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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
all'udienza del 02/07/2025ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c .
nella causa civile n. 217/2025 R.G. promossa OGGETTO: altre ipotesi di d a responsabilità
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Extracontrattuale dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, elettivamente domiciliata in non ricomprese nelle VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA presso il menzionato difensore. altre materie APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Pag. 1 di 6 In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova,
sezione civile, pubblicata il 26/09/2024 con il n. 769/2024.
CONCLUSIONI
di : Parte_1
piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previe le declaratorie
di rito, disattesa ogni eccezione e azione avversaria, accogliere il
presente appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza
n.769/2024 Tribunale di Mantova, pubblicata in data 26/09/2024, e,
quindi, in conseguenza all'accoglimento del motivo di gravame,
condannare la sig.ra a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
, nella misura che verrà ritenuta, le spese ed i compensi
[...]
professionali del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria di spese e compensi
professionali, oltre Iva e Cpa, del presente grado del giudizio, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via
istruttoria: Si producono: 1) procura alle liti;
2) copia autentica della
sentenza appellata;
3) atto di citazione notificato;
4) fascicolo del
giudizio di primo grado. Ai sensi e per gli effetti della Legge 488/1999
e successive modifiche si dichiara che il valore della presente causa è
pari a 7.000,00 € e che, quindi, il contributo unificato dovuto è pari a
355,50 €.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 769/2024 il Tribunale di Mantova rigettava sia la domanda proposta da contro , di CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 6 condanna al risarcimento danno per le ingiurie asseritamente subite il
26 ottobre 2021 in Castel FF (MN), sia la domanda della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento di unna somma ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
In punto di spese, ritenendo sussistente la reciproca parziale soccombenza, il Tribunale compensava per l'intero tra le parti le spese del giudizio.
Proponeva appello . Parte_1
rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva discussa all'udienza del 23 luglio 2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350 bis,
comma 3, c.p.c.
Con unico motivo d'appello parte appellante contesta la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 92 c.p.c.
Deduce che il Tribunale ha errato a compensare integralmente le spese di lite, in quanto la domanda ex art. 96 c.p.c., formulate nelle comparse conclusionali dall'odierna appellante, è domanda meramente accessoria rispetto al thema decidendum e che pertanto un suo rigetto non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Il motivo è fondato.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. sancisce che soltanto nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o
Pag. 3 di 6 mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti.
Nel caso in esame, le ipotesi tassative previste dall'art. 92 comma 2
c.p.c. che legittimano la compensazione delle spese di lite, non si sono verificate.
Il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca che legittima la compensazione delle spese di lite, poiché tale domanda ha natura meramente accessoria rispetto al thema decidendum (vedi Cass.
N. 22951/2019).
Pertanto, l'impugnazione va accolta e la sentenza rifondata nel capo in cui il giudice di prime cure ha compensato le spese del grado.
Le spese del primo in grado vengono liquidate in complessivi €
2.540,00 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione di valore dichiarato.
Dall'accoglimento dell'appello segue la condanna di , CP_1
soccombente, alla rifusione delle spese processuali di questo grado in favore di liquidate in dispositivo in conformità ai Parte_1
criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione di valore dichiarato.
Gli importi vanno distratti in favore dell'avv. Maurizio Sorrentino,
procuratore antistatario.
P.Q.M.
Pag. 4 di 6 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 217/2025, emessa dal Tribunale
[...]
ordinario di Mantova in data 26/09/2024, così provvede:
− accoglie l'appello dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto;
− condanna , a pagare in favore dell'appellante CP_1
le spese di lite del primo grado liquidate in Parte_1
complessivi € 2.540,00 (di cui 460,00 per la fase di studio, € 389,00
per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− condanna a rifondere all'appellante CP_1
le spese di lite di questo grado che liquida Parte_1
in € 2.906,00 (di cui 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− Importi tutti da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Sorrentino, procuratore antistatario.
Brescia, 23/07/2025.
La Consigliere est. Il Presidente
dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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