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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.443/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli
- ricorrente -
contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni,
[...]
(CF ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(CF Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417bis c.p.c. dal Dirigente dell'
[...]
e dai Controparte_3
Funzionari dott.ssa e dott. Mario Calò Controparte_4
- resistente - in punto a: ricostruzione carriera e pagamento somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.04.2025, chiede a Parte_1 questo Tribunale di “(…) 1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio
2011; E per l'effetto 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare: il ricorrente
[...]
, a decorrere dall'a.s. 2019/20, anno di assunzione in ruolo quale Docente di Pt_1
Scuola Secondaria di II grado, a seguito del nuovo inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità maturata di 13 anni 0 mesi e 2 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di EURO
19.440,16, somma comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
altresì - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici e se ritenuto di giustizia anche ai fini economici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto: - Condannare il
[...]
ad effettuare, ai fini giuridici e se ritenuto di giustizia anche Controparte_1 ai fini economici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno
2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di Controparte_1
Pag. 2 di 9 tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi (…)”.
Sostiene il ricorrente, dipendente di ruolo del Controparte_1 quale docente di Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita, presso l'Istituto Superiore “A. Motti” di di aver svolto servizi pre-ruolo per CP_3 incarichi annuali e/o al 30 giugno su posti vacanti e disponibili nelle scuole statali a partire dall'a.s. 2004/05 fino all'a.s. 2019/20 (anno dell'immissione in ruolo); chiede pertanto il riconoscimento del servizio preruolo effettivamente prestato ai fini della ricostruzione della carriera con il corretto inquadramento stipendiale e la corresponsione delle relative differenze retributive a lui spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata, previa correzione del decreto di ricostruzione di carriera secondo i criteri indicati in ricorso.
Lamenta altresì il ricorrente il mancato riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio pre-ruolo svolto nell'anno 2013 il quale, ai sensi del D.P.R. 122/2013, non è considerato valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui viene ritardato di un anno ogni scatto stipendiale con conseguente perdita del vantaggio del relativo incremento economico.
Agisce pertanto in via giudiziale sia per il riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 e non computato, sia per la corresponsione delle relative differenze retributive spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in CP_1 via subordinata la prescrizione quinquennale.
A seguito del deposito di note scritte anche ai sensi dell'art.127 ter cpc la controversia viene decisa.
Il ricorso è in parte fondato.
Per quanto concerne la richiesta del ricorrente di accertamento del diritto all'integrale riconoscimento, sia a fini giuridici che a fini economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, occorre attenersi ai principi stabiliti in subiecta materia dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza 31149/2019 e, in senso conforme in relazione al personale ausiliario ed ATA Cass. 31150/2019.
Pag. 3 di 9 Nelle citate sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto valutare la conformità degli articoli 485 (per i docenti) e 569 (per il personale ausiliario e ATA) del D. lgs. N.
297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.” c.d. Testo Unico della scuola) all'art. 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Al termine di un'approfondita disamina della questione i Giudici di legittimità hanno stabilito i seguenti principi di diritto, a cui questo Tribunale intende prestare ossequio nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte: “a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.
11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (Cass. sent. n.
31149/2019).
Risolutiva, in parte qua, è la sentenza n. 31149 del 28.11.2019 in cui la Corte di
Cassazione, eliminando tutti i dubbi che erano sorti a seguito della pubblicazione della sentenza Motter, osservando come “è, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronti e, comunque, dalla sussistenza di ragioni
Pag. 4 di 9 oggettive. […] 9.1 L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile C) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di favore e di sfavore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. […] In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto
a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi […] 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994, la norma di diritto interna deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
A tal proposito, giova sottolineare che la Cassazione ha altresì precisato che la clausola
4 dell'accordo quadro trova applicazione anche con riferimento a periodi di lavoro
Pag. 5 di 9 antecedenti la sua entrata in vigore, purché il decreto di ricostruzione carriera di cui si contesta la legittimità sia stato adottato successivamente al 10.07.1999 (data di pubblicazione della direttiva 99/70/CE nella Gazzetta Ufficiale Europea), e, quindi, in epoca in cui la direttiva era già pienamente in vigore: “10. Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione carriera adottato dall'
[...]
nel gennaio 2008, nella vigenza della direttiva” . CP_3
Il medesimo principio è stato di recente ribadito dalla Sentenza n. 15231 del 16/07/2020 in cui la SC, ha enunciato il seguente principio di diritto "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto - dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.". Da ultimo Cass.
37272/21 aggiunge "sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno".
Pag. 6 di 9 Ciò posto in punto di diritto, al fine di valutare la legittimità della ricostruzione di carriera effettuata dal secondo i criteri dettati dal legislatore Controparte_1 interno occorre, dunque, procedere alla verifica del caso di specie comparando l'anzianità attribuita ai sensi degli artt.485- 489 d.lgs.297/94 con quella effettiva risultante dalla sommatoria dei singoli giorni di servizio pre-ruolo, come se il servizio fosse stato espletato in virtù di un rapporto ab origine a tempo indeterminato.
Prima di procedere in tal senso, occorre tuttavia precisare che la domanda svolta in giudizio riguardava anche il computo ai fini economici oltre che di ricostruzione di carriera, del servizio prestato nell'AS 2013; domanda che -con le note finali autorizzate ed in ossequio alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data
21.05.2025 n. 13618- è stata modificata con richiesta del solo riconoscimento dell'anzianità a fini giuridici.
Su tale domanda, pertanto, ai fini di causa nulla quaestio, rilevandosi solo che questo
Tribunale intende sul punto seguire quanto stabilito dalla citata Corte di Cassazione
21.05.2025 n. 13618 (e la contestuale 13619/2025 del 21/05/2025, secondo cui per il
2013 “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”) la quale ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale scolastico, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Sulla base dei prospetti di calcolo forniti dal ricorrente e come rimodulati nelle note finali, emerge che l'anzianità maturata è di 12 anni 2 mesi e 11 giorni (tolto dal totale l'anno solare 2013, comprensivo di 291 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett.
Pag. 7 di 9 b), DPR 122/2013), secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato
C.C.N.L.
Il appellato, quindi, deve essere condannato ad operare tale riconoscimento ed CP_1
a collocare i ricorrenti nel livello stipendiale previsto dai contratti collettivi nazionali per il comparto scuola e relativo all'integrale anzianità maturata come sopra indicata, con conseguente diritto di costoro a percepire le corrispondenti differenze retributive. Cont E' invece corretta l'eccezione di prescrizione quinquennale svolta dal , cui i ricorrenti si sono adeguati ricalcolando le differenze retributive loro spettanti tenendo conto della prescrizione dei ratei arretrati precedenti la messa in mora del datore di lavoro, che nel caso in esame coincide nella notifica del presente ricorso introduttivo.
Ne consegue che, giusti i conteggi redatti e depositati con le note del 23/9/2025, non Cont contestati dal , le somme dovute alla luce dell'invocata prescrizione quinquennale sono pari ad euro 4.928,62, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati a decorrere dall'a.s. 2019/20, anno di assunzione in ruolo quale Docente di Scuola Secondaria di II grado, a seguito del nuovo inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità maturata di 12 anni 2 mesi e 11 giorni
(tolto dal totale l'anno solare 2013 come già specificato).
Su tali somme, che il è condannato a rifondere al ricorrente, vanno calcolati CP_1 gli interessi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 21/12/1994 n. 724, dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale da un lato, e della parziale soccombenza in punto anno 2013 e prescrizione dall'altro, sono Cont compensate tra le parti per il 50% e poste a carico del per la restante parte, come da dispositivo, con distrazione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima
Pag. 8 di 9 dell'assunzione a tempo indeterminato, con esclusione, per quanto riguarda l'aspetto economico, dell'anno 2013;
e per l'effetto
2. Condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato e sulla scorta dei principi enunciati in sentenza;
3. Condanna l'Amministrazione resistente -applicata la prescrizione quinquennale su quanto in astratto dovuto- al pagamento della somma di euro 4.928,62, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
4. compensa le spese del presente grado di giudizio in misura del 50% tra le parti, e pone il restante 50% quantificato in complessivi € 1200,00 per compensi oltre accessori a carico del , con distrazione. Controparte_1
Così deciso a Reggio Emilia, nella camera di consiglio del giorno 1/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.443/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli
- ricorrente -
contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni,
[...]
(CF ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(CF Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417bis c.p.c. dal Dirigente dell'
[...]
e dai Controparte_3
Funzionari dott.ssa e dott. Mario Calò Controparte_4
- resistente - in punto a: ricostruzione carriera e pagamento somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.04.2025, chiede a Parte_1 questo Tribunale di “(…) 1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio
2011; E per l'effetto 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare: il ricorrente
[...]
, a decorrere dall'a.s. 2019/20, anno di assunzione in ruolo quale Docente di Pt_1
Scuola Secondaria di II grado, a seguito del nuovo inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità maturata di 13 anni 0 mesi e 2 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di EURO
19.440,16, somma comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
altresì - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici e se ritenuto di giustizia anche ai fini economici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto: - Condannare il
[...]
ad effettuare, ai fini giuridici e se ritenuto di giustizia anche Controparte_1 ai fini economici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno
2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di Controparte_1
Pag. 2 di 9 tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi (…)”.
Sostiene il ricorrente, dipendente di ruolo del Controparte_1 quale docente di Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita, presso l'Istituto Superiore “A. Motti” di di aver svolto servizi pre-ruolo per CP_3 incarichi annuali e/o al 30 giugno su posti vacanti e disponibili nelle scuole statali a partire dall'a.s. 2004/05 fino all'a.s. 2019/20 (anno dell'immissione in ruolo); chiede pertanto il riconoscimento del servizio preruolo effettivamente prestato ai fini della ricostruzione della carriera con il corretto inquadramento stipendiale e la corresponsione delle relative differenze retributive a lui spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata, previa correzione del decreto di ricostruzione di carriera secondo i criteri indicati in ricorso.
Lamenta altresì il ricorrente il mancato riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio pre-ruolo svolto nell'anno 2013 il quale, ai sensi del D.P.R. 122/2013, non è considerato valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui viene ritardato di un anno ogni scatto stipendiale con conseguente perdita del vantaggio del relativo incremento economico.
Agisce pertanto in via giudiziale sia per il riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 e non computato, sia per la corresponsione delle relative differenze retributive spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in CP_1 via subordinata la prescrizione quinquennale.
A seguito del deposito di note scritte anche ai sensi dell'art.127 ter cpc la controversia viene decisa.
Il ricorso è in parte fondato.
Per quanto concerne la richiesta del ricorrente di accertamento del diritto all'integrale riconoscimento, sia a fini giuridici che a fini economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, occorre attenersi ai principi stabiliti in subiecta materia dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza 31149/2019 e, in senso conforme in relazione al personale ausiliario ed ATA Cass. 31150/2019.
Pag. 3 di 9 Nelle citate sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto valutare la conformità degli articoli 485 (per i docenti) e 569 (per il personale ausiliario e ATA) del D. lgs. N.
297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.” c.d. Testo Unico della scuola) all'art. 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Al termine di un'approfondita disamina della questione i Giudici di legittimità hanno stabilito i seguenti principi di diritto, a cui questo Tribunale intende prestare ossequio nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte: “a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.
11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (Cass. sent. n.
31149/2019).
Risolutiva, in parte qua, è la sentenza n. 31149 del 28.11.2019 in cui la Corte di
Cassazione, eliminando tutti i dubbi che erano sorti a seguito della pubblicazione della sentenza Motter, osservando come “è, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronti e, comunque, dalla sussistenza di ragioni
Pag. 4 di 9 oggettive. […] 9.1 L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile C) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di favore e di sfavore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. […] In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto
a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi […] 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994, la norma di diritto interna deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
A tal proposito, giova sottolineare che la Cassazione ha altresì precisato che la clausola
4 dell'accordo quadro trova applicazione anche con riferimento a periodi di lavoro
Pag. 5 di 9 antecedenti la sua entrata in vigore, purché il decreto di ricostruzione carriera di cui si contesta la legittimità sia stato adottato successivamente al 10.07.1999 (data di pubblicazione della direttiva 99/70/CE nella Gazzetta Ufficiale Europea), e, quindi, in epoca in cui la direttiva era già pienamente in vigore: “10. Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione carriera adottato dall'
[...]
nel gennaio 2008, nella vigenza della direttiva” . CP_3
Il medesimo principio è stato di recente ribadito dalla Sentenza n. 15231 del 16/07/2020 in cui la SC, ha enunciato il seguente principio di diritto "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto - dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.". Da ultimo Cass.
37272/21 aggiunge "sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno".
Pag. 6 di 9 Ciò posto in punto di diritto, al fine di valutare la legittimità della ricostruzione di carriera effettuata dal secondo i criteri dettati dal legislatore Controparte_1 interno occorre, dunque, procedere alla verifica del caso di specie comparando l'anzianità attribuita ai sensi degli artt.485- 489 d.lgs.297/94 con quella effettiva risultante dalla sommatoria dei singoli giorni di servizio pre-ruolo, come se il servizio fosse stato espletato in virtù di un rapporto ab origine a tempo indeterminato.
Prima di procedere in tal senso, occorre tuttavia precisare che la domanda svolta in giudizio riguardava anche il computo ai fini economici oltre che di ricostruzione di carriera, del servizio prestato nell'AS 2013; domanda che -con le note finali autorizzate ed in ossequio alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data
21.05.2025 n. 13618- è stata modificata con richiesta del solo riconoscimento dell'anzianità a fini giuridici.
Su tale domanda, pertanto, ai fini di causa nulla quaestio, rilevandosi solo che questo
Tribunale intende sul punto seguire quanto stabilito dalla citata Corte di Cassazione
21.05.2025 n. 13618 (e la contestuale 13619/2025 del 21/05/2025, secondo cui per il
2013 “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”) la quale ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale scolastico, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Sulla base dei prospetti di calcolo forniti dal ricorrente e come rimodulati nelle note finali, emerge che l'anzianità maturata è di 12 anni 2 mesi e 11 giorni (tolto dal totale l'anno solare 2013, comprensivo di 291 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett.
Pag. 7 di 9 b), DPR 122/2013), secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato
C.C.N.L.
Il appellato, quindi, deve essere condannato ad operare tale riconoscimento ed CP_1
a collocare i ricorrenti nel livello stipendiale previsto dai contratti collettivi nazionali per il comparto scuola e relativo all'integrale anzianità maturata come sopra indicata, con conseguente diritto di costoro a percepire le corrispondenti differenze retributive. Cont E' invece corretta l'eccezione di prescrizione quinquennale svolta dal , cui i ricorrenti si sono adeguati ricalcolando le differenze retributive loro spettanti tenendo conto della prescrizione dei ratei arretrati precedenti la messa in mora del datore di lavoro, che nel caso in esame coincide nella notifica del presente ricorso introduttivo.
Ne consegue che, giusti i conteggi redatti e depositati con le note del 23/9/2025, non Cont contestati dal , le somme dovute alla luce dell'invocata prescrizione quinquennale sono pari ad euro 4.928,62, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati a decorrere dall'a.s. 2019/20, anno di assunzione in ruolo quale Docente di Scuola Secondaria di II grado, a seguito del nuovo inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità maturata di 12 anni 2 mesi e 11 giorni
(tolto dal totale l'anno solare 2013 come già specificato).
Su tali somme, che il è condannato a rifondere al ricorrente, vanno calcolati CP_1 gli interessi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 21/12/1994 n. 724, dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale da un lato, e della parziale soccombenza in punto anno 2013 e prescrizione dall'altro, sono Cont compensate tra le parti per il 50% e poste a carico del per la restante parte, come da dispositivo, con distrazione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima
Pag. 8 di 9 dell'assunzione a tempo indeterminato, con esclusione, per quanto riguarda l'aspetto economico, dell'anno 2013;
e per l'effetto
2. Condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato e sulla scorta dei principi enunciati in sentenza;
3. Condanna l'Amministrazione resistente -applicata la prescrizione quinquennale su quanto in astratto dovuto- al pagamento della somma di euro 4.928,62, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
4. compensa le spese del presente grado di giudizio in misura del 50% tra le parti, e pone il restante 50% quantificato in complessivi € 1200,00 per compensi oltre accessori a carico del , con distrazione. Controparte_1
Così deciso a Reggio Emilia, nella camera di consiglio del giorno 1/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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