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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21/2022, promossa da:
nata a [...] al Vomano (TE) il 11/01/1970 e residente in Parte_1
Montorio al Vomano (TE), C.da Torrito, C.F. ) elettivamente C.F._1 domiciliata in Bellante (TE), via Nazionale n. 175, presso lo studio dell'Avv. Lilla Rosalia
Colangelo, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura estesa in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_1 PartitaIVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana P.IVA_2
Mariotti e dall'avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma, Rep. Rep. 80974/21569 del 21.07.15, registrata Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, CP_1 presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' . CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso l'avviso di addebito n. 408 2021 0000676580000, del 23/10/2021, notificato il 29/11/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8/01/2022, ha opposto l'avviso di addebito Parte_1 in oggetto indicato, con il quale l' ha iscritto a ruolo i contributi previdenziali CP_2 CP_1 relativi alla Gestione Commercianti relativamente agli anni 2016/2022, non versati, per un importo di euro 22.045,31.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei requisiti fattuali e normativi per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, asserendo che nel periodo in questione fosse dipendente della ditta con sede in Montorio al Vomano, dal 21/11/2015 Controparte_3 al 23/07/2018, con qualifica di commesso di negozio, producendo a tale scopo comunicazione Unilav ed estratto conto previdenziale. Con riferimento agli anni 2019 e 2020, invece, la stessa ha asserito di non aver esercitato alcuna attività lavorativa, avendo beneficiato della disoccupazione Naspi, come da documentazione allegata.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendone CP_2
l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas e mediante escussione testimoniale, è pervenuta – per la discussione con termine per note – all'udienza dell'11/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°
L' art. 29 co. 1 L. 3/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203 L. 23 dicembre
1996, n. 662, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.
25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio
(neppure di accomandatario in una s.a.s.), essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi, tuttavia, in senso
“relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio- amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal senso v. Cass. civ. CP_2
Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181,
Cass. civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945). Occorre, quindi, ricordare che l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord.
23/06/2020, n. 12280). È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore “la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti, quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, nonché
l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord. 27/01/2021, n. 1759).
Diversa, invece, è l'attività lavorativa vera e propria. Questa, infatti, è finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro
10/08/2023, n. 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_2
Ciò posto, passando all'esame del caso di specie, l' ha fornito la prova degli elementi CP_2 costitutivi necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della sig.ra come Parte_1 sopra individuati.
L'istituto ha, infatti, valorizzato in memoria di costituzione il fatto che la ricorrente è titolare di due partecipazioni sociali, una in (p.i. Controparte_4
) e una in (p.i. . La prima società, avente ad P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 oggetto il commercio al minuto ed all'ingrosso di abbigliamento uomo-donna, risulta inattiva, come risulta dalle visure camerali in atti ed ha sede in Piano della Lenta di Teramo. La ricorrente ne è socio accomandatario e (c.f. ) socio Controparte_6 C.F._2 accomandante (ma con una quota irrisoria). La seconda società, avente ad oggetto il commercio al minuto di abbigliamento per neonati e bambini, invece, risulta attiva dal 12/03/2014 (cfr. visura storica in atti) e ha sede in Teramo, viale F. Crispi n. 211. In tale società svolge il ruolo di amministratore e socio al 99%, mentre Parte_1 CP_7
possiede una quota sociale dell'1%.
[...]
L' ha dedotto anche che in data 21/11/2015, è stata assunta dalla CP_2 Parte_1
(p.i. ), con sede in Villa Brozzi di Montorio al Vomano (TE), Controparte_3 P.IVA_5 con oggetto sociale “commercializzazione, rappresentanza, installazione ed assistenza tecnica di macchinari ed attrezzature” (cfr. visura storica in atti). Benché la sede operativa della Controparte_3 fosse a Montorio al Vomano, località Villa Brozzi n. 13, la ricorrente viene assunta per lavorare in via Francesco Crispi n. 211, come risulta dai vari Modelli UNILAV versati in atti, con applicazione, almeno formale, del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
Come ha correttamente osservato l' nella memoria difensiva, in viale Francesco Crispi n. CP_2
211 di Teramo è ubicata la sede sociale di (p.i. , società di Controparte_5 P.IVA_4 cui, come sopra evidenziato, la ricorrente è socio unico ed amministratore. Ne consegue che lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato deve considerarsi quantomeno come anomalo, perché il luogo di lavoro viene a coincidere con la sede sociale ed operativa di una società di cui la dipendente era (ed è) amministratore e socio unico. A ciò deve aggiungersi che decorrere dal 5/09/2017 la sig.ra risulta essere stata trasferita a Pescara, in un negozio – Parte_1 gestito dalla – in via Roma n. 28. Dall'esame della visura storica della sede Controparte_3 secondaria risulta che nel negozio in Pescara, via Roma n. 28, viene svolta attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini, che è lo stesso oggetto sociale di
[...]
(p.i. ). CP_5 P.IVA_4
Dunque, riepilogando, la ricorrente non ha mai smesso di svolgere attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini, neppure quando è stata formalmente assunta dalla In particolare, l'opponente ha svolto attività Controparte_3 commerciale sia a Teramo – negli stessi locali in cui si trovava la sede legale e operativa di
[...]
(p.i. ) – sia a Pescara, allorché ha gestito il negozio di via Roma n. Controparte_5 P.IVA_4
28.
I testimoni escussi hanno avvalorato questa tesi e, in particolare, che ha Parte_1 svolto, nel periodo in considerazione, attività lavorativa nell'ambito della società Controparte_5
esulante dalle funzioni amministrative e gestorie proprie dell'amministratore.
[...]
all'udienza dell'8/02/2023, ha dichiarato: “…. Io le direttive le prendevo sia dalla CP_8 sia dal marito .”; inoltre, “per il piano delle ferie dovevamo rivolgerci alla Parte_1 Persona_2
per i rapporti con la clientela l'ho vista raramente in negozio, solo quando doveva portare la merce o Parte_1 fare dei controlli sulla pulizia del negozio o se l'attività si svolgeva secondo le sue direttive…”.
Analogamente, la teste all'udienza del 20/12/2023, ha dichiarato: “…. la Testimone_1
Per_ sig.ra (a) gestiva insieme al marito l'attività commerciale, ma nel nostro negozio veniva di rado per controllare la merce e per darci delle direttive. Noi lavoravamo sulle promozioni e la veniva a Parte_1 controllare se la merce fosse sufficiente o se dovesse integrarla. Si occupava anche della pulizia del negozio e controllava l'aspetto estetico della collocazione della merce in vetrina, talvolta aiutandoci. Io ho lavorato per lei un paio d'anni dal 2017 al 2019 grossomodo…”; ed ancora: “… Il colloquio l'ho fatta lei e la prova di una settimana l'ho fatta a Teramo con lei….”.
Dunque, la ricorrente da un canto dirigeva l'azienda e forniva le direttive ai lavoratori del negozio di Pescara, effettuando per ciò stesso la supervisione sui dipendenti, circostanza, dall'altro non ha svolto affatto mansioni di commessa alle dipendenze della Controparte_3 come documentato in atti (cfr. mod. Unilav).
Alle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' liquidate in CP_2 euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 11/12/2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale