Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 07/07/1952 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BAGNUOLO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare dal 2019 di assegno sociale sostitutivo;
di aver percepito, a seguito del decesso del coniuge, la pensione di reversibilità dal maggio
2021; di aver continuato a percepire dal maggio 2021 al dicembre 2021
l'assegno sociale summenzionato;
di aver ricevuto il 26.5.2022 la nota di debito per l'importo di € 5.271,37 per aver percepito l'assegno sociale
1
che l' avrebbe dovuto recuperare gli importi erogati solo dal maggio CP_1
2021; la violazione dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/1988 e dell'art. 3 ter d.l.
850/1976. Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo delle pretese restitutorie dell' relative CP_1 all'illegittima erogazione della prestazione assistenziale erogata per i periodi e gli importi indicati nelle richieste di pagamento. Come emerge dalla nota di debito del 26.5.2022, l'indebito ha ad oggetto il pagamento dell'assegno sociale sostitutivo erogato nell'intero anno 2021 a causa del superamento della soglia reddituale prevista. Parte ricorrente, d'altra parte, non contesta il superamento del requisito reddituale ma eccepisce l'irripetibilità di quanto percepito.
INDEBITO ASSISTENZIALE E SUPERAMENTO DEL REQUISITO
REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018), “in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale
2 presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000,
n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e
3 per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in CP_1 realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che,
4 rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non
è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Non è possibile, però, valorizzare le deduzioni formulate da parte ricorrente in quanto, come evidenziato dall'ente previdenziale, il superamento della soglia reddituale può essere
5 accertato dall' solo nell'anno successivo a quello di riferimento. CP_1
D'altra parte, la stessa percezione dell'ulteriore prestazione esclude categoricamente qualsiasi forma di possibile affidamento da parte del ricorrente in quanto presuppone la consapevolezza del superamento della soglia reddituale e, conseguentemente, della non spettanza della prestazione in esame.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE INDEBITA
A seguito del superamento del requisito reddituale deve essere restituito l'intero importo percepito a titolo di assegno sociale sostitutivo e non solo quello erogato dal maggio 2021 in quanto la ragione dell'incompatibilità è data dal superamento della soglia reddituale annua e non dalla mera percezione di una diversa prestazione incompatibile. Si tratta, quindi, di una circostanza che non è rilevabile ex ante ma solo ex post, all'esito della determinazione della somma complessivamente percepita sulla base del diverso titolo. Per tali ragioni, non sono condivisibili le deduzioni formulate da parte ricorrente anche nelle note di trattazione scritta. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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