Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
La regola secondo la quale il mezzo di prova testimoniale deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti stessi va intesa nel solo senso che detto mezzo di prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto tecnica o giuridica, e comunque essenzialmente personale dei fatti, mentre sono ammissibili quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dal riferimento al fatto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV VA, LA IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTA FABBRICA 33, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANTONINI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARCHESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PIAZZAI RINA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 188/96 della Corte d'Appello di ROMA., depositata il 17/01/96e, e avverso la sent. 2670/93 della Corte D'Appello di Roma (NON DEFINITIVA) dep. Il 6/10/1993 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
Il relatore fa presente che nel giudizio di appello viene nominato istruttore della causa, incarico che non potè portare a termine, essendo stato destinato alla C.S.C., in modo che l'unico suo atto è consistito nel disporre l'integrazione del contraddittorio nei confroni della chiamata in garanzia IA.
L'Avvocato Mazzoni nulla osserva e il P.G. esclude che vi siano motivi di incompatibilità.
udito l'Avvocato Claudio MAZZONI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 giugno 1980 IA LD - premesso che essa ed i suoi danti causa avevano posseduto come proprietari sin dal 1911 un appezzamento di terreno esteso circa mq.1.400, poi ridotti in sede di conclusioni definitive a circa mq. 750, facente parte della maggiore estensione di mq 1850, in Nazzano Romano in catasto al folio 20 particelle 14, 15, 16, 17, - convenne in giudizio, dinanzi- al tribunale di Roma, AL EC e MI TA, formali intestatari di quell'appezzamento, perché si accertasse l'acquisto per usucapione del diritto dominicale di quella estensione.
Costituitisi nel giudizio, i convenuti negarono il possesso addotto "ex adverso" e chiesero, ottenendola, la chiamata in causa di RI IA dalla quale avevano con atto pubblico di compravendita del 3 giugno 1979 acquistato l'immobile rivendicato dalla LD perché li garantisse dall'eventuale evizione del bene con la condanna alla restituzione del prezzo corrispondente alla quantità del terreno evitta ed al risarcimento del danno nella misura pari agli esborsi per la coltivazione di quella.
Costituitasi nel giudizio, la IA negò fondatezza alla pretesa attorea e, conseguentemente, quella della domanda di garanzia contro di lei posta dal EC e dalla TA. Espletati il mezzo di prova testimoniale ed una c.t.u., con sentenza del 29 ottobre 1990 il tribunale rigettò la domanda della LD e quella di garanzia dei convenuti.
Adita con il gravame della LD ed avendo il EC e la TA riproposto la domanda di garanzia, contumace la IA, con sentenza non definitiva n^2670/93 del 6 ottobre 1993 la corte di Roma, in accoglimento dell'impugnazione principale, ha accertato l'acquisto per usucapione da parte della LD di un determinata porzione, estesa circa mq 700, di quel terreno facente parte delle particelle 14 e 15 del foglio 9 di Nazzano Romano da quantificarsi con maggiore precisione e con l'esatta confinazione e l'indicazione dei dati catastali, ai fini della trascrizione della pronunzia, in prosieguo di giudizio, ed ha rigettato la domanda di garanzia riservando alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali.
Fatta riserva di ricorso per cassazione da parte dei EC, TA ed espletata c.t.u. per una piesatta quantificazione nonché, confinazione ed intestazione catastale del terreno usucapito, con sentenza definitiva n^188 del 17 gennaio 1996 la corte di appello ha determinato l'estensione usucapita in mq 664 nonché la confinazione e l'indicazione catastale della stessa come dal "tipo di frazionamento" redatto dal c.t.u., ha ordinato la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.
Per quel che in questa sede interessa, con la sentenza "non definitiva" n^2670/93 la corte di merito ha ritenuto aver la LD fatto acquisire la prova di un possesso ultraventennale, e così dell'acquisto per usucapione, della porzione di terreno revindicata avendo i testi TO HI, ON NI e LO VA, mezzadri ed affittuari dei danti causa della LD, OV ed GU LD, dichiarato di aver rispettivamente coltivato dal 1941 al 1948 e dal 1949 al 1978 quell'appezzamento che avevano riconosciuto nella rappresentazione grafica di un triangolo colorato in giallo nei cui vertici quegli stessi avevano indicato l'esistenza di antiche essenze vegetali e di manufatti. Per contro i testi indotti dagli appellati avevano affermato di aver, a seguito di incarico da questi ricevuto, in quella zona provveduto al taglio di numerose essenze vegetali senza opposizione alcuna. Questo intervento infatti doveva cronologicamente collocarsi in un'epoca certamente successiva al 1979 ed a seguito della stipula della vendita del fondo tra la IA ed i EC, TA, quando si era utilmente compiuto per la LD il termine ventennale fissato dall'art. 1158 c.c. Quanto alla domanda di garanzia dei EC, TA nei confronti dell'alienante IA, la pretesa non poteva trovare consenso posto che il terreno era stato venduto "a corpo" e non "a misura" non risultando dall'atto di acquisto che il prezzo convenuto fosse determinato in rapporto all'estensione del fondo apparendo questa menzionata nell'atto ai soli fini della identificazione della "res vendita".
Senza considerare, poi, la mancanza della prova che il "corpo" ricevuto comprendesse il "triangolo" usucapito.
Con la sentenza "definitiva", n^188/96, la corte di merito ha ritenuto di non poter procedere alla rinnovazione, con altro esperto, della c.t.u. risolvendosi le censure degli appellati in doglianze esposte dal tecnico di parte che non si erano tradotte in specifiche eccezioni del loro procuratore;
senza considerare poi che le richieste riguardavano i segni del possesso non oggetto di disamina in prosieguo del giudizio essendosi sulla questione statuito con la sentenza non definitiva.
Per la cassazione di entrambe le pronunzie, esponendo quattro motivi di doglianza, ricorrono per cassazione il EC e la TA;
resiste con controricorso la LD;
non ha espletato difensiva la IA.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di doglianza i ricorrenti, in relazione al n^3 dell'art.360 c.p.c., denunziano la nullità delle decisioni impugnate conseguenti all'inosservanza dell'art.244 c.p.c. La corte di merito aveva valorizzato gli esami delle persone indotte dalla LD sebbene queste avessero indicato la zona, che la predetta assumeva di aver utilmente posseduto, su una mappa;
cosi che quei testi avevano solo espresso un giudizio tecnico conseguente all'interpretazione di quella rappresentazione grafica del terreno in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al n^5 dell'art.360 c.p.c., si denunzia il vizio di motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia.
La corte di merito aveva privilegiato le deposizioni di quei testi, i quali avevano indicato sulla mappa la zona posseduta dall'istante, senza aver svolto considerazione alcuna sull'attendibilità di quanto riferito non essendosi quel giudice dato carico di verificare se quei soggetti, per l'età e per il loro grado di cultura, fossero in grado di interpretare la rappresentazione grafica dei luoghi di causa nonché di ricordare e di riferire in ordine a quei luoghi avuto in proposito riguardo alla loro peculiare conformazione.
I due motivi di ricorso, per la loro logica connessione, esigono un esame congiunto, all'esito del quale vanno rigettati. La regola secondo la quale il mezzo di prova testimoniale deve aver come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti medesimi deve essere intesa nel solo senso che detto mezzo di prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto tecnica o giuridica e comunque essenzialmente personale dei fatti che si intendono far acquisire: con la conseguenza che sono ammissibili quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dal riferimento del fatto( in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n^ 2435/90). Nella specie i testi erano chiamati a deporre sulla verità di una relazione di fatto fra i danti causa della LD e l'appezzamento da costei rivendicato così che l'indicazione sulla mappa del luogo ove era stata esercitata detta relazione costituisce un apprezzamento elementare, non complesso, che, prescindendo da un peculiare patrimonio di specifiche nozioni, si rivela come inscindibile dal riferimento del fatto.
Inoltre, contrariamente a quanto i ricorrenti denunziano, la corte di merito ha avuto cura di verificare l'attendibilità di siffatte indicazioni, c.d. "mediate".
In proposito , quel giudice ha rilevato che i testi erano perfettamente in grado di interpretare la riproduzione grafica dei luoghi di causa per aver essi indicato, nei punti cospicui della zona in contestazione e graficamente riprodotta in un triangolo, l'esistenza, ai vertici di quella figura geometrica, di annose essenze vegetali, querce e ulivi, e di manufatti.
Con il terzo motivo di ricorso in relazione ai nn. 3 e 5
dell'art. 360 c.p.c. e con riferimento alla sentenza "definitiva", n^188/96, si denunziano la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito nel respingere la richiesta di ulteriori accertamenti tecnici diretti all'acquisizione dell'essere effettivamente la zona in contestazione coltivabile e se questa comunque recasse tracce di coltivazione, non aveva considerato che il mezzo istruttorio era diretto all'oggettiva acquisizione che il terreno indicato dai testi non poteva essere quello stesso da loro coltivato ed individuato sulla mappa.
Il motivo di doglianza non può trovare consenso.
La richiesta di accertamenti tecnici, ulteriori a quelli disposti dopo la sentenza "non definitiva" nella prosecuzione del giudizio al fine di una più esatta misura e confinazione della zona usucapita dalla LD, era diretta, come finiscono con l'ammettere i ricorrenti medesimi, alla verifica oggettiva dell'esistenza di zone coltivabili o di tracce di una precedente coltivazione, quindi della veridicità di quella relazione di fatto fra i danti causa della LD e la zona di terreno indicata preclusa in quello stesso grado di giudizio perché già oggetto dell'accertamento di fatto compiuto con la sentenza "non definitiva" pronunziata dalla corte di merito.
È principio cardine del vigente ordinamento processuale che lo stesso giudice non possa più volte pronunziarsi sulla medesima questione
Con il quarto motivo di ricorso il EC e TA denunziano, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c. ed alla sentenza "non definitiva", n^2670/93, la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 1479 e 1483 c.c. nonché il vizio di motivazione, in punto di rigetto della domanda di garanzia nei confronti della IA
Sostengono in proposito i ricorrenti che, avendo la corte di merito identificato la zona di terreno oggetto del preteso possesso, era altrettanto acquisito che quello stesso appezzamento aveva formato oggetto della compravendita stipulata con la alienante IA così che questa avrebbe dovuto rispondere dell'evizione. Le esposte censure non possono trovare adito.
Sebbene nell'intestazione del motivo di ricorso siano palesi le denunzie di violazione degli art. 1479 e 1483 c.c. e del vizio di motivazione concernente una questione di fatto, non si evincono dalla esposizione dei ricorrenti le ragioni per le quali il giudice del merito, nel pronunziare sulla domanda di garanzia, non abbia osservato quelle norme.
Ne conseguono, immediatamente, l'inammissibilità della censura per inosservanza del precetto del n^4 dell'art.366 c.p.c., a tenore del quale il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi, speculari all'errore che si attribuisce al giudice del merito in punto di osservanza delle norme di diritto sostanziale, per i quali si chiede la cassazione della sentenza da quello pronunziata, e, successivamente, la carenza di interesse alla denunzia del vizio di motivazione.
Avendo, in punto di ulteriore diniego della domanda di garanzia, la corte territoriale affidato la statuizione a due distinte "rationes decidendì", ciascuna "ex se" astrattamente idonea a sorreggere detta pronunzia, dalla eventuale fondatezza della seconda censura, concernente il vizio di motivazione su una "quaestio facti", non potrebbe conseguire la cassazione sul punto della sentenza impugnata rimanendo integra, siccome non ritualmente censurata, la prima delle due argomentazioni addotte da quel giudice( in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 3640/96, 7264/96). Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità( art.385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti AL EC e MI TA al pagamento, in favore della resistente IA LD, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in misura di L.329.300, oltre L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999