione è stata data dalla sottoscritta CTU in quanto le note pervenute ne erano prive). Infatti, durante tutte le operazioni peritali è stata messa a disposizione dei CTP l'intera documentazione: in verifica e comparativa (v. verbali). Sarebbe stato opportuno che Consulente di Parte verificasse personalmente la bontà o meno del documento in verifica, cosa che la dott.ssa
non ha fatto, sebbene le fosse stata offerta, all'inizio delle o.p. svoltesi CP_5
presso il mio studio, tutta l'apparecchiatura necessaria per i rilievi essendone lei sprovvista (lenti, microscopio, microcamera, lampada di Wood), e non affidarsi alle risultanze del CTU. Relativamente alle osservazioni specificatamente tecniche, la CTP contesta “un'assenza totale delle specifiche in ordine a dove il
CTU abbia rilevato nella firma del sig. i cosiddetti “piccoli segni ...il Parte_1
finale piccolo, lanciato ed acuminato (di cosa, del cognome o dl nome?)” pag.9.
Senza spreco di parole e per una più veloce lettura, riporto di seguito le frasi/immagini con le quali indico, specifico ed evidenzio nella presente
r.g. n. 10 consulenza esattamente ciò che vuole la CTP…”.
Tali passaggi della CTU dimostrano che rispetto alle osservazioni della CTP del la consulente tecnica d'ufficio aveva esaustivamente e Parte_1
puntualmente replicato, ed il Tribunale, a sua volta, aveva condiviso le conclusioni della CTU, nelle quali si era ritenuto che: “le firme in verifica ripropongono tutte le caratteristiche grafiche di quelle autografe. L'uguaglianza non è data soltanto dallo stesso disegno delle lettere, che con impegno ed attenzione un “bravo” falsario sarebbe in grado di riprodurre … sono appunto questi particolari, unici ed inimitabili in quanto frutto di movimenti volontari ed inconsci, a permetterci di affermare l'autenticità di mano delle sottoscrizioni disconosciute. Pertanto, alla luce dell'esame svolto, delle immagini chiarificatrici, delle valutazioni fatte, è possibile trarre le seguenti conclusioni:
Le firme che compaiono sulla prima e seconda facciata del documento impugnato, lettera datata 4 giugno 2015 ad apparente firma Parte_1
sono autentiche, apposte di pugno di . Parte_1
Secondo la giurisprudenza consolidata la contestazione della consulenza tecnica presuppone l'onere di precisare gli errori in cui il giudice del merito sarebbe incorso nel recepire le conclusioni di detta consulenza, non essendo sufficiente il generico richiamo contenuto nel ricorso a quanto si è dedotto nella consulenza di parte;
in tale contesto non può essere accolta la richiesta di rinnovazione della CTU, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità la
CTU merita di essere rinnovata soltanto nel caso in cui non corrisponda più alla realtà dei fatti (v. Cass., sez. II, 1° agosto 2013, n. 18422), e non essendo possibile eseguire un'ulteriore perizia con l'unico fine di svolgere un controllo sull'operato del consulente tecnico di ufficio, dal momento che, in mancanza di nuovi elementi, come nel caso di specie, esso si ridurrebbe ad un'ingiustificata ripetizione di un'attività già svolta.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 11 Con il terzo motivo è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del contradditorio per il mancato rinvio dell'udienza ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio formale del e l'ammissione Parte_1
dei mezzi istruttori dell'opponente.
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nella facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., ma nella sentenza appellata non vi è traccia alcuna della richiesta avanzata nel verbale di udienza del 01.06.2017, con cui la difesa dell'appellante aveva esibito la documentazione giustificativa per ottenere un rinvio dell'interrogatorio ad altra udienza, avanzata dal sig. in Parte_1
quanto residente ed impiegato all'estero ed impossibilitato il giorno dell'interrogatorio per impegni di lavoro, e del diniego del giudice al rinvio ad altra udienza dello stesso.
Il Tribunale avrebbe errato nel non concedere il rinvio, essendosi il dichiarato disponibile a rendere l'interrogatorio ed avendo prodotto Parte_1
documentazione giustificativa della sua assenza;
in sede di interrogatorio il avrebbe potuto illustrare la realtà dei rapporti intercorsi tra le parti ed i Parte_1
documenti presenti in atti.
Vi sarebbe un vizio di motivazione avendo il giudice di primo grado esercitato il proprio potere discrezionale in modo illegittimo ed illogico;
né vi sarebbe traccia delle motivazioni per cui la prova articolata dal sig. non Parte_1
è stata ritenuta utile ai fine del decidere, laddove ove fosse stata ammessa avrebbe permesso di chiarire perché sarebbe nulla, illegittima ed impropria la scrittura del
4.6.15 e la sua sottoscrizione apocrifa.
Il Tribunale avrebbe denegato il rinvio dell'interrogatorio formale dell'appellante nonostante la documentazione prodotta per giustificare la sua assenza, senza motivare le ragioni del mancato rinvio e non avrebbe dato atto, nel verbale di udienza, della richiesta di rinvio formulata dal Parte_1
r.g. n. 12 Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che le deduzioni svolte dall'appellante al riguardo siano del tutto generiche e non supportate da idonei elementi di riscontro;
in particolare l'asserita mancata verbalizzazione della richiesta di rinvio dell'interrogatorio formale, che era stata avanzata dal difensore del non appare Parte_1
convincente, dal momento che costituisce onere del difensore accertarsi che le proprie eccezioni vengano puntualmente riportate nel verbale d'udienza. Peraltro, il Giudice, nel verbale dell'udienza dell'1.6.2017, aveva giustificato la ritenuta inammissibilità della giustificazione addotta per il rinvio affermando che:
“…quanto alla mancata presenza per rendere l'interrogatorio formale, rileva che le giustificazioni addotte nella lettera della società presso la quale il Parte_1
svolge la propria attività lavorativa con mansioni dirigenziali, non appaiono escludere la possibilità per lo stesso di comparire in udienza, anche in Parte_1
considerazione della non eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e il tribunale di
RO e la possibilità di rapidi spostamenti con il mezzo aereo…” (v. verbale udienza 1.6.2017, RG 37619/2016, Tribunale di RO, Dr.ssa Rossi).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, il Tribunale ha dato conto del diniego del rinvio.
Alla luce di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo è stata prospettata la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto che mancassero allegazione e prova di elementi a sostegno della tesi dell'appellante, mentre sarebbero state allegate deduzioni oggettive e documentali emerse in corso di causa.
Sarebbe incontrovertibile che vi erano state due garanzie prima di quella contestata del 04.06.2015, e vi sarebbero evidenti discordanze tra le prime due garanzie ed il testo e le date della terza oggetto del disconoscimento per cui è causa.
r.g. n. 13 Infatti, il non era e non è mai stato proprietario della TO RG Parte_1
srl, né il 01.03.2014 né il 04.06.2015, e non avrebbe certo potuto e voluto sottoscrivere una simile scrittura e dichiarazione di assunzione di responsabilità future per contratti a lui non riferibili.
Inoltre, il documento prodotto riporterebbe una serie di informazioni del tutto infondate e non veritiere.
Dalla lettura del medesimo non sarebbe possibile individuare con esattezza il soggetto che procede ad obbligarsi in quanto non erano stati riportati gli estremi identificativi del garante quali il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza del medesimo.
Il diversamente da quanto asserito nel predetto scritto, non Parte_1
sarebbe stato il legale rappresentante della società TO RG srl alla data del
04.06.2015; senza contare che la decisione di prestare garanzia deve essere presa con ponderazione e cognizione di causa, e dovrebbe risultare con assoluta certezza l'espressione di volontà del soggetto che si obbliga a garanzia ed in favore di un terzo soggetto.
La manifestazione di intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontrerebbe solo il limite dell'inequivocità e dell'oggettività di tale manifestazione di volontà.
L'art. 1937 c.c. prescrive che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa;
in tal modo, pur non imponendosi la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, è richiesto che la volontà del fideiussore sia manifestata in modo inequivocabile.
Nel caso di specie non risulterebbe l'accettazione del creditore in favore del quale la garanzia si assume prestata, come non risulterebbe alcun dato relativo al creditore, e quindi non risulterebbe assolutamente la sussistenza di un contratto tra le parti.
La carenza di accettazione da parte del creditore inficerebbe, in maniera irreparabile, la costituzione dell'obbligo da parte del garante, e l'irrevocabilità
r.g. n. 14 dell'impegno assunto;
e dalla lettura del documento prodotto non sarebbe possibile una corretta individuazione del soggetto che si obbliga e del soggetto in favore del quale la garanzia viene prestata.
Né si comprende per quale rapporto di base viene prestata la garanzia e quali sono le obbligazioni garantite;
la totale genericità ed aleatorietà dello scritto non permetterebbe di comprendere nulla al riguardo, né sarebbe dato comprendere come sia stata possibile l'emissione di un provvedimento ingiunzionale sulla base di una produzione così deficitaria.
L'appellante ha quindi disconosciuto formalmente la scrittura privata del
04.06.2015 nella parte sovrastante la firma e nel suo contenuto Parte_1
ove dovesse mai risultare effettivamente apocrifa la firma del . Parte_1
La sentenza impugnata avrebbe quindi erroneamente rigettato l'eccezione proposta in via subordinata in relazione al disconoscimento della sottoscrizione ed al riempimento abusivo di foglio firmato in bianco dal Parte_1
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
Il aveva dedotto (v. opposizione a d.i., pag. 5) che: “In subordine, Parte_1
si deduce che la scrittura privata del 04.06.2015 potrebbe essere stata illegittimamente redatta su due fogli bianchi firmati dal sig. e Parte_1
riempiti contro la sua cognizione e volontà, e pertanto se ne disconosce assolutamente la sua veridicità, provenienza e riferibilità allo stesso sig. nonché il suo contenuto, in quanto assolutamente non vero”. Parte_1
Al riguardo deve rilevarsi che la riferibilità della firma della scrittura privata al è stata confermata in primo grado dalla CTU, e conseguentemente Parte_1
tale eccezione deve ritenersi del tutto infondata e destituita di qualsiasi supporto documentale;
deve quindi essere condivisa la decisione del Tribunale laddove ha affermato che: “la eccezione, sollevata in via subordinata al disconoscimento della sottoscrizione (riempimento abusivo di foglio firmato in bianco dal
, non merita accoglimento non solo perché posta in termini ipotetici Parte_1
(“potrebbe essere stata illegittimamente redatta su due fogli in bianco firmati …”
r.g. n. 15 pag. 4 dell'atto di opposizione), ma anche in ragione della mancata richiesta di allegazione e prova di elementi a sostegno”.
Va peraltro rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “ la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo
“contra pacta”; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (v. Cass.,
Ordinanza n. 18234/2023)”.
Nel caso di specie il non ha proposto querela di falso, e quindi le Parte_1
sue doglianze e la relativa eccezione sul punto devono ritenersi infondate.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo è stata lamentata l'omessa pronuncia su un fatto decisivo posto a fondamento della opposizione al decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante la qualificazione giuridica data alla scrittura del
04.06.2015 prodotta in atti del fascicolo monitorio, ove mai fosse ritenuta valida ed efficace la sua sottoscrizione, non sarebbe qualificabile come garanzia personale per debiti futuri. La scrittura del 04.06.2015 dovrebbe intendersi ove validamente redatta e coscientemente sottoscritta come una fidejussione, in quanto sarebbe accessoria rispetto ai contratti richiamati ed in essi indicata, ancorchè erroneamente.
Ove la scrittura del 04.06.2015 venisse intesa quale contratto di garanzia personale e/o di fidejussione sarebbe un negozio giuridico nullo poiché privo di uno degli elementi essenziali ovvero sia l'oggetto, ed in subordine annullabile perché avrebbe un oggetto impossibile ed illegittimo così come descritto nella r.g. n. 16 scrittura del 04.06.2015.
Un contratto legittimamente perfezionato prevede che l'oggetto sia possibile, legittimo, che siano correttamente individuati i soggetti e che vi sia l'accordo tra le parti;
dall'esame della scrittura del 04.06.2015 tutti questi elementi, e quelli prescritti dal codice civile, sarebbero mancanti e non potrebbero essere reperiti in altri scritti o fatti.
Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che nell' “oggetto” della scrittura privata (che il Parte_1
ha sottoscritto nella sua piena facoltà) era stato chiaramente indicato che si trattava di una “garanzia personale e solidale”.
Inoltre, l'impegno del garante era chiaro, visto che il “si obbliga, Parte_1
direttamente e autonomamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ogni eccezione rimossa e senza riserve ed eccezioni, a pagare al Fornitore gli importi che quest'ultima indicherà come dovuti … per i contratti sottoscritti da quest'ultima con fino ad un importo di ulteriori euro Controparte_1
11.000.000,00”.
Rispetto alle asserite carenze che inficerebbero il documento in questione, deve rilevarsi che in esso sono chiaramente individuate le parti interessate, il rapporto giuridico (contratti di fornitura), i termini e le condizioni della garanzia e l'impegno a pagare “a prima e semplice richiesta scritta della Garantita”; tutti elementi identificativi di una garanzia personale, autonoma, a prima richiesta.
In definitiva, le censure proposte dall'appellante non sono idonee a scalfire la decisione del Tribunale che ha correttamente e condivisibilmente ritenuto fondato il diritto di credito fatto valere nel procedimento monitorio da Controparte_1
avendo la società appellata depositato i contratti di fornitura, le cessioni dei
[...]
medesimi contratti in favore della poi denominata TO RG, Controparte_4
e la garanzia personale e solidale sottoscritta dal in data 4 giugno 2015. Parte_1
Alla stregua di quanto sinora esposto il quinto motivo deve ritenersi infondato
e deve essere respinto.
r.g. n. 17 Alla luce delle ragioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002
n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7580/2018 emessa dal Tribunale di RO e pubblicata in data
12/04/2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata:
B) Condanna a pagare le spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del difensore di parte appellata, Avv. Roberto
Mazza dichiaratosi antistatario, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
40.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese e degli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
RO, così deciso nella camera di consiglio del 5 agosto 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 18