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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Quali limiti incontra l'azione revocatoria in presenza dei c.d. termini d'uso ex art. 67, c. 3, lett. a), l.f.?Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 20 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1364/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1364/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
, omiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Dodaro e dell'avv. Serena Cianciullo sito in Roma via Giulio Caccini n. 1, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca agli effetti Controparte_1 della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, dei pagamenti per la somma complessiva di euro 596.158,49 eseguiti da allora in bonis, di cui in Pt_1 particolare il pagamento di euro 66.294 eguito il 30.11.2016, il pagamento di euro 122.000,00 eseguito il 31.01.2017, il pagamento di euro 183.000,00 eseguito il 16.02.2017, il pagamento di euro 107.489,93 eseguito il 13.03.2017, nonché il pagamento di euro 117.373,76 eseguito il 13.04.2017. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi intensi rapporti commerciali e che i predetti pagamenti erano avvenuti nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento del pagamento ricevuto da . Pt_1
2.Si costituiva in giudizio contestando nel Controparte_1 merito che i pagamenti o ati effettuati nel rispetto dei termini d'uso in ragione della consolidata e stabile prassi che si era cristallizzata nella fase di svolgimento del rapporto pregresso al periodo di sospetto. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
5.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, pur non essendo contestato dalla convenuta la ricorrenza dell'elemento soggettivo relativamente alla scientia decotionis al momento del pagamento oggetto di causa, deve ritenersi dimostrato per parte dei pagamenti oggetto di revocatoria l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) essendo avvenuti in conformità ai termini d'uso.
6.Risulta pacifico ed incontestato che il rapporto tra Controparte_1
e è iniziato in data 28.04.2015 Controparte_2 contratto per la fornitura di servizi pubblicitari e di marketing. Veniva previsto come termine per il pagamento “90 giorni data fattura fine mese” per il pagamento delle fee mensili e “60 giorni data fatture fine mese” per il pagamento delle spese di produzione. Risulta, altresì, durante il pregresso rapporto contrattuale risalente al periodo dal 28.04.2015, sino all'inizio del periodo di sospetto, l'esecuzione costante da parte della società aerea dei relativi pagamenti oltre i termini di scadenza delle rispettive fatture. Infatti, nel periodo pregresso, ad eccezione di n. 4 fatture, tutte le restanti fatture risultano pagate con un ritardo variabile compreso tra un massimo di 158 giorni e un minimo di 11 giorni rispetto alle date di scadenza indicate nelle fatture stesse e, quindi, con un numero di giorni di ritardo del tutto analogo e similare rispetto ai giorni di ritardo con i quali sono stati eseguiti i pagamenti per cui è causa, con la sola eccezione dei pagamenti avvenuti il 13.04.2017 e con ritardo di 195 giorni (considerando il termine di 60 giorni riportato nelle fatture saldate quale scadenza di pagamento). Tanto emerge, in particolare, dal prospetto riassuntivo allegato dalla convenuta alla propria comparsa di costituzione, le cui risultanze – pur in difetto di produzione delle contabili dei bonifici e degli estratti conto bancari
– sono rimaste prive di specifica contestazione, salvo muovere una generica contestazione sulla avversa ricostruzione di provenienza e formazione unilaterale della documentazione ex adverso prodotta, ma in concreto in difetto dell'indicazione –sebbene ne avesse la facoltà, avendo provveduto a impartire le disposizioni di bonifico nell'ambito del pluriennale rapporto intercorso con il fornitore– che i pagamenti risultanti nel prospetto riferito al periodo pregresso fossero avvenuti in precise date differenti. E' importante anche richiamare che il ritardo dei pagamenti è stato sempre tollerato dall'accipiens, il quale non ha intrapreso azioni giudiziarie al fine di ottenere il pagamento delle fatture oggetto di revocatoria limitandosi all'invio di richieste stragiudiziali. In adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. Civ. n. 7580/2019), i meri solleciti di pagamento inoltrati dalla creditrice non ostano alla qualificazione dei ripetuti, sistematici e omogenei ritardi di come una vera e propria consuetudine volta a regolamentare secondo modalità differenti rispetto alle scadenze riportate nelle fatture il pagamento delle prestazioni. Quindi, in continuità con l'orientamento già espresso dal Tribunale in casi anologhi, può concludersi che la prassi commerciale in uso con Pt_1 consentiva a quest'ultima di pagare con unico bonifico bancario più emesse dalla società convenuta oltre i termini contrattualmente convenuti e tollerati dalle parti, per cui non può ritenersi che i pagamenti oggetto della presente azione revocatoria (aventi ritardi coerenti e compresi nella cornice che aveva caratterizzato il periodo pregresso) siano avvenuti oltre i termini d'uso, al contrario avvenuti sempre nei medesimi termini di pagamento. Con la sola eccezione dei pagamenti avvenuti il 13.04.2017 e con ritardo di 195 giorni (considerando il termine di 60 giorni riportato nelle fatture saldate quale scadenza di pagamento) relativamente alle fatture V7/780- 2016 e da V7/786-2016 a V7/797-2016. Per tali pagamenti di fatture il ritardo è sensibilmente superiore a quello consolidatosi nel periodo pregresso sicché la domanda va accolta per l'importo di euro 89.399,16 pari alla somma degli importi delle fatture saldate in ritardo di 195 giorni con il bonifico del 13.04.2017.
7.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ricorrendo la circostanza impeditiva di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) L.F., ad eccezione dei pagamenti indicati nel punto precedente, la domanda revocatoria va accolta limitatamente a tali pagamenti e quindi nei limiti dell'importo di euro 89.399,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della somma riconosciuta all'attrice e dell'attività processuali svolte.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda revocatoria e DICHIARA inefficaci nei confronti dell'amministrazione straordinaria di i Controparte_2 pagamenti eseguiti in data 13.04.2017 relativi alle fatture V7/780-2016 e da V7/786-2016 a V7/797-2016, pari a complessivi euro 89.399,16, in favore di
Parte_2
-CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 dell'amministr della somma di euro Controparte_2
89.399,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di Parte_3 lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1364/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
, omiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Dodaro e dell'avv. Serena Cianciullo sito in Roma via Giulio Caccini n. 1, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca agli effetti Controparte_1 della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, dei pagamenti per la somma complessiva di euro 596.158,49 eseguiti da allora in bonis, di cui in Pt_1 particolare il pagamento di euro 66.294 eguito il 30.11.2016, il pagamento di euro 122.000,00 eseguito il 31.01.2017, il pagamento di euro 183.000,00 eseguito il 16.02.2017, il pagamento di euro 107.489,93 eseguito il 13.03.2017, nonché il pagamento di euro 117.373,76 eseguito il 13.04.2017. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi intensi rapporti commerciali e che i predetti pagamenti erano avvenuti nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento del pagamento ricevuto da . Pt_1
2.Si costituiva in giudizio contestando nel Controparte_1 merito che i pagamenti o ati effettuati nel rispetto dei termini d'uso in ragione della consolidata e stabile prassi che si era cristallizzata nella fase di svolgimento del rapporto pregresso al periodo di sospetto. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
5.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, pur non essendo contestato dalla convenuta la ricorrenza dell'elemento soggettivo relativamente alla scientia decotionis al momento del pagamento oggetto di causa, deve ritenersi dimostrato per parte dei pagamenti oggetto di revocatoria l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) essendo avvenuti in conformità ai termini d'uso.
6.Risulta pacifico ed incontestato che il rapporto tra Controparte_1
e è iniziato in data 28.04.2015 Controparte_2 contratto per la fornitura di servizi pubblicitari e di marketing. Veniva previsto come termine per il pagamento “90 giorni data fattura fine mese” per il pagamento delle fee mensili e “60 giorni data fatture fine mese” per il pagamento delle spese di produzione. Risulta, altresì, durante il pregresso rapporto contrattuale risalente al periodo dal 28.04.2015, sino all'inizio del periodo di sospetto, l'esecuzione costante da parte della società aerea dei relativi pagamenti oltre i termini di scadenza delle rispettive fatture. Infatti, nel periodo pregresso, ad eccezione di n. 4 fatture, tutte le restanti fatture risultano pagate con un ritardo variabile compreso tra un massimo di 158 giorni e un minimo di 11 giorni rispetto alle date di scadenza indicate nelle fatture stesse e, quindi, con un numero di giorni di ritardo del tutto analogo e similare rispetto ai giorni di ritardo con i quali sono stati eseguiti i pagamenti per cui è causa, con la sola eccezione dei pagamenti avvenuti il 13.04.2017 e con ritardo di 195 giorni (considerando il termine di 60 giorni riportato nelle fatture saldate quale scadenza di pagamento). Tanto emerge, in particolare, dal prospetto riassuntivo allegato dalla convenuta alla propria comparsa di costituzione, le cui risultanze – pur in difetto di produzione delle contabili dei bonifici e degli estratti conto bancari
– sono rimaste prive di specifica contestazione, salvo muovere una generica contestazione sulla avversa ricostruzione di provenienza e formazione unilaterale della documentazione ex adverso prodotta, ma in concreto in difetto dell'indicazione –sebbene ne avesse la facoltà, avendo provveduto a impartire le disposizioni di bonifico nell'ambito del pluriennale rapporto intercorso con il fornitore– che i pagamenti risultanti nel prospetto riferito al periodo pregresso fossero avvenuti in precise date differenti. E' importante anche richiamare che il ritardo dei pagamenti è stato sempre tollerato dall'accipiens, il quale non ha intrapreso azioni giudiziarie al fine di ottenere il pagamento delle fatture oggetto di revocatoria limitandosi all'invio di richieste stragiudiziali. In adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. Civ. n. 7580/2019), i meri solleciti di pagamento inoltrati dalla creditrice non ostano alla qualificazione dei ripetuti, sistematici e omogenei ritardi di come una vera e propria consuetudine volta a regolamentare secondo modalità differenti rispetto alle scadenze riportate nelle fatture il pagamento delle prestazioni. Quindi, in continuità con l'orientamento già espresso dal Tribunale in casi anologhi, può concludersi che la prassi commerciale in uso con Pt_1 consentiva a quest'ultima di pagare con unico bonifico bancario più emesse dalla società convenuta oltre i termini contrattualmente convenuti e tollerati dalle parti, per cui non può ritenersi che i pagamenti oggetto della presente azione revocatoria (aventi ritardi coerenti e compresi nella cornice che aveva caratterizzato il periodo pregresso) siano avvenuti oltre i termini d'uso, al contrario avvenuti sempre nei medesimi termini di pagamento. Con la sola eccezione dei pagamenti avvenuti il 13.04.2017 e con ritardo di 195 giorni (considerando il termine di 60 giorni riportato nelle fatture saldate quale scadenza di pagamento) relativamente alle fatture V7/780- 2016 e da V7/786-2016 a V7/797-2016. Per tali pagamenti di fatture il ritardo è sensibilmente superiore a quello consolidatosi nel periodo pregresso sicché la domanda va accolta per l'importo di euro 89.399,16 pari alla somma degli importi delle fatture saldate in ritardo di 195 giorni con il bonifico del 13.04.2017.
7.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ricorrendo la circostanza impeditiva di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) L.F., ad eccezione dei pagamenti indicati nel punto precedente, la domanda revocatoria va accolta limitatamente a tali pagamenti e quindi nei limiti dell'importo di euro 89.399,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della somma riconosciuta all'attrice e dell'attività processuali svolte.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda revocatoria e DICHIARA inefficaci nei confronti dell'amministrazione straordinaria di i Controparte_2 pagamenti eseguiti in data 13.04.2017 relativi alle fatture V7/780-2016 e da V7/786-2016 a V7/797-2016, pari a complessivi euro 89.399,16, in favore di
Parte_2
-CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 dell'amministr della somma di euro Controparte_2
89.399,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di Parte_3 lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani