Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2024, proposto da
UC De SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, C\da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
della sentenza 26 ottobre 2023, n.814, del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la memoria depositata il 4 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 4 aprile 2025, il ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del titolo de quo agitur ;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione intimata, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083 secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €828,00, per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO