Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3505
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Sentenza 10 aprile 1999

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La regola secondo la quale il mezzo di prova testimoniale deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti stessi va intesa nel solo senso che detto mezzo di prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto tecnica o giuridica, e comunque essenzialmente personale dei fatti, mentre sono ammissibili quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dal riferimento al fatto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3505
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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