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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1121/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c.”, vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Claudio Panarella (c.f.
) - indirizzo pec: C.F._1 Email_1
presso il cui studio, in Napoli, alla Salita Sella n. 38, è elett.te domiciliata
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Carmine
HE (c.f. ) - indirizzo pec: CodiceFiscale_2
- e RA AT (c.f. ) Email_2 C.F._3
- indirizzo pec: presso il cui studio, in San Vitaliano Email_3
(NA), alla via Pietro Metastasio n. 43, è elett.te domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva sia opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 8.03.2022, provvisoriamente esecutivo, sia opposizione ex art. 615 I comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato dalla sulla base del decreto ingiuntivo, contenente Controparte_2
Invito al pagamento della somma di euro 92.564,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di due scritture private aventi ad oggetto altrettanti contratti di cessione di crediti “pro soluto”. Con la scrittura privata, stipulata in data 11.09.2019, la
, dopo aver riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Metronotte Group S.p.A Parte_1
(già Metronotte Group S.r.l.) di una somma pari ad euro 110.000,00, ha ceduto a quest'ultima alcuni crediti che vantava nei confronti di soggetti terzi per un importo pari ad euro 106.447,96.
Con la scrittura privata del 12.11.2021, la società Metronotte ha, a sua volta, ceduto tale credito alla come nuova cessionaria. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito vantato dall'opposta, contestando l'autenticità della scrittura privata dell'11.09.2019, prodotta in copia dalla ricorrente.
L'opponente a sostegno del disconoscimento sollevato, rilevava che, nella medesima data dell'11.09.2019, i due unici azionisti della società, , , avevano Controparte_3 Controparte_4 ceduto tutte le quote all'odierna opposta e che in tale contratto, rogato per atto pubblico notarile, non era presente alcun riferimento al contratto contenuto nella scrittura privata oggetto di disconoscimento. L'opponente precisava che, prima della proposizione del giudizio, aveva inutilmente esperito un tentativo di mediazione ma l'opposta non si era presentata.
In forza di tali motivi, l'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, la declaratoria di insussistenza del credito in lite. Chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa, al fine di essere manlevata dalle conseguenze di una sentenza sfavprevole, , , quali ex soci, e , qaule ex legale CP_3 Controparte_4 CP_5
rapp.te della società.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la che insisteva nel Controparte_1 rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il Tribunale, con ordinanza emessa in data 18.04.2022, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 30.05.2025, l'opponente depositava querela di falso avverso la scrittura privata dell'11.09.2019, deducendo la falsità sia nella sottoscrizione che del contenuto. Nell'atto di querela, evidenziava anche di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino. Il Giudice, con ordinanza emessa all'esisto dell'udienza del 30.05.2025, onerava la parte più diligente e/o in possesso del documento, di procedere al deposito dell'originale del contratto oggetto di querela nel termine di gg. 30, fissando l'udienza del 26.09.2025 per l'interpello all'opposta ai sensi dell'art. 222 c.p.c. e per l'autorizzazione alla presentazione della querela.
Indi, verificato il mancato deposito dell'originale del documento oggetto di querela, il
Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 26.09.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, preliminarmente, rilevato che l'opposizione è ammissibile.
Invero, il “simultaneus processus” di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile qualora il Giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con il Giudice del luogo ove va intrapresa l'esecuzione e sia competente per materia e per valore (cfr. Cass. ord. n. 30183/2018).
Nella fattispecie, tale coincidenza sussiste come reso palese dal fatto che l'opposta ha intrapreso presso il Tribunale di Avellino alcune procedure esecutive.
Pertanto, la contemporanea pendenza in un unico processo delle due opposizioni, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma I, e 615, comma I, c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Sempre in via preliminare, va precisato che non vi è stata autorizzazione alla chiamata in garanzia dei terzi sopra indicati, atteso che non sono litisconsorti necessari, per cui al loro ingresso nel processo avrebbe pregiudicato preminenti ragioni di economia processuale.
Passando all'esame del merito, va evidenziato, in punto di fatto, come la società opponente, nella qualità di debitrice ceduta, ha eccepito l'inesistenza del credito azionato dall'opposta, nella qualità di cessionaria, disconoscendo espressamente la sottoscrizione ed il contenuto della scrittura privata dell'11.09.2019.
L'opponente, nel corso del giudizio, ha proposto querela di falso avverso la copia di tale scrittura privata, indicando in modo specifico gli elementi indicatori e le prove della falsità.
Ha fatto riferimento, infatti, ai seguenti elementi: avvenuta anomala registrazione presso l'Agenzia delle Entrate solo dopo un anno dalla stipula del contratto;
-il fatto che il timbro dell'Agenzia delle
Entrate del 16.07.2020 sia parzialmente illeggibile;
la presenza di n. 6 marche da bollo del
12.05.2020; -la presenza di un allegato dattiloscritto di una pagina riportante nominativi e somme. Ha assunto l'opponente che giammai avrebbe commissionato alla Metronotte i servizi di consulenza e vigilanza, dalla cui esecuzione sarebbe sorto il credito per il corrispettivo. Secondo
l'opponente, l'assenza di prove documentali certe dell'esecuzione delle prestazioni (quali fatture, bilanci delle società, ecc.), risulterebbe palese una “alterazione della realtà” allo scopo di trarre un illecito profitto.
L'inesistenza del credito sarebbe provata, a suo dire, anche da un contratto stipulato in pari data rispetto alla scrittura privata e rogato per atto pubblico del Notaio di Napoli. Con tale Per_1
contratto, i due unici soci della società opponente cedevano tutte le quote sociali possedute all'odierna opposta. Invero, nel richiamato atto, non compariva alcun riferimento alla scrittura privata di cessione del credito, anzi i due soci dichiaravano espressamente l'assenza di pesi o vincoli di sorta della società, accollandosi, ciascuno, ogni eventuale obbligo passivo avente causa dalla precedente gestione (cfr. clausola riportata nell'art. 3 della scrittura privata).
Così delineato l'oggetto del contendere, va, in punto di diritto, precisato che il debitore ceduto ha il diritto di contestare la cessione del credito, sollevando al cessionario eccezioni opponibili al cedente, relative alla validità del titolo e del rapporto su cui il credito si fonda. A seguito della cessione del credito, infatti, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario (cfr. Cass. ord. n.
15264/2021).
Anche in caso di più cessioni correlate, come avvenuto nel caso in esame, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario (nullità, inesatto adempimento, estinzione), antecedenti alla notifica o all'accettazione della cessione.
Va, poi, evidenziato, che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di un giudizio civile ex art. 2697 c.c. - atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione - l'onere di provare la sussistenza del credito grava sulla parte opposta, quale attrice in senso sostanziale.
Quest'ultima, quale cessionaria del credito, ha l'onere di fornire la prova, non solo dell'esistenza della cessione in proprio favore ma anche del contenuto della stessa, inclusa la prova che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli trasferiti. In presenza di contestazione da parte del debitore ceduto circa l'esistenza e il contenuto della cessione, il cessionario deve produrre il contratto di cessione e dimostrare, con idonea documentazione, che il credito azionato è effettivamente tra quelli oggetto della cessione. Inoltre, trattandosi di doppia cessione del credito, l'opposta ha l'onere di provare, non solo di aver acquistato il credito, ma anche che la prima cessione (cioè proprio quella oggetto della scrittura privata dell'11.09.2019, oggetto di querela di falso) sia effettivamente avvenuta. Ebbene, nel caso di specie, l'opposta non ha provato la sussistenza del credito azionato.
L'opposta, invero, ha posto, a fondamento della propria pretesa, una mera fotocopia del contratto di cessione del credito dell'11.09.2019 e del successivo contratto di cessione del credito del 12.11.2021, contenente l'espresso richiamo alla prima cessione.
Tuttavia, a seguito della specifica contestazione, da parte dell'opponente, dell'autenticità del contenuto e della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura dell'11.09.2019, l'opposta non ha prodotto il documento in originale, nonostante l'espresso invito del Giudice.
Poi, appare significativo che l'opposta non ha indicato le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il deposito e/o non ne ha potuto ottenerne la consegna dalla società cedente.
L'omesso deposito del contratto in originale preclude al Giudice ed alla stessa opponente di valutare le circostanze relative all'eventuale contraffazione. Non è stata, per tale ragione autorizzata la proposizione della querela di falso.
Giova osservare, in punto di diritto, che, pur se la querela può essere proposta anche prima della produzione in giudizio dell'originale del documento contestato, il conseguente giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale e la parte interessata deve essere messa in condizione -prima di proporre la querela- di esaminare il documento originale, per non esporsi ad iniziative avventate (cfr. Cass. n. 19987/2011).
Solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione giustificanti la fede privilegiata che la legge assegna al documento, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso, laddove, allorquando venga espressamente negata la conformità di una copia all'originale, nei tempi e con le modalità disciplinati dagli articoli 214 e 215 c.p.c., è esclusa ed impedita l'utilizzazione della copia come mezzo di prova (cfr. Cass. n.32573/2024).
Ed ancora, va sottolineato che, contrariamente da quanto avvenuto nel caso in esame, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia solo qualora non vi sia contestazione della conformità della copia all'originale ed il disconoscimento non abbia ad oggetto anche la sottoscrizione. Ciò in quanto, solo in caso di mancato disconoscimento della conformità all'originale e in caso di disconoscimento inammissibile, le copie delle scritture che non siano espressamente disconosciute hanno la stessa efficacia delle autentiche (cfr. Cass. ord. n. 5194/2025 e Cass. n. 24607/2024).
In applicazione di tali principi e tenendo conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità recente, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la mancata produzione dell'originale assuma una rilevanza decisiva atteso che la controversia attiene all'autenticità della scrittura e la copia prodotta non è di qualità tale da poter essere sottoposta ad una perizia grafologica attendibile.
L'impossibilità di accertamenti sulla mera copia del documento in lite è corroborata anche dalla motivazione del decreto di archiviazione prodotto dall'opposta con la memoria di replica ex art. 190
c.p.c.: il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, in persona del dott. Luigi Iglio, ha evidenziato come il documento in esame fosse una mera scrittura privata acquisita agli atti del fascicolo in copia e per tale ragione non riteneva possibile verificarne l'autenticità mediante l'esperimento di una consulenza grafologica.
Peraltro, la condotta processuale dell'opposta, che, sia in questa sede che in sede penale, ha omesso, senza addurre alcuna giustificazione, di produrre l'originale della scrittura privata disconosciuta e/o di attivarsi per ottenerne la consegna, assume il valore di un implicito riconoscimento circa la fondatezza della pretesa dell'opponente, equivalendo nella sostanza all'ammissione dell'inesistenza del documento in originale.
Giova evidenziare nuovamente che ai fini della decisione della presente causa e dell'accertamento negativo dell'esistenza del credito è irrilevante è l'estraneità dell'opposta al contratto contenuto nella richiamata scrittura privata dell'11.09.2019 e la cessione della Metronotte
Groupe S.r.l. ad altra società di nazionalità bulgara. Invero, come sopra ampiamente illustrato, la cessionaria che pretenda il pagamento del credito cedutole deve essere in possesso della documentazione relativa al credito ceduto o, comunque, dimostrare di aver perduto tale documento senza sua colpa.
Dalle argomentazioni fin qui svolte, discende quale conseguenza che l'opposizione va accolta, con accertamento dell'inesistenza del credito azionato dall'opposta e revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo in forza del D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione in cui rientra il credito in lite, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, con applicazione di valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione a precetto, dichiara l'inesistenza del credito azionato dall'opposta;
2. in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 7.052,00, oltre euro 406,50, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Avellino in data 23.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli