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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 949/2025 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to SALZANO GIUSEPPINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. DE LUCA ANTONIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del PM mediante la comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 1. La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato in [...] il [...], dalla relazione di fatto Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
2. Per l'udienza dell' 11/06/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
3. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
4. Va, anche, evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093; Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
5. Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
2 1. “La casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli alla via Zì Carlo n. 10 viene assegnata concordemente al IG con tutti gi arredi e le suppellettili ivi Parte_2 contenuti;
2. Per quanto concerne l'arredo della casa familiare, entrambi i conviventi si danno atto che tutti gli arredi, incluso elettrodomestici, resteranno nella stessa abitazione, mentre per i complementi di arredo e le relative vettovaglie di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro;
3. Il SI. e la SI.ra dichiarano, in relazione all'immobile suddetto ed al Parte_2 Parte_1 contratto di locazione sottoscritto, si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente atto, rilasciandosi la più ampia, completa e totale quietanza liberatoria;
4. La SI.ra , con la sottoscrizione del presente atto, assume formale impegno a lasciare la Parte_1 casa familiare entro e non oltre 3 giorni dal deposito del ricorso, trasferendo la propria residenza anagrafica presso la sua nuova abitazione che sarà in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto n. 125;
5. in attuazione del principio di bigenitorialità, tenuto conto del primario interesse e benessere psicofisico del minore le parti convengono, anche in considerazione della vicinanza delle abitazioni dei due genitori, per l'affido condiviso con collocazione paritaria alternata del figlio minore, mantenendo la propria residenza anagrafica nella sua attuale abitazione familiare;
6. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Le decisioni afferenti questioni di ordinaria amministrazione, invece, potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore durante il periodo in cui terrà con sé Per_1
Ognuno dei genitori, nei periodi in cui terrà esclusivamente con sé il minore, provvederà a seguirlo negli studi, ad accompagnarlo a scuola, alle attività didattico/ sportive che intenderà seguire, agi incontri con gli amici nonche a tutte le manifestazioni a cui sarà interessato. Entrambi i genitoti concordano che il pernottamento avvenga alternativamente tanto presso l'abitazione materna tanto presso l'abitazione paterna, il tutto cercando di raggiungere un equilibrio che tenga conto delle eSIenze anche scolastiche, ovvero delle eventuali future o attuali attività.
3 Tanto con la precisazione che entrambi i genitori dispongono di un'abitazione dignitosa per la crescita del figlio e che le dette abitazioni sono entrambe idonee alla collocazione alternata del minore anche alla luce della loro vicinanza logistica.
Pertanto, al fine di garantire al minore di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori e una maggior continuità logistica, entrambi i genitori concordano:
- che il minore resterà con il singolo genitore, presso cui pernotterà, pranzerà e cenerà, secondo un calendario che prevede l'alternanza con cadenza dal lunedì al giovedi e dal venerdi alla domenica, e cioè seguendo lo schema che qui di seguito si riporta:
SETT. LUN. MART. MERC. GIO. VEN. SAB. DOM.
1. Padre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
2. Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
3. Padre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
4. Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
E cioè, in sostanza, per maggior chiarezza, il minore quindi resterà con il padre dal lunedi al giovedì della prima settimana del mese, mentre resterà con la madre dal venerdi alla domenica della medesima settimana del mese.
Viceversa, nella seconda settimana del mese vigerà i pancipio dell'alternanza per cui il minore resterà con la madre dal lunedi al giovedi e con il padre dal venerdi alla domenica, e così via, sempre con il principio dell'alternanza, per e ulteriori due settimane del mese.
- Tanto con la precisazione che entrambi i genitori dispongono di un'abitazione dignitosa per la crescita del figlio e che le dette abitazioni sono entrambe idonee alla collocazione alternata del minore anche alla luce della loro vicinanza logistica;
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il minore, salvo diverso accordo scritto tra i genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, la terza e quarta settimana di luglio e di agosto, mentre la madre terrà con sé il minore, salvo diverso accordo scritto tra i genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, la prima e seconda settimana di luglio e di agosto;
- per le festività principali (Pasqua, Natale ecc.) ovvero per i compleanni e onomastici del minore, si adotterà il principio dell'alternanza, nel modo che segue: i giorno del compleanno il minore resterà con il padre e quello dell'onomastico con la madre, e così viceversa tra i genitori ad anni alterni;
il giorno di Pasqua, il minore resterà con il padre e quello di Pasquetta con la madre, e così viceversa tra i genitori ad anni alterni;
il 24 dicembre il minore resterà con il padre ed il 25 dicembre con la madre,
4 e così viceversa tra i genitori ad anni alterni;
il 31 dicembre il minore resterà con il padre ed il 1 gennaio con la madre e così viceversa tra i genitori ad anni alterni.
- in occasione dei compleanni e onomastici del singolo genitore, il minore trascorrerà la giornata con il genitore di cui ricade la ricorrenza.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8. il IG. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 300,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese successivo al trasferimento della SI.ra dalla casa familiare al seguente IBAN: Parte_1
[...] e che sarà annualmente adeguata agli indici ISTAT di rivalutazione secondo legge.
9. Il SI. esonera la SI.ra da ogni contribuzione di carattere economico alle Parte_2 Parte_1 spese ordinarie e straordinarie di cui al protocollo COA vigente presso il Tribunale di Nola e, pertanto, saranno a carico dello stesso SI. nella misura del 100% tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio Parte_2 minore.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
6. Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
− affida ad entrambi i genitori nato il [...] in [...]con Persona_1 collocazione paritetica alternata mantenendo la residenza anagrafica nella sua attuale abitazione familiare (ove vive il padre);
− dispone che il padre e la madre tengano con sé il minore con le modalità e nei Per_1 tempi concordati;
− dispone che il IG. versi alla IG.ra , nei tempi e modi Parte_2 Parte_1 concordati, la somma di complessivi € 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e sostenga al 100% le spese straordinarie nell'interesse del figlio come da accordo sottoscritto;
5 − prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
− compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di ConSIlio del 12/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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