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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. CP_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII depositato in data 27.11.2023 con cui Controparte_2 affermandosi creditrice di € 41.088,22 quale residuo dovuto in forza della
[...] sentenza n. 1594/2022 del Tribunale di Verona, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Caldiero (VR), Via Stra' n. 50; CP_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII e che la debitrice si è costituita rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo con la previsione di pagamenti rateali;
rilevato che, su richiesta congiunta delle parti, sono stati quindi concessi numerosi rinvii in pendenza dell'esecuzione di tale accordo;
osservato che, con le note autorizzate depositate rispettivamente in data 26.3.2025 e 9.4.2025, parte ricorrente ha aggiornato l'ammontare residuo del proprio credito all'esito dei pagamenti parziali medio tempore ricevuti, mentre parte resistente ha contestato la quantificazione del credito operata ex adverso per l'errata imputazione degli acconti e per l'applicazione di interessi a tasso diverso da quello legale, ed ha inoltre evidenziato come i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate siano stati trattati mediante piani di rateazione e definizione agevolata;
osservato che, in esito ad ulteriore provvedimento interlocutorio del Collegio, parte resistente ha documentato gli ultimi pagamenti effettuati nelle more in favore del ricorrente e dell'agente della riscossione ed il ricorrente ha precisato in € 32.080,41 l'ammontare aggiornato del proprio credito, insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 1 di 4 ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti del debitore un credito fondato su titolo giudiziale definitivo (sentenza del Tribunale di Verona n. 1594/2022, che ha rigettato l'opposizione promossa da contro il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1467/19), la cui esistenza non viene dal debitore in punto di an ma solo in punto di quantum. rilevato, a quest'ultimo proposito, che le doglianze di non sono fondate e che CP_1
l'ammontare attuale del credito residuo di risulta essere pari ad € 32.080,41, in Controparte_2 quanto: a) la transazione di cui alla scrittura privata del 29.11.2022 (che prevedeva il pagamento rateale del solo importo capitale, con rinuncia di agli interessi) si è risolta per CP_2
l'inadempimento di in conformità a quanto previsto al relativo punto 7; b) di CP_1 conseguenza, il residuo credito del ricorrente va determinato in base al decreto ingiuntivo n. 1467/19, confermato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, e pertanto con applicazione degli interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 (come risulta dal rinvio che il decreto ingiuntivo fa al tasso d'interesse richiesto col ricorso monitorio); c) l'imputazione degli acconti via via ricevuti è stata correttamente operata dal ricorrente nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1193 c.c., e dunque prioritariamente agli interessi e poi al capitale, come risulta dal prospetto illustrato nella memoria del 26.3.2025; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (progettazione e produzione di CP_1 macchine industriali e sistemi tecnologici, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, che, come anticipato, vanta un credito residuo di € 32.080,41 basato sul titolo giudiziale definitivo;
(ii) dalla decadenza dai plurimi piani di rateazione accordati dal ricorrente a far data dal 2022 e fino a tutto lo svolgimento del presente giudizio;
(iii) dall'incapacità di far fronte con mezzi ordinari ad un debito di entità complessiva modesta come quello del ricorrente;
(iv) dall'assenza di beni immobili e mobili nel patrimonio, che, sulla scorta di quanto evidenziato nei bilanci depositati, è costituito essenzialmente da crediti;
(v) dall'assenza di una chiara contestazione della sussistenza di tale requisito da parte della stesa società resistente;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto il bilancio 2022, ricompreso nel triennio rilevante, ha registrato un attivo pari ad € 734.141;
pagina 2 di 4 rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che il debito verso il ricorrente ammonta all'attualità all'importo di € 32.080,41;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in CP_1
Caldiero (VR), Via Stra' n. 50;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Parte_1
e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.2.2026 ad ore 11.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 31.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. CP_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII depositato in data 27.11.2023 con cui Controparte_2 affermandosi creditrice di € 41.088,22 quale residuo dovuto in forza della
[...] sentenza n. 1594/2022 del Tribunale di Verona, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Caldiero (VR), Via Stra' n. 50; CP_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII e che la debitrice si è costituita rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo con la previsione di pagamenti rateali;
rilevato che, su richiesta congiunta delle parti, sono stati quindi concessi numerosi rinvii in pendenza dell'esecuzione di tale accordo;
osservato che, con le note autorizzate depositate rispettivamente in data 26.3.2025 e 9.4.2025, parte ricorrente ha aggiornato l'ammontare residuo del proprio credito all'esito dei pagamenti parziali medio tempore ricevuti, mentre parte resistente ha contestato la quantificazione del credito operata ex adverso per l'errata imputazione degli acconti e per l'applicazione di interessi a tasso diverso da quello legale, ed ha inoltre evidenziato come i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate siano stati trattati mediante piani di rateazione e definizione agevolata;
osservato che, in esito ad ulteriore provvedimento interlocutorio del Collegio, parte resistente ha documentato gli ultimi pagamenti effettuati nelle more in favore del ricorrente e dell'agente della riscossione ed il ricorrente ha precisato in € 32.080,41 l'ammontare aggiornato del proprio credito, insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 1 di 4 ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti del debitore un credito fondato su titolo giudiziale definitivo (sentenza del Tribunale di Verona n. 1594/2022, che ha rigettato l'opposizione promossa da contro il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1467/19), la cui esistenza non viene dal debitore in punto di an ma solo in punto di quantum. rilevato, a quest'ultimo proposito, che le doglianze di non sono fondate e che CP_1
l'ammontare attuale del credito residuo di risulta essere pari ad € 32.080,41, in Controparte_2 quanto: a) la transazione di cui alla scrittura privata del 29.11.2022 (che prevedeva il pagamento rateale del solo importo capitale, con rinuncia di agli interessi) si è risolta per CP_2
l'inadempimento di in conformità a quanto previsto al relativo punto 7; b) di CP_1 conseguenza, il residuo credito del ricorrente va determinato in base al decreto ingiuntivo n. 1467/19, confermato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, e pertanto con applicazione degli interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 (come risulta dal rinvio che il decreto ingiuntivo fa al tasso d'interesse richiesto col ricorso monitorio); c) l'imputazione degli acconti via via ricevuti è stata correttamente operata dal ricorrente nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1193 c.c., e dunque prioritariamente agli interessi e poi al capitale, come risulta dal prospetto illustrato nella memoria del 26.3.2025; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (progettazione e produzione di CP_1 macchine industriali e sistemi tecnologici, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, che, come anticipato, vanta un credito residuo di € 32.080,41 basato sul titolo giudiziale definitivo;
(ii) dalla decadenza dai plurimi piani di rateazione accordati dal ricorrente a far data dal 2022 e fino a tutto lo svolgimento del presente giudizio;
(iii) dall'incapacità di far fronte con mezzi ordinari ad un debito di entità complessiva modesta come quello del ricorrente;
(iv) dall'assenza di beni immobili e mobili nel patrimonio, che, sulla scorta di quanto evidenziato nei bilanci depositati, è costituito essenzialmente da crediti;
(v) dall'assenza di una chiara contestazione della sussistenza di tale requisito da parte della stesa società resistente;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto il bilancio 2022, ricompreso nel triennio rilevante, ha registrato un attivo pari ad € 734.141;
pagina 2 di 4 rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che il debito verso il ricorrente ammonta all'attualità all'importo di € 32.080,41;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in CP_1
Caldiero (VR), Via Stra' n. 50;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Rag. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Parte_1
e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.2.2026 ad ore 11.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 31.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
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