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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.1631/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1631/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nedo Corti;
appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Achille Luca Mendicini e Massimo
Mosca; appellata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Cesare Materasso;
appellato
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 05.02.2018, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si chiede preliminarmente ai sensi dell'art. 345 comma 2 cpc che la presente lettera, previa apertura della fase istruttoria, sia acquisita agli atti del giudizio, quale nuova prova di quanto da sempre asserito e richiesto dall'appellante, essendo intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello
e della prima udienza, non avendo pertanto lo scrivente potuto produrla in precedenza;
quindi si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di proposizione dell'appello ovvero Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 118/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, depositata in data 5/2/2018, mai notificata, nel giudizio iscritto al nr. 1694/2003 rg.
e per l'effetto dichiarare la falsità del documento inserito al nr. 7 dell'indice del fascicolo di parte convenuta sotto la dicitura “conferma saldi al Controparte_4
31/5/2000” e precisamente il documento che sarebbe stato inviato alla CP_5
(oggi dalla agenzia di Lamezia Terme della Controparte_6 predetta banca relativo al conto nr. 801078 datato 21/7/2000 in quanto l'indicazione
“Vi confermo/iamo che le risultanze dell'estratto conto al 31/5/2000 sono esatte” e la sottoscrizione, ovvero la firma apposta, non era dello stesso, non avendo mai il dichiarato o sottoscritto e tanto meno inviato il predetto Parte_1 documento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per “si riporta integralmente alla propria Controparte_1 comparsa di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento integrate dalle seguenti: “In merito alla costituzione del Sig. CP_3
ed alla relativa difesa, si chiede di non tener conto della stessa e di rigettare ogni domanda e richiesta dallo stesso svolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, irrituale e tardiva”. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per “Ci si riporta a quanto esposto e richiesto nella comparsa di CP_3 costituzione”.
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. ha proposto querela di falso, in via incidentale, avente ad Parte_1
oggetto il documento n.7 allegato al fascicolo di parte convenuta Controparte_4
“conferma saldi al 31.5.2000” e precisamente il documento inviato a mezzo fax alla contenente la firma di . In particolare, l'attore ha CP_5 Parte_1
lamentato di non aver ricevuto documentazione delle operazioni eseguite e che, quindi, la firma presente su detto documento fax non appartiene allo stesso.
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con sentenza n. 118/18 il Tribunale ha rigettato la querela e compensato le spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Segnatamente, il Tribunale, dopo aver osservato che trattandosi di documento fax, parte convenuta non era in possesso del documento originale e che, secondo un indirizzo interpretativo, nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica, dato atto che non vi era stato alcun disconoscimento di conformità del documento periziando rispetto all'originale (tanto che la stessa consulenza di parte attrice era stata espletata sulla copia), ha ritenuto attendibile l'accertamento peritale della probabile autenticità della sottoscrizione apposta da
. Parte_1
1.2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con citazione notificata anche al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento obbligatorio, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi: 1)il giudice di prime cure ha affermato che il documento in originale non era in possesso della convenuta senza motivare tale asserzione;
CP_7
la al momento della produzione in giudizio non aveva detto che si trattava di CP_7
fax, solo in seguito alla proposizione della querela di falso aveva detto che si trattava di fax inviato alla sede di Roma dalla sede di Lamezia Terme per il tramite dell'agente ; 2)nel rigettare la querela il Tribunale non ha Controparte_8
valorizzato le conclusioni del c.t.u. circa la non autenticità del documento e la scarsa qualità dello stesso che aveva condotto il perito a formulare un giudizio in termini di probabilità; non può considerarsi valida dal punto di vista scientifico la perizia eseguita su un documento non autentico e su copia fotostatica, come peraltro affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso
Tribunale; 3)l'omesso disconoscimento della fotocopia del fax è nella specie privo
3 di rilievo, sia perché è stata presentata querela di falso, sia perché non è dimostrata l'esistenza dell'originale e la sua riconducibilità al 4)il Tribunale ha omesso Pt_1
di considerare una serie di elementi a favore della fondatezza della proposta querela e precisamente: al fax non era allegato l'estratto conto approvato;
un estratto conto al mese di maggio è anomalo, essendo gli estratti conto di regola trimestrali;
la banca normalmente invia un riepilogo delle operazioni eseguite e non una richiesta di conferma delle stesse;
il riepilogo non contiene l'indicazione di alcuna operazione ed interviene dopo lo scadere del secondo trimestre;
il è stato sospeso dalla CP_3
ed indagato penalmente. CP_9
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza, venga dichiarata la falsità del documento impugnato datato 21.07.2000 in quanto l'indicazione “Vi confermo/iamo che le risultanze dell'estratto conto al 31/05/2000 sono esatte” e la sottoscrizione apposta non è dello stesso, non avendo mai il dichiarato o sottoscritto e tanto meno inviato il predetto Parte_1
documento.
Con comparsa depositata in data 06.02.2019 si è costituita la Controparte_1
già che ha eccepito in via
[...] Controparte_2 preliminare la inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica. Ha dedotto al riguardo che la pec inviata al difensore non conteneva l'atto di appello ma solo la relata di notifica. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.02.2019, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato al 28.09.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26.04.2022 la causa è stata assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 16.02.2023) al fine di rinnovare la notifica nei confronti di , il quale si è costituito con comparsa Controparte_8
depositata in data 31.05.2023, ribadendo quanto comunicato con lettera del
15.09.2021 agli atti del giudizio e cioè di “avere apposta la firma di Parte_1
sugli ordini di acquisto e vendita titoli, nonché sulle dichiarazione di
[...] approvazione dei rendiconti contabili”.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Muovendo dalla doglianza con cui viene denunciata l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che l'appellante non ha mai contestato la corrispondenza della fotocopia del documento prodotto dalla convenuta al documento originale, osserva il Collegio che la questione sulla mancata o meno contestazione della corrispondenza della fotocopia del documento in questione a quello in originale è irrilevante in relazione all'introduzione del giudizio incidentale di falso, poiché quest'ultimo risulta essere stato proposto direttamente con riferimento alla sottoscrizione apposta sulla fotocopia del controverso documento di
“conferma saldi al 31.05.2000”, a seguito della dichiarazione della Controparte_4
di volersene avvalere e senza attendere che quest'ultima formulasse istanza di verificazione (proponibile anche con riguardo alla fotocopia di un documento), intendendo, così, far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione in questione, con efficacia "erga omnes", come apparentemente risultante apposta dal sulla prodotta fotocopia e allo stesso riferita. Pt_1
Non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale.
Quanto alla ulteriore eccezione di inutilizzabilità della c.t.u. disposta su una fotocopia, occorre rilevare che, se è vero che soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del
5 soggetto rappresentati dalla firma;
è altrettanto vero che nulla vieta che anche una copia fotostatica possa formare oggetto di indagine grafologica, salvo ovviamente il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere.
Ora, non può farsi a meno di rilevare come nella specie il c.t.u. abbia dato atto della scarsa qualità del documento, ciò che lo ha indotto ad esprimere un giudizio in termini di mera probabilità.
Ritiene la Corte che tale giudizio, in quanto fondato su un esame grafico condotto su un documento di scarsa qualità e alla luce degli elementi emersi anche in questa sede, non possa ritenersi attendibile.
Invero, non può non ignorarsi che , costituendosi nel presente Controparte_8 giudizio di appello, ha dichiarato di “avere apposta la firma di Parte_1
sugli ordini di acquisto e vendita titoli, nonché sulle dichiarazione di approvazione dei rendiconti contabili”.
Tale dichiarazione ha la valenza di una confessione giudiziale e se è vero che la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 3118/2022).
Orbene, nel caso in esame è dato ravvisare ulteriori elementi che depongono per la falsità del documento in questione e precisamente il fatto che ad esso non fosse allegato alcun estratto conto ed ancora l'atipicità di una conferma da parte del cliente delle risultanze di estratto conto stante la regola dell'approvazione tacita dettata dall'art. 1832 c.c..
Alle luce delle indicate risultanze va, dunque, accolta la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, va dichiarata la falsità del documento inserito al nr. 7 Pt_1 dell'indice del fascicolo di parte convenuta (ora Controparte_4 Controparte_1
, sotto la dicitura “conferma saldi al 31/5/2000” e precisamente il
[...]
documento inviato alla (poi dalla CP_5 Controparte_6
agenzia di Lamezia Terme della predetta banca relativo al conto nr. 801078 datato
21/7/2000, in quanto non attribuibile a . Parte_1
§ 4. Le spese processuali
6 4.1. Essendo la confessione del intervenuta solo in questa sede, va CP_3
confermata la regolamentazione delle spese di lite di primo grado disposta con la sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, gli appellati vanno condannati, in solido, alla refusione delle stesse in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e di , avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Lamezia Terme n. 118/2018 pubblicata il 05.02.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità del documento inserito al nr. 7 dell'indice del fascicolo di parte convenuta CP_4
(ora , sotto la dicitura “conferma saldi al
[...] Controparte_1
31/5/2000” e precisamente il documento inviato alla (poi CP_5 [...]
dalla agenzia di Lamezia Terme della predetta banca Controparte_6
relativo al conto nr. 801078 datato 21/7/2000, in quanto non attribuibile a
[...]
; Parte_1
b) conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
c) condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado che liquida in €870,6 per esborsi, ed in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1631/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nedo Corti;
appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Achille Luca Mendicini e Massimo
Mosca; appellata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Cesare Materasso;
appellato
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 05.02.2018, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si chiede preliminarmente ai sensi dell'art. 345 comma 2 cpc che la presente lettera, previa apertura della fase istruttoria, sia acquisita agli atti del giudizio, quale nuova prova di quanto da sempre asserito e richiesto dall'appellante, essendo intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello
e della prima udienza, non avendo pertanto lo scrivente potuto produrla in precedenza;
quindi si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di proposizione dell'appello ovvero Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 118/2018 del
Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, depositata in data 5/2/2018, mai notificata, nel giudizio iscritto al nr. 1694/2003 rg.
e per l'effetto dichiarare la falsità del documento inserito al nr. 7 dell'indice del fascicolo di parte convenuta sotto la dicitura “conferma saldi al Controparte_4
31/5/2000” e precisamente il documento che sarebbe stato inviato alla CP_5
(oggi dalla agenzia di Lamezia Terme della Controparte_6 predetta banca relativo al conto nr. 801078 datato 21/7/2000 in quanto l'indicazione
“Vi confermo/iamo che le risultanze dell'estratto conto al 31/5/2000 sono esatte” e la sottoscrizione, ovvero la firma apposta, non era dello stesso, non avendo mai il dichiarato o sottoscritto e tanto meno inviato il predetto Parte_1 documento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per “si riporta integralmente alla propria Controparte_1 comparsa di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento integrate dalle seguenti: “In merito alla costituzione del Sig. CP_3
ed alla relativa difesa, si chiede di non tener conto della stessa e di rigettare ogni domanda e richiesta dallo stesso svolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, irrituale e tardiva”. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per “Ci si riporta a quanto esposto e richiesto nella comparsa di CP_3 costituzione”.
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. ha proposto querela di falso, in via incidentale, avente ad Parte_1
oggetto il documento n.7 allegato al fascicolo di parte convenuta Controparte_4
“conferma saldi al 31.5.2000” e precisamente il documento inviato a mezzo fax alla contenente la firma di . In particolare, l'attore ha CP_5 Parte_1
lamentato di non aver ricevuto documentazione delle operazioni eseguite e che, quindi, la firma presente su detto documento fax non appartiene allo stesso.
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con sentenza n. 118/18 il Tribunale ha rigettato la querela e compensato le spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Segnatamente, il Tribunale, dopo aver osservato che trattandosi di documento fax, parte convenuta non era in possesso del documento originale e che, secondo un indirizzo interpretativo, nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica, dato atto che non vi era stato alcun disconoscimento di conformità del documento periziando rispetto all'originale (tanto che la stessa consulenza di parte attrice era stata espletata sulla copia), ha ritenuto attendibile l'accertamento peritale della probabile autenticità della sottoscrizione apposta da
. Parte_1
1.2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con citazione notificata anche al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento obbligatorio, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi: 1)il giudice di prime cure ha affermato che il documento in originale non era in possesso della convenuta senza motivare tale asserzione;
CP_7
la al momento della produzione in giudizio non aveva detto che si trattava di CP_7
fax, solo in seguito alla proposizione della querela di falso aveva detto che si trattava di fax inviato alla sede di Roma dalla sede di Lamezia Terme per il tramite dell'agente ; 2)nel rigettare la querela il Tribunale non ha Controparte_8
valorizzato le conclusioni del c.t.u. circa la non autenticità del documento e la scarsa qualità dello stesso che aveva condotto il perito a formulare un giudizio in termini di probabilità; non può considerarsi valida dal punto di vista scientifico la perizia eseguita su un documento non autentico e su copia fotostatica, come peraltro affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso
Tribunale; 3)l'omesso disconoscimento della fotocopia del fax è nella specie privo
3 di rilievo, sia perché è stata presentata querela di falso, sia perché non è dimostrata l'esistenza dell'originale e la sua riconducibilità al 4)il Tribunale ha omesso Pt_1
di considerare una serie di elementi a favore della fondatezza della proposta querela e precisamente: al fax non era allegato l'estratto conto approvato;
un estratto conto al mese di maggio è anomalo, essendo gli estratti conto di regola trimestrali;
la banca normalmente invia un riepilogo delle operazioni eseguite e non una richiesta di conferma delle stesse;
il riepilogo non contiene l'indicazione di alcuna operazione ed interviene dopo lo scadere del secondo trimestre;
il è stato sospeso dalla CP_3
ed indagato penalmente. CP_9
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza, venga dichiarata la falsità del documento impugnato datato 21.07.2000 in quanto l'indicazione “Vi confermo/iamo che le risultanze dell'estratto conto al 31/05/2000 sono esatte” e la sottoscrizione apposta non è dello stesso, non avendo mai il dichiarato o sottoscritto e tanto meno inviato il predetto Parte_1
documento.
Con comparsa depositata in data 06.02.2019 si è costituita la Controparte_1
già che ha eccepito in via
[...] Controparte_2 preliminare la inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica. Ha dedotto al riguardo che la pec inviata al difensore non conteneva l'atto di appello ma solo la relata di notifica. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.02.2019, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato al 28.09.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26.04.2022 la causa è stata assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 16.02.2023) al fine di rinnovare la notifica nei confronti di , il quale si è costituito con comparsa Controparte_8
depositata in data 31.05.2023, ribadendo quanto comunicato con lettera del
15.09.2021 agli atti del giudizio e cioè di “avere apposta la firma di Parte_1
sugli ordini di acquisto e vendita titoli, nonché sulle dichiarazione di
[...] approvazione dei rendiconti contabili”.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Muovendo dalla doglianza con cui viene denunciata l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che l'appellante non ha mai contestato la corrispondenza della fotocopia del documento prodotto dalla convenuta al documento originale, osserva il Collegio che la questione sulla mancata o meno contestazione della corrispondenza della fotocopia del documento in questione a quello in originale è irrilevante in relazione all'introduzione del giudizio incidentale di falso, poiché quest'ultimo risulta essere stato proposto direttamente con riferimento alla sottoscrizione apposta sulla fotocopia del controverso documento di
“conferma saldi al 31.05.2000”, a seguito della dichiarazione della Controparte_4
di volersene avvalere e senza attendere che quest'ultima formulasse istanza di verificazione (proponibile anche con riguardo alla fotocopia di un documento), intendendo, così, far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione in questione, con efficacia "erga omnes", come apparentemente risultante apposta dal sulla prodotta fotocopia e allo stesso riferita. Pt_1
Non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale.
Quanto alla ulteriore eccezione di inutilizzabilità della c.t.u. disposta su una fotocopia, occorre rilevare che, se è vero che soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del
5 soggetto rappresentati dalla firma;
è altrettanto vero che nulla vieta che anche una copia fotostatica possa formare oggetto di indagine grafologica, salvo ovviamente il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere.
Ora, non può farsi a meno di rilevare come nella specie il c.t.u. abbia dato atto della scarsa qualità del documento, ciò che lo ha indotto ad esprimere un giudizio in termini di mera probabilità.
Ritiene la Corte che tale giudizio, in quanto fondato su un esame grafico condotto su un documento di scarsa qualità e alla luce degli elementi emersi anche in questa sede, non possa ritenersi attendibile.
Invero, non può non ignorarsi che , costituendosi nel presente Controparte_8 giudizio di appello, ha dichiarato di “avere apposta la firma di Parte_1
sugli ordini di acquisto e vendita titoli, nonché sulle dichiarazione di approvazione dei rendiconti contabili”.
Tale dichiarazione ha la valenza di una confessione giudiziale e se è vero che la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 3118/2022).
Orbene, nel caso in esame è dato ravvisare ulteriori elementi che depongono per la falsità del documento in questione e precisamente il fatto che ad esso non fosse allegato alcun estratto conto ed ancora l'atipicità di una conferma da parte del cliente delle risultanze di estratto conto stante la regola dell'approvazione tacita dettata dall'art. 1832 c.c..
Alle luce delle indicate risultanze va, dunque, accolta la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, va dichiarata la falsità del documento inserito al nr. 7 Pt_1 dell'indice del fascicolo di parte convenuta (ora Controparte_4 Controparte_1
, sotto la dicitura “conferma saldi al 31/5/2000” e precisamente il
[...]
documento inviato alla (poi dalla CP_5 Controparte_6
agenzia di Lamezia Terme della predetta banca relativo al conto nr. 801078 datato
21/7/2000, in quanto non attribuibile a . Parte_1
§ 4. Le spese processuali
6 4.1. Essendo la confessione del intervenuta solo in questa sede, va CP_3
confermata la regolamentazione delle spese di lite di primo grado disposta con la sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, gli appellati vanno condannati, in solido, alla refusione delle stesse in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e di , avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Lamezia Terme n. 118/2018 pubblicata il 05.02.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità del documento inserito al nr. 7 dell'indice del fascicolo di parte convenuta CP_4
(ora , sotto la dicitura “conferma saldi al
[...] Controparte_1
31/5/2000” e precisamente il documento inviato alla (poi CP_5 [...]
dalla agenzia di Lamezia Terme della predetta banca Controparte_6
relativo al conto nr. 801078 datato 21/7/2000, in quanto non attribuibile a
[...]
; Parte_1
b) conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
c) condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado che liquida in €870,6 per esborsi, ed in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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