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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2350/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6-22000941 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, RGR n.2350/25 la società "Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TX6-22000941 per l'autovettura targata Targa_1, notificato in data 01.04.2025 da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Uff. Territoriale di DPPA UT
Palermo 1 - con cui chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €. 2.521,58 Tassa Automobilistica
(c.d superbollo) per l'anno di riferimento 2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la l'illegittimità della pretesa tributaria avendo diritto al regime di esenzione
(sospensione per rivendita) in quanto società operante nel commercio di autoveicoli e di aver assolto agli oneri previsti dalla normativa vigente (mini-passaggio e inoltro istanza).
Si costituisce l'Ufficio resistente Agenzia delle Entrate, contestando integralmente le difese avversarie.
L'Ufficio rileva che, dalla consultazione delle banche dati Ente_1, il veicolo non risulta mai posto in regime di sospensione. Eccepisce, inoltre, il difetto di prova circa l'effettivo inoltro telematico dell'elenco quadrimestrale, onere posto a carico del contribuente per la fruizione del beneficio.
Alla udienza del 19.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente distinguere il c.d. "mini-passaggio" (adempimento di natura civilistica e documentale volto a registrare il passaggio di proprietà a favore del rivenditore con benefici sull'IPT) dalla procedura di sospensione dell'obbligo tributario. Quest'ultima non discende automaticamente dalla rivendita, ma richiede una specifica procedura formale e periodica.
Orbene ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi di un diritto o di un'esenzione spetta a chi la invoca. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto un estratto di istanza privo di qualsivoglia ricevuta di avvenuta consegna PEC o protocollo di ricezione da parte dell'autorità competente. Al contrario, l'Ufficio ha prodotto visura Ente_1 aggiornata, atto che gode di fede privilegiata, dalla quale emerge la mancata registrazione della "sospensione per rivendita".
La normativa prevede che i veicoli acquistati per la rivendita debbano essere inclusi in elenchi quadrimestrali da presentare entro il mese successivo al quadrimestre di riferimento. Per il veicolo in oggetto (acquistato il 19/05/2022), l'inclusione doveva risultare nell'elenco del II quadrimestre 2022. La mancanza di tale dato nelle banche dati istituzionali, non smentita da prova contraria documentale
(ricevuta telematica), rende la pretesa dell'Ufficio pienamente legittima.
Si ritiene, altresì, che non possono trovare accoglimento i richiami a sentenze rese tra parti diverse. Il giudizio tributario sulla spettanza di un'agevolazione, infatti, è fondato sull'esame del singolo caso e sulla documentazione probatoria prodotta per lo specifico veicolo, che nella fattispecie risulta del tutto carente.
Per questi motivi
, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
Compensa le spese nei confronti delle parti resistenti non costituite.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2350/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6-22000941 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, RGR n.2350/25 la società "Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TX6-22000941 per l'autovettura targata Targa_1, notificato in data 01.04.2025 da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Uff. Territoriale di DPPA UT
Palermo 1 - con cui chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €. 2.521,58 Tassa Automobilistica
(c.d superbollo) per l'anno di riferimento 2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la l'illegittimità della pretesa tributaria avendo diritto al regime di esenzione
(sospensione per rivendita) in quanto società operante nel commercio di autoveicoli e di aver assolto agli oneri previsti dalla normativa vigente (mini-passaggio e inoltro istanza).
Si costituisce l'Ufficio resistente Agenzia delle Entrate, contestando integralmente le difese avversarie.
L'Ufficio rileva che, dalla consultazione delle banche dati Ente_1, il veicolo non risulta mai posto in regime di sospensione. Eccepisce, inoltre, il difetto di prova circa l'effettivo inoltro telematico dell'elenco quadrimestrale, onere posto a carico del contribuente per la fruizione del beneficio.
Alla udienza del 19.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente distinguere il c.d. "mini-passaggio" (adempimento di natura civilistica e documentale volto a registrare il passaggio di proprietà a favore del rivenditore con benefici sull'IPT) dalla procedura di sospensione dell'obbligo tributario. Quest'ultima non discende automaticamente dalla rivendita, ma richiede una specifica procedura formale e periodica.
Orbene ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi di un diritto o di un'esenzione spetta a chi la invoca. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto un estratto di istanza privo di qualsivoglia ricevuta di avvenuta consegna PEC o protocollo di ricezione da parte dell'autorità competente. Al contrario, l'Ufficio ha prodotto visura Ente_1 aggiornata, atto che gode di fede privilegiata, dalla quale emerge la mancata registrazione della "sospensione per rivendita".
La normativa prevede che i veicoli acquistati per la rivendita debbano essere inclusi in elenchi quadrimestrali da presentare entro il mese successivo al quadrimestre di riferimento. Per il veicolo in oggetto (acquistato il 19/05/2022), l'inclusione doveva risultare nell'elenco del II quadrimestre 2022. La mancanza di tale dato nelle banche dati istituzionali, non smentita da prova contraria documentale
(ricevuta telematica), rende la pretesa dell'Ufficio pienamente legittima.
Si ritiene, altresì, che non possono trovare accoglimento i richiami a sentenze rese tra parti diverse. Il giudizio tributario sulla spettanza di un'agevolazione, infatti, è fondato sull'esame del singolo caso e sulla documentazione probatoria prodotta per lo specifico veicolo, che nella fattispecie risulta del tutto carente.
Per questi motivi
, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
Compensa le spese nei confronti delle parti resistenti non costituite.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026
Il Giudice Monocratico