Ordinanza cautelare 17 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23568 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nam 90 Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ficco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Diana Scarpitti e Martina Ramondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Albanese e Maria Della Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ANNULLAMENTO
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-) per l'annullamento
- del provvedimento prot. SUAP n. 1474 del 11.01.2021 con il quale il Dirigente del SUAP del Comune di Tivoli ha ordinato l'immediata chiusura dell'impianto di frantumazione di materiali da cava;
- del provvedimento prot. CMRC 168483 del 24.11.2020 con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha confermato la decadenza della AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale R.U. 1261 del 21.03.2016;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato ai predetti e comunque all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla ricorrente con Determinazione Dirigenziale R.U. 1261 del 21.03.2016;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nam 90 Costruzioni S.r.l. il 27/7/2021:
-) per la declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati in via principale ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali per violazione dell'art. 3, comma 1, seconda parte, L. n. 241/1990;
-) in subordine, per l’annullabilità degli stessi per eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 opties L. n. 241/1990 per travisamento ed erronea valutazione dei fatti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 25.1.2021 e depositato il 29.1.2021 la Nam 90 Costruzioni s.r.l. ha esposto:
-) con istanza del 7.8.2015, integrata il 10.9.2015 essa richiedeva al SUAP del Comune di Tivoli il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2’13 per la costruzione di un nuovo stabilimento adibito all'attività di lavorazione del travertino, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, Parte V, di fatto funzionante dal 2002;
-) convocata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale la Conferenza dei servizi e attivata la procedura di cui al D.P.R. 59/2013, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Tivoli, con prot. del 9.10.2015, inviava alla Città Metropolitana di Roma Capitale “ relazione istruttoria – urbanistica ” nella quale indicava l'inquadramento urbanistico e vincolistico dell'area di sedime dell'impianto di cui trattasi, indicando altresì che “ l'impianto produttivo in oggetto risulta in contrasto con la destinazione urbanistica di PRG vigente (art. 32 delle NTA di PRG) e con la disciplina vincolistica gravante sull'area ” mentre con nota del 28.10.2015 il Sindaco del Comune di Tivoli informava la Città Metropolitana di Roma Capitale nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi che “ ...ad integrazione di quanto comunicato dal SUAP di questo Comune […] che la destinazione urbanistica dell'area è prevalentemente agricola; tale destinazione, fissata dal vigente PRG approvato nel 1973, ha perso con il trascorrere dei decenni ogni connotazione agricola ”;
-) con nota del 20.11.2015 la ricorrente presentava al SUAP del Comune di Tivoli anche domanda ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un impianto di frantumazione e selezionamento di inerti e lo svolgimento delle attività e l’11.12.2015, in relazione alla pratica di richiesta di AUA presentava al SUAP del Comune di Tivoli relativa domanda ex art. 8 del DPR 160 del 2010 per la valutazione di disponibilità delle aree localizzate in zona D3 di PRG vigente, approvato dal Comune di Tivoli con DGR n. 956 del 6.07.1973 in variante alla destinazione del sito da sottozona E1 “agricola” a sottozona D3 “estrattiva e di riserva industriale” con allegata Relazione Tecnica;
-) il 22.12.2015 l'Ufficio Urbanistica del Comune di Tivoli in relazione alla sola richiesta del 20.11.2015 dichiarava “ non applicabile la procedura di cui all'art. 7 del D.P.R.160/2010 ” poichè l'intervento avrebbe richiesto una variante al PRG vigente e la procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 poteva essere applicata solo successivamente ad apposita deliberazione con cui gli organi di governo del Comune ne avessero manifestato la volontà;
-) con determinazione dirigenziale R.U. 1261 del 21.3.2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale le aveva rilasciato autorizzazione unica ambientale (AUA) per 24 mesi onde permettere al Comune di Tivoli di provvedere all'aggiornamento del PRG vigente e successivamente, stante la pendenza in istruttoria di tale aggiornamento, l’AUA suddetta veniva prorogata per un anno e poi ulteriormente prorogata;
-) con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28.9.2016 dava mandato al competente ufficio di procedere alla verifica dell'eventuale assenza e/o insufficienza delle predette aree ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
-) il 17.10.2017 la ricorrente richiedeva alla Città Metropolitana di Roma Capitale ulteriore proroga dell’AUA stante la sussistenza di indagine ricognitiva per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e con provvedimento del 6.11.2017 la Citta Metropolitana di Roma Capitale concedeva la proroga di un anno di validità dell'AUA in oggetto a decorrere dalla data di scadenza del 31.03.2018 e pertanto sino al 31.03.2019;
-) con comunicazione del 23.3.2018 la Citta Metropolitana di Roma Capitale chiedeva al SUAP e all'Ufficio Urbanistica del Comune di Tivoli chiarimenti in merito alla procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, ai fini della variante urbanistica necessaria sull'area dell'impianto della ricorrente e il 28.3.2019 il Comune riscontrava che la procedura era tuttora in corso;
-) in pari data la ricorrente instava per il rinnovo della validità della AUA senza ricevere riscontro e ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 59/2013 l'attività proseguiva sulla base della precedente AUA (“ nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo … l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione ”);
-) in data 21.10.2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale chiedeva chiarimenti in merito allo stato della procedura ex art. 8 DPR 160/10 “ ai fini di formalizzare la validità dell'AUA ovvero di procedere alla relativa revoca” ;
-) il 30.12.2020 il Dirigente del VII Settore e il responsabile del SUAP del Comune di Tivoli comunicavano alla Città Metropolitana di Roma Capitale che la pratica del 20.11.2015 risultava archiviata negativamente alla data del 29.12.2015 e che non risultava in corso nessun altro procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 riconducibile alla società NAM 90 Costruzioni srl precisando altresì che nella precedente nota SUAP del 28.3.2019 ci si limitava a confermare solo che era in corso la procedura per l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010 senza prorogare di fatto l’attività;
-) preso atto della risposta ricevuta dal Comune di Tivoli, il 6.12.2020 la Città Metropolitana Roma Capitale comunicava alla ricorrente che l'AUA rilasciata dal SUAP in data 31.03.2016 “deve intendersi decaduta per assenza dei presupposti urbanistici”, contestualmente concedendo 10 giorni per presentare osservazioni o scritti difensivi;
-) a sua volta l’11.11.2020 il SUAP del Comune di Tivoli comunicava l'avvio del procedimento di chiusura dell'attività di frantumazione di materiali di cava ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, concedendo giorni 15 per presentare memorie scritte e documenti;
-) la ricorrente presentava il 15.11.2020 deduzioni in relazione alla comunicazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, presentava in data 15.11.2020 chiedendo altresì una proroga della stessa AUA e richiedendo che il Comune di Tivoli definisca sollecitamente la questione relativa alla procedura ex art. 8 DPR 160/2010 ancora in corso e in relazione alla comunicazione del Comune di Tivoli dell’11.11.2020 presentava in data 25.11.2020 memorie difensive ex L. 241/90 e allegati;
-) il 24.11.2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale, preso atto delle memorie difensive presentate e sostenendo che la ricorrente aveva accettato la limitazione temporale e prescrittiva originariamente prevista e ribadendo la titolarità della competenza urbanistica in capo al Comune di Tivoli in assenza di riscontri in merito alla compatibilità urbanistica conferma la decadenza dell'AUA;
-) con provvedimento dell’11.1.2021 il Dirigente del SUAP del Comune di Tivoli, dando atto che non erano pervenute osservazioni o memorie in ordine al procedimento di chiusura dell'impianto, alla luce delle determinazioni della Città Metropolitana di Roma Capitale ordinava l'immediata chiusura dell'impianto di frantumazione di materiali da cava.
1.1- Avverso i suddetti provvedimenti vengono proposti i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A. EX ARTT. 24 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ERRORE ED INGIUSTIZIA MANIFESTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3 E 6 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ
Parte ricorrente deduce travisamento fattuale in ordine all’assenza di alcuna procedura ex art. 8 DPR 160/2010 rispetto alla documentazione in atti e dei chiarimenti e contraria alla stessa AUA, avendo la Conferenza di servizi tenuta circa tre mesi dopo la presunta archiviazione negativa della procedura ex art. 8 affermato il contrario di quanto dichiarato dal SUAP di Tivoli e soggiungendo che, non configurandosi la decadenza come conseguenza automatica ma discrezionale richieda motivazione rigorosa, nella fattispecie inesistente.
Parimenti erroneo risulterebbe l’assunto, contenuto nella dichiarazione di decadenza del 24.11.2020, per supposta “ carenza dei requisiti urbanistici ”, in quanto travisato per come rappresentato dal SUAP di Tivoli e, per quanto dimostrato anche per gli allegati in atti, contrario alle stesse disposizioni del medesimo Comune unico “ titolare della competenza urbanistica ” a differenza del SUAP, incompetente a pronunciarsi sul punto.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E SS. DELLA L. 241/90 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE PRESENTATE EX ART. 7 L. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE SUL FATTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN SEDE DECISIONALE
Viene contestato all’amministrazione di non aver valutato le controdeduzioni presentate ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, trasmesse il 25.11.2020 e non omesse, come erroneamente dedotto dall’amministrazione resistente, utile a pervenire a conclusioni diverse, nel senso cioè dell’erroneità dell’assunto dell’archiviazione della procedura di variante al PRG e della sussistenza delle criticità già esposte nel primo motivo di ricorso.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 59/2013 –– ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA'
Viene contestato all’amministrazione di non aver tenuto conto dello stato avanzato del procedimento di variante PRG, dato che la Conferenza di servizi già nel 2016 aveva ritenuto sussistere l'esigenza di una “ variazione dello strumento urbanistico ” e aveva raccolto l'assenzo di tutti gli Enti interessati dalla stessa, come sarebbe stato confermato dal Comune di Tivoli con deliberazione consiliare n. 189 del 28.09.2016 con cui si confermava la volontà di verificare l'applicabilità al caso dell'art. 8 DPR 160/2010 e successivamente disconosciuto dagli uffici del medesimo Ente, anche con violazione dei principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle regole sulla competenza e di quelle procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus .
2- Con atto depositato il 2.2.2021 si è costituita la Città Metropolitana di Roma Capitale per resistere al ricorso.
3- Con atto depositato il 8.2.2021 si è costituito il Comune di Tivoli per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio del 16.2.2021. con ordinanza n. 687 del 17.2.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- Con atto notificato il 27.7.2021 e depositato in pari data parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti, osservando che a seguito di accesso agli atti, instato il 12.4.2021 e acconsentito l’11.5.2021, emergeva nella trascrizione di un verbale del 28.03.2019 il riferimento ad un documento redatto nel 2019 dall'Ufficio Cave del Comune di Tivoli ove si indicavano le aree utili per l'attività di cui trattasi al fine di portare a termine la procedura ex art. 8 del DPR 160/2010 e sconosciuto alla ricorrente, la cui copia sarebbe stata fornita solo il 16.6.2021 e che proverebbe inequivocabilmente che la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160 del 2010, non solo non è stata archiviata in data 2015 ma era in fase istruttoria e comunque attuabile risultanndo dalle planimetrie sussistere gli elementi applicativi dell'istituto della variante urbanistica con procedura semplificata.
5.1- Alla luce di ciò gli atti gravati in via principale devonsi, ad avviso della ricorrente, ritenere nulli o annullabili per i seguenti motivi:
1) Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241/1990 per mancanza degli elementi essenziali per violazione dell'art. 3, comma 1, seconda parte, L. n. 241/1990
2) In subordine, annullabilità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 opties L. n. 241/1990 per travisamento ed erronea valutazione dei fatti
Ribadisce parte ricorrente che non corrisponde al vero l’assunto della comunicazione prot. SUAP del 30.10.2020 ove si dichiara che non vi è in corso alcuna procedura ex art. 8 DPR 106/2010 e che quella presentata dalla NAM 90 risultava archiviata negativamente alla data del 29.12.2015.
Quanto ora esposto inficerebbe anche la motivazione a base della comminata decadenza, tale da rendere nullo tale provvedimento per carenza di uno degli elementi essenziali o comunque annullabile per eccesso di potere dato il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti relativi alla esistenza della procedura ex art. 8 DPR 160/2010.
6- Il 31.8.2021 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha depositato memoria per resistere ai motivi aggiunti.
7- Il 2.9.2021 il Comune di Tivoli ha depositato memoria per resistere ai motivi aggiunti.
8- Alla camera di consiglio del 6.9.2021, con ordinanza n. 4604 depositata il 7.9.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare proposta in sede di motivi aggiunti.
9- In vista della trattazione del merito, il Comune di Tivoli ha depositato memoria, la Città Metropolitana di Roma Capitale nota di passaggio in decisione senza discussione e nulla è pervenuto da parte ricorrente.
10- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
11- Viene scrutinato il ricorso principale, i cui motivi possono essere scrutinati congiuntamente essendo tra loro connessi e che risulta infondato.
12- Il Collegio ritiene non sussistano motivi per discostarsi dalle conclusioni esaustivamente, pur nella loro sinteticità, espresse nella sommarietà della fase cautelare, nel senso che entro il termine decadenziale, successivamente prorogato, fissato nell’AUA di cui alla determinazione Dirigenziale del 21.3.2016 adottata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e recepita nel provvedimento SUPA del 31.3.2016 (prot. del 5.4.2016), non risulta concluso, ex art. 8 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, il procedimento di variante allo strumento urbanistico del Comune di Tivoli, necessario per la legittima localizzazione dell’impianto di frantumazioni di materiali da cava gestito dalla ricorrente, sulla quale incombeva l’onere di verificare il regolare avvio e, soprattutto, la tempestiva definizione del procedimento in questione, eventualmente facendo ricorso agli strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento giuridico.
13- Più nel dettaglio, è anzitutto opportuno precisare che la questione quivi controversa è stata già lambita da questo Tribunale in distinta controversia -riferibile peraltro ad autonoma istanza di parte ricorrente relativa all’avvio del procedimento di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010 presentata in data 18.11.2021 con riferimento alla medesima attività – all’esito della quale è stato osservato che “ La fattispecie si origina dal conseguimento, il 31 marzo 2016, da parte della ricorrente di una autorizzazione unica ambientale per la costruzione di uno stabilimento ove esercitare attività di frantumazione di materiali da cava.
Tuttavia, il sito a tal fine indicato, in località Villa Adriana, via dei Canneti snc, ha una destinazione urbanistica E1 agricola, incompatibile con l’attività predetta.
Per tale ragione, l’AUA è stata rilasciata per 24 mesi, al fine di permettere alla ricorrente di concludere il procedimento di variante previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, secondo il quale “nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile”.
Per quanto qui interessa, entro il termine finale di efficacia dell’AUA (prorogato al 31 marzo 2019), il procedimento di variante, in tale forma semplificata, non si è concluso.
Ne è derivato che, con atto del 24 novembre 2020, la Città metropolitana di Roma Capitale ha rilevato la decadenza dell’AUA e il Comune di Tivoli, con ordinanza dell’11 gennaio 2021, ha conseguentemente ordinato la cessazione di ogni attività.
Per effetto di ciò, l’area è stata assoggetta a sequestro penale.
(…) In definitiva, alla data di adozione del provvedimento impugnato, è pacifico che la ricorrente non disponga di alcuna autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, e che, anzi, quest’ultimo le sia inibito ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 31.5.2022, n. 7063).
15- Le suddette considerazioni sono valevoli anche nell’odierno giudizio.
16- In ogni caso, si osserva per completezza che, dalla documentazione in atti, non emerge l’avvenuta presentazione da parte della ricorrente di una distinta istanza finalizzata ad attivare il “ procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici ” ex art. 8 D.P.R. 160/2020, non essendo ricavabile ciò dalla documentazione depositata dal ricorrente (all. 5 e all. 6 al ricorso), peraltro aventi identico codice dell’originaria istanza, né risulta comunque avviato uno specifico procedimento teso a disporre la suddetta variante, né sussistono elementi di segno contrario ricavabili aliunde dalle allegazioni di parte ricorrente (ivi compreso il richiamo alla delibera di Giunta Comunale n. 189/2016, inquadrabile al più in termini di atto di indirizzo ma non di specifica attivazione di autonomo procedimento).
In ogni caso, anche se ciò fosse avvenuto, come esposto nella sommarietà della fase cautelare, sarebbe stato onere di parte ricorrente sollecitare, anche ricorrendo agli opportuni rimedi processuali, la definizione di tale procedimento, stante l’inequivoco tenore della prescrizione apposta nell’originaria AUA, che data la sua natura limitativa onerava il ricorrente, ove non la condividesse, di proporre impugnazione avverso la stessa. e alla luce della carenza della compatibilità urbanistica dell’area con l’impianto.
17- Quanto sopra rilevato rende infondato sia il primo che il terzo motivo di ricorso, essendo per un verso adeguatamente esplicitate (e non confutate ex adverso ) le ragioni a base dell’imposta decadenza ed essendo i dati fattuali, ossia la “assenza dei presupposti urbanistici” dell’attività, immuni dal dedotto vizio di travisamento fattuale, mentre, per altro verso, è del tutto irrilevante il dedotto stato avanzato del procedimento di variante PRG, comunque non riscontrabile dalle allegazioni in atti.
18- Quanto, infine, al secondo motivo, le deduzioni difensive depositate il 24.11.2021, quantunque inviate al Comune di Tivoli, erano riferite, come si evince dall’intestazione, al procedimento avviato dalla Città Metropolitana relativamente al procedimento di decadenza dell’AUA, di modo che non è erronea l’osservazione, contenuta nel provvedimento comunale di cessazione immediata dell’attività, per cui nei termini di legge non sono pervenute osservazioni attinenti il medesimo procedimento.
19- In conclusione, il ricorso principale è infondato e come tale va rigettato.
20- Ad analogo esito si perviene quanto all’atto di motivi aggiunti, non sussistendo, neanche alla luce delle ulteriori allegazioni ivi contenute, elementi per ritenere inverato il dedotto travisamento fattuale, ovvero il travisamento istruttorio o il deficit motivazionale allegato da parte ricorrente.
21- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Comune di Tivoli e della Città Metropolitana di Roma Capitale per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti come in epigrafe proposto, li rigetta entrambi.
Condanna la Nam 90 Costruzioni s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, alle spese processuali in favore del Comune di Tivoli e della Città Metropolitana di Roma Capitale, liquidandole per ciascuna di esse in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ES, Presidente FF
EN IO, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | AT ES |
IL SEGRETARIO