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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1030 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso dagli avv.ti Carlo ed Alessandra Pisapia.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dal prof. avv. Vincenzo Donativi del Foro di Roma.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Inquadramento superiore in virtù di sentenza passata in giudicato – Giudizio di quantificazione delle differenze retributive.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Incontestate sono le circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio ed in particolare il giudicato della sentenza n. 1161/2022 con cui il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, nell'accogliere la domanda posta dalla ricorrente, dichiarava il diritto della medesima ad essere inquadrate nel livello contrattuale A2 a decorrere dal 9.6.2017.
E' altresì pacifico tra le parti che la lavoratrice sia stata inquadrata nel livello
A2, ma che non le siano state corrisposte le differenze retributive tra il precedente livello d'inquadramento e quello anzidetto.
ha tuttavia documentato di aver corrisposto in piccola parte tali CP_1
differenze e che la differenza retributiva, così calcolata anche a seguito della compensazione degli importi già corrisposti in eccedenza rispetto al livello originariamente acquisito dalla lavoratrice, ammonta ad un importo lordo pari ad € 30.999,78, di gran lunga inferiore rispetto all'importo ex adverso richiesto di € 41.903,18.
Con le note di trattazione la ricorrente ha riconosciuto la fondatezza di tale minor importo, aderendo alla ricostruzione economica proposta da
[...]
. CP_1
Si provvede pertanto a disporre condanna nei sensi detti, come da dispositivo.
Le spese, in considerazione del comportamento processuale complessivo delle parti, seguono la soccombenza nella misura della metà e sono così liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 30.999,78, oltre agli accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate per intero, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 27.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso dagli avv.ti Carlo ed Alessandra Pisapia.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dal prof. avv. Vincenzo Donativi del Foro di Roma.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Inquadramento superiore in virtù di sentenza passata in giudicato – Giudizio di quantificazione delle differenze retributive.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Incontestate sono le circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio ed in particolare il giudicato della sentenza n. 1161/2022 con cui il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, nell'accogliere la domanda posta dalla ricorrente, dichiarava il diritto della medesima ad essere inquadrate nel livello contrattuale A2 a decorrere dal 9.6.2017.
E' altresì pacifico tra le parti che la lavoratrice sia stata inquadrata nel livello
A2, ma che non le siano state corrisposte le differenze retributive tra il precedente livello d'inquadramento e quello anzidetto.
ha tuttavia documentato di aver corrisposto in piccola parte tali CP_1
differenze e che la differenza retributiva, così calcolata anche a seguito della compensazione degli importi già corrisposti in eccedenza rispetto al livello originariamente acquisito dalla lavoratrice, ammonta ad un importo lordo pari ad € 30.999,78, di gran lunga inferiore rispetto all'importo ex adverso richiesto di € 41.903,18.
Con le note di trattazione la ricorrente ha riconosciuto la fondatezza di tale minor importo, aderendo alla ricostruzione economica proposta da
[...]
. CP_1
Si provvede pertanto a disporre condanna nei sensi detti, come da dispositivo.
Le spese, in considerazione del comportamento processuale complessivo delle parti, seguono la soccombenza nella misura della metà e sono così liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 30.999,78, oltre agli accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate per intero, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 27.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)