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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIARIZIA FRANCESCO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in via Venezia 7 di ES, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH MA TE (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in via De Gasperi 17, , presso il difensore CP_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28 marzo 2025, in cui alle parti venivano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 15 giugno 2025
pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la che nell'anno 1997 chiedeva ed otteneva dal Comune di Parte_1
il rilascio del permesso di costruire per un fabbricato abitativo;
che ancora CP_1 prima di richiedere il rilascio del titolo edilizio la stessa incaricava il geologo CP_2 di redigere una relazione geologica poiché il Comune di era tra quelle
[...] CP_1 località soggette a rischio idrogeologico.
Nel mese di gennaio 2003, nel territorio di si verificarono movimenti franosi di CP_1 varia gravità poi riacutizzati nel febbraio 2005, a causa dei quali il fabbricato subiva notevoli danni;
a seguito dell'evento franoso la istaurava un accertamento Parte_1 tecnico preventivo innanzi al Tribunale di ES (RG 3797/2006) ove veniva nominato un collegio peritale finalizzato ad accertare la natura e l'entità del dissesto del versante collinare in cui era stato costruito il fabbricato danneggiato, le cause che lo avevano originato, l'entità dei danni provocati nonché ad indicare gli interventi necessari volti ad ovviare all'evento e a verificare le condizioni di stabilità ed abitabilità dell'immobile al fine di salvaguardare l'incolumità della e della sua famiglia. Parte_1
Alla luce della risultanze dell'A.T.P. la conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di ES il ed il geologo per ivi Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile a causa del suddetto evento franoso.
In particolare, la sig.ra contestava all'Ente locale la cattiva gestione del Parte_1 territorio, considerato peraltro di elevato rischio idrogeologico, e più precisamente per non aver messo in atto, a fronte dei ripetuti movimenti franosi, quegli interventi necessari ed idonei a prevenire le frane così da salvaguardare l'incolumità pubblica e la proprietà privata mentre al proprio professionista (geologo) l'inesatto adempimento contrattuale.
Istaurato così il giudizio di merito, la chiedeva ex art. 700 c.p.c. in corso di Parte_1 causa l'esecuzione delle opere descritte nell'ATP. Con ordinanza del 27.08.2008 il G.I. accoglieva l'istanza cautelare ed ordinava al di eseguire Controparte_1
pagina 2 di 11 immediatamente le opere descritte nella relazione tecnica d'ufficio di cui all'ATP. Il reclamo proposto dal avverso detta ordinanza veniva rigettato. Controparte_1
A fronte dell'atteggiamento esitante e di rifiuto manifestato dal di Controparte_1 eseguire le opere di cui all'ATP, la chiedeva al G.I. di determinare ex art. 669 Parte_1 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione del provvedimento d'urgenza, all'uopo incaricando il collegio peritale incaricato ai fini dell'ATP.
A seguito del deposito del progetto esecutivo il G.I. con ordinanza del 10.02.2010 ordinava al Comune di di eseguire i lavori, di cui all'elaborato progettuale. CP_1
Terminata la fase istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati e l'espletamento della prova orale, la causa giungeva a decisione e si concludeva con la condanna del a risarcire in solido con il geologo i danni subiti Controparte_1 Controparte_2 dall'attrice (doc. 1). Il veniva altresì condannato ad eseguire le Controparte_1 opere urgenti ed indispensabili descritte in ATP ed elaborate progettualmente nella fase di attuazione della misura cautelare. Avverso la decisione il Controparte_1 proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila la quale la rigettava confermando la sentenza di primo grado.
Contro tale pronuncia il proponeva impugnazione avanti alla Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 23634 del 21.05.2019, depositata il
24.09.2019, rigettava il ricorso proposto dal . Controparte_1
Ad oggi il non ha eseguito i lavori ordinati con la sentenza n. 390 Controparte_1 del 12.02.2016 dal Tribunale di ES (ex sezione distaccata di San Valentino in A.C.).
Già con lettera pec del 10.03.2018 la sig.ra aveva diffidato, a Parte_1 mezzo del proprio legale, il ad eseguire i lavori ordinati dal Controparte_1
Tribunale di ES (doc. 2). Il Collegio peritale d'ufficio nominato dal Tribunale di
ES quantificava a pag. 87 del proprio elaborato (doc. 3) i danni derivanti da mancato godimento del bene in € 1.012,70 per mese (€/mq 1,9 x 533,00 mq); in data 07.02.2020 la sig.ra inoltrava mediante pec proposta di convenzione di negoziazione assistita Parte_1 al a cui non ha aderito (doc. 4). Controparte_1
Ad oggi, pertanto, il danno da mancato godimento del bene ammonterebbe ad € 110.384,30
(€ 1.012,70 x 109 mesi) pari al periodo decorrente dalla data del 10.03.2013 ad oggi. pagina 3 di 11 Concludeva dunque come di seguito: “voglia il Tribunale di ES, in accoglimento della domanda, condannare il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1 risarcimento dei danni determinati ad oggi nella misura di € 110.384,30, oltre interessi legali di mora e rivalutazione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio il eccependo la sussistenza del giudicato Controparte_1 formale e sostanziale ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per essersi già pronunciato il Tribunale di ES con sentenza n. 390/2016 depositata l'11.03.2016, confermata in appello con delibazione Corte App. Aquila n. 1960/2017, sul nocumento patito diretto e indiretto dalla
; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno indiretto Parte_1 ex art. 2947 c.c. per decorrenza del termine quinquennale;
precisava infine che la attrice era già stata risarcita per un ammontare di € 100.000,00 direttamente dal ( a parte oltre CP_1 le somme versate dal e per esso da )residuando ancora una CP_2 CP_3 differenza di € 36.959,43 per la quale l'attrice notificava precetto in data 27.2.25.
Ad abundantiam, sulla scorta di quanto disposto dal Trib. PE con la citata sentenza nr.
390/2016, anche il Sig. ha ottenuto, in via forzosa, dal Controparte_2 CP_1
l'ammontare di € 21.743,38, come evincesi dalla determina di regolarizzazione
[...] nr. 5 del 20.01.2022 (doc. 09).
Pertanto, il reputava di non dover esborsare alcun ulteriore indennizzo in favore CP_1 dell'attrice, poiché la stessa risulta pienamente soddisfatta sulla base di un titolo esecutivo che non necessita di alcuna ulteriore duplicazione per i fatti occorsi.
Concludeva infine come di seguito: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
A) accertare e dichiarare la sussistenza del giudicato formale e sostanziale, a mente di quanto disposto ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., rispetto all'odierno giudizio, formatosi giusta sentenza Trib. PE n. 390/2016 confermata in Corte App. Aquila dec. nr. 1960/2017;
B) per l'effetto di quanto alla precedente lett.ra A) respingere e rigettare la domanda attorea in quanto posta in essere in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ovvero del principio del cd. “ne bis in idem”; C) in via subordinata e graduata, nella circostanza in cui le eccezioni testè sollevate non vengano ritenute meritevoli di accoglimento, accertare e pagina 4 di 11 dichiarare comunque intervenuta la prescrizione a mente di quanto previsto dall'art. 2947
c.c., essendo ampiamente decorso il termine entro il quale detta pretesa risarcitoria (per danno indiretto) poteva essere fatta valere;
D) in via ulteriormente denegata e subordinata, all'esito dell'espletanda istruttoria, ridurre la domanda sulla scorta a quanto effettivamente dovuto all'attrice sulla scorta di riscontri documentali, ed al netto di quanto già riconosciuto e stabilito dal Giudice con sentenza Trib. PE nr. 390/2016; E) condannare parte attrice alla soccombenza di lite da rifondere direttamente in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistatario.”
All'udienza del 24/01/202, la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025. Rinviata per esigenze di ufficio, all'udienza del 28/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15 giugno 2025.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi giudiziali originati dalla sentenza n. 390/2016 emessa in primo grado dal Tribunale di
ES e passata in giudicato. Tali danni deriverebbero dal perdurante comportamento omissivo dell'Ente convenuto. Infatti si premette nell'atto di citazione “Ad oggi il
[...]
non ha eseguito i lavori ordinati con la sentenza n. 390 del 12.02.2016 dal CP_1
Tribunale di ES (ex sezione distaccata di San Valentino in A.C.). Conseguentemente la sig.ra continua a non poter godere dell'immobile.”. Parte_1
La domanda è stata anzitutto contrastata con l'eccezione di giudicato.
Tale eccezione risulta parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Lamenta il che vi sarebbe violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 Controparte_1
c.p.c. in quanto sul nocumento indiretto patito dalla parte attrice si sarebbe già pronunciato il Tribunale di ES con la sentenza n. 390 del 2026 avendo parte attrice in tale sede domandato il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per un pagina 5 di 11 ammontare di € 110.384,30 (€1.012,70 x 109 mesi) pari al periodo decorrente dalla data del
10.03.2013 ad oggi.
Ebbene, risulta che l'oggetto della prima sentenza sia in una relazione di parziale identità con l'oggetto della domanda proposta in questo giudizio;
ciò in quanto l'attrice ha richiesto i danni per mancato godimento dell'immobile a partire dalla data del 10.03.2013.
È infatti a ritenersi che sui danni indiretti maturati fino alla data di pubblicazione della sentenza emessa in primo grado dell' 11/03/2016 si sia formato il giudicato sostanziale e dunque nulla possa essere richiesto in questa sede, avendo già il giudice di prime cure riconosciuto l'importo di € 25.317,50 a titolo di danni indiretti da mancati utili locativi determinati con metodologia estimativa fondata su dati risultanti dall'Osservatorio ufficiale e calcolati per l'intervallo temporale di inutilizzo.
È dato leggere dal dispositivo della sentenza emessa in primo grado “accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , in persona del sindaco Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed il geologo , in solido, al risarcimento a Controparte_2 favore di della somma di Euro 244.227,19, per danni diretti ed Parte_1 indiretti, da svalutarsi alla data del 6 marzo 2008 e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 6 marzo 2008 alla sentenza, e con gli interessi legali CP_ dalla sentenza fino al saldo” che fa proprie le conclusioni raggiunte dall' di seguito riportate “Pertanto, i sottoscritti, tenuto debitamente conto:- dello stato delle opere, in fase finale di ultimazione, confermata da approvvigionamenti e deposito in cantiere di materiali
e mezzi d'opera; - del concreto, seppur parziale utilizzo, in atto, del pianterreno, quale deposito e ricovero mezzi, ritengono di poter identificare l'intervallo temporale incrementale tra minimi 20 e massimi 30 mesi, assumendolo, con approssimazione medio- statistica, pari a mesi 25.[…] Conseguentemente, il valore locativo nell'intervallo temporale di inutilizzo, tenuto conto dei parametri identificati ovvero assunti in appresso: - valore locativo €./mq. x mese: 1,9 - superficie convenzionale locata: mq. 533,00 - intervallo temporale: mesi 25, risulta pari a: €./mq.-mese 1,9 x mq. 533,00 x mesi 25 = €. 25.317,50 I danni indiretti da mancati utili locativi, determinati con metodologia estimativa fondata su dati risultanti da Osservatorio ufficiale, ammontano ad €. 25.317,50.” pagina 6 di 11
Il giudicato sostanziale però, non copre i danni da mancati utili locativi maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza emessa in primo grado riconducibili al perdurante comportamento omissivo dell'Ente, non prevedibile e sopravvenuto. Il giudicato infatti, copre il dedotto ed il deducibile solo in relazione ai fatti preesistenti o coevi al giudizio concluso, ma non si estende ai fatti sopravvenuti, anche se riconducibili allo stesso illecito.
È su tali danni che il presente giudizio deve incentrarsi, con la precisazione che dovrà tenersi conto di quanto accertato con la sentenza emessa in primo grado stante il rapporto di pregiudizialità tra gli effetti giuridici di questa e il diritto che viene fatto valere in tale sede
Per meglio dire, la situazione sostanziale oggetto della precedente sentenza e su cui si è formato il giudicato, ossia l'obbligo di fare, è elemento che compone la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere: il diritto al risarcimento dei danni. Dunque, dovrà tenersi conto di quanto statuito ai sensi dell'art. 2909 c.c. il quale dispone che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto”.
Passando all'eccezione di prescrizione, la stessa non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e il passaggio in giudicato della stessa, la condotta del convenuto si atteggia a illecito permanente, consistendo nella perdurante omissione dell'attività di messa in sicurezza del terreno, già accertata quale fonte di danno nel precedente giudizio. Tale comportamento, integra una persistente violazione del precetto di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 primo comma c.c..
Va tenuto presente che gli effetti dannosi che si producono nel patrimonio di un soggetto in conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta contraria di quest'ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito pagina 7 di 11 permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce”(Cass., sez. 3, 2/4/2004, n. 6512).
Nell'illecito permanente, infatti, la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/09/2025, (ud. 10/07/2025, dep. 10/09/2025),
n.24955; Cass. n. 5831 del 2007)
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In tale ipotesi “protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass., 24/8/2007, n. 17985).
Ebbene, rispetto a tali danni occorre tener presente l' efficacia interruttiva della pec del
10/03/2018, munita di ricevuta di accettazione e consegna, atto formale idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c.. (vedi. doc. 2 parte attrice).
Dal passaggio in giudicato della sentenza, il comportamento omissivo del convenuto assume la natura di violazione di un obbligo derivante dal titolo giudiziale, soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., con decorrenza dal consolidamento della decisione.
Muta dunque, per tale ultimo periodo, il titolo della richiesta risarcitoria che trova fonte nella sentenza giudiziale emessa in primo grado e passata in giudicato a seguito della ordinanza n.23634 del 24 settembre 2019 con cui la Corte di cassazione ha respinto il pagina 8 di 11 ricorso, così stabilizzando gli effetti della sentenza della Corte di Appello del L'Aquila n.
1960 del 2017 che confermava la sentenza di primo grado.
Rispetto a tali danni si applica la prescrizione decennale la quale risulta interrotta dall'introduzione del presente giudizio in data 31/01/2023.
Passando al merito della domanda occorre considerare quanto segue.
La sentenza emessa in primo grado n. 390 del 2016 ha statuito sul rapporto tra l'attore e il convenuto accertando la responsabilità dell'Ente rispetto all'evento lesivo lamentato dall'attore e condannando quest'ultimo alla messa in sicurezza del suolo. Nel dispositivo si legge “condanna il , in persona del Sindaco p.t., ad eseguire tutti Controparte_1 gli interventi urgenti ed indispensabili, consistenti nelle opere distinte al pagine 93 e 94 della relazione redatta dal collegio peritale in fase di A.T.P. ed elaborate progettualmente dall'ausiliario Ing. nella fase di attuazione all'ordinanza cautelare svoltasi Persona_1 nell'ambito del presente giudizio di merito”, sentenza confermata dalla Corte di Appello de
L'Aquila e su cui si è formato il giudicato.
Emerge altresì dall'ATP prodotto in atti che la messa in sicurezza fosse elemento imprescindibile per la fruizione dell'immobile di proprietà dell'attrice. Ved. pagina 112 dello stesso “Indispensabili ed urgenti interventi da eseguire, consistono nella costruzione, incrementale, del muro di sostegno a valle del fabbricato, nelle sistemazioni di varia natura, nelle regimazioni delle acque di corrivazione e di infiltrazione, nella eliminazione dei pozzi, operazioni tutte debitamente corredate da monitoraggio. Valutazioni definitive sulle condizioni di stabilità ed abitabilità dell'immobile potranno essere espresse solo all'esito di detti interventi.”
A tal proposito non rileva quanto lamentato dal ossia che i danni oggi lamentati CP_1 sarebbero da imputare alla stessa attrice la quale, pur avendo ricevuto le somme a titolo risarcitorio riconosciute con la sentenza di primo grado, non avrebbe utilizzato le stesse per ripristinare il bene di proprietà e utilizzarlo (cfr. pagina 8 comparsa conclusionale), essendo chiaro che in assenza di una messa in sicurezza del terreno parte attrice non possa di fatto riprendere il pieno utilizzo dell'immobile. pagina 9 di 11 A conferma del perdurante inadempimento del convenuto la sentenza del TAR n. 403 /2024
(doc.
5. parte attrice) ove lo stesso viene condannato ad eseguire esattamente il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 1960 del 13 luglio 2017 entro il termine di 180 giorni.
Ciò posto, accertato che ad oggi parte attrice continua, come emerge 'per tabulas' ad essere lesa nel diritto di proprietà e che da tale lesione derivano danni da mancato godimento del bene ulteriori, si reputa fondata la domanda nell'an.
Circa la quantificazione vi è da dire che parte attrice, chiede che i criteri già adottati nel giudizio di primo grado siano tout court applicati anche in questa sede in quanto su di si sarebbe formato il giudicato.
Ebbene, reputa il giudicante che i criteri applicati in primo grado, utilizzati per risarcire il danno relativamente al solo periodo su cui si è formato il giudicato non sono vincolanti per il periodo successivo pur offrendo congrue indicazioni ai fini della liquidazione.
In ogni caso, l'intervallo temporale di inutilizzo della proprietà, deve individuarsi in mesi ottantatre (83 mesi) calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
11/03/2016 alla data del 31/01/2023, data di introduzione del presente giudizio, alla luce di quanto precisato all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove l'attore si limita a riportarsi agli atti introduttivi.
All'intervallo temporale così individuato, devono togliersi sette mesi, ovvero: 180 giorni individuati dal Tar quale tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, più 1 mese, quale tempo stimato dal G.I. con ordinanza del 10-02-2010. In tali sette mesi, infatti,
l'inadempimento non può essere imputato al perché tempo necessario alla CP_1 esecuzione dei lavori. Conseguentemente il periodo da tener presente per la liquidazione del danno è quello di settantasei mesi (76 mesi) quale tempo di inutilizzo.
Ed allora, al di là del calcolo proposto, che offre solo delle indicazioni, sulla cui valenza allo stato attuale non esistono certezze, anche in difetto di specifiche allegazioni di carattere tecnico sul punto, appare congruo il riconoscimento di una somma opportunamente pagina 10 di 11 contenuta in quella di euro 400 per ciascuna mensilità per il totale di euro ( 400 x 76 =)
30.400.
Sulla somma così individuata spettano gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo il criterio dell'art. 1224 c.c., sulla somma via via rivalutata mese per mese, dalla maturazione di ciascun rateo sino alla data di liquidazione e successivamente con gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 scaglione da 26.001,00 a 52.000 valori minimi- stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ritenuta fondata la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, condanna il
, in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
liquidati in euro 30.400, da maggiorarsi di rivalutazione ed Parte_1 interessi secondo quanto specificato in motivazione
Condanna altresì il a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ES, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIARIZIA FRANCESCO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in via Venezia 7 di ES, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH MA TE (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in via De Gasperi 17, , presso il difensore CP_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28 marzo 2025, in cui alle parti venivano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 15 giugno 2025
pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la che nell'anno 1997 chiedeva ed otteneva dal Comune di Parte_1
il rilascio del permesso di costruire per un fabbricato abitativo;
che ancora CP_1 prima di richiedere il rilascio del titolo edilizio la stessa incaricava il geologo CP_2 di redigere una relazione geologica poiché il Comune di era tra quelle
[...] CP_1 località soggette a rischio idrogeologico.
Nel mese di gennaio 2003, nel territorio di si verificarono movimenti franosi di CP_1 varia gravità poi riacutizzati nel febbraio 2005, a causa dei quali il fabbricato subiva notevoli danni;
a seguito dell'evento franoso la istaurava un accertamento Parte_1 tecnico preventivo innanzi al Tribunale di ES (RG 3797/2006) ove veniva nominato un collegio peritale finalizzato ad accertare la natura e l'entità del dissesto del versante collinare in cui era stato costruito il fabbricato danneggiato, le cause che lo avevano originato, l'entità dei danni provocati nonché ad indicare gli interventi necessari volti ad ovviare all'evento e a verificare le condizioni di stabilità ed abitabilità dell'immobile al fine di salvaguardare l'incolumità della e della sua famiglia. Parte_1
Alla luce della risultanze dell'A.T.P. la conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di ES il ed il geologo per ivi Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile a causa del suddetto evento franoso.
In particolare, la sig.ra contestava all'Ente locale la cattiva gestione del Parte_1 territorio, considerato peraltro di elevato rischio idrogeologico, e più precisamente per non aver messo in atto, a fronte dei ripetuti movimenti franosi, quegli interventi necessari ed idonei a prevenire le frane così da salvaguardare l'incolumità pubblica e la proprietà privata mentre al proprio professionista (geologo) l'inesatto adempimento contrattuale.
Istaurato così il giudizio di merito, la chiedeva ex art. 700 c.p.c. in corso di Parte_1 causa l'esecuzione delle opere descritte nell'ATP. Con ordinanza del 27.08.2008 il G.I. accoglieva l'istanza cautelare ed ordinava al di eseguire Controparte_1
pagina 2 di 11 immediatamente le opere descritte nella relazione tecnica d'ufficio di cui all'ATP. Il reclamo proposto dal avverso detta ordinanza veniva rigettato. Controparte_1
A fronte dell'atteggiamento esitante e di rifiuto manifestato dal di Controparte_1 eseguire le opere di cui all'ATP, la chiedeva al G.I. di determinare ex art. 669 Parte_1 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione del provvedimento d'urgenza, all'uopo incaricando il collegio peritale incaricato ai fini dell'ATP.
A seguito del deposito del progetto esecutivo il G.I. con ordinanza del 10.02.2010 ordinava al Comune di di eseguire i lavori, di cui all'elaborato progettuale. CP_1
Terminata la fase istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati e l'espletamento della prova orale, la causa giungeva a decisione e si concludeva con la condanna del a risarcire in solido con il geologo i danni subiti Controparte_1 Controparte_2 dall'attrice (doc. 1). Il veniva altresì condannato ad eseguire le Controparte_1 opere urgenti ed indispensabili descritte in ATP ed elaborate progettualmente nella fase di attuazione della misura cautelare. Avverso la decisione il Controparte_1 proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila la quale la rigettava confermando la sentenza di primo grado.
Contro tale pronuncia il proponeva impugnazione avanti alla Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 23634 del 21.05.2019, depositata il
24.09.2019, rigettava il ricorso proposto dal . Controparte_1
Ad oggi il non ha eseguito i lavori ordinati con la sentenza n. 390 Controparte_1 del 12.02.2016 dal Tribunale di ES (ex sezione distaccata di San Valentino in A.C.).
Già con lettera pec del 10.03.2018 la sig.ra aveva diffidato, a Parte_1 mezzo del proprio legale, il ad eseguire i lavori ordinati dal Controparte_1
Tribunale di ES (doc. 2). Il Collegio peritale d'ufficio nominato dal Tribunale di
ES quantificava a pag. 87 del proprio elaborato (doc. 3) i danni derivanti da mancato godimento del bene in € 1.012,70 per mese (€/mq 1,9 x 533,00 mq); in data 07.02.2020 la sig.ra inoltrava mediante pec proposta di convenzione di negoziazione assistita Parte_1 al a cui non ha aderito (doc. 4). Controparte_1
Ad oggi, pertanto, il danno da mancato godimento del bene ammonterebbe ad € 110.384,30
(€ 1.012,70 x 109 mesi) pari al periodo decorrente dalla data del 10.03.2013 ad oggi. pagina 3 di 11 Concludeva dunque come di seguito: “voglia il Tribunale di ES, in accoglimento della domanda, condannare il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1 risarcimento dei danni determinati ad oggi nella misura di € 110.384,30, oltre interessi legali di mora e rivalutazione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio il eccependo la sussistenza del giudicato Controparte_1 formale e sostanziale ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per essersi già pronunciato il Tribunale di ES con sentenza n. 390/2016 depositata l'11.03.2016, confermata in appello con delibazione Corte App. Aquila n. 1960/2017, sul nocumento patito diretto e indiretto dalla
; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno indiretto Parte_1 ex art. 2947 c.c. per decorrenza del termine quinquennale;
precisava infine che la attrice era già stata risarcita per un ammontare di € 100.000,00 direttamente dal ( a parte oltre CP_1 le somme versate dal e per esso da )residuando ancora una CP_2 CP_3 differenza di € 36.959,43 per la quale l'attrice notificava precetto in data 27.2.25.
Ad abundantiam, sulla scorta di quanto disposto dal Trib. PE con la citata sentenza nr.
390/2016, anche il Sig. ha ottenuto, in via forzosa, dal Controparte_2 CP_1
l'ammontare di € 21.743,38, come evincesi dalla determina di regolarizzazione
[...] nr. 5 del 20.01.2022 (doc. 09).
Pertanto, il reputava di non dover esborsare alcun ulteriore indennizzo in favore CP_1 dell'attrice, poiché la stessa risulta pienamente soddisfatta sulla base di un titolo esecutivo che non necessita di alcuna ulteriore duplicazione per i fatti occorsi.
Concludeva infine come di seguito: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
A) accertare e dichiarare la sussistenza del giudicato formale e sostanziale, a mente di quanto disposto ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., rispetto all'odierno giudizio, formatosi giusta sentenza Trib. PE n. 390/2016 confermata in Corte App. Aquila dec. nr. 1960/2017;
B) per l'effetto di quanto alla precedente lett.ra A) respingere e rigettare la domanda attorea in quanto posta in essere in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ovvero del principio del cd. “ne bis in idem”; C) in via subordinata e graduata, nella circostanza in cui le eccezioni testè sollevate non vengano ritenute meritevoli di accoglimento, accertare e pagina 4 di 11 dichiarare comunque intervenuta la prescrizione a mente di quanto previsto dall'art. 2947
c.c., essendo ampiamente decorso il termine entro il quale detta pretesa risarcitoria (per danno indiretto) poteva essere fatta valere;
D) in via ulteriormente denegata e subordinata, all'esito dell'espletanda istruttoria, ridurre la domanda sulla scorta a quanto effettivamente dovuto all'attrice sulla scorta di riscontri documentali, ed al netto di quanto già riconosciuto e stabilito dal Giudice con sentenza Trib. PE nr. 390/2016; E) condannare parte attrice alla soccombenza di lite da rifondere direttamente in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistatario.”
All'udienza del 24/01/202, la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025. Rinviata per esigenze di ufficio, all'udienza del 28/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15 giugno 2025.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi giudiziali originati dalla sentenza n. 390/2016 emessa in primo grado dal Tribunale di
ES e passata in giudicato. Tali danni deriverebbero dal perdurante comportamento omissivo dell'Ente convenuto. Infatti si premette nell'atto di citazione “Ad oggi il
[...]
non ha eseguito i lavori ordinati con la sentenza n. 390 del 12.02.2016 dal CP_1
Tribunale di ES (ex sezione distaccata di San Valentino in A.C.). Conseguentemente la sig.ra continua a non poter godere dell'immobile.”. Parte_1
La domanda è stata anzitutto contrastata con l'eccezione di giudicato.
Tale eccezione risulta parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Lamenta il che vi sarebbe violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 Controparte_1
c.p.c. in quanto sul nocumento indiretto patito dalla parte attrice si sarebbe già pronunciato il Tribunale di ES con la sentenza n. 390 del 2026 avendo parte attrice in tale sede domandato il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per un pagina 5 di 11 ammontare di € 110.384,30 (€1.012,70 x 109 mesi) pari al periodo decorrente dalla data del
10.03.2013 ad oggi.
Ebbene, risulta che l'oggetto della prima sentenza sia in una relazione di parziale identità con l'oggetto della domanda proposta in questo giudizio;
ciò in quanto l'attrice ha richiesto i danni per mancato godimento dell'immobile a partire dalla data del 10.03.2013.
È infatti a ritenersi che sui danni indiretti maturati fino alla data di pubblicazione della sentenza emessa in primo grado dell' 11/03/2016 si sia formato il giudicato sostanziale e dunque nulla possa essere richiesto in questa sede, avendo già il giudice di prime cure riconosciuto l'importo di € 25.317,50 a titolo di danni indiretti da mancati utili locativi determinati con metodologia estimativa fondata su dati risultanti dall'Osservatorio ufficiale e calcolati per l'intervallo temporale di inutilizzo.
È dato leggere dal dispositivo della sentenza emessa in primo grado “accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , in persona del sindaco Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed il geologo , in solido, al risarcimento a Controparte_2 favore di della somma di Euro 244.227,19, per danni diretti ed Parte_1 indiretti, da svalutarsi alla data del 6 marzo 2008 e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 6 marzo 2008 alla sentenza, e con gli interessi legali CP_ dalla sentenza fino al saldo” che fa proprie le conclusioni raggiunte dall' di seguito riportate “Pertanto, i sottoscritti, tenuto debitamente conto:- dello stato delle opere, in fase finale di ultimazione, confermata da approvvigionamenti e deposito in cantiere di materiali
e mezzi d'opera; - del concreto, seppur parziale utilizzo, in atto, del pianterreno, quale deposito e ricovero mezzi, ritengono di poter identificare l'intervallo temporale incrementale tra minimi 20 e massimi 30 mesi, assumendolo, con approssimazione medio- statistica, pari a mesi 25.[…] Conseguentemente, il valore locativo nell'intervallo temporale di inutilizzo, tenuto conto dei parametri identificati ovvero assunti in appresso: - valore locativo €./mq. x mese: 1,9 - superficie convenzionale locata: mq. 533,00 - intervallo temporale: mesi 25, risulta pari a: €./mq.-mese 1,9 x mq. 533,00 x mesi 25 = €. 25.317,50 I danni indiretti da mancati utili locativi, determinati con metodologia estimativa fondata su dati risultanti da Osservatorio ufficiale, ammontano ad €. 25.317,50.” pagina 6 di 11
Il giudicato sostanziale però, non copre i danni da mancati utili locativi maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza emessa in primo grado riconducibili al perdurante comportamento omissivo dell'Ente, non prevedibile e sopravvenuto. Il giudicato infatti, copre il dedotto ed il deducibile solo in relazione ai fatti preesistenti o coevi al giudizio concluso, ma non si estende ai fatti sopravvenuti, anche se riconducibili allo stesso illecito.
È su tali danni che il presente giudizio deve incentrarsi, con la precisazione che dovrà tenersi conto di quanto accertato con la sentenza emessa in primo grado stante il rapporto di pregiudizialità tra gli effetti giuridici di questa e il diritto che viene fatto valere in tale sede
Per meglio dire, la situazione sostanziale oggetto della precedente sentenza e su cui si è formato il giudicato, ossia l'obbligo di fare, è elemento che compone la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere: il diritto al risarcimento dei danni. Dunque, dovrà tenersi conto di quanto statuito ai sensi dell'art. 2909 c.c. il quale dispone che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto”.
Passando all'eccezione di prescrizione, la stessa non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e il passaggio in giudicato della stessa, la condotta del convenuto si atteggia a illecito permanente, consistendo nella perdurante omissione dell'attività di messa in sicurezza del terreno, già accertata quale fonte di danno nel precedente giudizio. Tale comportamento, integra una persistente violazione del precetto di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 primo comma c.c..
Va tenuto presente che gli effetti dannosi che si producono nel patrimonio di un soggetto in conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta contraria di quest'ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito pagina 7 di 11 permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce”(Cass., sez. 3, 2/4/2004, n. 6512).
Nell'illecito permanente, infatti, la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/09/2025, (ud. 10/07/2025, dep. 10/09/2025),
n.24955; Cass. n. 5831 del 2007)
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In tale ipotesi “protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass., 24/8/2007, n. 17985).
Ebbene, rispetto a tali danni occorre tener presente l' efficacia interruttiva della pec del
10/03/2018, munita di ricevuta di accettazione e consegna, atto formale idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c.. (vedi. doc. 2 parte attrice).
Dal passaggio in giudicato della sentenza, il comportamento omissivo del convenuto assume la natura di violazione di un obbligo derivante dal titolo giudiziale, soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., con decorrenza dal consolidamento della decisione.
Muta dunque, per tale ultimo periodo, il titolo della richiesta risarcitoria che trova fonte nella sentenza giudiziale emessa in primo grado e passata in giudicato a seguito della ordinanza n.23634 del 24 settembre 2019 con cui la Corte di cassazione ha respinto il pagina 8 di 11 ricorso, così stabilizzando gli effetti della sentenza della Corte di Appello del L'Aquila n.
1960 del 2017 che confermava la sentenza di primo grado.
Rispetto a tali danni si applica la prescrizione decennale la quale risulta interrotta dall'introduzione del presente giudizio in data 31/01/2023.
Passando al merito della domanda occorre considerare quanto segue.
La sentenza emessa in primo grado n. 390 del 2016 ha statuito sul rapporto tra l'attore e il convenuto accertando la responsabilità dell'Ente rispetto all'evento lesivo lamentato dall'attore e condannando quest'ultimo alla messa in sicurezza del suolo. Nel dispositivo si legge “condanna il , in persona del Sindaco p.t., ad eseguire tutti Controparte_1 gli interventi urgenti ed indispensabili, consistenti nelle opere distinte al pagine 93 e 94 della relazione redatta dal collegio peritale in fase di A.T.P. ed elaborate progettualmente dall'ausiliario Ing. nella fase di attuazione all'ordinanza cautelare svoltasi Persona_1 nell'ambito del presente giudizio di merito”, sentenza confermata dalla Corte di Appello de
L'Aquila e su cui si è formato il giudicato.
Emerge altresì dall'ATP prodotto in atti che la messa in sicurezza fosse elemento imprescindibile per la fruizione dell'immobile di proprietà dell'attrice. Ved. pagina 112 dello stesso “Indispensabili ed urgenti interventi da eseguire, consistono nella costruzione, incrementale, del muro di sostegno a valle del fabbricato, nelle sistemazioni di varia natura, nelle regimazioni delle acque di corrivazione e di infiltrazione, nella eliminazione dei pozzi, operazioni tutte debitamente corredate da monitoraggio. Valutazioni definitive sulle condizioni di stabilità ed abitabilità dell'immobile potranno essere espresse solo all'esito di detti interventi.”
A tal proposito non rileva quanto lamentato dal ossia che i danni oggi lamentati CP_1 sarebbero da imputare alla stessa attrice la quale, pur avendo ricevuto le somme a titolo risarcitorio riconosciute con la sentenza di primo grado, non avrebbe utilizzato le stesse per ripristinare il bene di proprietà e utilizzarlo (cfr. pagina 8 comparsa conclusionale), essendo chiaro che in assenza di una messa in sicurezza del terreno parte attrice non possa di fatto riprendere il pieno utilizzo dell'immobile. pagina 9 di 11 A conferma del perdurante inadempimento del convenuto la sentenza del TAR n. 403 /2024
(doc.
5. parte attrice) ove lo stesso viene condannato ad eseguire esattamente il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 1960 del 13 luglio 2017 entro il termine di 180 giorni.
Ciò posto, accertato che ad oggi parte attrice continua, come emerge 'per tabulas' ad essere lesa nel diritto di proprietà e che da tale lesione derivano danni da mancato godimento del bene ulteriori, si reputa fondata la domanda nell'an.
Circa la quantificazione vi è da dire che parte attrice, chiede che i criteri già adottati nel giudizio di primo grado siano tout court applicati anche in questa sede in quanto su di si sarebbe formato il giudicato.
Ebbene, reputa il giudicante che i criteri applicati in primo grado, utilizzati per risarcire il danno relativamente al solo periodo su cui si è formato il giudicato non sono vincolanti per il periodo successivo pur offrendo congrue indicazioni ai fini della liquidazione.
In ogni caso, l'intervallo temporale di inutilizzo della proprietà, deve individuarsi in mesi ottantatre (83 mesi) calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
11/03/2016 alla data del 31/01/2023, data di introduzione del presente giudizio, alla luce di quanto precisato all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove l'attore si limita a riportarsi agli atti introduttivi.
All'intervallo temporale così individuato, devono togliersi sette mesi, ovvero: 180 giorni individuati dal Tar quale tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, più 1 mese, quale tempo stimato dal G.I. con ordinanza del 10-02-2010. In tali sette mesi, infatti,
l'inadempimento non può essere imputato al perché tempo necessario alla CP_1 esecuzione dei lavori. Conseguentemente il periodo da tener presente per la liquidazione del danno è quello di settantasei mesi (76 mesi) quale tempo di inutilizzo.
Ed allora, al di là del calcolo proposto, che offre solo delle indicazioni, sulla cui valenza allo stato attuale non esistono certezze, anche in difetto di specifiche allegazioni di carattere tecnico sul punto, appare congruo il riconoscimento di una somma opportunamente pagina 10 di 11 contenuta in quella di euro 400 per ciascuna mensilità per il totale di euro ( 400 x 76 =)
30.400.
Sulla somma così individuata spettano gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo il criterio dell'art. 1224 c.c., sulla somma via via rivalutata mese per mese, dalla maturazione di ciascun rateo sino alla data di liquidazione e successivamente con gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 scaglione da 26.001,00 a 52.000 valori minimi- stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ritenuta fondata la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, condanna il
, in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
liquidati in euro 30.400, da maggiorarsi di rivalutazione ed Parte_1 interessi secondo quanto specificato in motivazione
Condanna altresì il a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ES, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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