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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese - 03258450794
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1406484 CONTR.CONSORZIO 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1406484 CONTR.CONSORZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 1406484, notificato in data 30.10.2023, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 48,00, con riferimento ai contributi consortili anno 2022 e 2023.
Il ricorrente lamentava che i suoi immobili non erano mai stati oggetto, direttamente o indirettamente, di opere del Consorzio né avrebbero mai goduto di alcun vantaggio derivante dalle opere consortili.
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese non si costituiva nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, non costituitosi il Consorzio, non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nazionale e regionale ai fini dell'imposizione del contributo consortile di che trattasi.
Segnatamente, non è provato che i terreni del ricorrente siano inseriti nel perimetro di contribuenza nè che abbiano effettivamente beneficiato dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica riconducibili all'atto impugnato che, peraltro, sul punto è assolutamente carente di qualsivoglia specificazione, limitandosi soltanto ad indicare la tipologia del tributo e l'annualità di riferimento.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 278,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed ordina che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico IN GO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese - 03258450794
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1406484 CONTR.CONSORZIO 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1406484 CONTR.CONSORZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 1406484, notificato in data 30.10.2023, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 48,00, con riferimento ai contributi consortili anno 2022 e 2023.
Il ricorrente lamentava che i suoi immobili non erano mai stati oggetto, direttamente o indirettamente, di opere del Consorzio né avrebbero mai goduto di alcun vantaggio derivante dalle opere consortili.
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese non si costituiva nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, non costituitosi il Consorzio, non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nazionale e regionale ai fini dell'imposizione del contributo consortile di che trattasi.
Segnatamente, non è provato che i terreni del ricorrente siano inseriti nel perimetro di contribuenza nè che abbiano effettivamente beneficiato dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica riconducibili all'atto impugnato che, peraltro, sul punto è assolutamente carente di qualsivoglia specificazione, limitandosi soltanto ad indicare la tipologia del tributo e l'annualità di riferimento.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 278,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed ordina che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico IN GO