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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 6 d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, 132 e 438 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa in grado di appello iscritta al numero 438 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Eugenio Galassi
-appallante-
e
Controparte_1
-appellata contumace- avverso la sentenza n. 130/2018 emessa dal Giudice di Pace di Atri emessa all'esito del giudizio avente R.G. n.
370/2018, pubblicata in data 10.08.2018.
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali in genere.
CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, previa doverosa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento delle domande in primo grado formulate da questa difesa, indi del presente gravame ed in riforma dell'impugnata pronuncia,
pagina 1 di 5 dichiarare nulli e/o inefficaci, comunque ex se improcedibili i medesimi atti amministrativi testé impugnati irroganti le menzionate sanzioni, dacché nulli, invalidi e/o inammissibili, certamente irregolarmente quanto illegittimamente adottati, alla luce dei motivi tutti meglio espressi e comprovati in atti. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere, “previa doverosa sospensione Pt_1 Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata”, la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative irrogate.
La sentenza appellata trae origine dall'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso n. 28 verbali di contestazione adottati dalla Polizia Stradale di a seguito di accertamenti eseguiti sul CP_1 veicolo targato FD962DK, condotto da . Parte_2
In particolare, dei 28 verbali di contestazione: n. 14 emessi ai sensi dell'art. 174, comma 4, C.d.S. sono stati elevanti nei confronti di , in qualità di trasgressore principale e di in Parte_2 Pt_1 qualità di obbligato in solido e n. 14 rivolti invece alla sola impresa datoriale, in qualità di trasgressore ai sensi dell'art. 174, comma 14, C.d.S., concernente la regolamentazione del riposo settimanale per i conducenti di veicoli dedicati al trasporto di cose e/o persone.
I-1.1. I verbali sono stati opposti da al fine di ottenerne l'annullamento, all'uopo espressamente Pt_1 richiamando la disciplina di settore e sostenendo l'applicabilità, al caso di specie, della deroga al riposo settimanale disciplinata all'art. 8, comma 6-bis, Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
I-1.2. In primo grado si è costituita la , concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
I-1.3. All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di Atri, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
I-2. Avverso la sentenza n. 130/2018 del Giudice di Pace di Atri ha proposto appello sulla Pt_1 scorta delle stesse ragioni avanzate nel ricorso di primo grado, rassegnando le conclusioni ut supra interamente trascritte.
pagina 2 di 5 I-2.1. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per la , con Controparte_1 conseguente declaratoria di contumacia all'udienza del 30.05.2019.
I-3. Il giudizio di secondo grado, documentalmente istruito, è pervenuto in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 14/05/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-4. L'impugnazione non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto evidenziare che la società appellante non ha mai contestato i fatti accertati dalla
Polizia Stradale, che pertanto, devono considerarsi pacifici (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esame del gravame impone la previa individuazione della disposizione derogatoria che, secondo la tesi di renderebbe illegittimi i verbali impugnati in primo grado. Pt_1
A venire in rilievo è l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
Il par. 6 del predetto articolo dispone che “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. In deroga al primo comma, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.
Il par. 6-bis dell'art. 8 Reg. CE/561/2006 prevede l'espressa deroga al par.
6. Stabilendo che “il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE)
n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (1), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: i) due regolari periodi di riposo settimanale;
oppure ii) un periodo regolare di riposo settimanale
pagina 3 di 5 ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1o gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché d) dopo il 1o gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore”.
La deroga opera dunque:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga devono essere osservate specifiche regole per il riposo;
c) il veicolo deve essere munito di un apparecchio di controllo conforme;
d) la presenza di più conducenti a bordo del veicolo in caso di guida nelle ore notturne o, in alternativa, la riduzione dell'orario di guida a tre ore.
II-4.1. Nel caso in esame, le specificate condizioni non trovano alcun riscontro. Infatti, l'appellante si
è limitata a affermare che: “Alla luce della documentazione allegata al ricorso, non è chi non veda come nei periodi di tempo oggetto di contestazione, il conducente/autista Sig. abbia effettuato anche un servizio Parte_2 occasionale internazionale, con conseguente applicazione della normativa di deroga del riposo settimanale, di cui all'art.
8, co.
6-bis del Regolamento C.E..”, ed ancora: “(…) sempre a norma del citato art. 8, co.
6 -bis, per poter usufruire della suddetta deroga al riposo settimanale il veicolo deve essere munito di un apparecchio di controllo, conformemente ai requisiti dell'allegato I B del Regolamento C.E.E. n° 3821/1985, ovvero di tachigrafo digitale. Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste per l'applicazione del ripetuto art. 8, co.
6 -bis, essendo il veicolo targato FD962DK appunto munito di tachigrafo digitale.” (cfr. pag. 4 e 5 – ricorso). intende subordinare l'applicazione della più favorevole disciplina di deroga, alla presenza, sul Pt_1 mezzo di trasporto sottoposto ad accertamento, del tachigrafo digitale sostenendo che, la presenza di detta apparecchiatura sia sufficiente a giustificare la mancata fruizione o la fruizione ridotta del tempo di riposo da parte del conducente.
Come è dato evincersi dal piano tenore letterale dell'art. 8, par. 6-bis, Reg. CE/561/2006, tale condizione non è di per sé sufficiente, essendo necessaria la compresenza di altre imprescindibili ed inderogabili condizioni, neppure allegate e dedotte da e, a fortiori, non provate. Pt_3
II-5. Quanto osservato consente di confermare la sentenza del Giudice di Pace di Atri, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Il gravame va rigettato con conferma della sentenza gravata.
pagina 4 di 5 III-7. Nulla sulle spese stante la dichiarata contumacia della . Controparte_1
III-8. L'integrale reiezione del gravame giustifica il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto,
- CONFERMA integralmente la sentenza gravata, n. 130/2018, emessa dal Giudice di Pace di Atri
e pubblicata in data 10.08.2018;
- NULLA SULLE SPESE;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14/05/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 6 d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, 132 e 438 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa in grado di appello iscritta al numero 438 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Eugenio Galassi
-appallante-
e
Controparte_1
-appellata contumace- avverso la sentenza n. 130/2018 emessa dal Giudice di Pace di Atri emessa all'esito del giudizio avente R.G. n.
370/2018, pubblicata in data 10.08.2018.
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali in genere.
CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, previa doverosa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento delle domande in primo grado formulate da questa difesa, indi del presente gravame ed in riforma dell'impugnata pronuncia,
pagina 1 di 5 dichiarare nulli e/o inefficaci, comunque ex se improcedibili i medesimi atti amministrativi testé impugnati irroganti le menzionate sanzioni, dacché nulli, invalidi e/o inammissibili, certamente irregolarmente quanto illegittimamente adottati, alla luce dei motivi tutti meglio espressi e comprovati in atti. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
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CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere, “previa doverosa sospensione Pt_1 Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata”, la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative irrogate.
La sentenza appellata trae origine dall'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso n. 28 verbali di contestazione adottati dalla Polizia Stradale di a seguito di accertamenti eseguiti sul CP_1 veicolo targato FD962DK, condotto da . Parte_2
In particolare, dei 28 verbali di contestazione: n. 14 emessi ai sensi dell'art. 174, comma 4, C.d.S. sono stati elevanti nei confronti di , in qualità di trasgressore principale e di in Parte_2 Pt_1 qualità di obbligato in solido e n. 14 rivolti invece alla sola impresa datoriale, in qualità di trasgressore ai sensi dell'art. 174, comma 14, C.d.S., concernente la regolamentazione del riposo settimanale per i conducenti di veicoli dedicati al trasporto di cose e/o persone.
I-1.1. I verbali sono stati opposti da al fine di ottenerne l'annullamento, all'uopo espressamente Pt_1 richiamando la disciplina di settore e sostenendo l'applicabilità, al caso di specie, della deroga al riposo settimanale disciplinata all'art. 8, comma 6-bis, Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
I-1.2. In primo grado si è costituita la , concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
I-1.3. All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di Atri, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
I-2. Avverso la sentenza n. 130/2018 del Giudice di Pace di Atri ha proposto appello sulla Pt_1 scorta delle stesse ragioni avanzate nel ricorso di primo grado, rassegnando le conclusioni ut supra interamente trascritte.
pagina 2 di 5 I-2.1. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per la , con Controparte_1 conseguente declaratoria di contumacia all'udienza del 30.05.2019.
I-3. Il giudizio di secondo grado, documentalmente istruito, è pervenuto in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 14/05/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-4. L'impugnazione non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto evidenziare che la società appellante non ha mai contestato i fatti accertati dalla
Polizia Stradale, che pertanto, devono considerarsi pacifici (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esame del gravame impone la previa individuazione della disposizione derogatoria che, secondo la tesi di renderebbe illegittimi i verbali impugnati in primo grado. Pt_1
A venire in rilievo è l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
Il par. 6 del predetto articolo dispone che “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. In deroga al primo comma, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.
Il par. 6-bis dell'art. 8 Reg. CE/561/2006 prevede l'espressa deroga al par.
6. Stabilendo che “il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE)
n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (1), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: i) due regolari periodi di riposo settimanale;
oppure ii) un periodo regolare di riposo settimanale
pagina 3 di 5 ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1o gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché d) dopo il 1o gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore”.
La deroga opera dunque:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga devono essere osservate specifiche regole per il riposo;
c) il veicolo deve essere munito di un apparecchio di controllo conforme;
d) la presenza di più conducenti a bordo del veicolo in caso di guida nelle ore notturne o, in alternativa, la riduzione dell'orario di guida a tre ore.
II-4.1. Nel caso in esame, le specificate condizioni non trovano alcun riscontro. Infatti, l'appellante si
è limitata a affermare che: “Alla luce della documentazione allegata al ricorso, non è chi non veda come nei periodi di tempo oggetto di contestazione, il conducente/autista Sig. abbia effettuato anche un servizio Parte_2 occasionale internazionale, con conseguente applicazione della normativa di deroga del riposo settimanale, di cui all'art.
8, co.
6-bis del Regolamento C.E..”, ed ancora: “(…) sempre a norma del citato art. 8, co.
6 -bis, per poter usufruire della suddetta deroga al riposo settimanale il veicolo deve essere munito di un apparecchio di controllo, conformemente ai requisiti dell'allegato I B del Regolamento C.E.E. n° 3821/1985, ovvero di tachigrafo digitale. Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste per l'applicazione del ripetuto art. 8, co.
6 -bis, essendo il veicolo targato FD962DK appunto munito di tachigrafo digitale.” (cfr. pag. 4 e 5 – ricorso). intende subordinare l'applicazione della più favorevole disciplina di deroga, alla presenza, sul Pt_1 mezzo di trasporto sottoposto ad accertamento, del tachigrafo digitale sostenendo che, la presenza di detta apparecchiatura sia sufficiente a giustificare la mancata fruizione o la fruizione ridotta del tempo di riposo da parte del conducente.
Come è dato evincersi dal piano tenore letterale dell'art. 8, par. 6-bis, Reg. CE/561/2006, tale condizione non è di per sé sufficiente, essendo necessaria la compresenza di altre imprescindibili ed inderogabili condizioni, neppure allegate e dedotte da e, a fortiori, non provate. Pt_3
II-5. Quanto osservato consente di confermare la sentenza del Giudice di Pace di Atri, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Il gravame va rigettato con conferma della sentenza gravata.
pagina 4 di 5 III-7. Nulla sulle spese stante la dichiarata contumacia della . Controparte_1
III-8. L'integrale reiezione del gravame giustifica il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto,
- CONFERMA integralmente la sentenza gravata, n. 130/2018, emessa dal Giudice di Pace di Atri
e pubblicata in data 10.08.2018;
- NULLA SULLE SPESE;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14/05/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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