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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa da
e , residenti in [...], contrada Parte_1 Parte_2
Pacchiarotta s.n.c., sia in proprio che in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su (C.F. Persona_1
) residente in Teramo, contrada Pacchiarotta s.n.c., C.F._1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Garcea e Matteo Totta ed elettivamente domiciliati nello studio dei difensori, sito in Bologna, via
Barberia n. 6, giusta mandato in atti;
Attori contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierangelo Guidobaldi, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica;
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.12.2017 e ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 21 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito da parte attrice a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese”.
A fondamento della domanda, le parti attrici hanno dedotto:
-che, in data 24.12.2015, il minore veniva portato al Pronto Persona_1
Soccorso dell'ospedale di Teramo a causa di una febbre presente da tre giorni accompagnata da dolori addominali e vomito;
sintomi per i quali si era reso necessario il ricovero presso il predetto ospedale sino alla data del
29.12.2015;
-che, tuttavia, i disturbi manifestatisi, si erano acuiti, per cui erano seguiti ulteriori tre accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Teramo in data, rispettivamente, 02.01.2016 con diagnosi di colica addominale;
03.01.2016 con diagnosi di balanopasite e 05.01.2016 in cui era stata effettuata una ecografia addominale;
-che, quest'ultima indagine, aveva evidenziato una neoformazione addominale di 6x4 centimetri, a seguito della quale era stata consigliata una visita presso il reparto pediatrico dell'Ospedale di ES, dove, poi, il minore era stato ricoverato d'urgenza, rimanendo in degenza dal
05.01.2016 al 28.01.2016;
-che, presso l'Ospedale di ES, era stato sottoposto Persona_2 ad intervento chirurgico di drenaggio dell'ascesso endoaddominale, appendicectomia, posizionamento di drenaggio addominale per voluminosa raccolta ascessuale sovra pubica secondaria a pregressa appendicite gangerosa perforata;
-che, nel corso del decorso post-operatorio, si era verificato, altresì, uno shock emorragico, con necessità di trasfusioni e terapie;
-che, quindi, l'aggravamento patologico (progressione di un quadro di appendicite acuta scaturita in una appendicite gangrenosa con peritonite purulenta) derivato al minore era da imputare al ritardo Persona_2
pagina 2 di 21 diagnostico posto in essere dai sanitari dell'ospedale di Teramo;
-che, pertanto, ha subito un danno biologico, da intendersi Persona_1 quale danno alla salute e all'integrità psico-fisica, oltre al danno morale, proiettato anche nell'ambito familiare data la tenera età del minore;
-che e genitori del minore, hanno subito un Parte_1 Parte_2 danno esistenziale, dato dallo sconvolgimento della vita quotidiana patito dal primo giorno di ricovero del figlio presso l'ospedale di Teramo (in data
24.12.2024) fino alla data di dimissione dall'ospedale di ES (avvenuta il 28.01.2016);
-che, essi attori, hanno subito anche un danno patrimoniale (costituito dalle spese mediche, dalle spese di viaggio quotidiane per recarsi presso l'ospedale di ES), per il periodo oggetto di cure del figlio, tali da ingenerare un detrimento della situazione economica del nucleo familiare;
-che essi attori, avevano promosso procedura di mediazione ai sensi del D.
Lgs. 28/2010, con esito negativo.
Tanto dedotto gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio l
[...]
chiedendo di: “accertare l'infondatezza dell'altrui Controparte_1 pretesa e, per conseguenza, dichiarare il rigetto della domanda. Con vittoria di spese ed onorario di causa”.
La causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024, tenutasi nella cd.
“modalità cartolare” con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
*****
Osserva la giudicante: al fine delimitare, in primis, il thema decidendum, va detto che gli attori hanno instaurato il presente giudizio onde ottenere la condanna della
[...]
al risarcimento di tutti i danni agli stessi occorsi a seguito del CP_2 ritardo diagnostico, nella persona del minore di appendicite Persona_1
pagina 3 di 21 acuta;
ritardo che ha poi portato l'aggravarsi del quadro clinico del minore con successivo aggravio dei tempi di guarigione e ricorso a trasfusioni.
La convenuta, a sua volta, ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che i sanitari del P.O. di Teramo avevano adottato condotte diligenti e perite, si erano attenuti alle linee guida di riferimento ed avevano posto in essere tutte le misure atte a preservare la salute del paziente.
In punto di normativa applicabile e di elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, si evidenzia che è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fondamento in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche per facta concludentia) con la sola accettazione del malato presso la struttura ospedaliera (cfr. Cass. civ. n. 8826 del
13.07.2007) e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (tra cui prestare assistenza al paziente, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.). Contr Dunque, nel caso della la responsabilità risarcitoria per l'inesatto o mancato adempimento della prestazione dovuta in base al contratto di spedalità va inquadrato nella responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Contr A tal riguardo, va altresì specificato che la generalmente, non risponde per il fatto proprio, ma per fatto altrui, ovvero per le prestazioni mediche errate e/od omesse da parte del personale sanitario suo dipendente o convenzionato. Si configura, pertanto, una responsabilità oggettiva della struttura sanitaria che prescinde da sua colpa e che si esplicita nella sola circostanza per cui essa si avvale, nell'ambito della prestazione, di soggetti terzi.
Trova, dunque, applicazione l'art. 1228 c.c., disciplinante la responsabilità per il fatto degli ausiliari (cfr. Cass. civ., sent. n. 6243/2015).
Ne deriva, in definitiva, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio - ai sensi dell'art. 1218 c.c. -, ove tali danni siano stati cagionati da inadeguatezza della struttura, ovvero per pagina 4 di 21 fatto altrui - ai sensi dell'art. 1228 c.c. -, ove siano dipesi da colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n.
1620/2012), poiché la prestazione del medico è comunque indispensabile all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e, pertanto, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. III, sent. n. 6756 del 17.05.2001;
Cass. SSUU, sent. n. 9556/2002).
Tali principi, elaborati in un primo momento a livello giurisprudenziale, sono stati da ultimo recepiti dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), il cui art. 7, comma 1, dispone testualmente: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Attesa la natura pacificamente contrattuale della responsabilità invocata, il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei seguenti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento o dell'insorgenza della situazione patologica, per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le tante, cfr. Cass. Civ. 16 gennaio 2009, n.
975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177).
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Detto altrimenti: mentre il creditore deve provare il pagina 5 di 21 nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (cfr. in tal senso, Cass. Civ.
n. 18392 del 26/07/2017 che enuncia il seguente principio di diritto: “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari”.
Conseguentemente, la causa ignota resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto in relazione alla possibilità di adempiere.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato il contratto di spedalità con la Contr convenuta, producendo in giudizio la documentazione e la certificazione medica relativa all'intero percorso curativo ed hanno allegato l'inadempimento della stessa, deducendo il ritardo colposo dei sanitari nel diagnosticare l'appendicite acuta, emersa, in forma aggravata, solo a seguito di ecografia addominale disposta dall'ospedale di ES, effettuata il 05.01.2016 (ossia 12 giorni dopo il primo accesso del minore all'ospedale di Teramo in data 24.12.2015); ed all'esito della quale Per_1 era emersa una “neoformazione di 6x4 in sede retro-vescicale mediana da riferirsi in prima ipotesi ad un ascesso saccato”.
In sostanza, ad avviso degli attori, l'omessa e non tempestiva diagnosi di tale appendicite acuta ha costituito l'antecedente causale della mancata riduzione della problematica stessa, la quale, a sua volta, ha condizionato l'evolversi successivo della condizione clinica del minore in Persona_1 termini più sfavorevoli, esponendolo anche a maggiori rischi;
tant'è che, a seguito del necessario e più complesso intervento chirurgico eseguito in pagina 6 di 21 data …, il minore era stato colpito da emorragia e, Per_1 conseguentemente, sottoposto a trasfusioni, che si sarebbero potute evitare in caso di tempestiva diagnosi.
Dalla relazione degli specialisti incaricati emerge come, relativamente al dedotto ritardo diagnostico, questo vi sia effettivamente stato, essendo emerso solamente in data 05.01.2016 (ossia 12 giorni dopo il primo accesso presso il P.O. di Teramo di . Nella predetta perizia Persona_1 si legge: “al momento del ricovero del piccolo al PS dell'ospedale di Per_1
Teramo avvenuto in data 24/12/2015 … le direttive erano richiedere una consulenza pediatrica medica, che in effetti è stata richiesta, una consulenza pediatrica chirurgica ai colleghi chirurghi dell'UO di Chirurgia dello stesso ospedale o consulenza chirurgica pediatrica dell'ospedale di
ES, che invece non sono state richieste. Alla luce degli esami di laboratorio, oltre agli approfondimenti richiesti sul faringe, le coprocolture e i tamponi faringei, era necessario richiedere una ecografia addominale e Rx
Torace, Rx Addome a vuoto, per escludere problematiche organiche chirurgiche importanti e rischiose … quindi riteniamo che la dimissione del
29/12/2015 sia non appropriata perché incompleta nella valutazione. I successivi ricorsi al PS dello stesso Ospedale, alla luce del pregresso trascorso, presentano delle criticità in quanto è stata sottovalutata la sintomatologia dolorosa addominale, non sono stati ripetuti gli esami di laboratorio;
negli accessi il sintomo 'dolore addominale' è stato sempre interpretato come diagnosi, denotando che i medici non sono mai riusciti a formulare un corretto e chiaro quadro diagnostico. Solo in data 5/1/16 dopo una visita di consulenza chirurgica pediatrica eseguita al PS dello stesso ospedale il paziente è stato sottoposto ad ecografia addominale;
ed è in questa occasione che il piccolo viene trasferito presso la chirurgia pediatrica dell'Ospedale di ES” (cfr. pagg. 14 e 15 relazione peritale).
Quindi, la CTU concluse nel ritenere che “il ritardo di diagnosi ha comportato la formazione di una raccolta ascessuale pelvica di 6x4 cm.
Che poi ha comportato tempi più lunghi di guarigione e ricorso a trasfusioni”
(cfr. pag. 15 relazione peritale).
Con riguardo, poi, alla responsabilità della struttura ospedaliera, i consulenti pagina 7 di 21 ritenendo che “esistevano condizioni tali che imponevano almeno di formulare il sospetto di appendicite acuta, a seguito del quale avrebbe dovuto porsi in essere un atteggiamento clinico, che portasse ad uno studio più approfondito della condizione. Solo dopo tale attività di studio, una volta eventualmente escluso il ricorrere della appendicectomia, poteva procedersi alla dimissione e al consiglio di somministrazione di terapia idratante. A seguito di tale omissione l'appendicite venne misconosciuta e fu correttamente diagnosticata solo il giorno seguente. Tale ritardo comportò una correlata assenza del migliore trattamento della stessa, che venne effettuato a distanza di quasi 12 giorni e ciò portò al verificarsi di una patologia ben più grave, vale a dire una appendicite acuta gangerosa perforata, complicata da ascesso peritonale (mancando ancorché una adeguata ed opportuna terapia antibiotica di copertura)”.
A questo proposito, non appare superfluo al Tribunale rammentare che la complicanza, sotto il profilo giuridico, non rileva se non quando il medico, per liberarsi dalla responsabilità, provi che la stessa era inevitabile o imprevedibile ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitarla.
In tal senso, si è espressa recentemente, la giurisprudenza di merito, secondo cui: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che
l'evento dannoso per il paziente costituisca una 'complicanza', rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Tribunale Roma, sez. XIII, 03/03/2020,
n. 4670). Contr Nel caso de quo, la non ha fornito la prova del fatto che si trattasse di complicanze imprevedibili o inevitabili o di aver adottato tutte le cautele necessarie.
La CTU ha, ancora, chiarito che: “per quanto attiene, quindi, la valutazione pagina 8 di 21 medico-legale del caso in esame, non vi sono dubbi circa l'esistenza del nesso di causa fra il comportamento colposo omissivo di tipo medico posto in essere dai sanitari dell'Ospedale di Teramo e le menomazioni patite dal piccolo … in particolare si ravvisa nel comportamento tenuto dai Per_1 sanitari dell' imprudenza, negligenza: - imprudenza nel Controparte_3 mancato approfondimento di un sintomo clinico, agendo quindi, con avventatezza ed insufficiente ponderazione, aggravando il quadro clinico del piccolo paziente;
- negligenza, nella mancata effettuazione di accertamenti clinici e laboratoristico strumentali, quali una consulenza chirurgica o un esame strumentale, avendo, quindi, messo in atto nei confronti dell' un atteggiamento di trascuratezza, una mancanza di Per_1 attenzione e sollecitudine, omettendo quei doveri generici o specifici di accortezza e di attenzione che derivano dalla comune esperienza di ogni esercente una professione sanitaria” (cfr. pagg. 16 e 17 relazione peritale).
Le conclusioni dell'indagine peritale – eseguita con argomentazioni chiare, precise e immuni da vizi di ordine logico e/o metodologico – meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste a base della decisione.
Ciò posto, una volta raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta dei Contr sanitari della e le lesioni subite dal piccolo nei limiti Persona_1 sopra specificati, è opportuno passare, quindi, alla quantificazione del danno. Contr Gli attori hanno chiesto la condanna della al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale patito dal minore il risarcimento Persona_1 dei danni per le sofferenze morali subite dai genitori del minore ed il rimborso di tutte le spese sostenute nell'arco della vicenda.
Relativamente alla prima richiesta, gli ausiliari del giudice hanno riconosciuto un danno biologico permanente in misura di 7 ( sette ) punti percentuali ed un danno di natura iatrogena, così rappresentato: un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 90, di cui giorni 30 di invalidità temporanea assoluta al 100%; giorni 20 di invalidità temporanea al 50% e giorni 40 di invalidità temporanea al 25%.
Nel determinare la somma spettante agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica permanente, il pagina 9 di 21 Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle di uso corrente presso questo ufficio in conformità con l'orientamento consolidato della Suprema
Corte per il calcolo del danno biologico di lieve entità .
Deve essere specificato come per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico-relazionali. Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità “non, dunque, che il danno alla salute 'comprenda' pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno 'dinamico relazionale'. Se non avesse conseguenze
'dinamico relazionali', la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 7513/2018).
Dunque, l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone. Nell'ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutti i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano, cioè, reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari. Mentre le prime vengono liquidate dietro la mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenere il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti: “in applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanza 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 23778 del 07.11.2014; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24471 del 18.11.2014).
Di conseguenza, la personalizzazione del danno andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il pagina 10 di 21 danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età; se dimostrata, andrà liquidata mediante un aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà.
Il danno morale, infine, è costituito dai “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'anima, la vergogna, la disistima di sé, la paura, disperazione)”
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 7513/2018).
Con riferimento a quest'ultimo, va osservato che la Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
n. 28989 del 11/11/2019).
È stato quindi affermato, ancora una volta, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, “atteso che il sintagma 'danno morale' 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
25164 del 10/11/2020).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale in oggetto ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo “e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 pagina 11 di 21 del10/11/2020).
L'autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che, nella loro versione del 2024 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.
Dunque, per la liquidazione delle poste risarcitorie “il giudice del merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico – prima dell'ultima necessaria modificazione – all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, della componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. N.
26805 del 12.09.2022).
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato e provato le sofferenze patite dal minore avendo dedotto i seguenti avvenimenti: un primo ricovero Per_1 della durata di sette giorni – dal 24.12.2015 al 29.12.2015 – presso il reparto pediatrico dell'Ospedale di Teramo, durante il quale il minore aveva pagina 12 di 21 accusato dolori addominali, febbre elevata, vari episodi di vomito e scariche diarroiche;
un secondo accesso presso il medesimo nosocomio, avvenuto in data 02.01.2016, causato dalla persistenza del dolore addominale;
un terzo accesso sempre al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, in data
03.01.2016, causato nuovamente da intensi dolori addominali e comparsa, anche, di disuria;
un quarto accesso al medesimo pronto soccorso, datato
05.01.2016, nel quale accertata la presenza della neoformazione di 6x4 cm
è stato disposto il trasferimento all'ospedale di ES e contestuale operazione d'urgenza , alla quale seguiva uno shock post operatorio e seguenti trasfusioni di sangue.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, il danno non patrimoniale risarcibile è individuato nelle sue due componenti del danno biologico e del danno morale.
Per quanto attiene, invece, la richiesta personalizzazione, dal momento che quest'ultima non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
considerato, tanto più, che gli eventi dedotti dagli attori ai fini dell'invocata personalizzazione sono stati presi in considerazione dagli ausiliari del giudice ai fini del riconoscimento del danno differenziale, si ritiene che i medesimi non giustifichino alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento così come riconosciuto.
Pertanto, il danno non patrimoniale, comprensivo della liquidazione sia del danno biologico sia del danno morale, patito dal minore – in Persona_1 applicazione delle tabelle di Milano – viene liquidato nella complessiva somma di Euro 18.104,00,00
Passando ora alla liquidazione del danno iatrogeno così come individuato nella relazione medico legale agli atti, come è noto, per danno iatrogeno si intende l'aggravamento di una lesione preesistente dovuto a responsabilità del personale sanitario.
Dunque, affinché possa parlarsi di danno iatrogeno devono concorrere tre elementi: una patologia preesistente;
un intervento clinico, diagnostico o pagina 13 di 21 terapeutico errato;
un aggravamento dello stato di salute del paziente dovuto all'errore medico.
La necessaria presenza di questi tre requisiti è ciò che differenzia il danno iatrogeno dal mero danno biologico.
Appurato, quindi, che tale tipo di danno consiste in un peggioramento delle condizioni di salute del paziente causato da un errore medico, nella maggior parte dei casi esso non rappresenta un danno del tutto autonomo, ma si innesta su una pregressa situazione patologica che già aveva compromesso la salute del paziente. È per questo che si parla di “danno differenziale”; richiamandosi con tale espressione anche il concetto di danno sofferto come conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica.
In sostanza, il danno iatrogeno differenziale è la “porzione” di danno che eccede il pregiudizio che il paziente aveva già subito o che comunque avrebbe subito per effetto della malattia pregressa. È un quid pluris riconducibile esclusivamente alla condotta del sanitario.
Il danno iatrogeno è tipicamente un danno differenziale perché l'intervento del medico si innesta su una situazione di salute già in qualche modo compromessa. Quindi si tratta di una sorta di danno alla salute aggiuntivo rispetto a quello che il paziente ha già sofferto prima dell'errore sanitario, o che avrebbe comunque sofferto a prescindere da esso.
La giurisprudenza ha stabilito alcuni principi chiave nella valutazione della responsabilità medica per danno iatrogeno, distinguendo fondamentalmente due ipotesi: il caso della lesione originaria dovuta a caso fortuito o forza maggiore, in cui il medico è responsabile dell'intero danno, esclusi i postumi che si sarebbero comunque verificati;
il caso della lesione originaria dovuta a colpa di un terzo, in cui la lesione preesistente è dovuta a un fatto illecito addebitabile ad un terzo (ad esempio infortunio sul lavoro o incidente stradale), nel qual caso il medico può essere chiamato a rispondere dell'intero danno, insieme al terzo colpevole, secondo il principio della responsabilità solidale.
In entrambi i casi è fondamentale distinguere chiaramente tra le lesioni che si sarebbero verificate comunque e quelle dovute esclusivamente all'errore pagina 14 di 21 medico.
Ai fini della quantificazione di tale tipo di danno, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 7577/2007 e n. 2335/2001, ha stabilito che, per calcolare il danno iatrogeno, si deve sottrarre dal grado complessivo di invalidità la parte che sarebbe comunque esistita anche senza l'errore medico.
In una più recente pronuncia del 2021, la n. 26117, la Corte di legittimità ha spiegato che due sono i valori da considerare:
1. l'invalidità totale che il paziente ha subito, inclusi i postumi causati dall'errore medico;
2. l'invalidità che il paziente avrebbe avuto comunque, anche senza l'errore.
Il risarcimento deve essere calcolato sottraendo il secondo valore al primo.
Più precisamente: “il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sent. n. 26117 del 27 settembre 2021).
La quantificazione del danno iatrogeno si basa sul criterio delle percentuali di invalidità permanente (IP). In linea generale, occorre determinare prima la percentuale di IP complessivamente subita dal paziente a causa di tutte le menomazioni (patologia preesistente + danno iatrogeno), poi la percentuale di IP ascrivibile al solo errore medico. La differenza costituisce, appunto il danno iatrogeno differenziale da risarcire.
In dottrina e in giurisprudenza si sono confrontati diversi orientamenti interpretativi sul metodo di calcolo: a) valutazione autonoma del solo danno iatrogeno, considerando la menomazione complessiva solo come parametro di riferimento;
b) sottrazione diretta tra le percentuali di IP complessiva e IP specifica da errore medico;
c) sottrazione tra valori monetari corrispondenti alle relative percentuali di IP, basandosi sulle tabelle del danno biologico (es. tabelle di Milano).
Quest'ultimo criterio è stato avallato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18442/2023) ed è preferibile in quanto evita ingiuste sottostime del danno. pagina 15 di 21 La Corte di cassazione ha ben specificato quali sono i parametri da considerare per il calcolo del risarcimento in caso di danno iatrogeno differenziale:
1. si valuta l'invalidità complessiva, dovuta, cioè, a patologia preesistente sommata a quella causa dell'illecito, e se ne calcola il valore monetario;
2. si considera l'invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario, con la precisazione che, se l'invalidità non impediva al paziente di condurre una vita normale, si considera uno stato di invalidità precedente pari allo 0%;
3. si sottrae, dall'importo risarcitorio attribuito all'invalidità complessiva, l'importo corrispondente all'invalidità preesistente all'illecito; così si ottiene il valore monetario dovuto a titolo di risarcimento per danno iatrogeno differenziale.
Applicando i principi di diritto appena richiamati, la liquidazione del danno differenziale, pertanto, ammonta alla complessiva somma di € 18.104,00
Per quanto attiene, infine, alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, come noto il pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione e che può essere causato da vari fattori come il trauma emotivo, lo shock, la perdita di affetti, la depressione, l'ansia), quanto quello dinamico- relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. N. 11212 del
24.04.2019; Cass. Civ., sez. III, n. 2788 del 31.01.2019).
La risarcibilità di tale tipo di danno, come è noto, è stata resa possibile attraverso una ricostruzione avanzata della teoria della causalità adeguata che ha condotto ad una interpretazione estensiva dell'art. 1223 c.c., risultando configurabile il nesso eziologico tra condotta ed evento anche rispetto a quegli accadimenti che in astratto sono prevedibili, ossia normale conseguenza della condotta illecita.
Come nel caso, per l'appunto, dei familiari della vittima che, a seguito dell'evento illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti in termini di integrità psico-fisica (danno psicologico), laddove medicalmente riscontrabile (tra le molte, Cass. Civ., S.U., sent. n. 9556/2002; Cass. Civ., pagina 16 di 21 sent. n. 13179/2011; Cass. Civ., sent. n. 22909/2012; Cass. Civ., sent. n.
758/2016).
Il danno dei congiunti della vittima di lesioni personali va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 22909/2012). Nonostante l'evoluzione giurisprudenziale, poi, abbia permesso di ricomprendere nel cd. danno riflesso, non solo i casi relativi alla perdita definitiva del rapporto parentale, ma anche le ipotesi di rilevanti menomazioni dei congiunti e, quindi, anche di lesioni purché esse siano di una consistenza di particolare rilievo (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 10816/2004), il Tribunale ritiene che non sussista alcun ostacolo normativo a che tale tipo di danno possa essere riconosciuto anche quando al danneggiato venga riconosciuta una percentuale di danno biologico non particolarmente elevata.
Onere della parte richiedente sarà, dunque, quello di dimostrare – anche per via presuntiva (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, sent. n. 25541 del
30.083.2022; Cass. Civ., sez. III, ord. N. 7748 dell'08.04.2020; Cass. Civ., sez. III, ord. N. 11212 del 24.04.2019) – che è stata lesa dalla condizione del congiunto, subendo, dunque, un danno non patrimoniale.
La liquidazione di tale tipo di danno avviene in base a criteri equitativi, tenendo conto di diversi fattori (così come previsti dalle tabelle di Roma), tra cui il grado di parentela tra la vittima e il danneggiato;
l'età del danneggiato;
le condizioni di salute del danneggiato;
le preesistenti condizioni psicologiche del danneggiato;
la gravità del danno subito dalla vittima;
il rapporto interpersonale tra la vittima ed il danneggiato.
Nel caso di specie, la prova presuntiva può dirsi raggiunta in capo a Pt_1
(madre del minore) relativamente alla componente morale di tale
[...] tipo di danno, essendo stata depositata agli atti (cfr. doc. 18) la documentazione medica attestante lo svolgimento di visita psichiatrica
(avvenuta in data 18.02.2016 a ridosso, dunque, della vicenda che aveva colpito il piccolo ), a cui è seguita cura medica antidepressiva e Per_1 ansiolitica prescritta dal dipartimento di salute mentale dell'ospedale di
Teramo; cura protrattasi per un periodo di tempo pari a due mesi (dal
18.02.2016 al 18.03.2016). pagina 17 di 21 Lo stesso, al contrario, non può dirsi per (padre di ), il Parte_2 Per_1 quale ha allegato agli atti di questo giudizio solamente una ricevuta (doc. n.
18) con la descrizione “visita specialistica”, dalla quale, quindi, non è possibile evincere non solo il tipo di visita a cui si è sottoposto, ma neanche lo specialista a cui si è rivolto.
Pertanto, dovendosi procedere alla sola liquidazione del danno riflesso in favore di lo stesso, in base ai criteri sopra richiamati, viene Parte_1 liquidato, in via equitativa, nella complessiva somma di € 3.000,00 .
4.5. A tali importi, va aggiunta la somma di € 92,90 per le spese mediche documentate e la somma di € 5.550 per la perizia di parte, trattandosi di un importo congruo e in relazione al quale gli attori hanno provato l'assunzione dell'obbligazione, mediante la produzione documentale della notula di pagamento di cui ai documenti “fattura CTP Prof. 2019” e Per_3
“fattura CTP Prof. 2019” (depositate unitamente alle note Per_4 conclusive) (cfr. in tal senso: Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 24188 dell'08.09.2021, ove si legge in massima: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza”).
In conclusione, la domanda attorea va accolto per quanto di ragione e, Contr conseguentemente, deve essere dichiarata la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per i danni cagionati a
[...]
e Per_1 Parte_1 Parte_2
Il risarcimento del danno cui è tenuta la convenuta dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi pagina 18 di 21 dell'evento dannoso, con la conseguenza che vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent.
Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nell'ipotesi di risarcimento dei danni da illecito aquiliano, va poi specificato che la somma liquidata in base alle Tabelle aggiornate deve essere, dapprima, devalutata alla data del fatto illecito, poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi al tasso legale fino alla data dell'ultimo aggiornamento Istat.
Pertanto, nel caso di specie, il totale delle somme riconosciute agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi
A tale importo, va aggiunta la somma di € 92,90 per le spese mediche documentate e la somma di € 5.550 per la perizia di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM147/2022. pagina 19 di 21 Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta, tenuto conto della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta da e sia in Parte_1 Parte_2 proprio sia nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul
[... minore nei confronti dell Persona_1 Controparte_1
rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così decide: CP_1
1)accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori nei confronti della;
CP_2
2)per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità della , ai CP_2 sensi dell'art. 1218 c.c., per i danni cagionati agli attori, nei limiti indicati in parte motiva;
Contr
3)per l'effetto, condanna la di Teramo al pagamento della somma di €
18.104,00 , come in motivazione, in favore degli attori, nella qualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
4)condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 5.550,00# a titolo di rimborso per le spese sostenute per la perizia di parte, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
5)condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 92,00 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
Contr
6)condanna la di Teramo alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre alle spese di iscrizione a ruolo e di notifica, oltre rimborso forfettario, IVA e cap, come per legge;
7) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Teramo, l' data del deposito telematico.
pagina 20 di 21 IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
( firma digitale)
pagina 21 di 21