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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4851 /2024 rg , sul ricorso depositato il 10/10/2024 proposto da ( parte rappresentata e difesa da avv. GUGLIOTTA Parte_1
IA ) nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. Ettore TRiolo ) all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Nulla per le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del “Trattamento di Famiglia” sulla pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS, con decorrenza giugno 2019, come da domanda del 14 maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione;
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il CP_1
“Trattamento di Famiglia” sulla pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS, con decorrenza giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore.
Parte ricorrente deduceva che:
era affetta da numerose e gravi patologie,
in considerazione di dette gravi condizioni di salute, in data 14 maggio 2024, presentava istanza per il riconoscimento del “Trattamento di Famiglia”, con decorrenza giugno 2019, in quanto percettrice di pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS (doc. 2, 3); con nota del 02 luglio 2024, l' comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda dalla stessa CP_1 presentata con la seguente motivazione “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 30.05.2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione” ;
1 avverso detto diniego, in data 8 luglio 2024, presentava istanza di riesame, evidenziando come nessuna richiesta di integrazione documentale fosse mai pervenuta;
stante il mancato riscontro da parte dell' alla richiesta di riesame, in data 26 luglio 2024, CP_1 presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto del 02 luglio 2024 .
L' si costituiva e contestava la domanda per infondatezza. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione , il ricorso difetta della giurisdizione del Giudice ordinario .
Sussiste il difetto di giurisdizione, rilevato d'ufficio e alla cui prospettazione anche le parti hanno aderito in udienza .
La causa concerne trattamenti di famiglia con decorrenza dal giugno 2019 sulle pensione categoria SOCTPS.
Trattasi quindi di pensione per dipendenti pubblici CTPS - Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), delle autorità indipendenti e delle università statali.
Orbene l'assegno per il nucleo familiare è prestazione che compone il trattamento pensionistico a carico del e poiché lo Stato alimenta il ND speciale , la Corte dei Conti è titolare della CP_2 giurisdizione sulla prestazione degli Anf in quanto gravanti sulle risorse pubbliche statuali ( vedi tra le altre Corte dei conti Campania -Sentenza n. 147/2024 per ipotesi che la controversia su anf su pensione pubblica è della Corte dei Conti ).
Non dubita sulla giurisdizione Corte dei Conti sicilia n. 281 del 1.10. 2025 In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte 6 sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno al Nucleo
Familiare (ANF) quale assegno accessorio al trattamento pensionistico diretto a carico del bilancio dello Stato. Costituisce orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass.,
SS.UU., ord. n. 6179/2008) che “la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di riversibilità erogata dall' spetta alla Corte dei conti” per il CP_3 carattere accessorio ed integrativo di questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali (Cass., SS.UU., sent. 7755/2017) in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
2. In via preliminare appare necessario richiamare la disciplina di riferimento del beneficio invocato nel
2 presente giudizio. L'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n.
153, ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia). Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad esclusione dei lavoratori autonomi. L'assegno compete 7 in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente. Ai sensi del comma 8 dell'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69
“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo” mentre il precedente comma 6 dispone che “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati”. Alla luce del suddetto quadro normativo l'ANF si configura quindi come una “prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno” (cfr. Corte cost., sent. 67/2022). Si rileva, inoltre, che il legislatore è recentemente intervenuto a disciplinare nuovamente la materia. La legge 1° aprile
2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), all'art. 1 ha delegato il Governo all'adozione di “uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», improntato a un
«principio universalistico» e modulato – secondo un criterio di progressività - in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare”. La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre
2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito “l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo” (art. 1). Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale
(AUU) con decorrenza dal 1° marzo 2022 sostituisce quella dell'ANF “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili” (art. 10, co. 3 D.lgs. 230/2021) per cui per gli altri nuclei familiari, come nel caso di specie, continua ad applicarsi la disciplina dell'ANF.
3. Passando al merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore del ricorrente quale titolare di pensione OMISSIS n. OMISSIS da ottobre 2017 liquidata a carico della dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) CP_4 del diritto all'assegno per il nucleo familiare (nucleo costituito dallo stesso e dal coniuge fiscalmente a carico) dal mese di maggio 2018, sulla cui domanda amministrativa l' non ha mai adottato CP_1 alcun provvedimento esplicito>. 3 Restano assorbiti i motivi di merito.
SPESE DEL GIUDIZIO
Parte ricorrente ha chiesto l'esonero come da dichiarazione reddituale , per cui nulla per le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 23.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4851 /2024 rg , sul ricorso depositato il 10/10/2024 proposto da ( parte rappresentata e difesa da avv. GUGLIOTTA Parte_1
IA ) nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. Ettore TRiolo ) all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede :
“ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
Nulla per le spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del “Trattamento di Famiglia” sulla pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS, con decorrenza giugno 2019, come da domanda del 14 maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione;
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il CP_1
“Trattamento di Famiglia” sulla pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS, con decorrenza giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore.
Parte ricorrente deduceva che:
era affetta da numerose e gravi patologie,
in considerazione di dette gravi condizioni di salute, in data 14 maggio 2024, presentava istanza per il riconoscimento del “Trattamento di Famiglia”, con decorrenza giugno 2019, in quanto percettrice di pensione di reversibilità n.215-6700-056555469, categoria SOCTPS (doc. 2, 3); con nota del 02 luglio 2024, l' comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda dalla stessa CP_1 presentata con la seguente motivazione “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 30.05.2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione” ;
1 avverso detto diniego, in data 8 luglio 2024, presentava istanza di riesame, evidenziando come nessuna richiesta di integrazione documentale fosse mai pervenuta;
stante il mancato riscontro da parte dell' alla richiesta di riesame, in data 26 luglio 2024, CP_1 presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto del 02 luglio 2024 .
L' si costituiva e contestava la domanda per infondatezza. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione , il ricorso difetta della giurisdizione del Giudice ordinario .
Sussiste il difetto di giurisdizione, rilevato d'ufficio e alla cui prospettazione anche le parti hanno aderito in udienza .
La causa concerne trattamenti di famiglia con decorrenza dal giugno 2019 sulle pensione categoria SOCTPS.
Trattasi quindi di pensione per dipendenti pubblici CTPS - Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), delle autorità indipendenti e delle università statali.
Orbene l'assegno per il nucleo familiare è prestazione che compone il trattamento pensionistico a carico del e poiché lo Stato alimenta il ND speciale , la Corte dei Conti è titolare della CP_2 giurisdizione sulla prestazione degli Anf in quanto gravanti sulle risorse pubbliche statuali ( vedi tra le altre Corte dei conti Campania -Sentenza n. 147/2024 per ipotesi che la controversia su anf su pensione pubblica è della Corte dei Conti ).
Non dubita sulla giurisdizione Corte dei Conti sicilia n. 281 del 1.10. 2025 In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte 6 sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno al Nucleo
Familiare (ANF) quale assegno accessorio al trattamento pensionistico diretto a carico del bilancio dello Stato. Costituisce orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass.,
SS.UU., ord. n. 6179/2008) che “la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di riversibilità erogata dall' spetta alla Corte dei conti” per il CP_3 carattere accessorio ed integrativo di questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali (Cass., SS.UU., sent. 7755/2017) in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
2. In via preliminare appare necessario richiamare la disciplina di riferimento del beneficio invocato nel
2 presente giudizio. L'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n.
153, ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia). Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad esclusione dei lavoratori autonomi. L'assegno compete 7 in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente. Ai sensi del comma 8 dell'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69
“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo” mentre il precedente comma 6 dispone che “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati”. Alla luce del suddetto quadro normativo l'ANF si configura quindi come una “prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno” (cfr. Corte cost., sent. 67/2022). Si rileva, inoltre, che il legislatore è recentemente intervenuto a disciplinare nuovamente la materia. La legge 1° aprile
2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), all'art. 1 ha delegato il Governo all'adozione di “uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», improntato a un
«principio universalistico» e modulato – secondo un criterio di progressività - in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare”. La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre
2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito “l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo” (art. 1). Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale
(AUU) con decorrenza dal 1° marzo 2022 sostituisce quella dell'ANF “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili” (art. 10, co. 3 D.lgs. 230/2021) per cui per gli altri nuclei familiari, come nel caso di specie, continua ad applicarsi la disciplina dell'ANF.
3. Passando al merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore del ricorrente quale titolare di pensione OMISSIS n. OMISSIS da ottobre 2017 liquidata a carico della dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) CP_4 del diritto all'assegno per il nucleo familiare (nucleo costituito dallo stesso e dal coniuge fiscalmente a carico) dal mese di maggio 2018, sulla cui domanda amministrativa l' non ha mai adottato CP_1 alcun provvedimento esplicito>. 3 Restano assorbiti i motivi di merito.
SPESE DEL GIUDIZIO
Parte ricorrente ha chiesto l'esonero come da dichiarazione reddituale , per cui nulla per le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 23.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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