TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Giudice Istruttore dott.ssa Alessia Romeo,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che entrambe le parti, nelle rispettive note, hanno discusso la causa insistendo nelle proprie difese;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1141/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO Controparte_1 P.IVA_1
TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv.
RAFFAELE ZURLO giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/2025 Parte_1
pagina 2 di 7 emesso da questo tribunale a favore di e nei confronti del primo in ragione della Controparte_1
sua qualità di coobbligato, unitamente al sig. , del finanziamento n. 173447, stipulato in Parte_2
data 18.4.2006 con Compass.
A sostegno della propria posizione, l'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, in considerazione del luogo di residenza del sig. e della sua qualità di consumatore. Parte_1
1.1 Con comparsa di costituzione depositata in data 20.5.2025 si è costituita Controparte_1
chiedendo in via preliminare che fosse disposta la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo con quella spiegata da , con procedimento iscritto al n. 1378/2025 R.G., quale Parte_2
debitore in solido con l'odierno opponente in forza del medesimo titolo negoziale.
Nel merito, l'opposta ha resistito all'opposizione, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente.
1.2 Con ordinanza depositata in data 11.9.2025 la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 1.10.2025. All'esito della predetta udienza, svolta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
il quale ha evidenziato che, attesa la residenza del nel Comune di Napoli, in applicazione del c.d. Pt_1
foro del consumatore, sarebbe competente a decidere il Tribunale di Napoli.
L'opposta, pur non contestando la residenza dell'opponente in Napoli, ha sul punto dedotto la correttezza dell'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al Giudice del luogo nel cui circondario ove ha la residenza il debitore principale , in virtù dell'applicazione del criterio del cumulo Parte_2
soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., evidenziando che, qualora non operasse la deroga al criterio del foro speciale stabilito dal Codice del Consumo, il creditore subirebbe un inutile aggravio di spese processuali,
pagina 3 di 7 dovendo instaurare plurimi procedimenti per recuperare quanto di spettanza in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore coobbligato.
2.1. Ebbene, in primo luogo preme evidenziare che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del
Codice del Consumo, dal momento che risulta incontestato che l'odierno opponente, al momento della stipula del contratto finanziamento del 18.4.2006, fosse qualificabile come consumatore.
2.2. Con riferimento al cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve osservarsi che la Suprema Corte ha invero precisato che “costituisce principio pacifico [… ] quello secondo cui il
cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art.
33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione
estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche
(rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei
suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti
convenute (Cfr. Cass., ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
La ratio sottesa all'inderogabilità del foro individuato dall'art. 66 bis del Codice del Consumo è quella di tutelare il consumatore quale parte contrattuale di cui si presume l'inesperienza, la scarsa informazione e soprattutto la debolezza contrattuale rispetto alla persona fisica o giuridica che opera nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e, pertanto, proprio “la
stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo
genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di
connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario,
esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se
contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale (Cfr. ordinanza n. 35275
del 18.12.2023).
Corollario di tale soluzione ermeneutica è che “in presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 6 settembre
pagina 4 di 7 2005 n. 206 […] non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del
consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cfr.
ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
Dai principi sopra richiamati si evince che in presenza dei presupposti previsti dal Codice del Consumo
non possa non applicarsi la deroga alla competenza territoriale in favore del foro del consumatore, in quanto foro “più speciale” e “più inderogabile” tra tutti i “fori speciali ed inderogabili”, quand'anche i debitori convenuti in giudizio in via solidale abbiano residenza o domicilio in luoghi differenti.
2.3 Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del criterio del c.d. cumulo soggettivo invocato dall'opposta, nondimeno la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che “il cumulo soggettivo di
domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea
dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore
di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente
subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo,
opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro
del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro" (Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n.
5705 del 12.3.2014).
A ben vedere, in applicazione dei principi sopra richiamati, proprio la sussistenza dei requisiti del cumulo soggettivo impedisce che si configuri una ipotesi di trattazione simultanea non dipendente dalla volontà
delle parti, corrispondendo ad una mera connessione per coordinazione. Sicché la scelta del foro competente, non potrà mai operare in deroga alla competenza per territorio in favori di fori speciali, ossia,
nel caso in esame, al foro ove ha residenza o domicilio ciascun consumatore convenuto in via solidale.
4. In virtù dell'accoglimento della suddetta eccezione deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
per essere competente il Tribunale di Napoli, essendo l'opponente residente, al momento pagina 5 di 7 dell'introduzione della domanda giudiziale, in Napoli, ricadente nel circondario del predetto Tribunale.
A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza territoriale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma
contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso,
sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto
ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel
ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del 14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a
decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha
emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice
contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la
conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui
all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia,
per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito,
sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cassazione
civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa pagina 6 di 7 sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1141/2025 R.G. così provvede:
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa per essere competente il Tribunale di
Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2025, emesso dal Tribunale di Siracusa,
limitatamente alla posizione di ; Parte_1
assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, ex art. 50 c.p.c.;
dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Giudice Istruttore dott.ssa Alessia Romeo,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che entrambe le parti, nelle rispettive note, hanno discusso la causa insistendo nelle proprie difese;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1141/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO Controparte_1 P.IVA_1
TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv.
RAFFAELE ZURLO giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/2025 Parte_1
pagina 2 di 7 emesso da questo tribunale a favore di e nei confronti del primo in ragione della Controparte_1
sua qualità di coobbligato, unitamente al sig. , del finanziamento n. 173447, stipulato in Parte_2
data 18.4.2006 con Compass.
A sostegno della propria posizione, l'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, in considerazione del luogo di residenza del sig. e della sua qualità di consumatore. Parte_1
1.1 Con comparsa di costituzione depositata in data 20.5.2025 si è costituita Controparte_1
chiedendo in via preliminare che fosse disposta la riunione della presente opposizione a decreto ingiuntivo con quella spiegata da , con procedimento iscritto al n. 1378/2025 R.G., quale Parte_2
debitore in solido con l'odierno opponente in forza del medesimo titolo negoziale.
Nel merito, l'opposta ha resistito all'opposizione, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente.
1.2 Con ordinanza depositata in data 11.9.2025 la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 1.10.2025. All'esito della predetta udienza, svolta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
il quale ha evidenziato che, attesa la residenza del nel Comune di Napoli, in applicazione del c.d. Pt_1
foro del consumatore, sarebbe competente a decidere il Tribunale di Napoli.
L'opposta, pur non contestando la residenza dell'opponente in Napoli, ha sul punto dedotto la correttezza dell'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al Giudice del luogo nel cui circondario ove ha la residenza il debitore principale , in virtù dell'applicazione del criterio del cumulo Parte_2
soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., evidenziando che, qualora non operasse la deroga al criterio del foro speciale stabilito dal Codice del Consumo, il creditore subirebbe un inutile aggravio di spese processuali,
pagina 3 di 7 dovendo instaurare plurimi procedimenti per recuperare quanto di spettanza in base alla residenza o al domicilio di ciascun consumatore coobbligato.
2.1. Ebbene, in primo luogo preme evidenziare che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del
Codice del Consumo, dal momento che risulta incontestato che l'odierno opponente, al momento della stipula del contratto finanziamento del 18.4.2006, fosse qualificabile come consumatore.
2.2. Con riferimento al cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve osservarsi che la Suprema Corte ha invero precisato che “costituisce principio pacifico [… ] quello secondo cui il
cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art.
33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione
estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche
(rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei
suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti
convenute (Cfr. Cass., ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
La ratio sottesa all'inderogabilità del foro individuato dall'art. 66 bis del Codice del Consumo è quella di tutelare il consumatore quale parte contrattuale di cui si presume l'inesperienza, la scarsa informazione e soprattutto la debolezza contrattuale rispetto alla persona fisica o giuridica che opera nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e, pertanto, proprio “la
stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo
genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di
connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario,
esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se
contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale (Cfr. ordinanza n. 35275
del 18.12.2023).
Corollario di tale soluzione ermeneutica è che “in presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 6 settembre
pagina 4 di 7 2005 n. 206 […] non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del
consumatore “in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili” (Cfr.
ordinanza n. 35275 del 18.12.2023).
Dai principi sopra richiamati si evince che in presenza dei presupposti previsti dal Codice del Consumo
non possa non applicarsi la deroga alla competenza territoriale in favore del foro del consumatore, in quanto foro “più speciale” e “più inderogabile” tra tutti i “fori speciali ed inderogabili”, quand'anche i debitori convenuti in giudizio in via solidale abbiano residenza o domicilio in luoghi differenti.
2.3 Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del criterio del c.d. cumulo soggettivo invocato dall'opposta, nondimeno la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che “il cumulo soggettivo di
domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea
dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore
di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente
subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo,
opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro
del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro" (Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n.
5705 del 12.3.2014).
A ben vedere, in applicazione dei principi sopra richiamati, proprio la sussistenza dei requisiti del cumulo soggettivo impedisce che si configuri una ipotesi di trattazione simultanea non dipendente dalla volontà
delle parti, corrispondendo ad una mera connessione per coordinazione. Sicché la scelta del foro competente, non potrà mai operare in deroga alla competenza per territorio in favori di fori speciali, ossia,
nel caso in esame, al foro ove ha residenza o domicilio ciascun consumatore convenuto in via solidale.
4. In virtù dell'accoglimento della suddetta eccezione deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
per essere competente il Tribunale di Napoli, essendo l'opponente residente, al momento pagina 5 di 7 dell'introduzione della domanda giudiziale, in Napoli, ricadente nel circondario del predetto Tribunale.
A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza territoriale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma
contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso,
sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto
ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel
ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del 14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a
decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha
emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice
contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la
conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui
all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia,
per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito,
sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cassazione
civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa pagina 6 di 7 sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1141/2025 R.G. così provvede:
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa per essere competente il Tribunale di
Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2025, emesso dal Tribunale di Siracusa,
limitatamente alla posizione di ; Parte_1
assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, ex art. 50 c.p.c.;
dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7