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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4523/2024
Il Giudice, dott.ssa Marica Loschi, all'esito della riserva assunta all'udienza del
2.4.2025 e della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, dà lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 4523/2024 vertente
TRA
, con l'avv. Michele Lovadina, Parte_1
E
, con l'avv. Diego Casonato, Parte_2
OGGETTO: rilascio dell' immobile
CONCLUSIONI: come da verbale del 2.4.2025
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio quale Parte_1 Parte_2 comodatario dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Moriago della Battaglia
(TV) via Roma n. 20/A catastalmente identificato al foglio 3 particella 67 sub 5 e 6.
pagina 1 di 3 Ha affermato che l'occupazione, trattasi di una porzione di immobile costituita da un piccolo appartamento, era risalente al giugno 2022 e che l'accordo verbale era che il resistente avrebbe pagato i consumi relativi alle utenze con riconsegna Parte_2 dopo un anno o comunque,, a richiesta del ricorrente per sopravvenute necessità di utilizzo dell'immobile per proprie esigenze.
Deduceva che il rimborsava solo per pochi mesi le utenze e che, a partire Parte_2 dal mese di gennaio 2023, interrompeva ogni versamento.
Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno corrispondente alla indennità di occupazione, calcolata in €
4.800,00,
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo sostanzialmente alla tesi del ricorrente e in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 2.4.2025, ha sostenuto che non appena riceverà la pensione lascerà l'immobile, senza però dare una data certa e chiedendo di poterlo rilasciare nel più lungo tempo possibile.
Ora si dà atto che il ricorrente ha rinunciato all'indennità di occupazione e al rimborso delle utenze, insistendo invece per il rilascio dell'immobile nel più breve tempo possibile.
Del resto, l'uso abitativo di un immobile concesso in comodato da parte del comodatario non è, di per sé, qualificabile come utilizzo specifico, suscettibile di impedire la richiesta di restituzione del bene ad nutum; infatti, “in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti indeterminato e cioè a titolo precario, onde la revocabilità "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5907 del 11/03/2011).
Per tutti i predetti motivi, la domanda del ricorrente risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato al rilascio dell'immobile di cui si discute a favore del ricorrente, fissandosi per l'esecuzione la data del 29.5.2025, da ritenersi congrua atteso che la richiesta di restituzione del bene concesso in comodato formulata nella presente sede è stata preceduta da ben pagina 2 di 3 due richieste stragiudiziali nello stesso senso, regolarmente pervenute all'indirizzo del destinatario nel corso dell'anno 2023.
Il convenuto è quindi tenuto al rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte resistente al rilascio a favore della parte Parte_2 ricorrente dell'immobile meglio identificato nel ricorso, Parte_1 sito in Moriago della Battaglia (TV) via Roma n. 20/A, libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 29.5.2025;
2) condanna la parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 1.350,00, a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il GOT dott.ssa Marica Loschi
pagina 3 di 3
Il Giudice, dott.ssa Marica Loschi, all'esito della riserva assunta all'udienza del
2.4.2025 e della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, dà lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 4523/2024 vertente
TRA
, con l'avv. Michele Lovadina, Parte_1
E
, con l'avv. Diego Casonato, Parte_2
OGGETTO: rilascio dell' immobile
CONCLUSIONI: come da verbale del 2.4.2025
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio quale Parte_1 Parte_2 comodatario dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Moriago della Battaglia
(TV) via Roma n. 20/A catastalmente identificato al foglio 3 particella 67 sub 5 e 6.
pagina 1 di 3 Ha affermato che l'occupazione, trattasi di una porzione di immobile costituita da un piccolo appartamento, era risalente al giugno 2022 e che l'accordo verbale era che il resistente avrebbe pagato i consumi relativi alle utenze con riconsegna Parte_2 dopo un anno o comunque,, a richiesta del ricorrente per sopravvenute necessità di utilizzo dell'immobile per proprie esigenze.
Deduceva che il rimborsava solo per pochi mesi le utenze e che, a partire Parte_2 dal mese di gennaio 2023, interrompeva ogni versamento.
Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno corrispondente alla indennità di occupazione, calcolata in €
4.800,00,
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo sostanzialmente alla tesi del ricorrente e in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 2.4.2025, ha sostenuto che non appena riceverà la pensione lascerà l'immobile, senza però dare una data certa e chiedendo di poterlo rilasciare nel più lungo tempo possibile.
Ora si dà atto che il ricorrente ha rinunciato all'indennità di occupazione e al rimborso delle utenze, insistendo invece per il rilascio dell'immobile nel più breve tempo possibile.
Del resto, l'uso abitativo di un immobile concesso in comodato da parte del comodatario non è, di per sé, qualificabile come utilizzo specifico, suscettibile di impedire la richiesta di restituzione del bene ad nutum; infatti, “in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti indeterminato e cioè a titolo precario, onde la revocabilità "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5907 del 11/03/2011).
Per tutti i predetti motivi, la domanda del ricorrente risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato al rilascio dell'immobile di cui si discute a favore del ricorrente, fissandosi per l'esecuzione la data del 29.5.2025, da ritenersi congrua atteso che la richiesta di restituzione del bene concesso in comodato formulata nella presente sede è stata preceduta da ben pagina 2 di 3 due richieste stragiudiziali nello stesso senso, regolarmente pervenute all'indirizzo del destinatario nel corso dell'anno 2023.
Il convenuto è quindi tenuto al rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte resistente al rilascio a favore della parte Parte_2 ricorrente dell'immobile meglio identificato nel ricorso, Parte_1 sito in Moriago della Battaglia (TV) via Roma n. 20/A, libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 29.5.2025;
2) condanna la parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 1.350,00, a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il GOT dott.ssa Marica Loschi
pagina 3 di 3