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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2021 depositato il 01/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzano Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-375 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15L-375, notificatogli il 17.2.2021, con il quale il Comune di Anzano di Puglia gli ha richiesto il pagamento dell'IMU 2015.
Ha eccepito la decadenza dalla potestà di esigere il tributo per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, essendo onere dell'ente impositore di notificare l'accertamento entro il 31 dicembre 2020, la qual cosa non è avvenuta atteso che esso è stato notificato il 21.2.2021, e variamente argomentando in tema di inapplicabilità del periodo di sospensione dei termini previsto dal d.L.
n. 18/2020.
Nel merito, ha dedotto che erroneamente è stata esclusa l'esenzione per l'abitazione principale sul presupposto, indimostrato, che l'immobile non costituisce dimora abituale del Ricorrente_1 stante l'incongruità dei consumi riscontrati.
Il Comune di Anzano di Puglia non si è costituito.
All'udienza del 27 novembre 2024 è stata disposta la sospensione del processo a causa del decesso del ricorrente, comunicato dal difensore con atto depositato il 30.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che entro il termine di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di interruzione
(28.11.2024) non vi è stata riassunzione da parte di coloro che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n.
546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
LO AN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2021 depositato il 01/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzano Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-375 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15L-375, notificatogli il 17.2.2021, con il quale il Comune di Anzano di Puglia gli ha richiesto il pagamento dell'IMU 2015.
Ha eccepito la decadenza dalla potestà di esigere il tributo per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, essendo onere dell'ente impositore di notificare l'accertamento entro il 31 dicembre 2020, la qual cosa non è avvenuta atteso che esso è stato notificato il 21.2.2021, e variamente argomentando in tema di inapplicabilità del periodo di sospensione dei termini previsto dal d.L.
n. 18/2020.
Nel merito, ha dedotto che erroneamente è stata esclusa l'esenzione per l'abitazione principale sul presupposto, indimostrato, che l'immobile non costituisce dimora abituale del Ricorrente_1 stante l'incongruità dei consumi riscontrati.
Il Comune di Anzano di Puglia non si è costituito.
All'udienza del 27 novembre 2024 è stata disposta la sospensione del processo a causa del decesso del ricorrente, comunicato dal difensore con atto depositato il 30.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che entro il termine di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di interruzione
(28.11.2024) non vi è stata riassunzione da parte di coloro che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n.
546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
LO AN