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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 427 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 19.09.2025 da
(C.F.: nata a [...]_1 C.F._1
Calabria il 13.04.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Porcino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Fra Gesualdo Melacrino n.
41, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a [...] C.F._2
Taurianova il 21.11.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Elisa Di Ilio, presso il cui studio in Gorizia, alla via Toti n. 17, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata il 4.06.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , previa Parte_1 Controparte_1
trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 21.03.2011;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 21.03.2011, dal quale sono nati due figli
(25.08.2011) e (13.06.2013); b) con Persona_1 Per_2
sentenza n. 264/2024 pubblicata il 26.02.2024, il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi, pubblicata il 26.02.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formulata da e Parte_1
depositata in data 04.06.2025: Controparte_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 21.03.2011 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria parte I, Serie A, n. 23, Uff. 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1. I minori e verranno affidati ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria via Tommaso
Minniti n. 30, con conferma delle condizioni di visita del padre, per come già stabilite nella sentenza di separazione del Tribunale di Reggio
Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, che di seguito si riportano “L'altro genitore potrà vederli e tenerli con se, secondo accordi tra i coniugi tenuto conto anche degli impegni di lavoro del padre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita da scuola dal venerdì fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni, per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorno del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari;
in occasione della altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore”; 2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla Via Tommaso Minniti
n. 30, con quanto ivi contenuto, anche a conferma di quanto già stabilito nella sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, ed esclusivamente in ragione della collocazione di entrambi i figli presso la residenza materna, verrà assegnata alla IG.ra ; Parte_1
3) il IG. , verserà entro e non oltre il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese alla IG.ra , quale contributo al mantenimento Parte_1
ordinario per i figli e , la somma € 650,00 Persona_1 Per_2
(seicentocinquanta e quindi 325,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat;
4) il IG. avrà altresì l'obbligo di corresponsione alla Controparte_1
IG.ra , delle spese straordinarie per i figli Parte_1 Per_1
e da individuarsi secondo il protocollo in materia
[...] Per_2
vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria- nella misura del 50%;
5) le parti concordano e stabiliscono altresì che la IG.ra , Parte_1
avrà diritto a percepire l'intero l'Assegno unico universale relativo ai figli minori e –il cui relativo diritto di Persona_1 Per_2
percezione era già stato alla stessa attribuito dalla sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, con relativo obbligo del IG. CP_1
di fornire annualmente e/o a 4 richiesta della IG.ra , ogni utile e/o Pt_1
necessaria documentazione reddituale e/o di altro genere, eventualmente necessaria per la concessione del predetto beneficio;
6) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio, i coniugi dichiarano, reciprocamente, di non rivendicare alcun obbligo di mantenimento e di rinunciare dunque, espressamente e reciprocamente, allo stesso e di aver risolto tra loro ogni questione per i rapporti sinora intercorsi;
7) I genitori in virtù del presente accordo, rilasciano altresì assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché per la carta d'identità e/o altro documento valido per l'espatrio, di entrambi i figli minori
[...]
e ; Persona_3 Persona_4
- spese compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 427 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 19.09.2025 da
(C.F.: nata a [...]_1 C.F._1
Calabria il 13.04.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Porcino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Fra Gesualdo Melacrino n.
41, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a [...] C.F._2
Taurianova il 21.11.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Elisa Di Ilio, presso il cui studio in Gorizia, alla via Toti n. 17, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata il 4.06.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , previa Parte_1 Controparte_1
trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 21.03.2011;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 21.03.2011, dal quale sono nati due figli
(25.08.2011) e (13.06.2013); b) con Persona_1 Per_2
sentenza n. 264/2024 pubblicata il 26.02.2024, il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi, pubblicata il 26.02.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formulata da e Parte_1
depositata in data 04.06.2025: Controparte_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 21.03.2011 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria parte I, Serie A, n. 23, Uff. 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1. I minori e verranno affidati ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria via Tommaso
Minniti n. 30, con conferma delle condizioni di visita del padre, per come già stabilite nella sentenza di separazione del Tribunale di Reggio
Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, che di seguito si riportano “L'altro genitore potrà vederli e tenerli con se, secondo accordi tra i coniugi tenuto conto anche degli impegni di lavoro del padre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita da scuola dal venerdì fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni, per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorno del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari;
in occasione della altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore”; 2) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla Via Tommaso Minniti
n. 30, con quanto ivi contenuto, anche a conferma di quanto già stabilito nella sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, ed esclusivamente in ragione della collocazione di entrambi i figli presso la residenza materna, verrà assegnata alla IG.ra ; Parte_1
3) il IG. , verserà entro e non oltre il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese alla IG.ra , quale contributo al mantenimento Parte_1
ordinario per i figli e , la somma € 650,00 Persona_1 Per_2
(seicentocinquanta e quindi 325,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat;
4) il IG. avrà altresì l'obbligo di corresponsione alla Controparte_1
IG.ra , delle spese straordinarie per i figli Parte_1 Per_1
e da individuarsi secondo il protocollo in materia
[...] Per_2
vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria- nella misura del 50%;
5) le parti concordano e stabiliscono altresì che la IG.ra , Parte_1
avrà diritto a percepire l'intero l'Assegno unico universale relativo ai figli minori e –il cui relativo diritto di Persona_1 Per_2
percezione era già stato alla stessa attribuito dalla sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Calabria resa ad esito del relativo giudizio portante R.G. n.3226/23, con relativo obbligo del IG. CP_1
di fornire annualmente e/o a 4 richiesta della IG.ra , ogni utile e/o Pt_1
necessaria documentazione reddituale e/o di altro genere, eventualmente necessaria per la concessione del predetto beneficio;
6) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio, i coniugi dichiarano, reciprocamente, di non rivendicare alcun obbligo di mantenimento e di rinunciare dunque, espressamente e reciprocamente, allo stesso e di aver risolto tra loro ogni questione per i rapporti sinora intercorsi;
7) I genitori in virtù del presente accordo, rilasciano altresì assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché per la carta d'identità e/o altro documento valido per l'espatrio, di entrambi i figli minori
[...]
e ; Persona_3 Persona_4
- spese compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna