TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1702/2025
TRIBUNALE DI PESARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Tra i coniugi
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PU)
e
( ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
BENTO DO NORTE - BRASILE
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in data
05/09/2009 a PESARO, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_1
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle medesime parti, hanno congiuntamente e cumulativamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le pronunce da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato i punti c) e d) delle condizioni, confermando nel resto quanto già concordato con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49-51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ato il 18/03/1973 a PESARO (PU) Parte_1
E
nata il [...] a [...] - Parte_2
BRASILE
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come meglio precisate con note di trattazione scritta, come sopra riportate;
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di
Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale;
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso, il 29/10/2025
Il Presidente Lorena Mussoni
TRIBUNALE DI PESARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Tra i coniugi
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PU)
e
( ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
BENTO DO NORTE - BRASILE
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in data
05/09/2009 a PESARO, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_1
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle medesime parti, hanno congiuntamente e cumulativamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le pronunce da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato i punti c) e d) delle condizioni, confermando nel resto quanto già concordato con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49-51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ato il 18/03/1973 a PESARO (PU) Parte_1
E
nata il [...] a [...] - Parte_2
BRASILE
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come meglio precisate con note di trattazione scritta, come sopra riportate;
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di
Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale;
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso, il 29/10/2025
Il Presidente Lorena Mussoni