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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 4.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10960/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leone e dall'avv. Simona Fell, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, via della Libertà n. 62; Ricorrente
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, C.F. e P.IVA , CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliato in
, via S. Maria La Grande n. 5, presso l'U.O.C. Servizi legali dell'Azienda; Resistente CP_1
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2
p.t., con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS sita in , CP_1
Piazza della Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che ha prestato attività lavorativa per l'
[...]
, con la qualifica di assistente amministrativo, inizialmente dall'1.2.2021 fino al 31.12.2022 e Parte_2
successivamente, per un secondo periodo svolto senza soluzione di continuità con il precedente, dall'1.1.2023 al 15.3.2023, osservando l'orario di lavoro, corrispondente al tempo parziale, di 30 ore mensili;
b) che ha lavorato dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, percependo una retribuzione fissa mensile variabile da € 880,00 circa fino a € 2.500,00 circa;
c) che il rapporto lavorativo in questione è sorto a seguito della stipula di un conferimento di incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa da parte dell' , Controparte_1
nell'ambito delle attività inerenti al supporto della campagna vaccinale e al contenimento del contagio da Covid-19, con luogo di lavoro presso gli uffici per l'emergenza covid di , siti in in via Pasubio CP_1
n. 19; d) che, più in particolare, si è occupata dell'attività concernente la programmazione dei tamponi, dei controlli e della programmazione dei vaccini, del tracciamento dei contatti (c.d. contact tracing), e di ogni altra attività relativa al caricamento di dati all'interno del sistema informatico del SSN per tutti i soggetti richiedenti la vaccinazione, all'assistenza ai medici dell'HUB, al rilascio certificazione vaccinale e green pass;
e) che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, lungi dall'essere connotato dal requisito dell'autonomia nello svolgimento dell'attività lavorativa, sin dall'inizio è stato inequivocabilmente caratterizzato dal vincolo della subordinazione;
f) che, infatti, nonostante abbia svolto le proprie mansioni di assistente amministrativo presso le strutture della resistente con vincolo di orario giornaliero, assoggettato ad un pregnante potere direttivo di controllo e disciplinare del datore di lavoro, senza che vi fosse la possibilità di svolgere alcuna attività in autonomia, l' la ha CP_1
erroneamente inquadrata alla stregua di un lavoratore parasubordinato in luogo di lavoratore subordinato a tempo pieno;
g) che, nello specifico, è stata tenuta a rispettare dei turni giornalieri stabiliti dal responsabile del servizio e soggetti ad approvazione, con degli orari prefissati ed un foglio firme che desse prova del rispetto del turno da parte del dipendente, come comprovato anche dai cartellini concernenti gli accessi, allegati al ricorso;
h) che la sua prestazione lavorativa è stata gestita da specifiche direttive da parte del responsabile dell'hub di riferimento, essendo stata inoltre tenuta ad inviare report giornalieri sulla propria attività, anche più di una volta al giorno, e ciò al fine di Part permettere la verifica dell'operato da parte del responsabile nominato dall' di riferimento, con il quale la stessa si è incontrata settimanalmente per consentire il monitoraggio dell'andamento dell'attività lavorativa;
i) che ha svolto le mansioni assegnatele in modo fisso e continuativo per più di sei ore giornaliere ed è stata tenuta ad inoltrare richiesta in forma scritta per assentarsi dal lavoro o per cambiare turno.
Alla stregua delle superiori premesse, la parte ricorrente ha, quindi, contestato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti possa essere effettivamente inquadrato alla stregua di un contratto di co.co.co e ha chiesto la corretta qualificazione dello stesso all'interno del paradigma del rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno, potendo ricondursi le mansioni da lei svolte alla Categoria C del CCNL Enti
Pubblici - Sanità - Personale non Medico - Posizione C5 - Area professionisti e funzionari, ed alla Categoria C CCNL Enti Pubblici - Sanità - Personale non Medico - Posizione C5 - Area assistenti, cui appartengono i lavoratori che svolgono attività di natura amministrativa nell'ambito delle Aziende
Sanitarie.
Dopo avere specificato che il personale non medico, applicando la trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione professionale, è attualmente inquadrabile nella macro area Professionisti della salute e funzionari, ha dedotto di non avere ricevuto la giusta retribuzione spettante per legge e per CCNL, non avendo percepito le somme di denaro spettanti a titolo di ferie e di permessi non goduti, oltre ad avere subito la relativa omissione contributiva e previdenziale e, all'atto della cessazione del rapporto, l'importo spettante a titolo di TFR e di ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità maturati per legge.
In diritto la ricorrente, ribadendo la natura subordinata ex art. 2094 c.c. del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, nello svolgimento del quale ha ritenuto sussistessero tutti quanti gli elementi caratterizzanti tale tipologia, ha lamentato la violazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2099 e 2115 c.c., oltre che dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, e ha denunciato, altresì, l'abuso illegittimo da parte della resistente del ricorso ai contratti flessibili, dal quale le sarebbe derivato il danno c.d. comunitario meritevole di risarcimento ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183/20210.
Sulla base di tali premesse parte ricorrente ha, quindi, chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, a far data dal 01.02.2021 fino al 31.12.2022, e dal
1.1.2023 al 15.03.2023 attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell' Pt_2
, con inquadramento nel primo periodo del CCNL Enti Pubblici - Sanità - Personale non Medico
[...]
livello C5 nel secondo periodo del CCNL Enti Pubblici - Sanità - Personale non Medico - Area assistenti per l'effetto, condannare l' a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive Parte_2
- per errato inquadramento contrattuale - tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, nonché il TFR, in applicazione del CCNL suindicato e, comunque, ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nella misura di Euro 16.054,92. o, in subordine, nella maggiore o minore somma che verrà determinata a seguito della richiedenda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c.; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato alle dipendenze dell' con inquadramento nel primo periodo del CCNL Enti Parte_2
Pubblici - Sanità - Personale non Medico livello C5 nel secondo periodo del CCNL Enti Pubblici - Sanità - CP_ Personale non Medico - Area assistenti per l'effetto condannare l' a versare all' in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, i contributi previdenziali dovuti in forza dell'effettiva natura del rapporto di lavoro e dell'inquadramento riconosciuto alla parte ricorrente;
3. Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimo utilizzo di co.co.co da parte dell' e per l'effetto Parte_2
condannarla al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 183/2010 tramite il versamento nelle casse del ricorrente della relativa indennità, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale”; …. “Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
L'Azienda datrice di lavoro, irritualmente evocata in giudizio, si è costituita solamente in data
8.10.2024, all'esito del rinnovo della notifica del ricorso effettuato al corretto indirizzo di pec, contestando il fondamento della domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, l' , confutando la prospettazione avversaria, ha contro dedotto, Parte_2
innanzitutto, che il contesto regolativo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento della ricorrente essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati solo coloro i quali sono riusciti ad effettuare il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile (c.d. click day); il che ha reso praticamente impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio ineludibile di cui all'art. 97, comma 4, Cost..
Ha aggiunto che, in ogni caso, il rapporto di lavoro che ne è scaturito è stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di co.co.co. stipulato, a parte ricorrente essendo stati assegnati sede e termini di attività sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione, e che è stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, mentre il compenso è stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 24,00 lordi, di gran lunga superiore rispetto a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
all'eventuale inadempimento della lavoratrice, poi, avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale.
Inoltre, ad ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione, ha evidenziato che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti è stata pattuita una clausola di non esclusività, incompatibile con la tipologia di lavoro dipendente.
Subordinatamente, ha osservato che, in ogni caso, ove il rapporto di lavoro venisse qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, in tal caso il rapporto in questione potendo produrre soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con effetto tranciante su tutte le richieste avanzate sul punto in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, trattandosi di pretese riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, esclusivamente al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali. Part Tutto ciò, comunque, ha sottolineato sempre l' , fermo restando che nella fattispecie in oggetto l'attività commissionata ed oggetto del contratto è stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza contingente, l' non avendo di CP_1
fatto mai esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento e verifica dell'attività prestata con riferimento agli obiettivi da raggiungere, insussistenti essendo i vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Infine, in ragione del fatto che il compenso orario percepito da parte ricorrente è stato superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, ha chiesto la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetizione in un separato giudizio delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
L' ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, reiectis Parte_2
adversis, respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di Part accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell' nei CP_ confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti CP_ contributivi nei confronti dell' ”. CP_ Part L' costituitosi con memoria depositata il 30.4.2024, ha rappresentato che l' ha già provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
e che, comunque, l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni Part rese come di lavoro subordinato determinerebbe l'obbligo per l' convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo, in tal caso tenendo conto che ai rapporti di lavoro con la P.A. non si applica l'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, bensì l'art. 7, comma 5bis d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, comminando, in caso di violazione del divieto, la sola nullità del contratto stipulato e non anche l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. Ha aggiunto che la corresponsione del TFR, ove spettante, può avvenire solo all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione previdenziale e che, comunque, l' non dovrebbe corrispondere CP_2
alcun altro emolumento al lavoratore. CP_ Inoltre, l' ha evidenziato che l'eventuale accertamento giudiziale della subordinazione in via di fatto del rapporto di lavoro tra le parti in causa determinerebbe che la contribuzione di riferimento vada imputata alle casse CTPS, ex ENPAS e Fondo Credito, in simmetria con i dipendenti della PA regolarmente assunti, tramite versamento alla competente gestione esclusiva istituita presso la
Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), includendo oltre alla contribuzione pensionistica, quella previdenziale e il fondo credito, con perdita del diritto alle prestazioni assistenziali ex art. 15, del d. lgs.
n. 22/2015 e ss.mm.ii. godute da parte ricorrente in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co. e dell'annullamento della relativa contribuzione figurativa accreditata.
Ha precisato, infine, quanto segue sulle eventuali differenze di contribuzione tra le somme versate e CP_ quelle dovute: se di importo a credito dell' vertendosi in tal caso in ipotesi di evasione CP_ contributiva, l' dovrebbe pagare all' altresì, le sanzioni civili sulle predette differenze CP_1
contributive, a norma dell'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388/2000 ed altri eventuali conseguenti Part accessori a norma del successivo comma 9; se di importo a credito dell' , le differenze di maggiori importi di contribuzione versata alla Gestione Separata rimarrebbero accreditate in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 818/1957.
Conclusivamente, l'Ente previdenziale ha chiesto: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l'Azienda CP_ Sanitaria Provinciale - ASP di Catania, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto degli art. 2126 c.c. ed art. 7, co.5 bis, d.lgs. n. 165/2001. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell'Azienda
Sanitaria Provinciale - ASP di Catania, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei CP_ contributi complessivamente dovuti all' Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), comprensivi di contribuzione pensionistica, previdenziale ed al Fondo credito ed a ogni altra contribuzione accessoria che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni
(DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. Ritenere e dichiarare illegittima la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di godimento di prestazioni Pt_3
CP_ Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore di spese ed onorari di causa.”. Rigettate le richieste di prove orali formulate da parte ricorrente, vertendo le stesse su circostanze, genericamente dedotte, non conducenti e irrilevanti ai fini della decisione, peraltro aventi anche ad oggetto fatti incontestati (con riferimento alle date del rapporto, all'ubicazione del posto di lavoro, all'importo del compenso orario) o profili valutativi comportanti la manifestazione di giudizi da parte dei testi e, nel resto, non decisive comunque a dimostrare gli indici rivelatori della subordinazione,
l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Alla stregua delle prove documentali acquisite e di quanto ulteriormente emerso nel corso del presente giudizio deve ritenersi che la domanda avanzata con la presentazione del ricorso introduttivo vada rigettata, in quanto infondata.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3280/2024 emessa il 14.6.2024 nel proc. n. 10849/2023 - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4834/2024 emessa il
28.10.2024 nel proc. n. 11152/2023 R.G. - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4097/2024 emessa il
11.9.2024 nel proc. n. 10843/2023 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda -, sentenza n. 4522/2024 emessa il
9.10.2024 nel proc. n. 10772/2023 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo): “Risulta utile in primo luogo premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata, in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa, come vedremo, errata perché appunto dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico, oltre che fattuale con riguardo alla seconda prospettazione, di ciascuna delle domande formulate.
1. La nullità dei contratti di Co.Co.Co. e la conversione in rapporti di lavoro subordinato - Il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “… non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato”, esso è considerato come “lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'mpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, “non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n.
9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che “nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La “ratio” dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti
“esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927;S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. lgs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. lgs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001
e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89);ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali»
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità
(c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza - sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile. Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
2. La subordinazione in concreto - Gli indici fattuali della subordinazione - Il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione della attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere ad “...accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (26/02/2021-15/03/2023) con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto
Sanità di riferimento (doc. n. 16); per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro
(ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass.
6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta. L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
Nel caso a mano la prova articolata risultava inconducente allo scopo voluto, sì come ritenuto con ordinanza istruttoria al cui contenuto si rinvia.
I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Part La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione
(Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012).
3. Il risarcimento del 'danno comunitario” e “del danno da precarizzazione” e da omissione contributiva
Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n.
21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di €
10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere Part peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come CP_ dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con CP_1
il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione
Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995. 4. Natura etero-organizzata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), come modificato dal D.L. n. 101/2019 - Applicabilità delle tutele del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.
Infine e quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa” (Tribunale di Catania n.
3280/2024, nello stesso senso, in fattispecie praticamente identiche, v. sentenze numeri 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda).
Per le superiori ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente. CP_ In ragione della posizione di terzo assunta dall' ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite con riguardo a tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' resistente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese tra le restanti parti in causa.
Catania, 4.3.2025
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi