Sentenza 20 marzo 2023
Massime • 1
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza presenta un differente onere motivazionale, che varia a seconda dei "comandi" pronunciati: se si tratta di "comandi" integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute nel provvvedimento - connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria - l'onere è più intenso; se si tratta di "comandi a rime obbligate" - cioè, attuativi di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge - l'onere si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del comando alla statuizione resa o alla norma sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 7985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7985 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
udito, per Generali Italia S.p.A., l’Avv. Alberto Mula;
AT Il 24 gennaio 2003 Generali Italia S.p.A. (d’ora in poi, anche “l’odierna ricorrente” o “la contribuente”), subentrata alla società titolare del relativo diritto, chiese il rimborso di un credito Irpeg pari ad euro 60.741.808,73, relativo all’anno 1993 ed emergente dalla dichiarazione dei redditi Mod. 760/94, oltre agli interessi maturati e maturandi. In seguito al silenzio rifiuto dell’amministrazione, venne instaurato un contenzioso dinanzi alla C.T.P. di Roma per chiedere, oltre al rimborso dell’imposta con la corresponsione dei relativi interessi, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., calcolato sulla base del prime rate medio ABI per ciascun anno dal 1994 al 2002 e sulla base dell’euribor a tre mesi aumentato di quattro punti dall’anno 2003 fino alla data del rimborso. Per quel che in questa sede ancora interessa ed in relazione al credito Irpeg relativo all’anno 1993, la C.T.P. di Roma riconobbe il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2 c.c., individuandolo nel lucro cessante (mancato investimento delle somme a credito) e nel danno emergente (interessi corrisposti a terzi cui si ricorre per finanziarsi) ed aggiungendo che “per quantificare la redditività di detti investimenti appare equo ricorrere a parametri oggettivi e cioè al tasso che si sarebbe riscosso investendo il credito presso qualsiasi istituto bancario (prime rate ABI) e al tasso di mercato interbancario diffuso giornalmente dalla federazione bancaria europea (euribor)”. 3 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. In data 29 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate rimborsò alla istante il credito d’imposta unitamente agli interessi maturati fino al 31 dicembre 2007, senza il danno da svalutazione monetaria come quantificato nella sentenza della C.T.P. di Roma n. 402/9/2007, che passò in giudicato. Stante il parziale inadempimento dell’Agenzia delle Entrate, e previo l’invio della messa in mora, l’odierna ricorrente adì la C.T.P. di Roma in sede di giudizio di ottemperanza, all’esito del quale il giudice tributario pronunciò la sentenza indicata in epigrafe. Avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Diritto 1.Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento, per inosservanza dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 2909 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, la contribuente ha censurato la sentenza di ottemperanza nella parte in cui, nel delegare il Commissario ad acta alla determinazione del danno da svalutazione monetaria in base al prime rate ABI dall’1/7/1995 al 31/12/2002 ed euribor dall’1/1/2003 sino al 31/12/2007 ed alla adozione di ogni provvedimento per la liquidazione e per l’accredito a favore della ricorrente dell’importo risultante, ha specificato che dal computo dell’importo da corrispondere a titolo di svalutazione monetaria dovesse essere detratto quanto già corrisposto per interessi ex art. 44 bis del d.P.R. n. 602 del 1073. Secondo la contribuente, tale “detrazione” non troverebbe una corrispondente statuizione nella sentenza da ottemperare, prospettandosi così una violazione del giudicato. Nel disporre la citata detrazione dal danno da svalutazione di quanto già corrisposto a titolo di interessi, la C.T.P. avrebbe inoltre anche 4 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. pronunciato su un’eccezione non proposta dall’amministrazione nel corso del giudizio di cognizione, ma fatta valere solo nel corso del giudizio di ottemperanza. Altro errore commesso dal giudice dell’ottemperanza, che avrebbe comportato una violazione del giudicato, sarebbe stato quello di non disporre l’aggiunta dell’ulteriore spread di quattro punti percentuali rispetto al tasso euribor, aggiunta richiesta dalla contribuente in sede di azione per il rimborso ed asseritamente riconosciuta nella sentenza da ottemperare. Un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata sarebbe l’aver ordinato la liquidazione del danno da svalutazione monetaria fino al 31/12/2007, mentre il rimborso sarebbe avvenuto solo nel dicembre 2008. 1.1. Il motivo è infondato in tutti i profili nei quali si articola. 1.1.a. Quanto al danno da svalutazione monetaria, già la lettera della disposizione di cui all’art. 1224, comma 2 c.c., lo limita alla differenza in eccesso rispetto al danno già “coperto” dalla misura degli interessi moratori: in altre parole, nella nozione di “danno maggiore” è insita la limitazione alla differenza in eccesso di tale ulteriore voce di danno rispetto a quello già ristorato dagli interessi moratori. La lettera della norma, peraltro, è ribadita e confortata dalla costante interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. 1, n. 13359/2007; sez. 6-1, n. 22512/2021). Non si è trattato, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente, di pronunciare su un’eccezione proposta dalla parte solo nel corso del giudizio di ottemperanza, ma di disporre l’ottemperanza della sentenza di cognizione passata in giudicato, nella parte in cui aveva accertato il diritto alla corresponsione degli interessi e del maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., nell’unico modo in cui tali voci avrebbero potuto essere legittimamente corrisposte, cioè evitando il loro cumulo e limitando il danno ex art. 5 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. 1224, comma 2 c.c., al pregiudizio ulteriore rispetto a quello “coperto” dagli interessi moratori. 1.1.b. Il motivo è infondato anche per quanto riguarda il profilo della mancata aggiunta, tra i criteri di determinazione del danno da svalutazione monetaria, di quattro punti al tasso euribor. La sentenza di cognizione, riportata per stralci nel ricorso della contribuente, si era espressa nel senso che “per quantificare la redditività di detti investimenti appare equo ricorrere a parametri oggettivi e cioè al tasso che si sarebbe riscosso investendo il credito presso qualsiasi istituto bancario (prime rate ABI) e al tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla federazione bancaria europea (euribor)”. Non vi è nessun riferimento all’aumento di quattro punti del tasso euribor, e correttamente la sentenza resa in sede di ottemperanza si è attenuta al dictum del giudice della cognizione, che non avrebbe potuto essere integrato con ulteriori statuizioni (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19346 del 20/07/2018, Rv. 649809 - 01). 1.1.c. E’ infondato, infine, il profilo di doglianza relativo alla statuizione avente ad oggetto il dies ad quem del danno da svalutazione monetaria, fissato dal giudice dell’ottemperanza al 31 dicembre 2007 anziché alla data del 29 dicembre 2008, data del rimborso parziale eseguito dall’amministrazione. Sia gli interessi moratori che il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2 c.c., infatti, sono degli accessori del credito in linea capitale (restituzione dell’imposta versata). In particolare, il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., è un accessorio complementare rispetto al credito per interessi moratori, nel senso che “completa” il risarcimento della stessa tipologia di danno “coperto” in parte con gli interessi moratori. Tale conclusione è avvalorata dall’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1224 c.c., secondo il quale l’ulteriore risarcimento del maggior danno “non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. 6 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. Orbene, se esiste una disposizione normativa speciale, in ambito tributario, come quella di cui all’art. 44 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in ragione della quale il computo degli interessi (moratori) sull’imposta da rimborsare si è fermato al 31 dicembre 2007 (con statuizione resa in sede di ottemperanza qui non impugnata), anche il computo del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2 c.c., deve fermarsi al 31 dicembre 2007: avendo il maggior danno la stessa natura del danno coperto dagli interessi moratori, di cui rappresenta un ristoro complementare, la norma speciale (art. 44 bis cit.) che fissa un determinato dies ad quem per il computo degli interessi moratori non può che riguardare anche l’estensione temporale del risarcimento del maggior danno. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all’art. 111 Cost. (art. 360, n. 4 c.p.c.)”, la contribuente si lamenta del fatto che la sentenza resa in sede di ottemperanza, qui impugnata, non conterrebbe una motivazione rispettosa del minimo standard costituzionale, risolvendosi in affermazioni apodittiche. 2.1. Il motivo è infondato. E’ vero che questa Corte ha affermato che anche le sentenze rese in sede di ottemperanza sono ricorribili per cassazione per radicale carenza della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 23/04/2004, Rv. 572300 - 01). Deve precisarsi, tuttavia, che, con riferimento alla sentenza emessa in sede di ottemperanza, l’intensità dell’onere motivazionale varia a seconda dei “comandi” pronunciati: se si tratta di “comandi” integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute in sentenza, connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria, l’onere motivazionale è più intenso;
se si tratta di “comandi a rime obbligate”, attuativi cioè di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge, l’onere motivazionale si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del 7 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. comando alla statuizione resa in sede di cognizione o alla norma di legge sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza di cognizione. Orbene, nel caso che ci occupa, nell’escludere l’aumento di quattro punti del tasso euribor, la sentenza di ottemperanza si è pedissequamente attenuta a quanto statuito nella sentenza di cognizione sul punto. Con riferimento, invece, al risarcimento del maggior danno, il giudice dell’ottemperanza non ha fatto altro che applicare il criterio di determinazione “differenziale” stabilito dalla legge (art. 1224, comma 2 c.c.). Così anche con riferimento all’estensione temporale del maggior danno da svalutazione monetaria: la limitazione al 31 dicembre 2007 trova la sua giustificazione nell’esigenza di assimilare la decorrenza temporale del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a quella degli interessi moratori, ai quali è accomunato dalla stessa natura di ristoro del tardivo adempimento avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria. 3.In definitiva, il ricorso è infondato. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 8 Ric. n. 29812/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.