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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4431/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti - Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi - Giudice dr. Ethel Matilde Ancona - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Vimercate (MB) in [...] 20 Parte_1 C.F._1 maggio 1992;
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. BRAMBILLA DIEGO ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
Oggetto: Separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 7 luglio 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti invasivi della reciproca privacy.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nessuno dei due coniugi, pertanto, ad eccezione di quanto statuito con il presente accordo in relazione al mantenimento dei minori e all'obbligo assunto dalla sig.ra e del sig. , la prima di Parte_1 Parte_2 vendere, il secondo di acquistare, la quota di piena proprietà, pari al 50% indivisa, dell'immobile di loro proprietà in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI I figli minori e verranno affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione GO IA (MB) alla Via Puccini n. 25, ove la stessa trasferirà la propria residenza unitamente ai figli, ad ogni effetto di legge e/o in quella successivamente reperita. Al padre sarà garantita la più ampia facoltà di visita e possibilità per lo stesso di trascorrere con i minori adeguati periodi, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Onde evitare futuri fraintendimenti, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori, e fatti salvi diversi accordi ampliativi e/o modificativi qui di seguito viene riportano quale minimo garantito per il diritto di visita del padre, e stabilito tra i genitori, quanto segue:
il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ed nelle giornate di lunedì, Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola, e il martedì (giorni in cui i minori pernotteranno dal padre), e sino alla mattina della giornata di mercoledì, quando il padre li accompagnerà a scuola.
durante il fine settimana, a periodi alterni, il padre potrà tener con sé i minori prelevandoli dalla scuola il venerdì pomeriggio, all'uscita, e potrà tenerli con sé sino alla domenica (pernottamenti compresi), riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina.
i minori trascorreranno le vacanze estive nel mese di agosto 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. I genitori stabiliranno, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con chi trascorreranno i primi 15 gg. e con chi i restanti. Sempre entro il medesimo mese di maggio, i coniugi regolamenteranno gli ulteriori periodi di vacanza dei minori dagli impegni scolastici (quota parte del mese di giugno, luglio e quota parte del mese di settembre) affinché i minori possano trascorrere con entrambi i genitori adeguati tempi di permanenza, ed eventualmente anche con i nonni e/o con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno tre giorni continuativi con il padre, tra cui una delle giornate di festa (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Per l'anno 2026 i genitori stabiliscono che il giorno di Pasqua verrà trascorso dai minore con la madre.
• Relativamente alle vacanze di Natale 2025, il giorno di Natale verrà trascorso dai minori con il padre, le parti si riservano di concordare le modalità di visita per il resto del periodo;
nel caso nell'anno solare vi fossero c.d. “ponti” (per inciso 25 aprile, 1° maggio, Festa della Repubblica etc..), gli stessi verranno trascorsi con i genitori in regime di alternanza;
• Le parti dichiarano di aver concordato ogni aspetto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e degli aspetti sanitari e di cura;
• I genitori fino al raggiungimento della maggiore età dei minori, si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con i minori;
• La madre, quale genitore prevalentemente collocatario, informerà il padre delle condizioni di salute e reciprocamente i genitori si impegnano a tenersi informati di ogni altra questione di particolare importanza riguardante le stesse. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, anche religiosa, allo sviluppo ed alla salute dei minori, in conformità con le esigenze ed attitudini degli stessi.
• 4. ABITAZIONE DI FAMIGLIA, PERTINENZE E ARREDI
• La casa coniugale sita in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, così come meglio identificata in premessa, di proprietà dei sig.ri / rimarrà nella disponibilità del sig. che Pt_2 Pt_1 Pt_2 vi continuerà ad abitare con quanto l'arreda e la correda. La sig.ra trasferirà la propria Pt_1 residenza, unitamente a quella dei figli minori e – che presso la stessa rimarranno Per_1 Per_2 collocati prevalentemente – temporaneamente presso l'abitazione dei genitori materni in GO IA (BZ) alla Via Puccini n. 25; abitazione di tipologia tale da permettere ai figli minori una corretta collocazione. Successivamente, la stessa reperirà altra abitazione.
• I coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria delle suppellettili e dei beni collocati nell'immobile, ad eccezione di un tavolo in legno massello “Rovere Rustico Spazzolato”, che verrà asportato dalla sig.ra dopo il rilascio della casa coniugale, e, fatto salvo quanto Pt_1 sopra, quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro. La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale gli effetti personali di sua spettanza;
Pt_1
• 5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI, SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO, VARIE.
• Il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 per i figli minori, e per complessivi euro 500,00= (cinquecento/00) Persona_1 Per_2 mensili, euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, somma che dovrà essere versata entro il giorno 9 di ciascun mese.
• Detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione annuale, calcolata sulla base degli indici ISTAT a far tempo dal primo anno successivo alla data della sottoscrizione della presente e verrà corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
• Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori ed Persona_1 Per_2 saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, più precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, fornendo adeguata documentazione di spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
• L'assegno unico verrà attribuito al sig. , che ne rimborserà il 60% del valore alla Parte_2 sig.ra unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento e quindi entro e non oltre Pt_1 il giorno 09 del mese successivo all'incasso dello stesso;
gli assegni familiari verranno percepiti dal genitore collocatario, fatto salvo che questi non abbia diritto alla loro percezione;
• Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia verranno operate dai coniugi nella misura del 50% secondo il regime fiscale già in essere fra le parti.
• Entrambi i genitori comunicheranno ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura dei figli minori;
• I coniugi, ove necessario, si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sui passaporti di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carta d'identità dei figli minori, valide anche per l'espatrio;
• I coniugi dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e si impegnano a dare esecuzione ai suddetti accordi a partire dal 09 agosto 2025;
6. TRASFERIMENTO QUOTA PROPRIETÀ CASA CONIUGALE, VARIE
• Il sig. si accollerà il debito residuo contratto per l'acquisto della casa familiare Parte_2 in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, o, ove non possibile, comunque provvederà a sostenerne gli esborsi relativi alla restituzione del prestito mutuatario di cui in premessa, in essere, stipulato a ministero dott. Notaio in Desio (rep. 117634 – racc. 26590), con Persona_3 Controparte_1
dell'importo erogato di euro 169.229,76, per anni 15, da restituirsi in n. 180,00 rate
[...] mensili posticipate di euro 969,53 (o nella diversa misura maggiore e minore risultante comunque dovuta), con decorrenza 01 maggio 2018 e ultima rata in 01 aprile 2033. Ad oggi, si precisa che la rata risulta, in ragione del parziale rimborso effettuato anticipatamente in linea capitale, essere di euro 576,25; • La signora si obbliga con il presente atto a vendere al sig. Parte_1 Pt_2
per un corrispettivo di euro 60.000,00 (sessantamila/00), la propria quota indivisa di
[...] proprietà dell'immobile, già casa coniugale, pari al 50% dell'intero, sita in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, composta da appartamento al piano secondo, box al piano interrato e posto auto al piano interrato, meglio identificata catastalmente al N.C.E.U. dello stesso Comune, ivi comprese le pertinenze, come segue:
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 7, Via Adda n. 5, Piano 2-S1, Cat. A/3, Classe 3, vani 6, sup. catastale totale mq. 113, Rendita catastale Euro 511,29 (appartamento);
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 29, Via Adda n. 5, Piano S1, Cat. C/6, Classe 5, mq. 16, sup. catastale totale mq. 16, Rendita catastale Euro 52,06 (box);
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 49, Via Adda n. 5, Piano S1, Cat. C/6, Classe 4, mq. 17, sup. catastale totale mq. 17, Rendita catastale Euro 47,41 (posto auto);
• Gli immobili verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
• Il pagamento del prezzo avverrà verrà corrisposto alla signora dal sig. Parte_1
all'atto della effettiva compravendita, la quale dovrà avvenire, entro e non oltre 5 Parte_2 mesi sottoscrizione del presente accordo, presso lo studio notarile che il sig. provvederà ad Pt_2 indicare a controparte.
• Le parti dichiarano che il trasferimento della quota di immobile come sopra indicato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, si riservano di chiedere in sede di trasferimento l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti.;
• I coniugi fatto salvo le obbligazioni ut supra dichiarano di aver già definito ogni reciproca pendenza di carattere economico e che nulla è dovuto a qualsiasi titolo reciprocamente;
• I CONIUGI, SIN DA ORA, DICHIARANO DI RINUNCIARE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'EMANANDA SENTENZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Concorezzo
(MB) in data 22 settembre 2018, trascritto all'Atto n.19, P. II, Serie A, Anno 2018 del Registro degli
Atti di matrimonio di detto Comune. 2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CONCOREZZO (MB) per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti - Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi - Giudice dr. Ethel Matilde Ancona - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Vimercate (MB) in [...] 20 Parte_1 C.F._1 maggio 1992;
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. BRAMBILLA DIEGO ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
Oggetto: Separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 7 luglio 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti invasivi della reciproca privacy.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nessuno dei due coniugi, pertanto, ad eccezione di quanto statuito con il presente accordo in relazione al mantenimento dei minori e all'obbligo assunto dalla sig.ra e del sig. , la prima di Parte_1 Parte_2 vendere, il secondo di acquistare, la quota di piena proprietà, pari al 50% indivisa, dell'immobile di loro proprietà in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI I figli minori e verranno affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione GO IA (MB) alla Via Puccini n. 25, ove la stessa trasferirà la propria residenza unitamente ai figli, ad ogni effetto di legge e/o in quella successivamente reperita. Al padre sarà garantita la più ampia facoltà di visita e possibilità per lo stesso di trascorrere con i minori adeguati periodi, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Onde evitare futuri fraintendimenti, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori, e fatti salvi diversi accordi ampliativi e/o modificativi qui di seguito viene riportano quale minimo garantito per il diritto di visita del padre, e stabilito tra i genitori, quanto segue:
il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ed nelle giornate di lunedì, Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola, e il martedì (giorni in cui i minori pernotteranno dal padre), e sino alla mattina della giornata di mercoledì, quando il padre li accompagnerà a scuola.
durante il fine settimana, a periodi alterni, il padre potrà tener con sé i minori prelevandoli dalla scuola il venerdì pomeriggio, all'uscita, e potrà tenerli con sé sino alla domenica (pernottamenti compresi), riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina.
i minori trascorreranno le vacanze estive nel mese di agosto 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. I genitori stabiliranno, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con chi trascorreranno i primi 15 gg. e con chi i restanti. Sempre entro il medesimo mese di maggio, i coniugi regolamenteranno gli ulteriori periodi di vacanza dei minori dagli impegni scolastici (quota parte del mese di giugno, luglio e quota parte del mese di settembre) affinché i minori possano trascorrere con entrambi i genitori adeguati tempi di permanenza, ed eventualmente anche con i nonni e/o con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno tre giorni continuativi con il padre, tra cui una delle giornate di festa (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Per l'anno 2026 i genitori stabiliscono che il giorno di Pasqua verrà trascorso dai minore con la madre.
• Relativamente alle vacanze di Natale 2025, il giorno di Natale verrà trascorso dai minori con il padre, le parti si riservano di concordare le modalità di visita per il resto del periodo;
nel caso nell'anno solare vi fossero c.d. “ponti” (per inciso 25 aprile, 1° maggio, Festa della Repubblica etc..), gli stessi verranno trascorsi con i genitori in regime di alternanza;
• Le parti dichiarano di aver concordato ogni aspetto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e degli aspetti sanitari e di cura;
• I genitori fino al raggiungimento della maggiore età dei minori, si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con i minori;
• La madre, quale genitore prevalentemente collocatario, informerà il padre delle condizioni di salute e reciprocamente i genitori si impegnano a tenersi informati di ogni altra questione di particolare importanza riguardante le stesse. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, anche religiosa, allo sviluppo ed alla salute dei minori, in conformità con le esigenze ed attitudini degli stessi.
• 4. ABITAZIONE DI FAMIGLIA, PERTINENZE E ARREDI
• La casa coniugale sita in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, così come meglio identificata in premessa, di proprietà dei sig.ri / rimarrà nella disponibilità del sig. che Pt_2 Pt_1 Pt_2 vi continuerà ad abitare con quanto l'arreda e la correda. La sig.ra trasferirà la propria Pt_1 residenza, unitamente a quella dei figli minori e – che presso la stessa rimarranno Per_1 Per_2 collocati prevalentemente – temporaneamente presso l'abitazione dei genitori materni in GO IA (BZ) alla Via Puccini n. 25; abitazione di tipologia tale da permettere ai figli minori una corretta collocazione. Successivamente, la stessa reperirà altra abitazione.
• I coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria delle suppellettili e dei beni collocati nell'immobile, ad eccezione di un tavolo in legno massello “Rovere Rustico Spazzolato”, che verrà asportato dalla sig.ra dopo il rilascio della casa coniugale, e, fatto salvo quanto Pt_1 sopra, quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro. La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale gli effetti personali di sua spettanza;
Pt_1
• 5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI, SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO, VARIE.
• Il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 per i figli minori, e per complessivi euro 500,00= (cinquecento/00) Persona_1 Per_2 mensili, euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, somma che dovrà essere versata entro il giorno 9 di ciascun mese.
• Detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione annuale, calcolata sulla base degli indici ISTAT a far tempo dal primo anno successivo alla data della sottoscrizione della presente e verrà corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
• Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori ed Persona_1 Per_2 saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, più precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, fornendo adeguata documentazione di spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
• L'assegno unico verrà attribuito al sig. , che ne rimborserà il 60% del valore alla Parte_2 sig.ra unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento e quindi entro e non oltre Pt_1 il giorno 09 del mese successivo all'incasso dello stesso;
gli assegni familiari verranno percepiti dal genitore collocatario, fatto salvo che questi non abbia diritto alla loro percezione;
• Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia verranno operate dai coniugi nella misura del 50% secondo il regime fiscale già in essere fra le parti.
• Entrambi i genitori comunicheranno ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura dei figli minori;
• I coniugi, ove necessario, si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sui passaporti di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carta d'identità dei figli minori, valide anche per l'espatrio;
• I coniugi dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e si impegnano a dare esecuzione ai suddetti accordi a partire dal 09 agosto 2025;
6. TRASFERIMENTO QUOTA PROPRIETÀ CASA CONIUGALE, VARIE
• Il sig. si accollerà il debito residuo contratto per l'acquisto della casa familiare Parte_2 in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, o, ove non possibile, comunque provvederà a sostenerne gli esborsi relativi alla restituzione del prestito mutuatario di cui in premessa, in essere, stipulato a ministero dott. Notaio in Desio (rep. 117634 – racc. 26590), con Persona_3 Controparte_1
dell'importo erogato di euro 169.229,76, per anni 15, da restituirsi in n. 180,00 rate
[...] mensili posticipate di euro 969,53 (o nella diversa misura maggiore e minore risultante comunque dovuta), con decorrenza 01 maggio 2018 e ultima rata in 01 aprile 2033. Ad oggi, si precisa che la rata risulta, in ragione del parziale rimborso effettuato anticipatamente in linea capitale, essere di euro 576,25; • La signora si obbliga con il presente atto a vendere al sig. Parte_1 Pt_2
per un corrispettivo di euro 60.000,00 (sessantamila/00), la propria quota indivisa di
[...] proprietà dell'immobile, già casa coniugale, pari al 50% dell'intero, sita in Concorezzo (MB) alla Via Adda n. 5, composta da appartamento al piano secondo, box al piano interrato e posto auto al piano interrato, meglio identificata catastalmente al N.C.E.U. dello stesso Comune, ivi comprese le pertinenze, come segue:
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 7, Via Adda n. 5, Piano 2-S1, Cat. A/3, Classe 3, vani 6, sup. catastale totale mq. 113, Rendita catastale Euro 511,29 (appartamento);
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 29, Via Adda n. 5, Piano S1, Cat. C/6, Classe 5, mq. 16, sup. catastale totale mq. 16, Rendita catastale Euro 52,06 (box);
• Foglio 12 - Particella 381 - sub. 49, Via Adda n. 5, Piano S1, Cat. C/6, Classe 4, mq. 17, sup. catastale totale mq. 17, Rendita catastale Euro 47,41 (posto auto);
• Gli immobili verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
• Il pagamento del prezzo avverrà verrà corrisposto alla signora dal sig. Parte_1
all'atto della effettiva compravendita, la quale dovrà avvenire, entro e non oltre 5 Parte_2 mesi sottoscrizione del presente accordo, presso lo studio notarile che il sig. provvederà ad Pt_2 indicare a controparte.
• Le parti dichiarano che il trasferimento della quota di immobile come sopra indicato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, si riservano di chiedere in sede di trasferimento l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti.;
• I coniugi fatto salvo le obbligazioni ut supra dichiarano di aver già definito ogni reciproca pendenza di carattere economico e che nulla è dovuto a qualsiasi titolo reciprocamente;
• I CONIUGI, SIN DA ORA, DICHIARANO DI RINUNCIARE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'EMANANDA SENTENZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Concorezzo
(MB) in data 22 settembre 2018, trascritto all'Atto n.19, P. II, Serie A, Anno 2018 del Registro degli
Atti di matrimonio di detto Comune. 2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CONCOREZZO (MB) per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti