Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2826/2024
VERBALE DI UDIENZA del 28/01/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Elena Trinci per delega degli avv.ti PANAJIA LUCIA e Vincenzo
Accardo che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento. Rileva che l non ha depositato i chiarimenti richiesti dal CP_1 giudice. Per l'avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla memoria di costituzione, insistendo nell'eccezione di decadenza e chiede l'accoglimento delle richieste, anche istruttorie, e delle conclusioni ivi rassegnate istruttorie. IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 2826 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Panajia e Vincenzo Parte_1
Accardo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Adornato, Ettore Triolo,
Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino;
1
All'udienza del 28 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 19,25 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a ripetizione d'indebito per indennità di disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 il ricorrente deduceva che, con missiva pervenutagli nell'aprile 2024, l sollecitava la restituzione della somma di € 1.717,10, CP_1 percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2010, in quanto non spettante per cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro.
“Contestava” di aver percepito la somma in questione e nella misura richiesta e adduceva che nessuna contestazione aveva ricevuto circa l'attività lavorativa espletata nell' anno 2010, con la conseguenza che l'iscrizione era ormai divenuta definitiva.
Eccepiva la maturata prescrizione del credito contributivo.
Argomentava di aver presentato, avverso il provvedimento di indebito, ricorso al Comitato
Provinciale in data 25.6.24, rimasto inesitato.
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare che il ricorrente nulla, deve restituire all' , per le causali di cui alla Controparte_2
missiva datata 28 marzo 2024.
Si costituiva in giudizio l che eccepiva in via preliminare la decadenza dall'azione in CP_1 virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Nel merito parte resistente deduceva che il rapporto di lavoro era stato disconosciuto e che le giornate per l'anno 2010 erano state cancellate a seguito di verbale ispettivo nei confronti dell'azienda LA PINETA SOC. COOP. A R.L.
Rappresentava, ancora, che il credito di cui si chiedeva la ripetizione, il cui pagamento è stato effettuato con data valuta 25/07/2011, non è incorso in prescrizione, interrotta con una prima missiva del 25 febbraio 2014, pervenuta in data 11.3.2014, dalla missiva datata 09.10.2014
2 ricevuta il 28.10.2014 e dalla missiva datata 28.03.2024 ricevuta il 15.4.2024, Pt_2 oggetto dell'odierno ricorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con la produzione documentale depositata da entrambe le parti, è oggi decisa.
Parte ricorrente richiama l'art. 22 della Legge 11/3/70 n.83 alla cui disciplina ricollega effetti
“definitivi” dell'iscrizione negli elenchi “per mancata impugnazione nel termine”, interpretazione che non può desumersi dalla lettura della norma che, al contrario, prevede un termine entro il quale, a pena di decadenza, chi è stato destinatario di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, deve agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, convertito in L. 83/70, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuta conoscenza;
- l'art. 11 D.Lgs. 375/93 stabilisce al primo comma che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamenti degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato …. è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso s'intende respinto”. Il secondo comma dell'articolo in esame, poi, prevede che “contro le decisioni della commissione l'interessato […] può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale […]che decide entro novanta giorni […]”.
Dunque, secondo il combinato disposto dei citati art. 22 D.L. 7/70, convertito con legge
83/70, e art. 11 D.Lgs. 375/1993, avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, così come avverso la non iscrizione nei suddetti elenchi e, ancora, avverso la variazione del numero delle giornate di iscrizione nei suddetti elenchi rispetto alle giornate realmente lavorate, gli interessati possono presentare apposito ricorso di primo grado alla Commissione provinciale agricola (c.d. ) entro trenta giorni dalla CP_3
pubblicazione dei predetti elenchi. La menzionata commissione di primo grado è chiamata a decidere il ricorso entro novanta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso deve intendersi respinto per silenzio-rigetto.
Avverso la reiezione del ricorso della suddetta Commissione Provinciale (reiezione espressa con provvedimento o per silenzio-rigetto) è ammesso ricorso di secondo grado alla
Commissione Centrale (c.d. CAU), che decide entro novanta giorni, altrimenti – anche in questo caso – deve ritenersi formato il silenzio -rigetto. Contro il provvedimento definitivo si
3 deve proporre ricorso giudiziale, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Se l'interessato non propone ricorso amministrativo, il provvedimento diventa definitivo decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il ricorso alla Commissione provinciale;
da tale momento decorrono i centoventi giorni per il ricorso al Giudice del Lavoro.
Nel caso che ci occupa, l non prova che il disconoscimento de quo, effettuato a seguito CP_1 di verbale ispettivo unico n. 6700000280158 del 27.7.2012 nei confronti dell'azienda LA
PINETA SOC. COOP. A R.L. sia confluito negli elenchi dei lavoratori agricoli e pubblicato telematicamente ai sensi dell'art. 38 d.l. 98/2011, conv. in legge 111/11, che ha aggiunto al
R.D. 1949/1940 l'art 12 bis (notifica mediante pubblicazione telematica) che prevede quanto segue:
1.Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, CP_1
per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' CP_2
stesso.
L'art 38 co. 7 del dl cit dispone altresì: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1
le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Ebbene in atti non risulta se, dopo la prima iscrizione negli elenchi, l'elenco trimestrale di variazione sia stato pubblicato con modalità telematiche.
Tuttavia, non vi è dubbio che il ricorrente sia, comunque, venuto a conoscenza della cancellazione dei contributi relativi all'anno 2010, per effetto delle comunicazioni di ripetizione di indebito in atti, regolarmente notificate all'indirizzo del destinatario, dalle quali si evinceva senza possibilità di equivoco, che la richiesta restitutoria era motivata dal disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dagli elenchi ( raccomandata datata 15 febbraio 2024, ricevuta personalmente dal sig. in data a del Pt_3
4 pervenute in data 11 marzo 2024 e raccomandata del 9 ottobre 2014, ricevuta sempre a mani del ricorrente, in data 28 ottobre 2014, raccomodata del 28 marzo 2024, ricevuta in data 15 aprile 2024, dalla moglie del ricorrente.
Nel caso che ci occupa il ricorrente non ha proposto, neppure con il presente ricorso, opposizione al disconoscimento formale del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dagli elenchi e non ha neppure allegato e comprovato che il rapporto di lavoro era genuino e sussistente.
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2010, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere di comprovare la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le pronunce n. 1133 del 26/10/2000 e nn.
1186, 1187 e 1188 del 17/11/2000 hanno affermato: "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti.
Così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito accertativo affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali
CA (Servizio per i contributi agricoli unificati). La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura. Nella materia è, quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo CA (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) è, poi, subentrato l' (D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996). CP_1
Pur con i vari interventi legislativi, l'iscrizione è rimasta "una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia
5 costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela". Ed allora, proprio richiamando le suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice) essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce)……”. Invero, “il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo se ed in quanto, al verificarsi dell'evento protetto (malattia, maternità, disoccupazione, etc.), il rapporto di lavoro agricolo risulti dalla iscrizione del lavoratore negli elenchi sopra menzionati (o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo); con l'ulteriore conseguenza che la decadenza (sostanziale) dall'azione giudiziaria risulta preclusiva non solo del diritto all'iscrizione (o alla reiscrizione) ma anche del diritto all'attribuzione delle prestazioni previdenziali di cui essa è costitutiva (così Cass. n.
13859/2009). Orbene, all'accertata definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo per la decadenza cui è incorsa parte ricorrente e della consequenziale cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura consegue l'insussistenza del diritto alla prestazione di cui si controverte.
Quanto all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria, occorre rilevare che in atti sussiste prova delle richieste di pagamento e delle data di ricevimento di ciascuna, come sopra evidenziato, tutte pervenute entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2033 c.c.
Quanto alla prova dell'avvenuto pagamento, questo giudice, intende dare continuità all'approfondimento sulla questione operato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con la sentenza del 31.10.2024, ove si legge “la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' ove sono riportati i dati relativi all'agenzia alla data della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione,
6 discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.”
Anche nel caso di specie le contestazioni sul punto dell'avvenuto pagamento sono generiche, in presenza di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non contestato se non con riferimento ai diversi importi portati, di poco variabili.
Inoltre, si osserva che per ottenere il pagamento della disoccupazione agricola è necessario possedere i seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all'anno per il quale è richiesta la disoccupazione;
possedere due anni di anzianità assicurativa;
avere almeno 102 contributi giornalieri nel periodo che va dall'anno per il quale è richiesta la disoccupazione all'anno precedente.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente neppure allega la sussistenza dei suesposti presupposti.
Per quanto detto, il ricorso va rigettato.
Quanto alla somma che il deve restituire, richiamando quanto sopra rilevato in ordine Pt_1
alle risultanze del cassetto del cittadino, in mancanza di una nota di chiarimento da parte dell' invitata, in esito alla camera di consiglio assunta all'udienza del 28.11.2024, a CP_1 precisare l'importo della somma richiesta con il provvedimento datato 28 marzo 2024, risultante maggiore rispetto a quello liquidato per la disoccupazione agricola del 2010 con provvedimento datato 18.11.2011, specificando, ove confermato, le causali del maggior importo, si ritiene che la stessa debba ritenersi cristallizzata nell'importo di € 1.624,31, come da mandato di pagamento del 25.07.2011, non sussistendo in atti prova dell'erogazione delle maggiori somme richieste.
Si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, considerata la natura delle parti e dei diritti fatti valere in giudizio.
PQM
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
7 Nulla per le spese.
Palmi, lì 28 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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