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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2248/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16101/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025088343417 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 0088343417 000, con cui si richiede il pagamento della somma di € 227,16, per la tassa auto anno 2020, notificata il 2.09.2025 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva poichè le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della notifica a mezzo posta del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo targato Targa_1 per l'anno 2020 con avviso di giacenza al 27/06/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti prodromici e della impugnata cartella nel termine di prescrizione triennale ex art.5 D.L.953/82.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16101/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025088343417 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 0088343417 000, con cui si richiede il pagamento della somma di € 227,16, per la tassa auto anno 2020, notificata il 2.09.2025 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva poichè le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della notifica a mezzo posta del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo targato Targa_1 per l'anno 2020 con avviso di giacenza al 27/06/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti prodromici e della impugnata cartella nel termine di prescrizione triennale ex art.5 D.L.953/82.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00